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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 7982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7982 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 27147/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27147 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti atipici;
vertente
TRA
, (C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig.ra con sede in Parte_2
Venticano (AV) alla via Luigi Cadorna n. 57, elettivamente domiciliato in
Nola (NA) alla Via Dei Mille n.41, presso lo studio degli avv.ti Rossella
Caliendo e Raffaele Guarente del Foro di Nola, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] della Resistenza n. 65, C.F.: quale titolare C.F._1
dell'impresa individuale “ArtLab” di CA PA (P.IVA: , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n. 54 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chierchia dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n.7139/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data
30-09-2022, il sig. , quale titolare dell'impresa individuale CP_1
“ArtLab”, ingiungeva al il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 5.032,00 oltre interessi e spese fino al soddisfo quale corrispettivo per il mancato pagamento delle fatture n. 20 e n. 21 emesse in virtù delle forniture eseguite a favore dell'ingiunto.
Avverso tale decreto proponeva opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato in data 10-11-2022, che non contesta Parte_1
l'avvenuta fornitura della merce, ma sosteneva di aver legittimamente rifiutato l'adempimento ex art. 1460 c.c eccependo l'inadempimento dell'opposto poiché quest'ultimo aveva eseguito i lavori in ritardo e, comunque, non a regola d'arte e che tale situazione aveva causato plurimi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Su tali basi chiedeva dunque revocare il provvedimento opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo nonché in via subordinata, accertare e dichiarare la riduzione del credito di controparte in relazione alle lavorazioni non eseguite a regola d'arte.
- 2 -
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposto rilevando in sintesi che l'opponente aveva accettato senza riserve le opere consegnate non avendo lo stesso, al riguardo, trasmesso alcuna formale contestazione dei vizi inerenti ai beni oggetto della fornitura entro i termini di cui agli artt. 1495 e 1665 c.c..
Sulla base di tali osservazioni chiedeva dunque concedere preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.7139/2022 e nel merito il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata, generica ed indimostrata con conseguente conferma del provvedimento opposto.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione senza termini.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto ai danni dell'opponente.
E' d'uopo innanzitutto rilevare che nel caso di specie il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato come prestazione d'opera e non come appalto, essendo caratterizzato dall'assoluta prevalenza dell'attività del lavoro manuale e personale dell'impresa commissionaria rispetto alla organizzazione dei mezzi e delle attività della stessa, ne consegue che la norma da applicare, per il caso di difformità e vizi dell'opera, è quella di cui all'art. 2226 c.c. e non già quella di cui all'art. 1667 c.c.
Fatta questa precisazione, deve rammentarsi che, in tema di contratto d'opera, vige il principio giurisprudenziale secondo cui “al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera (cfr., Cass., 06/03/2003, n. 3295). Nel caso concreto si tratta, dunque, di stabilire se i vizi lamentati nella fornitura di
- 3 -
arredi commissionati fossero noti o facilmente riconoscibili dal committente al momento del montaggio da quest'ultimo accettato senza riserve.
A tal riguardo, deve innanzitutto premettersi che i lavori di cui al preventivo del 06-10-2021 sono i seguenti:
“- fornitura mobili allestimento locale realizzato nelle specifiche e misure come da disegno mostrati da architetto, composto come segue: mobile retro banco, mobile isola zona centrale, rivestimento banconi e strutture di collegamento tra essi, mensola retro banco con porta calici, telaio con anta e mensole interne per chiusura vano contatori, realizzati in legno multistrato rivestito in laminato print sp 9/10 bianco.
Telaio zona bagno a copertura caldaia realizzato in legno listellare rivestito in mdf, verniciato solo con fondo.
Piano per seduta clienti, top zona snack, piani tavolo per strutture in ferro, realizzati in legno tamburato, rivestiti in laminato print con codice rifinitura fornito da architetto.
Piani per sedute strutture in ferro, realizzati in legno multistrato betulla sp.
12 mm verniciati al naturale.
Pedane in legno multistrato conifera ad incollaggio fenolico, rivestite in gomma antiscivolo per € 5.300,00;
- fornitura piani top banchi di lavoro in quarzo-resina sp. 2 cm colore bianco lucido per € 1.600,00; - lavorazione di mq 25 circa stampe digitali su laminati bianchi per € 600,00;
- trasporto e montaggio per € 800,00, per totali € 8.300,00 (iva esente per adesione a regime forfettario);
– modalità di pagamento: 50% acconto, 30% ad opera in corso, 20% alla consegna”. (Cfr. preventivo versato in atti da entrambe le parti).
E' circostanza pacifica, inoltre, che in aggiunta al preventivo iniziale l'opponente ha ordinato e ricevuto in consegna:
- 4 -
-la fornitura n. 2 porte filomuro verniciate con pittura resina su 1 lato, di cui una allestita con maniglione antipanico, compresa installazione dello stesso per € 1.200,00”;
-la fornitura di un pannello espositore bottiglie, della misura in cm 262 x 160, realizzato in legno multistrato sp. 22 mm con annessi bastoncini tondi in legno massello, per € 1.600,00.
Data la consistenza e la tipologia dei vizi e delle irregolarità segnalate dal committente, è di tutta evidenza che tali difetti sono emersi sin al momento della consegna dell'arredo.
In tema di contratto d'opera, qualora il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., come nel presente caso di specie, incombe sullo stesso committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. civ. sez. II, sent. n. 4908 del 11/03/2015; in tema di appalto, ma egualmente applicabili ai contratti di prestazione d'opera, Cass.
25-6-2012 n. 10579; Cass. 23-10-1997 n. 10412).
Sempre con riguardo alla denuncia dei vizi dell'opera, si deve rilevare che, in analogia a quanto affermato in tema di appalto, non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, essendo, invece, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto il prestatore d'opera, una indicazione sintetica delle difformità, eventualmente meglio accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11520 del 25/05/2011; Cass. civ., sez. II, sent. n. 644 del 23/01/1999).
Ebbene, tenuto conto di quanto sopraddetto, non risulta in atti alcuna prova in ordine alla tempestività della denuncia da parte dell'opponente né tantomeno la prova che questa, benché sintetica, fosse sufficientemente precisa da far prendere contezza quantomeno della tipologia dei vizi lamentati.
- 5 -
Infine e non da ultimo si osserva che, contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, nel preventivo versato in atti non è stato indicato alcun termine per la consegna dell'arredo.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, deve concludersi nel senso che, in mancanza di prove in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi nel termine prescritto dall'art. 2226 c.c., il committente è decaduto al diritto di far valere la responsabilità dell'opposto per i vizi e le difformità dei lavori da quest'ultimo eseguiti e, di conseguenza, non può avvalersi della eccezione di inesatto adempimento della controparte al fine di paralizzare la pretesa di pagamento del corrispettivo azionata in sede monitoria.
Ed infatti, “in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art.
2226, secondo comma, cod. civ., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore
d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto”
(cfr., Cass., 18/02/2000, n. 1874).
La fondatezza dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da parte opposta assorbe l'esame delle ulteriori questioni di merito sollevate dall'opponente.
Sicché l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- 6 -
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7139/2022,
[...] dichiarandolo definitivamente esecutivo;
.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di
, quale titolare dell'impresa individuale “ArtLab”, che liquida CP_1 in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA ed CPA, nelle aliquote previste, con attribuzione all'avv. avv. Giuseppe Chierchia dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 15 -09 -2025
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27147 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti atipici;
vertente
TRA
, (C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig.ra con sede in Parte_2
Venticano (AV) alla via Luigi Cadorna n. 57, elettivamente domiciliato in
Nola (NA) alla Via Dei Mille n.41, presso lo studio degli avv.ti Rossella
Caliendo e Raffaele Guarente del Foro di Nola, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] della Resistenza n. 65, C.F.: quale titolare C.F._1
dell'impresa individuale “ArtLab” di CA PA (P.IVA: , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n. 54 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chierchia dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n.7139/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data
30-09-2022, il sig. , quale titolare dell'impresa individuale CP_1
“ArtLab”, ingiungeva al il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 5.032,00 oltre interessi e spese fino al soddisfo quale corrispettivo per il mancato pagamento delle fatture n. 20 e n. 21 emesse in virtù delle forniture eseguite a favore dell'ingiunto.
Avverso tale decreto proponeva opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato in data 10-11-2022, che non contesta Parte_1
l'avvenuta fornitura della merce, ma sosteneva di aver legittimamente rifiutato l'adempimento ex art. 1460 c.c eccependo l'inadempimento dell'opposto poiché quest'ultimo aveva eseguito i lavori in ritardo e, comunque, non a regola d'arte e che tale situazione aveva causato plurimi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Su tali basi chiedeva dunque revocare il provvedimento opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo nonché in via subordinata, accertare e dichiarare la riduzione del credito di controparte in relazione alle lavorazioni non eseguite a regola d'arte.
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Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposto rilevando in sintesi che l'opponente aveva accettato senza riserve le opere consegnate non avendo lo stesso, al riguardo, trasmesso alcuna formale contestazione dei vizi inerenti ai beni oggetto della fornitura entro i termini di cui agli artt. 1495 e 1665 c.c..
Sulla base di tali osservazioni chiedeva dunque concedere preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.7139/2022 e nel merito il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata, generica ed indimostrata con conseguente conferma del provvedimento opposto.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione senza termini.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto ai danni dell'opponente.
E' d'uopo innanzitutto rilevare che nel caso di specie il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato come prestazione d'opera e non come appalto, essendo caratterizzato dall'assoluta prevalenza dell'attività del lavoro manuale e personale dell'impresa commissionaria rispetto alla organizzazione dei mezzi e delle attività della stessa, ne consegue che la norma da applicare, per il caso di difformità e vizi dell'opera, è quella di cui all'art. 2226 c.c. e non già quella di cui all'art. 1667 c.c.
Fatta questa precisazione, deve rammentarsi che, in tema di contratto d'opera, vige il principio giurisprudenziale secondo cui “al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera (cfr., Cass., 06/03/2003, n. 3295). Nel caso concreto si tratta, dunque, di stabilire se i vizi lamentati nella fornitura di
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arredi commissionati fossero noti o facilmente riconoscibili dal committente al momento del montaggio da quest'ultimo accettato senza riserve.
A tal riguardo, deve innanzitutto premettersi che i lavori di cui al preventivo del 06-10-2021 sono i seguenti:
“- fornitura mobili allestimento locale realizzato nelle specifiche e misure come da disegno mostrati da architetto, composto come segue: mobile retro banco, mobile isola zona centrale, rivestimento banconi e strutture di collegamento tra essi, mensola retro banco con porta calici, telaio con anta e mensole interne per chiusura vano contatori, realizzati in legno multistrato rivestito in laminato print sp 9/10 bianco.
Telaio zona bagno a copertura caldaia realizzato in legno listellare rivestito in mdf, verniciato solo con fondo.
Piano per seduta clienti, top zona snack, piani tavolo per strutture in ferro, realizzati in legno tamburato, rivestiti in laminato print con codice rifinitura fornito da architetto.
Piani per sedute strutture in ferro, realizzati in legno multistrato betulla sp.
12 mm verniciati al naturale.
Pedane in legno multistrato conifera ad incollaggio fenolico, rivestite in gomma antiscivolo per € 5.300,00;
- fornitura piani top banchi di lavoro in quarzo-resina sp. 2 cm colore bianco lucido per € 1.600,00; - lavorazione di mq 25 circa stampe digitali su laminati bianchi per € 600,00;
- trasporto e montaggio per € 800,00, per totali € 8.300,00 (iva esente per adesione a regime forfettario);
– modalità di pagamento: 50% acconto, 30% ad opera in corso, 20% alla consegna”. (Cfr. preventivo versato in atti da entrambe le parti).
E' circostanza pacifica, inoltre, che in aggiunta al preventivo iniziale l'opponente ha ordinato e ricevuto in consegna:
- 4 -
-la fornitura n. 2 porte filomuro verniciate con pittura resina su 1 lato, di cui una allestita con maniglione antipanico, compresa installazione dello stesso per € 1.200,00”;
-la fornitura di un pannello espositore bottiglie, della misura in cm 262 x 160, realizzato in legno multistrato sp. 22 mm con annessi bastoncini tondi in legno massello, per € 1.600,00.
Data la consistenza e la tipologia dei vizi e delle irregolarità segnalate dal committente, è di tutta evidenza che tali difetti sono emersi sin al momento della consegna dell'arredo.
In tema di contratto d'opera, qualora il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., come nel presente caso di specie, incombe sullo stesso committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. civ. sez. II, sent. n. 4908 del 11/03/2015; in tema di appalto, ma egualmente applicabili ai contratti di prestazione d'opera, Cass.
25-6-2012 n. 10579; Cass. 23-10-1997 n. 10412).
Sempre con riguardo alla denuncia dei vizi dell'opera, si deve rilevare che, in analogia a quanto affermato in tema di appalto, non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, essendo, invece, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto il prestatore d'opera, una indicazione sintetica delle difformità, eventualmente meglio accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11520 del 25/05/2011; Cass. civ., sez. II, sent. n. 644 del 23/01/1999).
Ebbene, tenuto conto di quanto sopraddetto, non risulta in atti alcuna prova in ordine alla tempestività della denuncia da parte dell'opponente né tantomeno la prova che questa, benché sintetica, fosse sufficientemente precisa da far prendere contezza quantomeno della tipologia dei vizi lamentati.
- 5 -
Infine e non da ultimo si osserva che, contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, nel preventivo versato in atti non è stato indicato alcun termine per la consegna dell'arredo.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, deve concludersi nel senso che, in mancanza di prove in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi nel termine prescritto dall'art. 2226 c.c., il committente è decaduto al diritto di far valere la responsabilità dell'opposto per i vizi e le difformità dei lavori da quest'ultimo eseguiti e, di conseguenza, non può avvalersi della eccezione di inesatto adempimento della controparte al fine di paralizzare la pretesa di pagamento del corrispettivo azionata in sede monitoria.
Ed infatti, “in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art.
2226, secondo comma, cod. civ., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore
d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto”
(cfr., Cass., 18/02/2000, n. 1874).
La fondatezza dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da parte opposta assorbe l'esame delle ulteriori questioni di merito sollevate dall'opponente.
Sicché l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- 6 -
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7139/2022,
[...] dichiarandolo definitivamente esecutivo;
.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di
, quale titolare dell'impresa individuale “ArtLab”, che liquida CP_1 in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA ed CPA, nelle aliquote previste, con attribuzione all'avv. avv. Giuseppe Chierchia dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 15 -09 -2025
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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