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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
428/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Paolo Righini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via
Petrarca n. 20;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Porto Viro (RO), Via Mantovana n. 86, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 24.04.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
rappresentando: a) di essere stato assunto alle dipendenze della società
[...]
a far data dal 01.02.2022, con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
in qualità di impiegato, con mansioni di addetto vivaio/serre e con inquadramento economico al 5° livello del CCNL per gli Impiegati Agricoli, così come integrato dal Contr di Parma (doc.ti 1 e 5 fasc. parte ricorrente); b) che il predetto contratto prevedeva un orario di lavoro pari a trentanove ore settimanali e la sede di lavoro in
Collecchio (PR), Strada Pontelupo n. 22; c) che il rapporto di lavoro cessava in data
30.11.2024, e in tale occasione la società datrice emetteva un cedolino paga, comprensivo della mensilità di novembre 2024, della 13°esima e della 14°esima, per la somma complessiva di € 3.162,01 netti (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) che, ai sensi dell'art. 7 del contratto di lavoro: “La corresponsione della retribuzione avviene con cadenza mensile, in particolare entro il giorno 10 del mese successivo alla maturazione delle spettanze”; e) che la società datrice di lavoro, non avendo versato il predetto importo entro il 10 dicembre 2024, si era resa inadempiente nei confronti del ricorrente;
d) di avere formalmente diffidato la società al predetto pagamento, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) di avere quindi presentato ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Parma, il quale, all'esito del procedimento monitorio, emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 62/2025 in data 14.02.2025 (doc. 6 fasc. parte ricorrente); f) che la società, in data 17.02.2025, corrispondeva al ricorrente una somma pari alla sorte capitale del Decreto Ingiuntivo
n. 62/2025 (doc. 7 fasc. parte ricorrente); g) di avere quindi trasmesso alla società, in luogo della notifica del Decreto Ingiuntivo n 62/2025, la diffida/invito alla negoziazione a pagare le somme ingiunte a titolo di spese di lite, interessi e rivalutazione monetaria, per la somma complessiva di € 774,25, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in proposito (doc. 8 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, il ricorrente deduceva che, a seguito del pagamento, da parte della società, della sorte capitale del Decreto Ingiuntivo n. 62/2025 prima della notifica dello stesso, non vi era più titolo per il recupero delle somme ingiunte a titolo di spese di lite, in quanto la fondatezza del decreto ingiuntivo, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione, doveva essere verificata al momento della notifica del decreto e non al momento del deposito del ricorso monitorio.
Sottolineava, quindi, che la predetta somma, unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, poteva essere fatta valere unicamente in un autonomo procedimento, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo in questione essendo inutilmente decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c..
Evidenziava, infine, la competenza sia funzionale che per connessione del Giudice adito.
Instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, il Tribunale adito, condannare, come sopra Controparte_1
generalizzata, a pagare al sig. i seguenti importi: Parte_1
Compenso liquidato in Decreto Ingiuntivo € 473,00 Spese generali (15% sul compenso totale) € 70,95 Cassa Avvocati (4%) € 21,76
-------------------------------------------
Totale imponibile € 565,71
IVA 22% su Imponibile € 124,46
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72liquidate € 49,00
--------------------------------------------
Totale dovuto in punto spese legali € 739,17
Interessi Legali e Rivalutazione
Capitale Iniziale: € 3.162,01
Data Iniziale: 10/12/2024
Data Finale: 17/02/2025
Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2024
Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni:Interessi:
10/12/2024 31/12/2024 € 3.184,14 2,50% 21 € 4,58
01/01/2025 17/02/2025 € 3.184,14 2,00% 48 € 8,37
Indice alla Decorrenza: 120,2
Indice alla Scadenza: 121,1
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,007
Totale Rivalutazione: € 22,13
Capitale Rivalutato: € 3.184,14
Totale Colonna Giorni: 69
Totale Interessi: € 12,95
Rivalutazione + Interessi: € 35,08
Totale generale: spese legali è interessi + rivalutazione: € . 774,25
Oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della diffida al saldo.
Con vittoria di spese di lite, onorari, oltre accessori di legge.”.
1.2. pur ritualmente evocata, non si Controparte_1
costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 05.06.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia di in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva Controparte_1
la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
2.2. In via pregiudiziale, si rileva la competenza dell'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 3 e 409 c.p.c., stante la connessione tra la domanda di condanna della convenuta alla corresponsione degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati sulla somma ingiunta in sede monitoria - pacificamente riconducibile all'ambito di operatività dell'art. 409, comma 1 c.p.c. in quanto afferente a un rapporto di lavoro subordinato - e la domanda di rimborso delle spese di lite.
2.3. Tanto premesso, occorre, innanzitutto, evidenziare l'ammissibilità della domanda proposta.
È da considerarsi condivisibile, invero, l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il Decreto Ingiuntivo n. 62/2025, emesso in data 14.02.2025 e mai notificato alla società resistente, era, al momento di deposito del ricorso (24.04.2025), ormai divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c., essendo già trascorsi oltre sessanta giorni dalla relativa pronuncia (14.02.2025); di talché, il ricorrente, al fine di esercitare la pretesa attorea, non aveva altro modo se non quello di presentare la domanda in un autonomo procedimento a cognizione piena.
2.4. Ciò posto in ordine all'ammissibilità della domanda, giova osservare, nel merito, che – ferma restando la pacifica riconducibilità del mancato pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma capitale ingiunta all'istituto della mora debendi – la Suprema Corte di Cassazione ha enucleato, con la sentenza n. 164 del 10 gennaio 1996, il seguente principio di diritto: “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da queste corrisposte a titolo di maggior danno ex art.
1224 secondo comma cod. civ.”.
Di talché, facendo applicazione dei suesposti principi, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere, a favore dell'odierno ricorrente, da un lato, una somma pari ad euro 35,08, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi capitali ingiunti in sede monitoria e già corrisposti (pari ad euro 3.162,01 come risultante dal documento 7 di parte ricorrente), e, dall'altro, un'ulteriore somma pari ad euro 739,17, a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.
3. Sule spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna al pagamento, a favore Controparte_1
di , di una somma pari ad euro 35,08, a titolo di interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria sugli importi capitali ingiunti in sede monitoria e già corrisposti (pari ad euro 3.162,01) nonché di un'ulteriore somma pari ad euro 739,17,
a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.
2. Condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 258,00 per compensi professionali ed Euro 21,50 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
428/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Paolo Righini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via
Petrarca n. 20;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Porto Viro (RO), Via Mantovana n. 86, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 24.04.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
rappresentando: a) di essere stato assunto alle dipendenze della società
[...]
a far data dal 01.02.2022, con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
in qualità di impiegato, con mansioni di addetto vivaio/serre e con inquadramento economico al 5° livello del CCNL per gli Impiegati Agricoli, così come integrato dal Contr di Parma (doc.ti 1 e 5 fasc. parte ricorrente); b) che il predetto contratto prevedeva un orario di lavoro pari a trentanove ore settimanali e la sede di lavoro in
Collecchio (PR), Strada Pontelupo n. 22; c) che il rapporto di lavoro cessava in data
30.11.2024, e in tale occasione la società datrice emetteva un cedolino paga, comprensivo della mensilità di novembre 2024, della 13°esima e della 14°esima, per la somma complessiva di € 3.162,01 netti (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) che, ai sensi dell'art. 7 del contratto di lavoro: “La corresponsione della retribuzione avviene con cadenza mensile, in particolare entro il giorno 10 del mese successivo alla maturazione delle spettanze”; e) che la società datrice di lavoro, non avendo versato il predetto importo entro il 10 dicembre 2024, si era resa inadempiente nei confronti del ricorrente;
d) di avere formalmente diffidato la società al predetto pagamento, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) di avere quindi presentato ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Parma, il quale, all'esito del procedimento monitorio, emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 62/2025 in data 14.02.2025 (doc. 6 fasc. parte ricorrente); f) che la società, in data 17.02.2025, corrispondeva al ricorrente una somma pari alla sorte capitale del Decreto Ingiuntivo
n. 62/2025 (doc. 7 fasc. parte ricorrente); g) di avere quindi trasmesso alla società, in luogo della notifica del Decreto Ingiuntivo n 62/2025, la diffida/invito alla negoziazione a pagare le somme ingiunte a titolo di spese di lite, interessi e rivalutazione monetaria, per la somma complessiva di € 774,25, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in proposito (doc. 8 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, il ricorrente deduceva che, a seguito del pagamento, da parte della società, della sorte capitale del Decreto Ingiuntivo n. 62/2025 prima della notifica dello stesso, non vi era più titolo per il recupero delle somme ingiunte a titolo di spese di lite, in quanto la fondatezza del decreto ingiuntivo, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione, doveva essere verificata al momento della notifica del decreto e non al momento del deposito del ricorso monitorio.
Sottolineava, quindi, che la predetta somma, unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, poteva essere fatta valere unicamente in un autonomo procedimento, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo in questione essendo inutilmente decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c..
Evidenziava, infine, la competenza sia funzionale che per connessione del Giudice adito.
Instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, il Tribunale adito, condannare, come sopra Controparte_1
generalizzata, a pagare al sig. i seguenti importi: Parte_1
Compenso liquidato in Decreto Ingiuntivo € 473,00 Spese generali (15% sul compenso totale) € 70,95 Cassa Avvocati (4%) € 21,76
-------------------------------------------
Totale imponibile € 565,71
IVA 22% su Imponibile € 124,46
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72liquidate € 49,00
--------------------------------------------
Totale dovuto in punto spese legali € 739,17
Interessi Legali e Rivalutazione
Capitale Iniziale: € 3.162,01
Data Iniziale: 10/12/2024
Data Finale: 17/02/2025
Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2024
Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni:Interessi:
10/12/2024 31/12/2024 € 3.184,14 2,50% 21 € 4,58
01/01/2025 17/02/2025 € 3.184,14 2,00% 48 € 8,37
Indice alla Decorrenza: 120,2
Indice alla Scadenza: 121,1
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,007
Totale Rivalutazione: € 22,13
Capitale Rivalutato: € 3.184,14
Totale Colonna Giorni: 69
Totale Interessi: € 12,95
Rivalutazione + Interessi: € 35,08
Totale generale: spese legali è interessi + rivalutazione: € . 774,25
Oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della diffida al saldo.
Con vittoria di spese di lite, onorari, oltre accessori di legge.”.
1.2. pur ritualmente evocata, non si Controparte_1
costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 05.06.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia di in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva Controparte_1
la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
2.2. In via pregiudiziale, si rileva la competenza dell'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 3 e 409 c.p.c., stante la connessione tra la domanda di condanna della convenuta alla corresponsione degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati sulla somma ingiunta in sede monitoria - pacificamente riconducibile all'ambito di operatività dell'art. 409, comma 1 c.p.c. in quanto afferente a un rapporto di lavoro subordinato - e la domanda di rimborso delle spese di lite.
2.3. Tanto premesso, occorre, innanzitutto, evidenziare l'ammissibilità della domanda proposta.
È da considerarsi condivisibile, invero, l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il Decreto Ingiuntivo n. 62/2025, emesso in data 14.02.2025 e mai notificato alla società resistente, era, al momento di deposito del ricorso (24.04.2025), ormai divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c., essendo già trascorsi oltre sessanta giorni dalla relativa pronuncia (14.02.2025); di talché, il ricorrente, al fine di esercitare la pretesa attorea, non aveva altro modo se non quello di presentare la domanda in un autonomo procedimento a cognizione piena.
2.4. Ciò posto in ordine all'ammissibilità della domanda, giova osservare, nel merito, che – ferma restando la pacifica riconducibilità del mancato pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma capitale ingiunta all'istituto della mora debendi – la Suprema Corte di Cassazione ha enucleato, con la sentenza n. 164 del 10 gennaio 1996, il seguente principio di diritto: “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da queste corrisposte a titolo di maggior danno ex art.
1224 secondo comma cod. civ.”.
Di talché, facendo applicazione dei suesposti principi, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere, a favore dell'odierno ricorrente, da un lato, una somma pari ad euro 35,08, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi capitali ingiunti in sede monitoria e già corrisposti (pari ad euro 3.162,01 come risultante dal documento 7 di parte ricorrente), e, dall'altro, un'ulteriore somma pari ad euro 739,17, a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.
3. Sule spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna al pagamento, a favore Controparte_1
di , di una somma pari ad euro 35,08, a titolo di interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria sugli importi capitali ingiunti in sede monitoria e già corrisposti (pari ad euro 3.162,01) nonché di un'ulteriore somma pari ad euro 739,17,
a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.
2. Condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 258,00 per compensi professionali ed Euro 21,50 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri