Articolo 19 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 ottobre 1982
Art. 19. Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1982
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