Versione
13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 22. Provvedimenti d'urgenza 1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei ((trenta giorni)) successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.
(( 2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2 ))
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei ((trenta giorni)) successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.
(( 2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2 ))
Commentari • 45
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021 · 2.1730664
[…] Provvedimenti d'urgenza L'art. 22 del codice antimafia regola i provvedimenti d'urgenza essendo ivi sancito che, quando “vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2018, n. 9439Provvedimento: […] risulta che: a)con ricorso da OS depositato il 16 maggio 2016 (contenente esplicito rinvio anche al contenuto di memorie dallo stesso depositate nello stesso procedimento il 6 giugno 2015 e il 15 novembre 2015) nel corso dell'udienza camerale del procedimento di prevenzione nei suoi confronti pendente avanti il Tribunale di Roma, venne da tale persona chiesta la revoca del sequestro di beni nei suoi confronti emesso dallo stesso Tribunale con decreto emesso il 20 maggio 2015 ai sensi degli artt. 20 e 22 del "codice antimafia"; b) la domanda in questione conteneva, in buona sostanza, una critica a tale decreto di sequestro, […]Leggi di più...
- conversione mezzo di impugnazione·
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- art. 666 cod. proc. pen.·
- competenza territoriale·
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