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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 14 maggio 2024 ed iscritta al n. 606
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
S. Antonio n. 5C
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
S. Antonio n. 5C
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Alice Lucchese del foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Fontanelle (TV), Via Roma n. 63, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'8.1.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Decorsi i termini di legge, i coniugi chiedono che sia rimessa a ruolo la causa e, autorizzato il deposito di note sintetiche
di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
riconciliare a seguito della separazione, sia disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, per poi
pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile del Comune di Introbio (LC).
1. confermare l'affidamento congiunto dei figli nato a [...] il [...], nato a [...]_1 Per_2
(CO) il 03.08.2017, nato a Erba (CO) il [...], ad [...] i genitori, i quali eserciteranno Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno
prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. confermare il collocamento dei minori prevalentemente presso la casa coniugale di proprietà della signora il Pt_1
padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo desidererà, le parti concorderanno di volta in volta modalità e
tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario nel rispetto dell'età, delle esigenze personali ed affettive
nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. In ogni caso i ragazzi potranno stare con il padre il mercoledì
pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20.30 e, quando i genitori concorderanno che i tempi sono maturi per un pernotto dei
minori presso il padre, potranno trascorrere i week-end in modo alternato, dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica sera
sino alle ore 20.30. In mancanza di specifico diverso accordo tra i genitori, il prelevamento e la riconsegna dei figli dovrà
avvenire presso la casa coniugale con i bimbi che avranno già consumato la cena.
La programmazione dei periodi di vacanza estivi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno,
garantendo a ciascun genitore la possibilità di godere in esclusiva di due settimane anche non consecutive, durante le quali
dovrà intendersi derogata la modalità d'esercizio di cui al paragrafo precedente.
Nei periodi di vacanza scolastica invernale, i genitori, qualora non vogliano trascorrere insieme le ricorrenze, avranno
cura di godere a turno il Natale e il Capodanno ad anni alterni. Secondo lo stesso criterio, dovranno essere avvicendate le
festività pasquali e quelle civili.
pagina 2 di 4
3. i coniugi si impegnano a versare mensilmente nel conto corrente comune n. 9208202228 acceso presso la Deutsche Bank
di Introbio la somma di € 600,00 il padre e € 400,00 la madre, creando la provvista per far fronte alle esigenze di vitto e
alloggio, nonché personali, scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, per la cui
puntuale individuazione e regolamentazione i coniugi si richiamano pedissequamente al protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecco, che dichiarano espressamente di aver visionato e accettato.
5. La signora potrà richiedere ed incassare al 100% l'assegno unico e universale spettante ai figli, nonché il 100% Pt_1
delle detrazioni fiscali connesse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.5.2024 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile.
Con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 4.7.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio civile quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 4.7.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso dei figli
Per_ minori e con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di Per_1 Per_3
visita da parte del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze dei minori alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettere loro una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso al mantenimento dei figli da parte dei genitori, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze dei figli.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate. pagina 3 di 4
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Lecco il 27.1.1980 e (C.F. , nato a [...] il [...], sposati CP_1 C.F._2
con rito civile a Introbio il 6.8.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte II, serie C, numero 4);
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Introbio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 14 maggio 2024 ed iscritta al n. 606
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
S. Antonio n. 5C
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
S. Antonio n. 5C
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Alice Lucchese del foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Fontanelle (TV), Via Roma n. 63, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'8.1.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Decorsi i termini di legge, i coniugi chiedono che sia rimessa a ruolo la causa e, autorizzato il deposito di note sintetiche
di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
riconciliare a seguito della separazione, sia disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, per poi
pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile del Comune di Introbio (LC).
1. confermare l'affidamento congiunto dei figli nato a [...] il [...], nato a [...]_1 Per_2
(CO) il 03.08.2017, nato a Erba (CO) il [...], ad [...] i genitori, i quali eserciteranno Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno
prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. confermare il collocamento dei minori prevalentemente presso la casa coniugale di proprietà della signora il Pt_1
padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo desidererà, le parti concorderanno di volta in volta modalità e
tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario nel rispetto dell'età, delle esigenze personali ed affettive
nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. In ogni caso i ragazzi potranno stare con il padre il mercoledì
pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20.30 e, quando i genitori concorderanno che i tempi sono maturi per un pernotto dei
minori presso il padre, potranno trascorrere i week-end in modo alternato, dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica sera
sino alle ore 20.30. In mancanza di specifico diverso accordo tra i genitori, il prelevamento e la riconsegna dei figli dovrà
avvenire presso la casa coniugale con i bimbi che avranno già consumato la cena.
La programmazione dei periodi di vacanza estivi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno,
garantendo a ciascun genitore la possibilità di godere in esclusiva di due settimane anche non consecutive, durante le quali
dovrà intendersi derogata la modalità d'esercizio di cui al paragrafo precedente.
Nei periodi di vacanza scolastica invernale, i genitori, qualora non vogliano trascorrere insieme le ricorrenze, avranno
cura di godere a turno il Natale e il Capodanno ad anni alterni. Secondo lo stesso criterio, dovranno essere avvicendate le
festività pasquali e quelle civili.
pagina 2 di 4
3. i coniugi si impegnano a versare mensilmente nel conto corrente comune n. 9208202228 acceso presso la Deutsche Bank
di Introbio la somma di € 600,00 il padre e € 400,00 la madre, creando la provvista per far fronte alle esigenze di vitto e
alloggio, nonché personali, scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, per la cui
puntuale individuazione e regolamentazione i coniugi si richiamano pedissequamente al protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecco, che dichiarano espressamente di aver visionato e accettato.
5. La signora potrà richiedere ed incassare al 100% l'assegno unico e universale spettante ai figli, nonché il 100% Pt_1
delle detrazioni fiscali connesse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.5.2024 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile.
Con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 4.7.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio civile quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 4.7.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso dei figli
Per_ minori e con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di Per_1 Per_3
visita da parte del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze dei minori alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettere loro una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso al mantenimento dei figli da parte dei genitori, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze dei figli.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate. pagina 3 di 4
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Lecco il 27.1.1980 e (C.F. , nato a [...] il [...], sposati CP_1 C.F._2
con rito civile a Introbio il 6.8.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte II, serie C, numero 4);
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Introbio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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