Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 3182/2023
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato
DA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa –come da procura in calce al ricorso- dall'Avv. Lorenza Gnes (C.F.
– PEC: presso la C.F._2 Email_1
quale è elettivamente domiciliata in Trento, via Grazioli n. 7
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]di Pinè Controparte_1
(TN) in via Domenica Targa n. 17, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Doppio
( ed Anna Barbieri C.F._3 Email_2
( – , e con domicilio CodiceFiscale_4 Email_3
eletto presso lo studio di via Vittorio Veneto n. 2 a Malo (VI) ed agli indirizzi pec sopra indicati, come da procura alle liti depositata nel fascicolo telematico contestualmente alla comparsa di costituzione e di risposta resistente
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli con conclusioni congiunte delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo di Parte_1
avere intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale era nato il figlio a Trento il 28.02.2022, chiedeva una regolamentazione della Per_1
responsabilità genitoriale nei riguardi del predetto figlio nonché delle questioni di carattere economico allo stesso relative, alle seguenti condizioni: “Disporre
l'affido condiviso di ai genitori e Persona_2 Parte_1 CP_1
; il papà terrà con sé il figlio tutti i sabati pomeriggio dalle 15,00 alle
[...]
19,00 compresa la cena o, in alternativa, la domenica pomeriggio, stesso orario.
Il papà potrà vedere il bambino anche durante la settimana previo accordo con la mamma. Il padre dovrà essere puntuale nella gestione del bambino. Durante le Vacanze di Natale e Pasqua rimarranno gli stessi giorni di visita e le vacanze estive verranno concordate anche sulla base del lavoro del padre. - il OR
contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando direttamente CP_1
alla madre la somma di euro 300,00.- entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie, quelle mediche, di iscrizione al nido, scolastiche e ludico sportive, spese che dovranno essere concordate, a meno che non si tratti di esborsi necessari o urgenti;
alla mamma convivente con il bambino spetteranno per intero l'assegno unico universale ed eventuali contributi della Provincia. con vittoria di spese, diritti ed onorari a carico dell'Erario”.
Si costituiva il resistente, il quale avanzava le seguenti domande: “In via temporanea e urgente (in caso di istruttoria):
1. Disporsi un calendario di visite
Pag. 2 di 6 che permetta al padre di stare con il figlio in autonomia nei pomeriggi Per_1 del giovedì, dall'uscita del nido (o dalle 16.30 quando non c'è scuola) sino alle ore 19.00, con cena presso il padre, e a domeniche alternate dalle 8.30 al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà al nido. Nel merito 1. Disporsi l'affido condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, salvo eventuali trasferimenti della madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, salvi diversi accordi presi volta per volta con la madre: - tutti i giovedì pomeriggio, dall'uscita del nido sino alle ore
19.00, con cena presso il padre;
- i fine settimana alternati, dalle ore 8.30 della domenica mattina (il sabato per il sig. è giornata lavorativa) sino al CP_1
martedì mattina, quando lo riaccompagnerà al nido;
nei periodi di vacanza, il padre accompagnerà il bambino presso i nonni, o eventuali baby sitter, sempre in accordo con la madre;
- cinque giorni durante le vacanze di Natale, alternando il giorno di Natale e di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze
Pasquali, alternando domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo; - una settimana durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
ragionevolmente il padre potrà avere 7 giorni consecutivi nel mese di settembre;
- i genitori si impegnano a fare in modo che nel giorno del suo compleanno il figlio possa vedere entrambi i genitori, così come si impegnano, nelle feste della mamma e del papà, a far trascorrere del tempo con il genitore festeggiato. Si chiede sin d'ora, qualora il Giudice lo ritenga opportuno e possibile, di poter graduare già in questa sede un calendario delle visite crescente in relazione al crescere dell'età del piccolo.
3. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il padre verserà l'importo mensile di euro 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese, sulle coordinate già note;
spese straordinarie al 50%, previo accordo, salvo esborsi urgenti e necessari. Assegno unico familiare pro quota a ciascun genitore 4. Competenze e spese di lite compensate tra le parti”.
Pag. 3 di 6 Con comparsa di costituzione di data 13-01-2025, la ricorrente formalizzava anche la propria costituzione nell'interesse del minore , nato, a Persona_3
Trento il 2.08.2024, nelle more del presente giudizio, domandando una regolamentazione del regime di affidamento e del mantenimento anche nei riguardi di tale figlio.
Con note di conclusioni congiunte del 09-05-2025 le parti dichiaravano di volere definire il presente giudizio alle seguenti condizioni: “Affidare congiuntamente i figli e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_3 prevalente dei bambini presso l'abitazione della madre dove avranno anche la residenza - Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di entrambi i figli,
e , versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Persona_3
la somma di euro 300,00.- (150,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese extra per entrambi i bambini, compresa la baby sitter e prolungamento nido o scuola materna;
- Gli assegni provinciali e l'assegno unico universale INPS, saranno percepiti al 100% dalla mamma, convivente con i minori, NO . - Per quanto riguarda i diritti di visita, il papà Parte_1
terrà con sé i bambini tutti i mercoledì andando a prenderli a casa della mamma alle 14,15: la mamma andrà a prendere la sera del mercoledì alle 19,00 Per_3
mentre rimarrà a dormire dal papà che lo porterà al nido la mattina Per_1
seguente alle 8,30. Da giugno 2025 il mercoledì il papà andrà a prendere i bambini direttamente al nido. I fine settimana alternati: Weekend 1: Per_3
rimarrà con il papà dal sabato alle 14,15 sino alle 19:00 con cena compresa;
rimarrà con il papà dal sabato alle 14,15 a domenica alle 19:00 Per_1
compresa la cena.; Weekend 2: starà con il papà dalla domenica alle Per_3
9,00 alle 13,15 compreso il pranzo mentre rimarrà con il papà da Per_1
domenica alle 9,00 al lunedì alle 8:30 che verrà portato al nido. - Il OR
, vista la relazione del servizio di alcologia depositata il 31.03.25, si CP_1 dichiara sin d'ora disponibile a sottoporsi agli esami di monitoraggio trimestrali
Pag. 4 di 6 e a mantenere i contatti con il Centro di Alcologia di Pergine. - Le parti continueranno con il percorso di coordinazione genitoriale nulla opponendo al monitoraggio dei Servizi sociali”.
All'udienza del 21 maggio 2025, i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come da condizioni concordate sopra riportate.
Orbene, ciò posto nei fatti, si rappresenta che le parti, nel foglio di conclusioni congiunte di data 09-05-2025, hanno dato indicazione delle condizioni sopra trascritte.
Il Tribunale ritiene tali condizioni rispondenti all'interesse della prole e stima, dunque, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. A riguardo dovendosi, in particolare, osservare che, come è anche emerso dalla relazione acquisita, nel presente giudizio, a mezzo dei Servizi
Sociali incaricati, non sono stati riscontrati elementi ostativi all'esercizio della bigenitorialità. Il resistente, inoltre, tenuto conto della relazione del servizio di alcologia depositata il 31.03.25, ha espresso la sua disponibilità a sottoporsi agli esami di monitoraggio trimestrali e a mantenere i contatti con il Centro di
Alcologia di Pergine. Le parti si sono, poi, anche impegnate alla prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale, nulla opponendo al mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi sociali incaricati.
Si conviene, dunque, nell'interesse della prole, sulla opportunità della prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi incaricati, nonché di quello del Centro di Alcologia di Pergine per quanto attiene all'eventuale stato di dipendenza da alcol o da utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del resistente, con conseguente attivazione, in caso di esito positivo, di un percorso di disintossicazione in favore di quest'ultimo.
Riguardo alle spese di lite, si dispone, inoltre, la compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto del sopraggiunto accordo.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti di entrambi i figli, a Trento il Per_1
28.02.2022, e , nato a Trento il [...], in [...]_3
alle condizioni indicate nel foglio di conclusioni congiunte di data 09-05-
2025;
2) Dà atto che le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti costituite ed anche ai Servizi Sociali e all'
[...]
Controparte_2
- territorialmente competenti.
[...]
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Laura Di Bernardi Luciano Spina
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