Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/11/2025, n. 20992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20992 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06628/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6628 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’esclusione della ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018, esclusione già comunicata dalla Commissione d’esame al termine della prova espletata in data 10 aprile 2024 e pubblicata sulla posizione personale della ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C del bando di concorso “MODULO 1 – lett. D) del modulo 1 (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete);
del verbale della Commissione d’esame del 10 aprile 2024 e della scheda di valutazione relativa alla ricorrente;
dell’art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) nella parte in cui richiama l’allegato “C” il quale stabilisce che “ la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IN US LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. 14 novembre 2018, n. 238.
2. Il 19 ottobre 2023, la sig. -OMISSIS- – inserita in graduatoria come idonea – è stata convocata per lo svolgimento delle prove di capacità operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso.
3. Con decreto del 27 ottobre 2023, l’amministrazione resistente – preso atto che la sig. -OMISSIS- non aveva superato la prova delle trazioni complete alla sbarra – ha disposto l’esclusione della stessa dalla procedura straordinaria di reclutamento.
4. Con ricorso iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. -OMISSIS- la sig. -OMISSIS- ha quindi contestato la sua esclusione dalla procedura – in uno con tutti gli atti presupposti – lamentando, in sintesi, che il mancato superamento della prova era dipeso da un infortunio occorsole durante lo svolgimento della stessa, e depositando a comprova di ciò una certificazione di Pronto Soccorso acquisita subito dopo la conclusione della prova attestante un « trauma distrattivo spalla sinistra ».
5. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questa sezione ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla sig. -OMISSIS- nell’ambito del giudizio di cui sopra, disponendo la sua riammissione alla procedura, la rinnovazione della prova non superata e – in caso – di superamento della stessa l’ammissione della ricorrente alle altre prove.
6. Il 10 aprile 2024 la sig. -OMISSIS- è stata quindi riconvocata dalla p.a. resistente per la ripetizione della prova precedentemente non superata, non riuscendo neppure in tale seconda occasione a portare a compimento la prova delle trazioni.
7. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig. -OMISSIS- ha quindi impugnato la nuova esclusione conseguente al mancato superamento della prova cui era stata riammessa – in uno con tutti gli atti alla stessa presupposti – sostenendo che anche in tale seconda occasione il mancato superamento della medesima prova era la causa di un infortunio occorsole durante lo svolgimento delle trazioni (e depositando, a tal riguardo, una certificazione di Pronto Soccorso datata 10 aprile 2024, attestante un « trauma regione cervicale e spalla sinistra »).
Sulla base di ciò ha lamentato l’illegittimità dell’esclusione e degli atti presupposti per « eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia della lex specialis nella parte in cui l’allegato C richiamato dall’art. 8 stabilisce che l’ infortunio occorso durante l’esecuzione della prova determina il non superamento della prova stessa nel suo complesso; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; contraddittorietà tra disposizioni del medesimo bando di concorso [e] violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa » (v. ricorso sub A), nonché per « eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia dell’esclusione dalla procedura concorsuale - violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.; violazione di legge per violazione del bando di concorso; violazione di legge ex art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione [e] causa di forza maggiore » (v. ricorso sub B) e per « eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione [e] causa di forza maggiore » (v. ricorso sub C) e ha chiesto a questo Tribunale di riammetterla, anche in via cautelare, alla procedura.
8. Con relazione versata in atti in data 27 giugno 2024 l’amministrazione ha insistito per il rigetto del presente ricorso.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata nell’ambito del presente giudizio notando che « il mancato superamento della prova delle trazioni alla sbarra da parte della ricorrente non appare conseguenza di un singolo infortunio – di carattere eccezionale e straordinario – ma di una sua persistente condizione di carente forma fisica ».
10. Tale provvedimento è stato gravato dalla ricorrente con appello cautelare iscritto al r.g. n. -OMISSIS-.
11. Con ordinanza Consiglio di Stato, III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- il giudice d’appello – sulla base di considerazioni relative esclusivamente al periculum in mora – ha riformato la decisione cautelare assunta da questo Tar, disponendo « la tempestiva riammissione dell’appellante alla procedura in esame, con ripetizione della prova di idoneità operativa ».
12. Con nota depositata il 15 ottobre 2025, parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa e la condanna alle spese dell’amministrazione « attesa la fondatezza della domanda diretta alla ripetizione della prova, a prescindere dall’avvenuto superamento o meno della stessa ».
13. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
14. Ancorché le note depositate da parte ricorrente in data 15 ottobre 2025 siano idonee (per il loro tenore letterale) a far ritenere che dopo la (seconda) riammissione disposta con ordinanza Consiglio di Stato, III, n. -OMISSIS-/2024 la sig. -OMISSIS- possa non aver nuovamente superato le prove di idoneità fisica, il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni indagine al riguardo (e quindi da ogni valutazione sulla persistenza di un interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio) alla luce dell’infondatezza del ricorso.
15. Il Collegio evidenzia infatti che tutte le doglianze della ricorrente muovono dal presupposto che il mancato superamento della prova svolta in data 10 aprile 2024 sia dipeso da un infortunio eccezionale e non prevedibile a fronte del quale – avuto riguardo ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 25 marzo 2024, n. 5910 e 8 novembre 2024, n. 19764) – avrebbe dovuto esserle consentito di ripetere la prova.
Tale assunto non può essere condiviso.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto due volte la prova delle trazioni, rispettivamente, in data 19 ottobre 2023, e (dopo la riammissione disposta da questo Tribunale nell’ambito del giudizio instaurato avverso la prima esclusione) in data 10 aprile 2024, non riuscendo in nessuna occasione a compiere alcuna trazione completa e accusando dopo i due esercizi dolori e traumi alla spalla sinistra.
La superiore circostanza induce a ritenere che – in disparte ogni considerazione – il mancato superamento della prova da parte della ricorrente dopo la sua riammissione non sia il frutto di un infortunio eccezionale ascrivibile alle ipotesi di « caso fortuito » o di « forza maggiore » (e quindi di per sé non significativo di una inidoneità fisica della sig. -OMISSIS-), ma che, al contrario, i traumi/dolori che la candidata ha accusato all’esito di ogni occasione in cui è stata chiamata a svolgere la prova delle trazioni siano il frutto di una sua inidoneità a (o incapacità di) svolgere la prova medesima.
In altri termini, il fatto che la ricorrente non abbia superato la medesima prova neppure al secondo tentativo (riportando, all’esito della stessa prova, dolori e traumi sovrapponibili a quelli riscontrati al momento della prima esclusione) consente di presumere ragionevolmente che la stessa non fosse idonea a sostenere la prova con successo, poiché – in termini probabilistici – appare arduo ipotizzare che la duplice inidoneità sia il frutto di un duplice casuale infortunio non connesso con profili di inidoneità della candidata mentre è invece più verosimile ritenere che i traumi accertati siano non la causa ma la conseguenza dell’inidoneità fisica della concorrente a sostenere la prova, e ciò – lo si ripete – anche avuto riguardo al concreto contenuto dei certificati medici acquisiti dalla candidata subito dopo lo svolgimento delle due prove (non idonei a superare la ragionevole presunzione di cui sopra, avuto riguardo alle generiche e sovrapponibili diagnosi di traumi muscolari negli stessi riportate, fondate principalmente su quanto riferito dall’interessata in ordine all’attività compiuta in sede concorsuale e ai dolori accusati).
Da quanto sopra discende l’impossibilità di ritenere illegittima e/o sproporzionata l’esclusione comminata alla sig. -OMISSIS- in occasione del mancato superamento della medesima prova che la ricorrente era stata eccezionalmente ammessa a ripetere, in coerenza con il consolidato orientamento espresso dalla sezione in fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. Tar Lazio, I- quater , 28 maggio 2024, n. 10776) di recente confermato dal giudice d’appello (cfr. Consiglio di Stato, III, 18 agosto 2025, n. 7054).
16. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va respinto.
17. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
IN US LA, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN US LA | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.