Articolo 23 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
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17 aprile 1886
Art. 23.

I magazzinieri di vendita, gli spacciatori all'ingrosso, i rivenditori speciali e i rivenditori dovranno pagare all'Erario il maggior prezzo dei tabacchi, per le scorte che esistevano presso di loro il giorno in cui e' entrata in vigore la nuova tariffa per effetto della legge 29 novembre 1885.

I magazzinieri di vendita e gli spacciatori all'ingrosso, saranno compensati a generi delle differenze che risulteranno nel valore dei sali; i rivenditori saranno rimborsati in danaro.

Entrata in vigore il 17 aprile 1886