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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa RA ZI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione il 4.4.2025 e vertente
T R A
( ), in persona elettivamente domiciliato a Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
Roma, in Via Gregorio VII n. 474, presso lo studio dell'Avv. Guido Orlando, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
Parte attrice
E
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2 della P.IVA ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Asiago n. 8, presso lo studio dell'Avv. Guido Alfonsi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte convenuta
1 OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di L'Aquila adito, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese e respinte, e previa declaratoria di contumacia della società
[...]
accogliere le domande dell'attore di Villa SA CI GL CP_2 Parte_2
UZ e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'Ing. CP_1 direttamente o anche tramite la per il mancato corretto e integrale Controparte_2 espletamento dell'incarico affidatogli con la convenzione del 25 maggio 2017, e, per l'effetto, dichiarare risolta per inadempimento dell'affidatario la convenzione del 25 maggio 2017 ed ogni sua successiva modifica o integrazione, e comunque ogni rapporto contrattuale tra il
ed il progettista anche con la società e dichiarare che nulla a Parte_1 Controparte_2 qualsivoglia titolo è dovuto dal e dai suoi consorziati all'Ing. Parte_1 CP_1 ed alla Società Controparte_2
2) accertare e dichiarare che il SA CI GL UZ ha subito Parte_1 Pt_3 danno in conseguenza del comportamento attivo e/o omissivo posto in essere dall'Ing.
[...]
direttamente e anche tramite la per la mancata consegna GL CP_1 Controparte_2 elaborati al;
per le lacune evidenziate dall'ufficio competente negli elaborati Parte_1 presentati dall'Ing. per la mancata risposta al medesimo con le integrazioni CP_1 Pt_4 richieste;
per gli adempimenti che non sono stati eseguiti e che sono stati nuovamente espletati da altro tecnico per poter presentare all'ufficio competente la documentazione redatta a regola d'arte; per il notorio aumento dei costi e dei materiali verificatosi nell'abnorme tempo trascorso tra l'affidamento dell'incarico e la presentazione dei progetti;
e tutto con le conseguenze che ogni comportamento attivo o omissivo del tecnico progettista e della società Controparte_2 potranno ancora comportare, e per i danni tutti che verranno accertati in corso di causa e per l'effetto, condannare l'Ing. e la in solido tra loro o tra loro CP_1 Controparte_2 chi e per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, subiti e subendi dal e pertanto al pagamento a favore del medesimo Parte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore che il Giudice, anche equitativamente, riterrà di diritto e giustizia;
3) condannare i convenuti in solido o tra loro chi e per quanto di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con il rimborso forfettario delle spese generali, il tutto come da D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, oltre a i.v.a. e Cassa forense nella misura di legge;
4) sanzionare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 132 del 2014 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 e dell'art. 96 c.p.c., l'Ing- e la CP_1 [...] per la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, con la condanna in Controparte_2 solido o tra loro chi e per quanto di ragione, al pagamento all'attore di una Parte_1 somma di denaro, anche equitativamente determinata, tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa”.
2 Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi spiegati nelle premesse del presente atto:
a) accertare in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. in CP_1 proprio, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
b) nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (di seguito brevemente anche Parte_1
”) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il grave Parte_1 inadempimento contrattuale dell'Ing. direttamente o anche tramite la CP_1 [...]
per il mancato corretto ed integrale espletamento dell'incarico affidatogli con la Controparte_2 convenzione del 25.05.2017 e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Ha chiesto, infine, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti quantificati nella somma di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
- in data 8.04.2017, l'assemblea dei consorziati aveva eletto l'ing. Presidente del Persona_1
Consorzio e, in data 25.05.2017, aveva stipulato con l'ing. una convenzione per CP_1
l'affidamento dell'incarico professionale avente ad oggetto la progettazione dei lavori ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private, resesi necessari a seguito dell'evento sismico che ha colpito la città di L'Aquila il 6.04. 2009;
- in data 12.08.2020, durante l'assemblea dei consorziati, l'ing. avendo, nelle more, CP_1 costituito la società di progettazione della quale era anche legale Controparte_2 rappresentante, aveva chiesto di modificare la convenzione, al fine di aggiornarla alla mutata ragione sociale;
- in data 26.05.2021, il ER, in qualità di professionista incaricato dal , aveva Parte_1 depositato presso l'USRC competente la documentazione tecnica allegata alla domanda di contributo per la ricostruzione;
- con pec del 17.05.2022, l' , avendo segnalato la mancanza di taluni elaborati necessari ai Pt_4 fini della concessione del contributo, aveva assegnato un termine di trenta giorni per le integrazioni documentali, a pena di improcedibilità della domanda di ammissione al contributo per la ricostruzione;
3 - ciò nonostante, il non aveva riscontrato la comunicazione dell'ente, neanche in seguito CP_1 ai solleciti da parte del Presidente del Consorzio con cui lo stesso invitava, tra l'altro, il professionista a presentare le proprie dimissioni per permettere al Consorzio di rivolgersi ad un altro tecnico entro il termine della scadenza del termine;
- con pec del 16.6.2022, il Presidente del Consorzio aveva informato l' dell'inerzia Pt_4 imputabile al progettista, e aveva chiesto una proroga del termine in scadenza;
- in data 19.06.2022, l'assemblea dei consorziati aveva deliberato all'unanimità la revoca dall'incarico conferito al ER e alla società per inerzia prolungata e grave Controparte_2 inadempimento, chiedendo al professionista di consegnare tutti gli elaborati tecnici redatti, in formato editabile o modificabile, così da poter conferire mandato ad altro professionista e completare la domanda di contributo;
- avendo il ER disatteso anche tale richiesta, in data 13.09.2022, il Presidente del Parte_1 aveva formulato all' un'istanza di accesso agli atti tecnici e amministrativi relativi alla Pt_4 pratica di contributo e, solo in tale circostanza, aveva avuto contezza che la documentazione presentata, oltre che carente, non era in formato editabile o modificabile, sicché la stessa non era utilizzabile.
Si è costituito in giudizio , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 [...]
In via preliminare, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, originando l'avversa pretesa da un contratto concluso tra il e la Parte_1 CP_2
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, stante la mancata prova dei
[...] danni lamentati.
La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale, parte attrice ha eccepito il difetto di rappresentanza del difensore della società recando la procura alle liti versata in atti il conferimento dei Controparte_2 poteri da parte del solo in proprio non anche quale rappresentante della CP_1 [...]
sicché quest'ultima non risulterebbe costituita in giudizio. CP_2
OSSERVA IN DIRITTO
1. Le eccezioni preliminari
Preliminarmente deve essere analizzata l'eccezione sulla inesistenza della procura sollevata da parte attrice nei confronti della società Controparte_2
In particolare, la stessa ha eccepito che la procura alle liti versata in atti da parte convenuta al momento della sua costituzione in giudizio non contempla il conferimento dei poteri al difensore
4 anche da parte della cosicché, quest'ultima, non risulterebbe correttamente Controparte_2 rappresentata e, dunque, costituita in giudizio.
L'eccezione preliminare è fondata.
In primo luogo, deve premettersi che le eccezioni riguardati la rappresentanza processuale delle parti rientrano tra le c.d. eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché
"in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo…può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione GL atti attributivi del potere rappresentativo" (cfr. Cass. Sez. Unite n. 4248/2016).
Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi come tale eccezione non sia stata sollevata tempestivamente da parte attrice dopo la costituzione dei soggetti convenuti, bensì soltanto con il deposito della comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre la prima difesa utile in cui poteva essere formulata tale eccezione preliminare. Tale circostanza rende inapplicabile, nel caso di specie, il potere di sanatoria di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c. in quanto nel regime processuale anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l'art. 182, comma secondo, c.p.c., non consentiva la sanatoria dell'inesistenza o della mancanza in atti della procura alle liti. Sul punto, si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 37434 del 2022, in cui, dirimendo un contrasto giurisprudenziale concernente la sanabilità della procura alle liti nell'ipotesi in cui la procura sia assente o affetta da vizi che ne determinino la nullità, hanno affermato che il potere di sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c. riguarda esclusivamente i vizi inficianti una procura esistente e non invece l'assenza originaria della procura stessa. In caso contrario, si finirebbe infatti per legittimare la parte al compimento di atti processuali l'assenza di assistenza legale, in violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza processuale.
Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o l'assoluto mancanza in atti della procura alle liti.
Tanto premesso, nel caso di specie, la procura versata in atti mostra chiaramente che
[...] ha conferito procura speciale al proprio difensore soltanto nell'interesse di sé stesso e CP_1 non invece anche quale legale rappresentante della società pertanto, Controparte_2
5 quest'ultima non è regolarmente costituita in giudizio, con la conseguenza che ne deve essere dichiarata la contumacia.
Sempre in via preliminare, deve essere analizzata l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto CP_1
In particolare, quest'ultimo ha eccepito che il rapporto contrattuale oggetto di causa è intercorso tra il e la di cui lui era Amministratore, Parte_1 Parte_5 Controparte_2 legale rappresentante e socio unico, e non con sé stesso quale persona fisica.
Orbene, l'eccezione è infondata.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si ricava che la convenzione del 25.05.2027 per l'affidamento dell'incarico professionale per la ricostruzione è stata stipulata tra il Consorzio e l'Ing. (cfr. doc. n.3 indice di parte attrice). A nulla rileva la circostanza dedotta CP_1 dal convenuto relativa all'impegno assunto dalle parti e volto alla redazione di un nuovo accordo, da sottoscriversi tra il e Parte_1 Controparte_2
Risulta infatti per tabulas (cfr. doc. n. 5 indice di parte attrice), ed è pacifico tra le parti che, con comunicazione del 12.06.2020, il ha chiesto al Presidente del “la modifica CP_1 Parte_1 della ragione sociale dell'incarico professionale” premettendo che “Il sottoscritto Ing.
[...]
… ha variato la forma giuridica da … a CP_1 Controparte_3 [...]
… con proprietà al 100% del sottoscritto, che svolge anche la carica Controparte_4 di Amministratore Unico della stessa Società”; nella medesima comunicazione è stato domandato altresì “di sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea dei Consorziati la spiegata variazione, precisando che tutte le attività Professionali di cui all'Incarico suddetto, saranno comunque svolte dal sottoscritto.”
Nella successiva assemblea del 12.08.2020, alla quale è stato presente lo stesso (doc. CP_1
6), l'assemblea ha autorizzato il Presidente “a sottoscrivere nuova convenzione con la società di ingegneria di proprietà al 100% dell'ing. che ricopre la carica di Controparte_2 CP_1
Amministratore Unico”; tuttavia, tale nuova convenzione non risulta essere mai stata conclusa tra le parti, non essendo stata versata in atti da parte convenuta, la quale non ha neppure indicato in quale data si sarebbe effettivamente addivenuti alla sottoscrizione dell'accordo con la
[...]
Controparte_2
Peraltro, anche dalla documentazione successiva alla citata delibera del 12.08.2020 risulta che il dopo tale data, abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa come singolo CP_1 professionista e non invece a nome della società di cui era amministratore (cfr. relazione sullo stato di avanzamento della procedura di finanziamento del 28.01.2021, sub doc. n. 7 fasc. parte attrice, la quale reca appunto la sottoscrizione del professionista ing. . CP_5
6 Ne deriva che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal non può CP_1 trovare accoglimento, essendo il contratto d'opera azionato nel presente giudizio riferibile proprio al ER, quale singolo professionista, e non invece alla Controparte_2
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2. Delimitazione del thema decidendum
Il attore ha agito per la risoluzione da inadempimento del contratto di prestazione Parte_1
d'opera professionale concluso con il 25.05.2017, nonché per il risarcimento dei CP_1 danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del professionista.
In particolare, il grave inadempimento legittimante la risoluzione del contratto e fonte della responsabilità professionale del ER consisterebbe nell'aver omesso di presentare all'ente competente tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo pubblico per la ricostruzione, ciò anche a seguito e nonostante i solleciti ricevuti dall'Amministrazione, nonché nell'aver presentato elaborati inesatti e non editabili.
Parte convenuta, dal canto suo, ha resistito alla domanda contestando in particolare la sussistenza di un danno risarcibile, non avendo l'attore provato il pregiudizio di cui pretende il ristoro.
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3. La risoluzione da inadempimento e la responsabilità del progettista
Tanto chiarito, la domanda è parzialmente fondata;
pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
Occorre, innanzitutto, rammentare come, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1453 c.c., non sia sufficiente la sussistenza di un inadempimento caratterizzato da gravità, ma occorre altresì, che questo, quand'anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, sia imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore, non essendo sufficiente, perché sia ravvisabile la responsabilità di quest'ultimo, la sua diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore (Cass., Sez. 3,
17/1/2013, n. 6551, non massimata;
Cass., Sez. 3, 6/2/2007, n. 2553; Cass., Sez. 3, 15/7/2005, n.
15026; Cass., Sez. 2, 14/7/2000, n. 9356; Cass., Sez. 2002, n. 11717; Cass., 26/11/1994, n. 10102;
Cass. 29/1/1993, n. 1119; Cass., Sez.2, 8/7/1983; n. 4591).
Quanto al primo requisito, l'importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un
7 profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti medesimi (tra le varie, cfr. Cass. 28/10/1981, n.
5672).
Quanto al secondo punto, occorre che, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto, l'inadempimento o il ritardato adempimento sia considerato colposo o doloso, configurandosi soltanto così, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore (Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.), la quale deve, dunque, escludersi quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.), ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico (Cass., Sez. 3,
17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291). Infatti, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717).
Deriva, perciò, da tali principi, che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, 27702 25/10/2024;
Cass., Sez. 2, 29/3/2019, n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005,
n. 2853; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291; Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717).
Con specifico riferimento alla responsabilità del professionista, quest'ultimo, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui
8 all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (cfr. in tema di prestazioni GL ingegneri o geometri: Cass., Sez. 1, n. 22487/2004; Cass., Sez. 2, n. 11304/2012 secondo cui, con riferimento alla professione forense, la negligenza deve esser valutata con giudizio ex ante ed esser tale da incidere sugli interessi del cliente, pur non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente;
in tal senso Cass., Sez. 2, n. 6967/2006; Cass., Sez. 2, n. 25894/2016).
Nello specifico settore della responsabilità del progettista, pur avendo le S.U. della Suprema
Corte ridimensionato, sul piano generale, la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato
(specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle prestazioni professionali: Cass. S.U. n.
15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando che l'opus promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente realizzabile (Cass., Sez. 2, n. 14759/2016;
Cass., Sez. 1, n. 2257/2007; Cass., Sez. 1, n. 22487/2004).
L'accertamento dell'inadempimento, oltre ad essere presupposto della domanda risoluzione del contratto, è anche alla base della diversa (ma non accessoria) domanda di risarcimento del danno, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass., Sez. L, n. 15779); i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno infatti in comune gli stessi fatti costitutivi -
l'obbligazione e l'inadempimento – benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse utilità (Cass., Sez. 3, n. 36497/2023).
Ai fini della risarcibilità del danno, il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche dedurre e provare l'esistenza della lesione di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della stessa all'adempimento della parte contro cui è rivolta la domanda risarcitoria. Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli, infatti, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza
(Cass., Sez. 2, n. 8278/1999).
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4. Esame della fattispecie concreta
Prima di passare all'esame delle domande proposte dall'attore, deve darsi atto che dalle deduzioni dello stesso risulta che in data 19.06.2022, l'assemblea ha deliberato la Parte_1
9 revoca dell'incarico al ER, comunicata a quest'ultimo con pec del 26.12.2022, prodotta in atti.
Fermo quanto precede, parte attrice ha chiesto la pronuncia della risoluzione del contratto, la quale inevitabilmente presuppone, sul piano logico prima che giuridico, la sussistenza di un contratto efficace tra le parti. Sul punto, alcuna deduzione è stata prospettata dal convenuto.
La presente pronuncia muoverà dunque dal presupposto della piena esistenza, la validità ed efficacia del contratto di prestazione d'opera in essere tra le parti, in quanto non in contestazione e rispondente alle richieste delle parti.
Nel caso in esame, il attore ha allegato l'inadempimento del professionista convenuto, Parte_1 individuandolo nella mancata consegna presso l'ente deputato (nella specie, l' ) di elaborati Pt_4 progettuali completi e idonei ai fini dell'erogazione a favore del del contributo Parte_1 pubblico per i lavori di ricostruzione, così disattendendo all'impegno contrattuale assunto nei confronti del . Nella prospettiva attorea, l'inadempimento andrebbe senz'altro Parte_1 qualificato come grave, essendosi protratto anche a seguito della richiesta di integrazioni inoltrata al professionista dall' , e avendo così impedito, almeno allo stato, l'emissione del Pt_4 contributo. Inoltre, sempre in punto di gravità dell'inadempimento, l'attore ha dedotto che i progetti consegnati all'ente – come detto, incompleti e inadeguati – non sarebbero stati redatti in formato editabile, sicché non sarebbero neppure utilizzabili da parte di terzi professionisti, nominati in sostituzione del ER.
A fronte delle deduzioni dell'attore, parte convenuta non ha mosso specifiche e puntuali contestazioni.
In particolare con riferimento al lamentato inadempimento, nei propri scritti difensivi, il CP_1 si è limitato ad eccepire la mancata prova da parte dell'attore di un danno risarcibile;
nulla è stato invece dedotto o provato in relazione l'imputabilità dell'inadempimento: non è stata evidenziata alcuna causa estranea alla sfera di dominio del debitore idonea a rendere impossibile l'esecuzione della prestazione professionale, né si è fatto riferimento a circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere la sua colpa (in particolare, cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione, ove, in due righe, si concentra ed esaurisce la difesa del convenuto: “Nel merito, va eccepita la totale infondatezza della domanda attorea, stante la carenza della più elementare prova inerente la sussistenza GL asseriti danni subiti.)
Ne deriva che deve ritenersi provato l'inadempimento del convenuto, che, sul piano oggettivo, appare senz'altro connotato da termini di gravità tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Inoltre, sul piano soggettivo, è certamente dimostrata la colpa del convenuto, essendo pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che lo stesso non ha correttamente eseguito la prestazione
10 professionale cui era tenuto, ciò anche a seguito GL espressi solleciti ricevuti dall'ente. In altri termini, è certo che il non abbia mai consegnato al Consorzio committente o all' CP_1 Pt_4 un progetto effettivamente realizzabile, così venendo meno all'obbligazione professionale dallo stesso assunta nel contratto ed esponendo il al rischio della mancata erogazione del Parte_1 contributo.
Sulla scorta di quanto ora esposto va dunque dichiarata la risoluzione del contratto concluso tra il e l'ing. ER il 25.05.2017 per inadempimento del professionista Parte_1 CP_1 convenuto.
Venendo ora alla valutazione della domanda di risarcimento, osserva il Tribunale come nel caso di specie manchi del tutto la prova in capo all'attore di qualunque pregiudizio economicamente apprezzabile ed eziologicamente collegabile all'inadempimento del CP_1
In particolare, parte attrice ha allegato di aver atteso ben cinque anni per l'attività professionale del senza ottenere il contributo pubblico per il quale era stato affidato l'incarico; CP_1 tuttavia, non ha dimostrato di aver subito alcun danno concreto, che lui stesso infatti individua solo in termini meramente ipotetici ed eventuali (segnatamente, il “rischio” di perdita definitiva del contributo, le eventuali conseguenze derivanti dall'aumento, nel tempo, GL oneri relativi alle pratiche amministrative o ai costi dei materiali necessari per la realizzazione delle opere;
circostanze queste tutte prospettate sul piano astratto della possibilità). A ciò si aggiunga, peraltro, che, nelle more del giudizio, il contributo pubblico è stato effettivamente ottenuto dal
, come dichiarato nelle note di trattazione scritte del 5.02.2025. Parte_1
In definitiva, manca la prova dei danni lamentati, nonché del nesso di causalità giuridica tra i dedotti pregiudizi e l'inadempimento del professionista. Parte attrice si è infatti limitata a richiedere a titolo di risarcimento la somma di € 50.000,00, senza tuttavia nulla dimostrare in merito.
Tali lacune in punto di prova del danno e del nesso causale certo non possono essere colmate con la liquidazione in via equitativa del danno da parte del Giudice, invocata da parte attrice negli scritti difensivi. La liquidazione, seppure in via equitativa, sempre infatti presuppone l'accertamento della responsabilità del debitore e la prova del danno, presupposti imprescindibili per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Pertanto, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.
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5. Conclusioni
11 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertato il grave inadempimento imputabile al convenuto , in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la risoluzione CP_1 del contratto sottoscritto il 25.05.2017 tra lo stesso e il attore. In assenza di domanda Parte_1 delle parti non è disposto alcun effetto restitutorio in conseguenza della risoluzione.
Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dal , non essendo dimostrato il Parte_1 danno di cui l'attore ha chiesto il ristoro.
Visto l'esito del giudizio, conclusosi con l'accoglimento parziale della domanda, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, con conseguente rigetto anche della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 271/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
- DICHIARA la contumacia di Controparte_2
- DICHIARA la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto dalle parti in data 25.05.2017;
- RIGETTA le altre domande attoree;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 7.10. 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA ZI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa RA ZI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione il 4.4.2025 e vertente
T R A
( ), in persona elettivamente domiciliato a Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
Roma, in Via Gregorio VII n. 474, presso lo studio dell'Avv. Guido Orlando, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
Parte attrice
E
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2 della P.IVA ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Asiago n. 8, presso lo studio dell'Avv. Guido Alfonsi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte convenuta
1 OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di L'Aquila adito, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese e respinte, e previa declaratoria di contumacia della società
[...]
accogliere le domande dell'attore di Villa SA CI GL CP_2 Parte_2
UZ e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'Ing. CP_1 direttamente o anche tramite la per il mancato corretto e integrale Controparte_2 espletamento dell'incarico affidatogli con la convenzione del 25 maggio 2017, e, per l'effetto, dichiarare risolta per inadempimento dell'affidatario la convenzione del 25 maggio 2017 ed ogni sua successiva modifica o integrazione, e comunque ogni rapporto contrattuale tra il
ed il progettista anche con la società e dichiarare che nulla a Parte_1 Controparte_2 qualsivoglia titolo è dovuto dal e dai suoi consorziati all'Ing. Parte_1 CP_1 ed alla Società Controparte_2
2) accertare e dichiarare che il SA CI GL UZ ha subito Parte_1 Pt_3 danno in conseguenza del comportamento attivo e/o omissivo posto in essere dall'Ing.
[...]
direttamente e anche tramite la per la mancata consegna GL CP_1 Controparte_2 elaborati al;
per le lacune evidenziate dall'ufficio competente negli elaborati Parte_1 presentati dall'Ing. per la mancata risposta al medesimo con le integrazioni CP_1 Pt_4 richieste;
per gli adempimenti che non sono stati eseguiti e che sono stati nuovamente espletati da altro tecnico per poter presentare all'ufficio competente la documentazione redatta a regola d'arte; per il notorio aumento dei costi e dei materiali verificatosi nell'abnorme tempo trascorso tra l'affidamento dell'incarico e la presentazione dei progetti;
e tutto con le conseguenze che ogni comportamento attivo o omissivo del tecnico progettista e della società Controparte_2 potranno ancora comportare, e per i danni tutti che verranno accertati in corso di causa e per l'effetto, condannare l'Ing. e la in solido tra loro o tra loro CP_1 Controparte_2 chi e per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, subiti e subendi dal e pertanto al pagamento a favore del medesimo Parte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore che il Giudice, anche equitativamente, riterrà di diritto e giustizia;
3) condannare i convenuti in solido o tra loro chi e per quanto di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con il rimborso forfettario delle spese generali, il tutto come da D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, oltre a i.v.a. e Cassa forense nella misura di legge;
4) sanzionare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 132 del 2014 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 e dell'art. 96 c.p.c., l'Ing- e la CP_1 [...] per la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, con la condanna in Controparte_2 solido o tra loro chi e per quanto di ragione, al pagamento all'attore di una Parte_1 somma di denaro, anche equitativamente determinata, tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa”.
2 Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi spiegati nelle premesse del presente atto:
a) accertare in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. in CP_1 proprio, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
b) nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (di seguito brevemente anche Parte_1
”) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il grave Parte_1 inadempimento contrattuale dell'Ing. direttamente o anche tramite la CP_1 [...]
per il mancato corretto ed integrale espletamento dell'incarico affidatogli con la Controparte_2 convenzione del 25.05.2017 e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Ha chiesto, infine, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti quantificati nella somma di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
- in data 8.04.2017, l'assemblea dei consorziati aveva eletto l'ing. Presidente del Persona_1
Consorzio e, in data 25.05.2017, aveva stipulato con l'ing. una convenzione per CP_1
l'affidamento dell'incarico professionale avente ad oggetto la progettazione dei lavori ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private, resesi necessari a seguito dell'evento sismico che ha colpito la città di L'Aquila il 6.04. 2009;
- in data 12.08.2020, durante l'assemblea dei consorziati, l'ing. avendo, nelle more, CP_1 costituito la società di progettazione della quale era anche legale Controparte_2 rappresentante, aveva chiesto di modificare la convenzione, al fine di aggiornarla alla mutata ragione sociale;
- in data 26.05.2021, il ER, in qualità di professionista incaricato dal , aveva Parte_1 depositato presso l'USRC competente la documentazione tecnica allegata alla domanda di contributo per la ricostruzione;
- con pec del 17.05.2022, l' , avendo segnalato la mancanza di taluni elaborati necessari ai Pt_4 fini della concessione del contributo, aveva assegnato un termine di trenta giorni per le integrazioni documentali, a pena di improcedibilità della domanda di ammissione al contributo per la ricostruzione;
3 - ciò nonostante, il non aveva riscontrato la comunicazione dell'ente, neanche in seguito CP_1 ai solleciti da parte del Presidente del Consorzio con cui lo stesso invitava, tra l'altro, il professionista a presentare le proprie dimissioni per permettere al Consorzio di rivolgersi ad un altro tecnico entro il termine della scadenza del termine;
- con pec del 16.6.2022, il Presidente del Consorzio aveva informato l' dell'inerzia Pt_4 imputabile al progettista, e aveva chiesto una proroga del termine in scadenza;
- in data 19.06.2022, l'assemblea dei consorziati aveva deliberato all'unanimità la revoca dall'incarico conferito al ER e alla società per inerzia prolungata e grave Controparte_2 inadempimento, chiedendo al professionista di consegnare tutti gli elaborati tecnici redatti, in formato editabile o modificabile, così da poter conferire mandato ad altro professionista e completare la domanda di contributo;
- avendo il ER disatteso anche tale richiesta, in data 13.09.2022, il Presidente del Parte_1 aveva formulato all' un'istanza di accesso agli atti tecnici e amministrativi relativi alla Pt_4 pratica di contributo e, solo in tale circostanza, aveva avuto contezza che la documentazione presentata, oltre che carente, non era in formato editabile o modificabile, sicché la stessa non era utilizzabile.
Si è costituito in giudizio , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 [...]
In via preliminare, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, originando l'avversa pretesa da un contratto concluso tra il e la Parte_1 CP_2
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, stante la mancata prova dei
[...] danni lamentati.
La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale, parte attrice ha eccepito il difetto di rappresentanza del difensore della società recando la procura alle liti versata in atti il conferimento dei Controparte_2 poteri da parte del solo in proprio non anche quale rappresentante della CP_1 [...]
sicché quest'ultima non risulterebbe costituita in giudizio. CP_2
OSSERVA IN DIRITTO
1. Le eccezioni preliminari
Preliminarmente deve essere analizzata l'eccezione sulla inesistenza della procura sollevata da parte attrice nei confronti della società Controparte_2
In particolare, la stessa ha eccepito che la procura alle liti versata in atti da parte convenuta al momento della sua costituzione in giudizio non contempla il conferimento dei poteri al difensore
4 anche da parte della cosicché, quest'ultima, non risulterebbe correttamente Controparte_2 rappresentata e, dunque, costituita in giudizio.
L'eccezione preliminare è fondata.
In primo luogo, deve premettersi che le eccezioni riguardati la rappresentanza processuale delle parti rientrano tra le c.d. eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché
"in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo…può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione GL atti attributivi del potere rappresentativo" (cfr. Cass. Sez. Unite n. 4248/2016).
Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi come tale eccezione non sia stata sollevata tempestivamente da parte attrice dopo la costituzione dei soggetti convenuti, bensì soltanto con il deposito della comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre la prima difesa utile in cui poteva essere formulata tale eccezione preliminare. Tale circostanza rende inapplicabile, nel caso di specie, il potere di sanatoria di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c. in quanto nel regime processuale anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l'art. 182, comma secondo, c.p.c., non consentiva la sanatoria dell'inesistenza o della mancanza in atti della procura alle liti. Sul punto, si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 37434 del 2022, in cui, dirimendo un contrasto giurisprudenziale concernente la sanabilità della procura alle liti nell'ipotesi in cui la procura sia assente o affetta da vizi che ne determinino la nullità, hanno affermato che il potere di sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c. riguarda esclusivamente i vizi inficianti una procura esistente e non invece l'assenza originaria della procura stessa. In caso contrario, si finirebbe infatti per legittimare la parte al compimento di atti processuali l'assenza di assistenza legale, in violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza processuale.
Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o l'assoluto mancanza in atti della procura alle liti.
Tanto premesso, nel caso di specie, la procura versata in atti mostra chiaramente che
[...] ha conferito procura speciale al proprio difensore soltanto nell'interesse di sé stesso e CP_1 non invece anche quale legale rappresentante della società pertanto, Controparte_2
5 quest'ultima non è regolarmente costituita in giudizio, con la conseguenza che ne deve essere dichiarata la contumacia.
Sempre in via preliminare, deve essere analizzata l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto CP_1
In particolare, quest'ultimo ha eccepito che il rapporto contrattuale oggetto di causa è intercorso tra il e la di cui lui era Amministratore, Parte_1 Parte_5 Controparte_2 legale rappresentante e socio unico, e non con sé stesso quale persona fisica.
Orbene, l'eccezione è infondata.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si ricava che la convenzione del 25.05.2027 per l'affidamento dell'incarico professionale per la ricostruzione è stata stipulata tra il Consorzio e l'Ing. (cfr. doc. n.3 indice di parte attrice). A nulla rileva la circostanza dedotta CP_1 dal convenuto relativa all'impegno assunto dalle parti e volto alla redazione di un nuovo accordo, da sottoscriversi tra il e Parte_1 Controparte_2
Risulta infatti per tabulas (cfr. doc. n. 5 indice di parte attrice), ed è pacifico tra le parti che, con comunicazione del 12.06.2020, il ha chiesto al Presidente del “la modifica CP_1 Parte_1 della ragione sociale dell'incarico professionale” premettendo che “Il sottoscritto Ing.
[...]
… ha variato la forma giuridica da … a CP_1 Controparte_3 [...]
… con proprietà al 100% del sottoscritto, che svolge anche la carica Controparte_4 di Amministratore Unico della stessa Società”; nella medesima comunicazione è stato domandato altresì “di sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea dei Consorziati la spiegata variazione, precisando che tutte le attività Professionali di cui all'Incarico suddetto, saranno comunque svolte dal sottoscritto.”
Nella successiva assemblea del 12.08.2020, alla quale è stato presente lo stesso (doc. CP_1
6), l'assemblea ha autorizzato il Presidente “a sottoscrivere nuova convenzione con la società di ingegneria di proprietà al 100% dell'ing. che ricopre la carica di Controparte_2 CP_1
Amministratore Unico”; tuttavia, tale nuova convenzione non risulta essere mai stata conclusa tra le parti, non essendo stata versata in atti da parte convenuta, la quale non ha neppure indicato in quale data si sarebbe effettivamente addivenuti alla sottoscrizione dell'accordo con la
[...]
Controparte_2
Peraltro, anche dalla documentazione successiva alla citata delibera del 12.08.2020 risulta che il dopo tale data, abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa come singolo CP_1 professionista e non invece a nome della società di cui era amministratore (cfr. relazione sullo stato di avanzamento della procedura di finanziamento del 28.01.2021, sub doc. n. 7 fasc. parte attrice, la quale reca appunto la sottoscrizione del professionista ing. . CP_5
6 Ne deriva che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal non può CP_1 trovare accoglimento, essendo il contratto d'opera azionato nel presente giudizio riferibile proprio al ER, quale singolo professionista, e non invece alla Controparte_2
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2. Delimitazione del thema decidendum
Il attore ha agito per la risoluzione da inadempimento del contratto di prestazione Parte_1
d'opera professionale concluso con il 25.05.2017, nonché per il risarcimento dei CP_1 danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del professionista.
In particolare, il grave inadempimento legittimante la risoluzione del contratto e fonte della responsabilità professionale del ER consisterebbe nell'aver omesso di presentare all'ente competente tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo pubblico per la ricostruzione, ciò anche a seguito e nonostante i solleciti ricevuti dall'Amministrazione, nonché nell'aver presentato elaborati inesatti e non editabili.
Parte convenuta, dal canto suo, ha resistito alla domanda contestando in particolare la sussistenza di un danno risarcibile, non avendo l'attore provato il pregiudizio di cui pretende il ristoro.
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3. La risoluzione da inadempimento e la responsabilità del progettista
Tanto chiarito, la domanda è parzialmente fondata;
pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
Occorre, innanzitutto, rammentare come, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1453 c.c., non sia sufficiente la sussistenza di un inadempimento caratterizzato da gravità, ma occorre altresì, che questo, quand'anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, sia imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore, non essendo sufficiente, perché sia ravvisabile la responsabilità di quest'ultimo, la sua diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore (Cass., Sez. 3,
17/1/2013, n. 6551, non massimata;
Cass., Sez. 3, 6/2/2007, n. 2553; Cass., Sez. 3, 15/7/2005, n.
15026; Cass., Sez. 2, 14/7/2000, n. 9356; Cass., Sez. 2002, n. 11717; Cass., 26/11/1994, n. 10102;
Cass. 29/1/1993, n. 1119; Cass., Sez.2, 8/7/1983; n. 4591).
Quanto al primo requisito, l'importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un
7 profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti medesimi (tra le varie, cfr. Cass. 28/10/1981, n.
5672).
Quanto al secondo punto, occorre che, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto, l'inadempimento o il ritardato adempimento sia considerato colposo o doloso, configurandosi soltanto così, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore (Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.), la quale deve, dunque, escludersi quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.), ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico (Cass., Sez. 3,
17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291). Infatti, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717).
Deriva, perciò, da tali principi, che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, 27702 25/10/2024;
Cass., Sez. 2, 29/3/2019, n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005,
n. 2853; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291; Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717).
Con specifico riferimento alla responsabilità del professionista, quest'ultimo, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui
8 all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (cfr. in tema di prestazioni GL ingegneri o geometri: Cass., Sez. 1, n. 22487/2004; Cass., Sez. 2, n. 11304/2012 secondo cui, con riferimento alla professione forense, la negligenza deve esser valutata con giudizio ex ante ed esser tale da incidere sugli interessi del cliente, pur non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente;
in tal senso Cass., Sez. 2, n. 6967/2006; Cass., Sez. 2, n. 25894/2016).
Nello specifico settore della responsabilità del progettista, pur avendo le S.U. della Suprema
Corte ridimensionato, sul piano generale, la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato
(specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle prestazioni professionali: Cass. S.U. n.
15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando che l'opus promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente realizzabile (Cass., Sez. 2, n. 14759/2016;
Cass., Sez. 1, n. 2257/2007; Cass., Sez. 1, n. 22487/2004).
L'accertamento dell'inadempimento, oltre ad essere presupposto della domanda risoluzione del contratto, è anche alla base della diversa (ma non accessoria) domanda di risarcimento del danno, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass., Sez. L, n. 15779); i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno infatti in comune gli stessi fatti costitutivi -
l'obbligazione e l'inadempimento – benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse utilità (Cass., Sez. 3, n. 36497/2023).
Ai fini della risarcibilità del danno, il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche dedurre e provare l'esistenza della lesione di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della stessa all'adempimento della parte contro cui è rivolta la domanda risarcitoria. Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli, infatti, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza
(Cass., Sez. 2, n. 8278/1999).
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4. Esame della fattispecie concreta
Prima di passare all'esame delle domande proposte dall'attore, deve darsi atto che dalle deduzioni dello stesso risulta che in data 19.06.2022, l'assemblea ha deliberato la Parte_1
9 revoca dell'incarico al ER, comunicata a quest'ultimo con pec del 26.12.2022, prodotta in atti.
Fermo quanto precede, parte attrice ha chiesto la pronuncia della risoluzione del contratto, la quale inevitabilmente presuppone, sul piano logico prima che giuridico, la sussistenza di un contratto efficace tra le parti. Sul punto, alcuna deduzione è stata prospettata dal convenuto.
La presente pronuncia muoverà dunque dal presupposto della piena esistenza, la validità ed efficacia del contratto di prestazione d'opera in essere tra le parti, in quanto non in contestazione e rispondente alle richieste delle parti.
Nel caso in esame, il attore ha allegato l'inadempimento del professionista convenuto, Parte_1 individuandolo nella mancata consegna presso l'ente deputato (nella specie, l' ) di elaborati Pt_4 progettuali completi e idonei ai fini dell'erogazione a favore del del contributo Parte_1 pubblico per i lavori di ricostruzione, così disattendendo all'impegno contrattuale assunto nei confronti del . Nella prospettiva attorea, l'inadempimento andrebbe senz'altro Parte_1 qualificato come grave, essendosi protratto anche a seguito della richiesta di integrazioni inoltrata al professionista dall' , e avendo così impedito, almeno allo stato, l'emissione del Pt_4 contributo. Inoltre, sempre in punto di gravità dell'inadempimento, l'attore ha dedotto che i progetti consegnati all'ente – come detto, incompleti e inadeguati – non sarebbero stati redatti in formato editabile, sicché non sarebbero neppure utilizzabili da parte di terzi professionisti, nominati in sostituzione del ER.
A fronte delle deduzioni dell'attore, parte convenuta non ha mosso specifiche e puntuali contestazioni.
In particolare con riferimento al lamentato inadempimento, nei propri scritti difensivi, il CP_1 si è limitato ad eccepire la mancata prova da parte dell'attore di un danno risarcibile;
nulla è stato invece dedotto o provato in relazione l'imputabilità dell'inadempimento: non è stata evidenziata alcuna causa estranea alla sfera di dominio del debitore idonea a rendere impossibile l'esecuzione della prestazione professionale, né si è fatto riferimento a circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere la sua colpa (in particolare, cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione, ove, in due righe, si concentra ed esaurisce la difesa del convenuto: “Nel merito, va eccepita la totale infondatezza della domanda attorea, stante la carenza della più elementare prova inerente la sussistenza GL asseriti danni subiti.)
Ne deriva che deve ritenersi provato l'inadempimento del convenuto, che, sul piano oggettivo, appare senz'altro connotato da termini di gravità tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Inoltre, sul piano soggettivo, è certamente dimostrata la colpa del convenuto, essendo pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che lo stesso non ha correttamente eseguito la prestazione
10 professionale cui era tenuto, ciò anche a seguito GL espressi solleciti ricevuti dall'ente. In altri termini, è certo che il non abbia mai consegnato al Consorzio committente o all' CP_1 Pt_4 un progetto effettivamente realizzabile, così venendo meno all'obbligazione professionale dallo stesso assunta nel contratto ed esponendo il al rischio della mancata erogazione del Parte_1 contributo.
Sulla scorta di quanto ora esposto va dunque dichiarata la risoluzione del contratto concluso tra il e l'ing. ER il 25.05.2017 per inadempimento del professionista Parte_1 CP_1 convenuto.
Venendo ora alla valutazione della domanda di risarcimento, osserva il Tribunale come nel caso di specie manchi del tutto la prova in capo all'attore di qualunque pregiudizio economicamente apprezzabile ed eziologicamente collegabile all'inadempimento del CP_1
In particolare, parte attrice ha allegato di aver atteso ben cinque anni per l'attività professionale del senza ottenere il contributo pubblico per il quale era stato affidato l'incarico; CP_1 tuttavia, non ha dimostrato di aver subito alcun danno concreto, che lui stesso infatti individua solo in termini meramente ipotetici ed eventuali (segnatamente, il “rischio” di perdita definitiva del contributo, le eventuali conseguenze derivanti dall'aumento, nel tempo, GL oneri relativi alle pratiche amministrative o ai costi dei materiali necessari per la realizzazione delle opere;
circostanze queste tutte prospettate sul piano astratto della possibilità). A ciò si aggiunga, peraltro, che, nelle more del giudizio, il contributo pubblico è stato effettivamente ottenuto dal
, come dichiarato nelle note di trattazione scritte del 5.02.2025. Parte_1
In definitiva, manca la prova dei danni lamentati, nonché del nesso di causalità giuridica tra i dedotti pregiudizi e l'inadempimento del professionista. Parte attrice si è infatti limitata a richiedere a titolo di risarcimento la somma di € 50.000,00, senza tuttavia nulla dimostrare in merito.
Tali lacune in punto di prova del danno e del nesso causale certo non possono essere colmate con la liquidazione in via equitativa del danno da parte del Giudice, invocata da parte attrice negli scritti difensivi. La liquidazione, seppure in via equitativa, sempre infatti presuppone l'accertamento della responsabilità del debitore e la prova del danno, presupposti imprescindibili per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Pertanto, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.
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5. Conclusioni
11 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertato il grave inadempimento imputabile al convenuto , in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la risoluzione CP_1 del contratto sottoscritto il 25.05.2017 tra lo stesso e il attore. In assenza di domanda Parte_1 delle parti non è disposto alcun effetto restitutorio in conseguenza della risoluzione.
Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dal , non essendo dimostrato il Parte_1 danno di cui l'attore ha chiesto il ristoro.
Visto l'esito del giudizio, conclusosi con l'accoglimento parziale della domanda, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, con conseguente rigetto anche della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 271/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
- DICHIARA la contumacia di Controparte_2
- DICHIARA la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto dalle parti in data 25.05.2017;
- RIGETTA le altre domande attoree;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 7.10. 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA ZI
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