CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 59/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 59/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Marco Di Mauro (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Via Giacomo Macrì n. 6, è elettivamente domiciliato, Appellante contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 per procura in atti, dall'Avv. Francesco Velardi (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via Nicola Fabrizi, 87, è elettivamente domiciliato,
liquidazione coatta amministrativa Controparte_2
(già ), P.IVA in persona del commissario liquidatore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, contumace, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1156 emessa, in data 23 giugno 2022, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 17 gennaio 2012, conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo: che, in data 18 settembre 2009, intorno alle ore 20.00, mentre Controparte_1 percorreva a piedi il Viale Regina Margherita, a Messina, e segnatamente il marciapiede di fronte al complesso “Zigurat”, improvvisamente, a causa della condizione dissestata e pericolante nella quale versava il marciapiede - data anche la mancanza di alcune mattonelle nonché la sovrapposizione di quelle esistenti, alternate a materiale di varia natura - aveva inciampato, rovinando pesantemente per terra;
che la caduta era avvenuta anche a causa della non visibilità dei luoghi, trattandosi di ora serale ed essendo la strada priva di adeguata illuminazione, nonché a causa della mancanza della benché minima segnalazione per i passanti volta ad indicare lo stato in cui versavano i luoghi;
che, accusando forti dolori, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina;
che nei giorni
1 successivi gli era stata diagnosticata “Rottura lca difetto condrale di III grado cfm ginocchio sinistro”, per cui si era dovuto sottoporre ad intervento di ricostruzione, nonché a terapia domiciliare farmacologica e ad un ciclo di sedute di riabilitazione, allo scopo di recuperare la funzionalità del ginocchio sinistro. Ciò premesso, lamentava che l'evento dannoso dovesse ascriversi al quale ente Controparte_1 preposto alla cura della manutenzione delle strade rientranti nella sua sfera di competenza, che doveva considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Chiedeva, pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, che, previa Controparte_1 richiesta di chiamata in garanzia della Faro Ass.ni S.p.A. in L.C.A., eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, in quanto infondata, chiedendone il rigetto, con vittoria si spese di lite. Espletata l'attività istruttoria, con l'audizione di testimoni, con sentenza n. 1156 emessa in data 23 giugno 2022, il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell'attore, compensando le spese processuali tra le parti. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento delle domande formulate nel corso del primo grado del giudizio, con vittoria di spese e compensi del doppio grado. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis, e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. A seguito della trattazione, con ordinanza depositata il 17 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alle eccezioni di carattere preliminare concernenti la inammissibilità del gravame, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.. Con l'unico motivo di appello, il difensore ha lamentato “Ingiustizia della decisione, erroneità della sentenza, ingiusta valutazione dei fatti di causa”. Ha dedotto che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto della normativa in materia e delle risultanze probatorie, complessivamente considerate. Le prove testimoniali assunte, a dire del difensore, avevano confermato la dinamica del sinistro e le condizioni dei luoghi, così come descritte in citazione, per cui doveva ritenersi assolto l'onere del danneggiato di provare i danni patiti e il nesso di causalità tra gli stessi e la cosa in custodia, mentre il convenuto non aveva fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, ex art. 2051 c.c.. In proposito, ha evidenziato che le condizioni in cui versava il marciapiede non potevano certo essere ritenute una alterazione repentina ed imprevedibile dello stato dei luoghi, derivando da una totale assenza di manutenzione ordinaria, addebitabile esclusivamente all'incuria ed alla totale mancanza di diligenza in capo alla custode, protratta peraltro anche dopo il sinistro, atteso che il teste
2 residente nel palazzo antistante il marciapiede in questione, aveva riferito che lo stato dei Tes_1 luoghi era rimasto invariato a distanza di mesi dal sinistro. La doglianza è infondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché è sufficiente per il danneggiato allegare e provare l'esistenza di un rapporto di custodia e, quanto meno in via presuntiva, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito - tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurito all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori - mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato o da un fatto naturale, o dal fatto di un terzo, o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; ex multis, Cass. n. 11152/23). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 08/08/2025, n. 22864). E' stato chiarito che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. In proposito, costituisce un orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto
3 alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. III, 09/01/2024, n. 822; cfr. Sez. U, 30/06/2022, n. 20943). Ciò premesso, correttamente nel caso in esame il primo giudice ha ritenuto che, a prescindere da qualunque profilo di colpa astrattamente ascrivibile all'ente custode della strada, dal compendio probatorio fosse emersa la dimostrazione di una condotta colposa del danneggiato che avesse avuto incidenza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso. Entrambi i testi sentiti, e hanno riferito che, in data 18 settembre Testimone_2 Testimone_3
2009, alle ore 20.00 circa, ha inciampato, rovinando a terra, mentre camminava su Parte_1 un tratto di marciapiede - della via urbana “Viale Regina Margherita”, sito davanti al complesso residenziale “Zigurat” e frontistante il palazzo di residenza del - che versava in uno stato di Tes_1
“dissesto”, attese le condizioni “disastrose” della pavimentazione dello stesso. Le condizioni di “dissesto” del luogo del sinistro, inoltre, appaiono riscontrate dalle riproduzioni fotografiche (ritualmente acquisite in atti) raffiguranti il tratto di marciapiede in cui si sarebbe verificata la caduta, da cui emerge l'evidente stato “disastroso” di una parte estesa della pavimentazione (circa tre metri in lunghezza), connotato dalla totale mancanza di alcune mattonelle e da sconnessioni, dislivelli e fossi, dovuti al rialzamento o alla rottura di altre mattonelle, oltre che dalla presenza di un vasto cumulo di materiale di risulta. Sicché le evidenti condizioni, accidentate e rischiose, della pavimentazione stradale - a prescindere dalla presenza, o meno, di segnalazioni di pericolo - non potevano certo sfuggire all'attenzione dell'uomo, che, malgrado la scarsa illuminazione della strada (comunque circondata da complessi residenziali) e con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta dalle particolari condizioni di tempo e di spazio, era certamente in grado di rendersi facilmente conto del peculiare stato dei luoghi. Con la conseguenza che la situazione di potenziale danno era ben suscettibile di essere prevista, e superata, dal attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto Pt_1 alle circostanze concrete, comprese le condizioni di precaria visibilità che richiedevano un grado maggiore di attenzione e prudenza. La condotta oltremodo imprudente del , che si è avventurato su un tratto dissestato della Pt_1 pavimentazione del marciapiede, appare tanto incidente nel dinamismo del danno da escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la res in custodia, e può, pertanto, essere ritenuta da sola sufficiente a causare l'evento dannoso, che, di conseguenza, non può essere ascritto alla responsabilità dell'ente. Tali considerazioni in ordine al nesso di causalità, inducono a ritenere l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
****** In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore del in persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali del presente grado Controparte_1 del giudizio, che - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da
4 ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive rese in questo grado - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese con riguardo al rapporto processuale con la parte appellata rimasta contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 685/2022 emessa, in data 21 aprile 2022, dal Tribunale di Parte_1
Messina, così provvede:
− Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
− Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
− Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
5
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 59/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Marco Di Mauro (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Via Giacomo Macrì n. 6, è elettivamente domiciliato, Appellante contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 per procura in atti, dall'Avv. Francesco Velardi (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via Nicola Fabrizi, 87, è elettivamente domiciliato,
liquidazione coatta amministrativa Controparte_2
(già ), P.IVA in persona del commissario liquidatore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, contumace, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1156 emessa, in data 23 giugno 2022, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 17 gennaio 2012, conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo: che, in data 18 settembre 2009, intorno alle ore 20.00, mentre Controparte_1 percorreva a piedi il Viale Regina Margherita, a Messina, e segnatamente il marciapiede di fronte al complesso “Zigurat”, improvvisamente, a causa della condizione dissestata e pericolante nella quale versava il marciapiede - data anche la mancanza di alcune mattonelle nonché la sovrapposizione di quelle esistenti, alternate a materiale di varia natura - aveva inciampato, rovinando pesantemente per terra;
che la caduta era avvenuta anche a causa della non visibilità dei luoghi, trattandosi di ora serale ed essendo la strada priva di adeguata illuminazione, nonché a causa della mancanza della benché minima segnalazione per i passanti volta ad indicare lo stato in cui versavano i luoghi;
che, accusando forti dolori, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina;
che nei giorni
1 successivi gli era stata diagnosticata “Rottura lca difetto condrale di III grado cfm ginocchio sinistro”, per cui si era dovuto sottoporre ad intervento di ricostruzione, nonché a terapia domiciliare farmacologica e ad un ciclo di sedute di riabilitazione, allo scopo di recuperare la funzionalità del ginocchio sinistro. Ciò premesso, lamentava che l'evento dannoso dovesse ascriversi al quale ente Controparte_1 preposto alla cura della manutenzione delle strade rientranti nella sua sfera di competenza, che doveva considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Chiedeva, pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, che, previa Controparte_1 richiesta di chiamata in garanzia della Faro Ass.ni S.p.A. in L.C.A., eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, in quanto infondata, chiedendone il rigetto, con vittoria si spese di lite. Espletata l'attività istruttoria, con l'audizione di testimoni, con sentenza n. 1156 emessa in data 23 giugno 2022, il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell'attore, compensando le spese processuali tra le parti. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento delle domande formulate nel corso del primo grado del giudizio, con vittoria di spese e compensi del doppio grado. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis, e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. A seguito della trattazione, con ordinanza depositata il 17 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alle eccezioni di carattere preliminare concernenti la inammissibilità del gravame, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.. Con l'unico motivo di appello, il difensore ha lamentato “Ingiustizia della decisione, erroneità della sentenza, ingiusta valutazione dei fatti di causa”. Ha dedotto che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto della normativa in materia e delle risultanze probatorie, complessivamente considerate. Le prove testimoniali assunte, a dire del difensore, avevano confermato la dinamica del sinistro e le condizioni dei luoghi, così come descritte in citazione, per cui doveva ritenersi assolto l'onere del danneggiato di provare i danni patiti e il nesso di causalità tra gli stessi e la cosa in custodia, mentre il convenuto non aveva fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, ex art. 2051 c.c.. In proposito, ha evidenziato che le condizioni in cui versava il marciapiede non potevano certo essere ritenute una alterazione repentina ed imprevedibile dello stato dei luoghi, derivando da una totale assenza di manutenzione ordinaria, addebitabile esclusivamente all'incuria ed alla totale mancanza di diligenza in capo alla custode, protratta peraltro anche dopo il sinistro, atteso che il teste
2 residente nel palazzo antistante il marciapiede in questione, aveva riferito che lo stato dei Tes_1 luoghi era rimasto invariato a distanza di mesi dal sinistro. La doglianza è infondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché è sufficiente per il danneggiato allegare e provare l'esistenza di un rapporto di custodia e, quanto meno in via presuntiva, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito - tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurito all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori - mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato o da un fatto naturale, o dal fatto di un terzo, o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; ex multis, Cass. n. 11152/23). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 08/08/2025, n. 22864). E' stato chiarito che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. In proposito, costituisce un orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto
3 alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. III, 09/01/2024, n. 822; cfr. Sez. U, 30/06/2022, n. 20943). Ciò premesso, correttamente nel caso in esame il primo giudice ha ritenuto che, a prescindere da qualunque profilo di colpa astrattamente ascrivibile all'ente custode della strada, dal compendio probatorio fosse emersa la dimostrazione di una condotta colposa del danneggiato che avesse avuto incidenza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso. Entrambi i testi sentiti, e hanno riferito che, in data 18 settembre Testimone_2 Testimone_3
2009, alle ore 20.00 circa, ha inciampato, rovinando a terra, mentre camminava su Parte_1 un tratto di marciapiede - della via urbana “Viale Regina Margherita”, sito davanti al complesso residenziale “Zigurat” e frontistante il palazzo di residenza del - che versava in uno stato di Tes_1
“dissesto”, attese le condizioni “disastrose” della pavimentazione dello stesso. Le condizioni di “dissesto” del luogo del sinistro, inoltre, appaiono riscontrate dalle riproduzioni fotografiche (ritualmente acquisite in atti) raffiguranti il tratto di marciapiede in cui si sarebbe verificata la caduta, da cui emerge l'evidente stato “disastroso” di una parte estesa della pavimentazione (circa tre metri in lunghezza), connotato dalla totale mancanza di alcune mattonelle e da sconnessioni, dislivelli e fossi, dovuti al rialzamento o alla rottura di altre mattonelle, oltre che dalla presenza di un vasto cumulo di materiale di risulta. Sicché le evidenti condizioni, accidentate e rischiose, della pavimentazione stradale - a prescindere dalla presenza, o meno, di segnalazioni di pericolo - non potevano certo sfuggire all'attenzione dell'uomo, che, malgrado la scarsa illuminazione della strada (comunque circondata da complessi residenziali) e con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta dalle particolari condizioni di tempo e di spazio, era certamente in grado di rendersi facilmente conto del peculiare stato dei luoghi. Con la conseguenza che la situazione di potenziale danno era ben suscettibile di essere prevista, e superata, dal attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto Pt_1 alle circostanze concrete, comprese le condizioni di precaria visibilità che richiedevano un grado maggiore di attenzione e prudenza. La condotta oltremodo imprudente del , che si è avventurato su un tratto dissestato della Pt_1 pavimentazione del marciapiede, appare tanto incidente nel dinamismo del danno da escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la res in custodia, e può, pertanto, essere ritenuta da sola sufficiente a causare l'evento dannoso, che, di conseguenza, non può essere ascritto alla responsabilità dell'ente. Tali considerazioni in ordine al nesso di causalità, inducono a ritenere l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
****** In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore del in persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali del presente grado Controparte_1 del giudizio, che - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da
4 ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive rese in questo grado - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese con riguardo al rapporto processuale con la parte appellata rimasta contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 685/2022 emessa, in data 21 aprile 2022, dal Tribunale di Parte_1
Messina, così provvede:
− Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
− Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
− Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
5