Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso anche alla fondatezza del diritto azionato, con la conseguenza che il giudice può utilizzare a tal fine anche mezzi di prova diversi da quelli posti a base del decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali il decreto sia stato emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7036 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco RI FIORETTI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. RIZZO 36, presso l'avvocato ANTONIO IANNACCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso l'avvocato WALTER TESTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1968/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso del Monte dei Paschi di Siena, il Presidente del Tribunale civile di Roma emetteva ingiunzione di pagamento per l'importo di L. 28.700.000, nei confronti di ED ON quale fidejussore della correntista, debitrice principale dell'istituto, RI EM e firmatario per avallo di cambiali da questa emesse o girate al ricorrente.
Nel giudizio di opposizione, instaurato dal ON, si accertava la non veridicità delle su riferite sue firme di avallo;
ed all'esito, il Tribunale adito, con sentenza del 23 giugno 1993, rigettava comunque l'opposizione, ritenendo provata l'esistenza del credito azionisto nei confronti dell'opponente, in ragione della fidejussione da lui prestata in favore della EM.
Il successivo gravame del ON veniva, a sua volta, respinto dalla Corte di Roma. E contro quest'ultima sentenza, depositata il 23 maggio '96, lo stesso ON ricorre ora per cassazione.
Resiste la Banca con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con i tre mezzi della impugnazione il ON torna a sostenere che, a seguito dell'accertata falsita' dell'apparente sua firma di avallo sulle cambiali emesse o girate dalla EM in favore della Banca M.P.S., la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a revocare il decreto ingiuntivo sulla base di quei titoli adottato.
E, conseguentemente, denuncia che - rigettando viceversa l'opposizione, con il ritenere comunque sussistente l'obbligazione di garanzia di esso ricorrente in relazione al differente titolo negoziale di una fidejussione omnibus da lui prestata in favore della EM - quei giudici avrebbero triplicemente errato:
a) perché, mutando appunto il titolo della obbligazione posta a base della ingiunzione di pagamento, sarebbero incorsi in vizio di ultrapetizione;
b) perché non avrebbero considerato (in violazione dell'art.1939 c.c.) l'accessorietà della fidejussione che, nella specie, ne avrebbe comportato il venir meno per l'invalidità dei titoli importanti l'obbligazione principale;
c) perché avrebbero omesso, infine, di rilevare l'intervenuta estinzione di quella garanzia per effetto della "novazione", con cui tra le parti sarebbe stato in prosieguo concordato il rientro della esposizione debitoria della EM, con il rilascio appunto di cambiali da parte della medesima.
2. La prima doglianza è priva di fondamento.
La convenzione fideiussoria su riferita - che risulta invocata e documentata, dalla Banca già con il ricorso ex art. 633 c.c. e sulla cui validità nessuna contestazione è stata poi ex adverso formulata - ben poteva infatti essere (come è stata) utilizzata quale prova del credito azionato (da M.P.S. nei confronti del fidejussore/garante) in luogo della garanzia cartolare risultata non vera nella firma del sottoscrivente.
Ciò rientra pienamente, invero, nei poteri cognitori e decisori del giudice nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo. Che - come ben noto - si risolve, appunto, in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso come tale all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di invalidità del procedimento monitorio ma anche a quel lo della fondatezza della domanda. Sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto (a tal fine potendo utilizzare, come nella specie, anche mezzi di prova diversi da quelli posti a base del decreto ingiuntivo); e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato omesso (cfr. ex plurimis nn. 475/1985 - 7777/1987;
297/1992; 3783/1985; 10169/1997).
3. Non fondata è pure la seconda censura (sub a), perché - come correttamente già ritenuto dai giudici d'appello - anche se le firme di avallo apposte dal ON sulle cambiali in questione sono risultate apocrife non vien meno con ciò l'autenticità della firma della debitrice che le ha sottoscritte, e la validità quindi della obbligazione principale della EM, della quale il ON era comunque garante a titolo fidejussorio.
4. Parimenti priva di giuridica consistenza e infine la residua terza doglianza: che, sul tema della pretesa novazione del rapporto principale, il ricorrente pedissequamente - e vanamente quindi - ripropone, senza il corredo di alcun elemento argomentativo volto a superare la contraria motivazione al riguardo già diffusamente svolta dalla Corte di merito.
Secondo la quale, a prescindere dalla assoluta carenza di prova in atti di quella novazione, è assorbente comunque il rilievo che "anche a volerla ritenere sopravvenuta, essa non avrebbe alcun effetto per il fidejussore il quale, con l'atto dell'11 maggio 1984, esteso, con atto del 30 ottobre, prestò fidejussione per tutte le obbligazioni di qualunque natura e comunque rapportate al conto corrente intrattenuto dalla EM, compreso lo sconto di cambiali".
5. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999