Articolo 17 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 ottobre 1982
>
Versione
29 agosto 1990
Art. 17. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.
In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove non sia stata gia' presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potra' comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.
L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.
Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, e' tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall' articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 .
L'interessato puo' interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.
Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformita' al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.
Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
((La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa))
Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Entrata in vigore il 29 agosto 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente