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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/06/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 423 dell'anno 2025 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via Salvo D'Acquisto, n. 5, presso lo studio dell'avv. Raffaele Boccagna che la rappresenta e difende
Appellante
E elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1
Piedigrotta n. 30 presso lo studio degli avvocati Giuliana Quattromini e Fabio
Valerio Coppola che lo rappresentano e difendono
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.03.2025, la Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 904/2025 emessa in
[...]
data 26.02.2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, così statuiva: “in accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento irrogato dalla società in data 20.3.2024 ne dichiara Parte_1
la nullità; - Per l'effetto ordina alla di reintegrare nel Parte_1 Controparte_1
posto di lavoro;
- Per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella
[...] dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali sui crediti annualmente rivalutati dal dovuto al soddisfo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, detratto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra attività lavorativa;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del ricorrente, che liquida in euro 5.664,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti”.
Con la prima doglianza lamenta la nullità della sentenza impugnata evidenziando che il Tribunale avrebbe deciso la causa prima del giorno fissato per l'udienza di discussione senza neanche attendere il deposito delle note di parte ricorrente;
sottolinea, in particolare che all'udienza del 14.01.2025, il giudice aveva rinviato la causa per la decisione all'udienza del 27.02.2025; che con successivo decreto aveva disposto “che “l'udienza già fissata per il giorno 25/01/2025 sia sostituita dal deposito di note scritte, da depositarsi entro il termine perentorio del giorno di tale udienza sostituita””; che, dunque, era evidente l'errore materiale in cui era incorso il Tribunale nell'individuare, con il decreto del 16.01.2025, la data del 25.02.2025 in luogo di quella del 27.02.2025 (data indicata con l'ordinanza del 14.01.2025).
Con la seconda doglianza evidenza l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, posto che alcuna ritorsione è stata posta in essere nei confronti del lavoratore.
Con l'ultima doglianza lamenta l'erroneità della decisione nella parte della condanna alle spese, avendo “quantificato le spese legali facendo riferimento alle tabelle forensi anche per le fasi dell'istruttoria e quella decisionale e con riferimento allo scaglione “massima complessità””. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta dal in riforma della sentenza CP_1
impugnata.
Si è costituito l'appellato, resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento appare la prima censura.
Ed invero, dalla lettura degli atti di causa del primo grado emerge chiaramente che
– se è vero che con l'ordinanza emanata all'esito dell'udienza del 14.01.2025 – il giudice aveva individuato come data di rinvio quella del 27.02.2025, è anche vero che è inequivocabile il secondo provvedimento (decreto di fissazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) con il quale lo stesso Tribunale (pur facendo riferimento all' “udienza già fissata”) individuava specificamente la data del 25.02.2025. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non vi sono elementi per poter ritenere che l'indicazione di questa seconda data sia il frutto di un errore materiale, che, anzi, al contrario, proprio l'attenta analisi delle date in cui è stata tenuta ogni udienza (tutte ricadenti di martedì) lascia presupporre che fosse proprio il martedì il giorno deputato alla trattazione delle cause di lavoro e, dunque, appare più verosimile che l'errore sia stato compiuto con l'ordinanza del 14.01.2025 (ove veniva individuata la data del 27.02.2025 che cadeva di giovedì) e non con il decreto del 16.01.2025 (posto che il 25.02.2025 cadeva esattamente di martedì). In ogni caso, è la data indicata nel provvedimento successivo quella che deve essere presa in considerazione.
D'altro canto, nel depositare la documentazione richiesta dl Tribunale, anche la parte ricorrente individuava il 25.02.2025 come data di udienza (cioè quella comunicata con il decreto).
Ne discende che perfettamente legittimo è il comportamento del Tribunale che ha deciso la causa con sentenza depositata all'esito dell'udienza del 25.02.2025 una volta lette le note di parte resistente e visto il deposito, da parte ricorrente, della documentazione richiesta.
Altrettanto destituita di fondamento è la seconda censura.
La sentenza impugnata, per vero, ricostruisce attentamente la successione temporale dei fatti e, condivisibilmente, ne trae la conclusione che il licenziamento impugnato fosse ritorsivo.
Gli elementi che inducono a tanto sono plurimi.
In primo luogo, premesso che è incontestato il passaggio ex art. 2112 c.c. del dalle dipendenze della alle CP_1 Parte_2
dipendenze della (in virtù del contratto di fitto di azienda Parte_1
intercorso tra le due società), soltanto dopo la notifica del ricorso proposto dal lavoratore per ottenere il pagamento delle differenze retributive correlate allo svolgimento di un'attività lavorativa per un ammontare di ore nettamente superiori rispetto a quelle pattuite, veniva disposto il suo trasferimento presso l'unità produttiva di Casoria alla via Mazzini n 5. Si legge espressamente nella comunicazione datata 20.10.2023 “tale provvedimento si è reso necessario per esigenze aziendali”.
Nella stessa data (20.10.2023), la società a stretto giro “cambiava” il trasferimento in distacco affermando quanto segue: “facendo seguito alle intese intercorse le confermiamo il suo distacco temporaneo”.
Senonché – in disparte la considerazione che non vi è alcuna prova che realmente vi fossero state delle intese tra le parti – desta sospetto e, anzi, smentisce totalmente la tesi di parte appellante il fatto che nella medesima giornata venga cambiato il tipo di provvedimento adottato nei confronti del lavoratore (prima trasferimento, poi distacco), venga fatto riferimento a delle intese soltanto nel secondo ed esclusivamente dopo che il lavoratore si era rifiutato di apporre la sua firma al primo provvedimento, il abbia impugnato il provvedimento di CP_1 distacco/trasferimento. Per altro proprio quest'ultima circostanza risulta incompatibile con le asserite intese che sarebbero intercorse tra le parti e ciò, in particolare, alla luce dei motivi dell'impugnazione con la quale viene prioritariamente smentito proprio l'intervento di qualsivoglia intesa o accordo tra le parti, viene evidenziato il motivo ritorsivo, viene contestata la legittimità dell'orario di lavoro imposto.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la missiva del 23.02.2023 non aveva affatto quale unica finalità quella “di impugnare il verbale di conciliazione sottoscritto, al momento della cessione d'azienda, con tale società (la ndr) e di muovere alla stessa la richiesta di Parte_2 pagamento di differenze retributive”. In tale nota, infatti, (indirizzata ad entrambe le società) letteralmente si legge: “Da verifiche contabili è emerso che al nostro assistito non è stata corrisposta la retribuzione a lui spettante in ragione delle mansioni svolte, dell'orario di lavoro effettivamente prestato a fronte del fittizio part-time e ben oltre i limiti legali, la mancata corretta fruizione delle ferie, delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, dei ROL, delle ex festività, il tutto in violazione di norme di legge e di contratto a fronte di un unico rapporto di lavoro svolto sin dal 2015 senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. come da vostra stessa ammissione. A tal fine il nostro assistito, nostro tramite, impugna ad ogni effetto di legge il verbale di conciliazione che (omissis) è stato costretto a firmare sotto minaccia di licenziamento nonostante il rapporto (omissis) sia proseguito senza soluzione di continuità sempre alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, con le stesse mansioni, presso gli stessi supermercati e con gli stessi dipendenti. Per quanto precede vi invitiamo a corrispondere al nostro assistito la corretta retribuzione con riserva di richiedere le spettanze retributive maturate e non corrisposte dentro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente”.
A tale missiva, del resto, faceva seguito il ricorso giudiziario depositato innanzi al
Tribunale di Napoli Nord in data 06.07.2023 soltanto contro la per Parte_1
ottenere la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive.
A tanto aggiungasi l'orario di lavoro imposto al con il CP_1
distacco/trasferimento: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle
20:00, ad eccezione del martedì e, dunque, con un intervallo di ben 5 ore nell'arco della stessa giornata.
Successivamente, messosi in malattia il lavoratore, veniva licenziato sulla base della seguente contestazione: “Oggetto: contestazione disciplinare consegnata sul posto di lavoro in data 16-02-2024 durante il proprio turno di lavoro.
Egr. sig. CP_1
le contestiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 300/1970 e del CCNL categoriale, le seguenti circostanze e violazioni con valenza disciplinare:
a) con nota datata 20/10/2023 le comunicavamo il suo distacco temporaneo presso la Eurospesa srl sito in Casoria (NA), alla via Mazzini n.5, con decorrenza dal 23/10/2023 e per la durata di mesi tre;
b) Lei con nota datata 7/11/2023, a firma degli avvocati Giuliana Quattromini e
Valerio Coppola, impugnava il distacco e contestava altresì l'orario di lavoro;
c) durante l'assegnazione temporanea di cui sopra le, si assentava continuativamente per malattia nei seguenti periodi:
- protocollo n. 366892261, periodo dal 18/12/2023 al 27 /1 2/2023;
- protocollo n. 368195210, periodo dal 29/1 2/2023 al 12/01/2024;
- protocollo n. 369953020, periodo dal 15/01 /2024 al 14/02/2024;
e) la particolare e sospetta sistematicità delle Sue assenze per malattia, rispetto ad una contestata assegnazione temporanea presso altro punto vendita, ci ha indotto
a conferire, in data 01/02/2024, mandato all'Agenzia investigativa
[...] (P.IVA per i controlli difensivi Controparte_2 P.IVA_1
relativi al corretto e legittimo utilizzo delle certificazioni mediche di malattia;
f) in esecuzione dello specifico mandato della nostra società, l'
[...]
con relazione datata Controparte_3
12/02/2024 e trasmessaci in data 15/02/2024, ci comunicava i seguenti testuali accertamenti:
"Domenica 04.02.2024
Ore 8:30 circa la macchina del richiesto è ferma in Largo Beato G. Errico.
Ore 16:00 circa la macchina del richiesto è ferma in Largo Beato G. Errico. Non si è mosso.
Alle ore 17:00 lasciamo la zona
Lunedi 05.02.2024
Ore 10.05 il richiesto esce dall'abitazione in largo Errico 11, insieme al figlio. Si dirige verso i cassonetti della spazzatura e poi entra in macchina dove dopo qualche minuto viene raggiunto da una donna che sale in macchina con lui.
Ore 10.08 circa parte con la macchina e raggiunge Asi Napoli 1 presidio S.
Bellone.
Ore 10:35 circa riparte e alle ore 10:40 circa e in largo Errico, dalla macchina scende la moglie e il figlio. Il richiesto procede verso via Tagliamonte all'incrocio svolta a sinistra su via Cassano. Per poi fare rientro presso la propria abitazione.
Alle ore 17:00 lasciamo la zona con il richiesto che non è più uscito.
Martedì 06.02.2024
Ore 11 :00 circa il richiesto in compagnia di moglie e figli esce dalla sua abitazione. sale in macchina e raggiunge il fotografo in corso Testimone_1
Secondigliano 380 O due bambini sono vestiti con costumi di carnevale). uscito dal fotografo entra nel negozio di animali Beautv Dog sosta alcuni minuti. Risaliti in macchina effettuano un ulteriore sosta al civico 353 del corso Secondigliano
(Macelleria) ripartiti raggiungono via Tommasina Colosimo dove parcheggiano all'incrocio con via Privata Maffettone. scesi dalla macchina a piedi proseguono su via Cupa Fossa del Lupo entrano in un atrio all'altezza del numero20 Alle ore
16:30 lasciamo il richiesto all'indirizzo succitato”.
La sequenza degli avvenimenti (missiva del 23.02.23, il deposito del ricorso in data
06.07.2023, notifica dello stesso in data 12.07.23, distacco prima e trasferimento poi del 20.10.2023, contestazione disciplinare del 16.02.2024 e successivo licenziamento del 20.03.24), nonché le modalità utilizzate per imporre un distacco/trasferimento ed un orario di lavoro certamente disagevole ed i motivi addotti per il licenziamento lasciano propendere per la sussistenza di un atteggiamento ritorsivo nei confronti del lavoratore.
Come rimarcato anche dal Tribunale, inoltre, la contestazione posta a base del recesso si palesa del tutto infondata.
Invero, è opportuno considerare, innanzitutto, che dal certificato di malattia del merge che la patologia lamentata è lo stato d'ansia che, proprio CP_1 sulla base della certificazione medica, risulta incompatibile con l'attività lavorativa, ma che certamente non rende il lavoratore totalmente inabile a qualsivoglia attività.
Dunque, legittimo si palesa il comportamento del lavoratore che ha svolto – durante il periodo di malattia – delle attività che non soltanto non erano incompatibili con la patologia lamentata e non ne aggravavano l'andamento, ma che addirittura potevano contribuire ad una sua ripresa. Va, infatti, evidenziato che mai la datrice di lavoro ha contestato o impugnato con le modalità previste dalla legge le certificazioni mediche (che sono atti provenienti da pubblico ufficiale e sono, dunque, impugnabili solo con la querela di falso), né tanto meno ha provato che si trattasse di attività che potessero aggravare la malattia o ritardarne la guarigione.
Sul punto è chiarificatrice la Suprema Corte che anche di recente ha ribadito che “il datore di lavoro non ha dimostrato, come era suo onere (cfr. Cass. n. 13063/2022 secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare
o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato), l'incompatibilità dell'attività svolta con la ripresa psico- fisica” (così in motivazione Cassazione civile sez. lav., n. 30722/2024).
E ciò in disparte la considerazione che una delle giornate era la domenica e l'agenzia investigativa ha confermato che il lavoratore è rimasto tutta la giornata a casa: “Domenica 04.02.2024
Ore 8:30 circa la macchina del richiesto è ferma in Largo Beato G. Errico. Ore 16:00 circa la macchina del richiesto è ferma in Largo Beato G. Errico. Non si è mosso.
Alle ore 17:00 lasciamo la zona” (largo Beato G. Errico è il luogo di residenza del ndr). CP_1
Rebus sic stantibus non si può che concordare con il Tribunale che ha ritenuto sussistente il motivo ritorsivo, quale unico motivo illecito determinante, con la conseguente nullità del recesso.
Da ultimo destituita di fondamento è anche l'ultima censura relativa al regime delle spese.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza individuando l'ammontare delle spese tenuto conto della oggettiva difficoltà della questione: è evidente, infatti, che egli abbia applicato le tabelle vigenti per la liquidazione dei compensi degli avvocati e non prendendo in considerazione la tabella per le questioni di massima complessità, bensì quelle di media complessità.
In particolare, sebbene in motivazione abbia evidenziato l'assenza di attività istruttoria, egli ha liquidato la somma di € 5664,00 che è esattamente il minimo previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità media, ivi inclusa la fase istruttoria. Ebbene, tale inclusione certamente non inficia la validità della liquidazione: invero, i parametri individuati dalle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 possono considerarsi indicativi sia pure con delle specifiche e particolari limitazioni. Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (conf.
Cass. n. 89/2021, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati;
Cass. n. 12537/2019; Cass. n.
30286/2017; Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017)” (così da ultimo Cassazione civile sez. II, n. 10452/2023). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità media.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 8.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 17.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro