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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
dott.ssa Emanuela Piazza Giudice
dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel.
Ha emesso la seguente
sentenza
Nella causa iscritto al n.13821 dell'anno 2021 degli affari civili e pendente
Tra
nella qualità di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. Vita Alba Pellerito
Attrice
E
, , nella Controparte_1 CP_2 CP_3 qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. Vita Alba Persona_1
Pellerito
Convenuti in riassunzione
E
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio De Felice
convenuta
Oggettivo: impugnativa delibera di esclusione del socio di cooperativa ex art. 2533 co. 3
c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
20.6.2024.
Motivi della decisione ha impugnato ex art. 2533 co. 3 c.c. la deliberazione (comunicatagli il Persona_1
10.7.2021) di esclusione dalla nel Controparte_5 versamento della somma di €. 8.912,33 con contestuale invito al rilascio dell'immobile occupato.
Ha esposto: - di aver sottoscritto la quota di adesione (dell'importo di € 38.609,37) per partecipare al progetto sociale e mutualistico finalizzato alla realizzazione di 28 alloggi da destinare ad altrettanti soci;
- che la cooperativa non aveva tuttavia versato in favore della società costruttrice G&D e che pertanto ne era seguita la Controparte_6 Pt_2 procedura esecutiva avviata dalla medesima società in danno della cooperativa, sino al fallimento della dichiarato dal Tribunale di Trapani con Parte_3 sentenza dell'11.12.2006; - per consentire la prosecuzione dei lavori aveva versato direttamente alla società costruttrice la propria quota dell'ultimo Sal a mezzo tre assegni bancari dell'importo complessivo di €. 9.134,00.
L'attore ha quindi dedotto di non voler corrispondere alla Cooperativa la medesima somma già versata direttamente alla società costruttrice, e di non dover quindi pagare l'importo di €. 8.914,00 richiesto dalla società ed indicato nel provvedimento di esclusione.
A fronte dei chiarimenti domandati dalla cooperativa aveva poi dimostrato di aver emesso gli assegni indicati in favore della che a sua volta li Parte_3 aveva girati a IMIC s.r.l. per estinguere il debito scaturente dalla fornitura di infissi, e che l'effettivo incasso degli assegni risultava annotato nella contabilità sociale di IMIC
s.r.l.
Ritenuto comprovato il pagamento in favore della società costruttrice e la conseguente non debenza delle somme richieste, ha quindi domandato l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione e la condanna della cooperativa convenuta al risarcimento del danno morale subito in conseguenza delle lungaggini nella definizione della vicenda, da liquidarsi in via equitativa.
La si è costituita in giudizio domandando il Controparte_7 rigetto della domanda attorea.
Ha eccepito la mancanza di adeguata prova in ordine al riferito pagamento in favore della società costruttrice. Ed invero il socio, a riprova del dedotto pagamento, aveva prodotto la scrittura privata dallo stesso conclusa con la avente Parte_3 ad oggetto la consegna dell'appartamento al medesimo temporaneamente assegnato, a fronte del pagamento della somma di €. 8.916,42, senza tuttavia allegare l'assegno del corrispondente importo ivi richiamato. I tre assegni successivamente invocati, erano poi di data successiva a detta scrittura e di importo diverso da quello indicato nella scrittura privata. Mancava poi la prova dell'effettivo incasso degli assegni in questione.
In ogni caso nessuna disposizione dello statuto legittimava il socio a corrispondere direttamente al costruttore quanto allo stesso dovuto, né quest'ultimo ad assegnare gli alloggi per conto della cooperativa. Ha poi esposto come la cooperativa aveva concluso con la curatela del fallimento della una transazione che si era conclusa con il pagamento Parte_3 dell'importo richiesto dalla creditrice da parte dei soci ad eccezione dell'attore (e della di lui sorella , la cui quota era stata invece suddivisa tra gli altri soci. A CP_1 fronte del rifiuto di corrispondere quanto ancora dovuto e delle illegittime motivazione addotte, il socio era stato infine escluso dalla cooperativa.
La convenuta ha poi domandato il rigetto della domanda di risarcimento del danno non configurandosi il dedotto comportamento ingiusto, avendo di contro l'attore ritardato il procedimento per la stipula degli atti di vendita degli alloggi con riflessi negativi per il resto dei soci e la stessa cooperativa.
A seguito del decesso di e la conseguente interruzione del giudizio, il Persona_1 processo è stato riassunto da nei confronti degli altri eredi. Parte_1 [...]
, e si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_8 CP_3 dichiarando di non avere alcun interesse alla pronuncia domandata, avendo rinunciato all'eredità relitta del de cuius.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'esclusione del socio da una delle società di cui al Libro V, titolo VI del c.c. giusta previsione dell'art. 2 D.l.vo 168/2003 come modificato dal d.l 1 /2012.
Va poi confermato il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla cooperativa convenuta.
Il termine di cui all'art. 305 c.p.c. risulta rispettato con il deposito del ricorso in riassunzione (in data 2.5.2022 rispetto all'ordinanza di interruzione del giudizio del
3.2.2022), a nulla rilevando a tali fini eventuali vizi della notifica del ricorso in riassunzione. Peraltro nella specie la convenuta ha comunque presenziato CP_4 all'udienza di comparizione a seguito della riassunzione del giudizio, con la conseguente valida instaurazione del contraddittorio.
Va poi osservato come e CP_8 Controparte_1 CP_3 costituiti in giudizi nella qualità di eredi di non hanno inteso coltivare Persona_1 le domande a suo tempo avanzate dal loro de cuius – avendo rinunciato alla eredità - che sono invece state fatte proprie dall'altra erede . Parte_1
Deve pure affermarsi che, pur se il rapporto sociale è comunque venuto meno per morte del socio ex art. 2534 c.c. (come previsto anche all'art. 15 dello statuto), sussiste un interesse dell'erede che ha riassunto il giudizio alla pronuncia di merito a suo tempo spiegata dal de cuius, atteso che, in caso di accoglimento della stessa, potrebbe così esercitare i diritti di subingresso nella società (previsti dall'art. 2534 c.c. e dall'art. 15 dello statuto sociale).
La domanda spiegata da non può però trovare accoglimento. Parte_1 Come noto l'esclusione del socio di cooperativa può essere disposta, oltre che nel caso di mancato versamento delle quote sottoscritte ex art. 2531 c.c., anche nelle ipotesi di cui all'art. 2533 c.c.
Nel caso di specie l'esclusione è stata disposta per non aver il socio corrisposto la somma domandata dalla cooperativa con la diffida del 1.6.2020, pari a €. 8.900,00.
Detto credito della cooperativa non risulta contestato dal socio, emergendo dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che in precedenza la cooperativa aveva domandato il pagamento di somme di diverso importo e riferibili sia al rapporto sociale (perdita di esercizio) che al rapporto mutualistico (completamento dei lavori) e che il socio aveva negato tale pagamento assumendo di aver già corrisposto la somma di €. 8.900,00 in favore della società costruttrice a sua volta creditrice della cooperativa.
Con l'allegazione in fatto svolta da parte attrice è sostanzialmente invocato, pur senza richiamarlo espressamente, l'istituto della surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c., per il quale il creditore che riceve il pagamento dal terzo può surrogarlo nei propri diritti verso il debitore. Il rifiuto al pagamento delle somme domandate dalla cooperativa (di cui non è discussa la debenza) si fonda infatti sulla dedotta circostanza dell'avvenuto pagamento della somma di €. 8.900,00 in favore di creditore della cooperativa. Poiché il pagamento così effettuato Parte_3 avrebbe estinto per il corrispondente importo il debito della società cooperativa verso
[...]
il socio si troverebbe nei confronti della cooperativa, ex art. 1201 Parte_3
c.c., nella medesima situazione di credito della società costruttrice, con conseguente compensazione dei debiti e crediti reciproci sino all'importo delle somme corrisposte a
Parte_3
Sotto altro profilo, il fatto allegato integra gli estremi di cui all'art. 1180 c.c., avendo asseritamente estinto una obbligazione altrui ed essendo quindi Persona_1 legittimato ad agire per ottenere dal debitore (che ha visto estinta la propria obbligazione) l'indennizzo della relativa diminuzione patrimoniale subita (cfr. Cass.
S.U. 9946/2009), o, come nella specie, invocando in compensazione il relativo credito.
A sostegno della sussistenza della surrogazione legale, parte attrice ha depositato la scrittura del 26.9.2005 con la quale la dichiara di ricevere da Parte_3
“titoli per complessivi €. 8.916,42 quale quota parte delle somme Persona_1 ancora dovute alla impresa per l'ultimo s.a.l. compresa iva 4%. La predetta somma è corrispondente ad 1/28 dell'intero importo dovuto dalla Parte_4
alla per l'ultimo s.a.l.” E' poi indicato che
[...] Parte_3
“Copia del suddetto titolo sottoscritto da entrambe le parti viene allegata alla presente scrittura privata sotto la lettera A. La accusa la ricezione dei Parte_3 suddetti titoli per l'importo indicato e prende atto che il pagamento viene effettuato dal sig. con animo di rivalsa nei confronti della Persona_1 Parte_4
”.
[...]
Ha poi depositato in giudizio tre assegni intestati a 1) del Parte_3
31.3.2006 dell'importo di 4.000,00; 2) del 30.6.2006 dell'importo di €. 2.530,00; 3) del 30.9.2006 dell'importo di €. 2.604,00 e copia del registro iva della IMIC s.r.l. nella quale risulta annotato il pagamento di detti assegni, a seguito della girata effettuata da
[...]
Parte_3
I documenti depositati non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'estinzione dell'obbligazione della nei confronti di Controparte_4 Parte_3
Ed invero manca, come rilevato dalla società convenuta, l'indispensabile
[...] collegamento tra i tre titoli indicati con la scrittura privata richiamata per ritenere che la abbia inteso surrogare nei suoi diritti verso la Parte_3 Persona_1 debitrice all'esito dell'effettivo incasso delle somme. Gli assegni, infatti, recano data successiva (l'ultimo di un anno) rispetto alla data della scrittura privata ed indicano importi che cumulativamente considerati (€ 9.134,00) non corrispondono alle somme ivi indicate (€ 8.916,42).
Manca poi la prova dell'effettiva realizzazione dell'effetto estintivo realizzato con l'incasso delle somme negli stessi portate.
La sola girata dell'assegno in favore di Imic s.r.l. non vale infatti a dimostrare che dette somme siano state effettivamente corrisposte, mentre le scritture contabili di detta società spiegano la limitata efficacia probatoria di cui all'art. 2709 c.c. e quindi solo contro l'imprenditore che le ha formati ma non anche nei rapporti con i terzi estranei.
La prova per testi articolata da parte attrice, e diretta a dimostrare l'incasso delle somme indicate, non risulta poi ammissibile stante il divieto di cui all'art. 2726 c.c. né può applicarsi la deroga di cui all'art. 2724 n. 1 c.c. in quanto i documenti depositati non possono qualificarsi come principio di prova scritta atteso che gli assegni, così come il documento negoziale del 25.9.2005 e le scritture contabili di IMIC s.r.l., non provengono dalla parte contro la quale è diretta la prova.
Legittimamente la cooperativa convenuta, chiamata a corrispondere le somme dovute alla curatela del fallimento di ed eventualmente rideterminare Parte_3 il credito da questa fatto valere tenendo conto di quanto già corrisposto da Per_1
ha domandato prova dell'effettivo pagamento delle somme in questione.
[...]
In assenza di tale prova, deve ritenersi che nessuna utilità abbia potuto trarre dal pagamento asseritamente effettuato ex art. 1180 c.c. da in favore del Persona_1 proprio creditore.
Deve quindi ritenersi che il rifiuto frapposto dal socio alla domanda di pagamento avanzata dalla cooperativa sia illegittimo, sicché la società ha correttamente intimato il pagamento di quanto dovuto al socio, disponendo, all'esito dell'inadempimento, l'esclusione di Persona_1
Il reiterato rifiuto di pagamento può poi essere qualificato come grave sia tenendo conto del relativo importo rispetto al valore della quota sottoscritta (€. 8.900,00 rispetto a €
38.609,37), sia valutando l'incidenza di detto mancato pagamento rispetto al completamento delle procedure per l'assegnazione definitiva degli alloggi e la conseguente realizzazione dello scopo sociale. E' poi risultata destituita di fondamento l'ulteriore censura di mancanza della delibera di esclusione da parte degli amministratori, mossa da . Parte_5
Ed invero risulta depositata in giudizio la determina degli amministratori del 5.7.2021 con la quale il c.d.a. ha deliberato l'esclusione di mentre l'erronea Persona_1 numerazione del relativo verbale non vale a determinare alcuna forma di invalidità dell'atto.
In conclusione la domanda volta ad accertare l'illegittimità della disposta esclusione va rigettata.
nella qualità di erede di nella memoria ex art. 183 n. 1 Parte_5 Persona_1
c.p.c. ha poi spiegato, in subordine alla domanda principale ed in caso di rigetto della domanda di annullamento della delibera di esclusione c.p.c., domanda diretta alla liquidazione della quota ex art. 2534 c.c.
Anche detta domanda non può trovare accoglimento.
Se è vero che il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio di esercizio in cui si è verificata l'esclusione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, tale quantificazione non può nella specie essere effettuata non essendo stati depositati i bilanci sociali alla data di esclusione del socio, né essendo stata effettuata alcuna richiesta di esibizione da parte dell'attore.
La mancata produzione preclude quindi la quantificazione della quota che, ex art. 2534
c.c., dovrebbe essere liquidata al socio escluso.
Infine, in ragione del rigetto della domanda di annullamento della delibera di esclusione e dell'affermata legittimità del provvedimento adottato dalla cooperativa, va pure respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (da individuarsi, come effettuato da parte convenuta nella nota spese, nel valore della somme non corrisposte per il quale è stata disposta l'esclusione) e dell'attività espletata e quindi in €. 4.835,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Va infine disposta la compensazione delle spese di lite tra , CP_3 CP_8
e e la convenuta, non avendo gli stessi
[...] Controparte_1 CP_4 formulato alcuna domanda nel giudizio riassunto.
P.q.m.
Rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
condanna al pagamento in favore della convenuta le spese Parte_1 CP_4 di lite che si liquidano in €. 4.835,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e la convenuta. Controparte_1 CP_4
Palermo, 8.1.2025
La giudice relatrice
Claudia Spiga
, e CP_3 CP_8
La Presidente
Daniela Galazzi
Sezione V Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
dott.ssa Emanuela Piazza Giudice
dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel.
Ha emesso la seguente
sentenza
Nella causa iscritto al n.13821 dell'anno 2021 degli affari civili e pendente
Tra
nella qualità di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. Vita Alba Pellerito
Attrice
E
, , nella Controparte_1 CP_2 CP_3 qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. Vita Alba Persona_1
Pellerito
Convenuti in riassunzione
E
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio De Felice
convenuta
Oggettivo: impugnativa delibera di esclusione del socio di cooperativa ex art. 2533 co. 3
c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
20.6.2024.
Motivi della decisione ha impugnato ex art. 2533 co. 3 c.c. la deliberazione (comunicatagli il Persona_1
10.7.2021) di esclusione dalla nel Controparte_5 versamento della somma di €. 8.912,33 con contestuale invito al rilascio dell'immobile occupato.
Ha esposto: - di aver sottoscritto la quota di adesione (dell'importo di € 38.609,37) per partecipare al progetto sociale e mutualistico finalizzato alla realizzazione di 28 alloggi da destinare ad altrettanti soci;
- che la cooperativa non aveva tuttavia versato in favore della società costruttrice G&D e che pertanto ne era seguita la Controparte_6 Pt_2 procedura esecutiva avviata dalla medesima società in danno della cooperativa, sino al fallimento della dichiarato dal Tribunale di Trapani con Parte_3 sentenza dell'11.12.2006; - per consentire la prosecuzione dei lavori aveva versato direttamente alla società costruttrice la propria quota dell'ultimo Sal a mezzo tre assegni bancari dell'importo complessivo di €. 9.134,00.
L'attore ha quindi dedotto di non voler corrispondere alla Cooperativa la medesima somma già versata direttamente alla società costruttrice, e di non dover quindi pagare l'importo di €. 8.914,00 richiesto dalla società ed indicato nel provvedimento di esclusione.
A fronte dei chiarimenti domandati dalla cooperativa aveva poi dimostrato di aver emesso gli assegni indicati in favore della che a sua volta li Parte_3 aveva girati a IMIC s.r.l. per estinguere il debito scaturente dalla fornitura di infissi, e che l'effettivo incasso degli assegni risultava annotato nella contabilità sociale di IMIC
s.r.l.
Ritenuto comprovato il pagamento in favore della società costruttrice e la conseguente non debenza delle somme richieste, ha quindi domandato l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione e la condanna della cooperativa convenuta al risarcimento del danno morale subito in conseguenza delle lungaggini nella definizione della vicenda, da liquidarsi in via equitativa.
La si è costituita in giudizio domandando il Controparte_7 rigetto della domanda attorea.
Ha eccepito la mancanza di adeguata prova in ordine al riferito pagamento in favore della società costruttrice. Ed invero il socio, a riprova del dedotto pagamento, aveva prodotto la scrittura privata dallo stesso conclusa con la avente Parte_3 ad oggetto la consegna dell'appartamento al medesimo temporaneamente assegnato, a fronte del pagamento della somma di €. 8.916,42, senza tuttavia allegare l'assegno del corrispondente importo ivi richiamato. I tre assegni successivamente invocati, erano poi di data successiva a detta scrittura e di importo diverso da quello indicato nella scrittura privata. Mancava poi la prova dell'effettivo incasso degli assegni in questione.
In ogni caso nessuna disposizione dello statuto legittimava il socio a corrispondere direttamente al costruttore quanto allo stesso dovuto, né quest'ultimo ad assegnare gli alloggi per conto della cooperativa. Ha poi esposto come la cooperativa aveva concluso con la curatela del fallimento della una transazione che si era conclusa con il pagamento Parte_3 dell'importo richiesto dalla creditrice da parte dei soci ad eccezione dell'attore (e della di lui sorella , la cui quota era stata invece suddivisa tra gli altri soci. A CP_1 fronte del rifiuto di corrispondere quanto ancora dovuto e delle illegittime motivazione addotte, il socio era stato infine escluso dalla cooperativa.
La convenuta ha poi domandato il rigetto della domanda di risarcimento del danno non configurandosi il dedotto comportamento ingiusto, avendo di contro l'attore ritardato il procedimento per la stipula degli atti di vendita degli alloggi con riflessi negativi per il resto dei soci e la stessa cooperativa.
A seguito del decesso di e la conseguente interruzione del giudizio, il Persona_1 processo è stato riassunto da nei confronti degli altri eredi. Parte_1 [...]
, e si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_8 CP_3 dichiarando di non avere alcun interesse alla pronuncia domandata, avendo rinunciato all'eredità relitta del de cuius.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'esclusione del socio da una delle società di cui al Libro V, titolo VI del c.c. giusta previsione dell'art. 2 D.l.vo 168/2003 come modificato dal d.l 1 /2012.
Va poi confermato il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla cooperativa convenuta.
Il termine di cui all'art. 305 c.p.c. risulta rispettato con il deposito del ricorso in riassunzione (in data 2.5.2022 rispetto all'ordinanza di interruzione del giudizio del
3.2.2022), a nulla rilevando a tali fini eventuali vizi della notifica del ricorso in riassunzione. Peraltro nella specie la convenuta ha comunque presenziato CP_4 all'udienza di comparizione a seguito della riassunzione del giudizio, con la conseguente valida instaurazione del contraddittorio.
Va poi osservato come e CP_8 Controparte_1 CP_3 costituiti in giudizi nella qualità di eredi di non hanno inteso coltivare Persona_1 le domande a suo tempo avanzate dal loro de cuius – avendo rinunciato alla eredità - che sono invece state fatte proprie dall'altra erede . Parte_1
Deve pure affermarsi che, pur se il rapporto sociale è comunque venuto meno per morte del socio ex art. 2534 c.c. (come previsto anche all'art. 15 dello statuto), sussiste un interesse dell'erede che ha riassunto il giudizio alla pronuncia di merito a suo tempo spiegata dal de cuius, atteso che, in caso di accoglimento della stessa, potrebbe così esercitare i diritti di subingresso nella società (previsti dall'art. 2534 c.c. e dall'art. 15 dello statuto sociale).
La domanda spiegata da non può però trovare accoglimento. Parte_1 Come noto l'esclusione del socio di cooperativa può essere disposta, oltre che nel caso di mancato versamento delle quote sottoscritte ex art. 2531 c.c., anche nelle ipotesi di cui all'art. 2533 c.c.
Nel caso di specie l'esclusione è stata disposta per non aver il socio corrisposto la somma domandata dalla cooperativa con la diffida del 1.6.2020, pari a €. 8.900,00.
Detto credito della cooperativa non risulta contestato dal socio, emergendo dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che in precedenza la cooperativa aveva domandato il pagamento di somme di diverso importo e riferibili sia al rapporto sociale (perdita di esercizio) che al rapporto mutualistico (completamento dei lavori) e che il socio aveva negato tale pagamento assumendo di aver già corrisposto la somma di €. 8.900,00 in favore della società costruttrice a sua volta creditrice della cooperativa.
Con l'allegazione in fatto svolta da parte attrice è sostanzialmente invocato, pur senza richiamarlo espressamente, l'istituto della surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c., per il quale il creditore che riceve il pagamento dal terzo può surrogarlo nei propri diritti verso il debitore. Il rifiuto al pagamento delle somme domandate dalla cooperativa (di cui non è discussa la debenza) si fonda infatti sulla dedotta circostanza dell'avvenuto pagamento della somma di €. 8.900,00 in favore di creditore della cooperativa. Poiché il pagamento così effettuato Parte_3 avrebbe estinto per il corrispondente importo il debito della società cooperativa verso
[...]
il socio si troverebbe nei confronti della cooperativa, ex art. 1201 Parte_3
c.c., nella medesima situazione di credito della società costruttrice, con conseguente compensazione dei debiti e crediti reciproci sino all'importo delle somme corrisposte a
Parte_3
Sotto altro profilo, il fatto allegato integra gli estremi di cui all'art. 1180 c.c., avendo asseritamente estinto una obbligazione altrui ed essendo quindi Persona_1 legittimato ad agire per ottenere dal debitore (che ha visto estinta la propria obbligazione) l'indennizzo della relativa diminuzione patrimoniale subita (cfr. Cass.
S.U. 9946/2009), o, come nella specie, invocando in compensazione il relativo credito.
A sostegno della sussistenza della surrogazione legale, parte attrice ha depositato la scrittura del 26.9.2005 con la quale la dichiara di ricevere da Parte_3
“titoli per complessivi €. 8.916,42 quale quota parte delle somme Persona_1 ancora dovute alla impresa per l'ultimo s.a.l. compresa iva 4%. La predetta somma è corrispondente ad 1/28 dell'intero importo dovuto dalla Parte_4
alla per l'ultimo s.a.l.” E' poi indicato che
[...] Parte_3
“Copia del suddetto titolo sottoscritto da entrambe le parti viene allegata alla presente scrittura privata sotto la lettera A. La accusa la ricezione dei Parte_3 suddetti titoli per l'importo indicato e prende atto che il pagamento viene effettuato dal sig. con animo di rivalsa nei confronti della Persona_1 Parte_4
”.
[...]
Ha poi depositato in giudizio tre assegni intestati a 1) del Parte_3
31.3.2006 dell'importo di 4.000,00; 2) del 30.6.2006 dell'importo di €. 2.530,00; 3) del 30.9.2006 dell'importo di €. 2.604,00 e copia del registro iva della IMIC s.r.l. nella quale risulta annotato il pagamento di detti assegni, a seguito della girata effettuata da
[...]
Parte_3
I documenti depositati non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'estinzione dell'obbligazione della nei confronti di Controparte_4 Parte_3
Ed invero manca, come rilevato dalla società convenuta, l'indispensabile
[...] collegamento tra i tre titoli indicati con la scrittura privata richiamata per ritenere che la abbia inteso surrogare nei suoi diritti verso la Parte_3 Persona_1 debitrice all'esito dell'effettivo incasso delle somme. Gli assegni, infatti, recano data successiva (l'ultimo di un anno) rispetto alla data della scrittura privata ed indicano importi che cumulativamente considerati (€ 9.134,00) non corrispondono alle somme ivi indicate (€ 8.916,42).
Manca poi la prova dell'effettiva realizzazione dell'effetto estintivo realizzato con l'incasso delle somme negli stessi portate.
La sola girata dell'assegno in favore di Imic s.r.l. non vale infatti a dimostrare che dette somme siano state effettivamente corrisposte, mentre le scritture contabili di detta società spiegano la limitata efficacia probatoria di cui all'art. 2709 c.c. e quindi solo contro l'imprenditore che le ha formati ma non anche nei rapporti con i terzi estranei.
La prova per testi articolata da parte attrice, e diretta a dimostrare l'incasso delle somme indicate, non risulta poi ammissibile stante il divieto di cui all'art. 2726 c.c. né può applicarsi la deroga di cui all'art. 2724 n. 1 c.c. in quanto i documenti depositati non possono qualificarsi come principio di prova scritta atteso che gli assegni, così come il documento negoziale del 25.9.2005 e le scritture contabili di IMIC s.r.l., non provengono dalla parte contro la quale è diretta la prova.
Legittimamente la cooperativa convenuta, chiamata a corrispondere le somme dovute alla curatela del fallimento di ed eventualmente rideterminare Parte_3 il credito da questa fatto valere tenendo conto di quanto già corrisposto da Per_1
ha domandato prova dell'effettivo pagamento delle somme in questione.
[...]
In assenza di tale prova, deve ritenersi che nessuna utilità abbia potuto trarre dal pagamento asseritamente effettuato ex art. 1180 c.c. da in favore del Persona_1 proprio creditore.
Deve quindi ritenersi che il rifiuto frapposto dal socio alla domanda di pagamento avanzata dalla cooperativa sia illegittimo, sicché la società ha correttamente intimato il pagamento di quanto dovuto al socio, disponendo, all'esito dell'inadempimento, l'esclusione di Persona_1
Il reiterato rifiuto di pagamento può poi essere qualificato come grave sia tenendo conto del relativo importo rispetto al valore della quota sottoscritta (€. 8.900,00 rispetto a €
38.609,37), sia valutando l'incidenza di detto mancato pagamento rispetto al completamento delle procedure per l'assegnazione definitiva degli alloggi e la conseguente realizzazione dello scopo sociale. E' poi risultata destituita di fondamento l'ulteriore censura di mancanza della delibera di esclusione da parte degli amministratori, mossa da . Parte_5
Ed invero risulta depositata in giudizio la determina degli amministratori del 5.7.2021 con la quale il c.d.a. ha deliberato l'esclusione di mentre l'erronea Persona_1 numerazione del relativo verbale non vale a determinare alcuna forma di invalidità dell'atto.
In conclusione la domanda volta ad accertare l'illegittimità della disposta esclusione va rigettata.
nella qualità di erede di nella memoria ex art. 183 n. 1 Parte_5 Persona_1
c.p.c. ha poi spiegato, in subordine alla domanda principale ed in caso di rigetto della domanda di annullamento della delibera di esclusione c.p.c., domanda diretta alla liquidazione della quota ex art. 2534 c.c.
Anche detta domanda non può trovare accoglimento.
Se è vero che il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio di esercizio in cui si è verificata l'esclusione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, tale quantificazione non può nella specie essere effettuata non essendo stati depositati i bilanci sociali alla data di esclusione del socio, né essendo stata effettuata alcuna richiesta di esibizione da parte dell'attore.
La mancata produzione preclude quindi la quantificazione della quota che, ex art. 2534
c.c., dovrebbe essere liquidata al socio escluso.
Infine, in ragione del rigetto della domanda di annullamento della delibera di esclusione e dell'affermata legittimità del provvedimento adottato dalla cooperativa, va pure respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (da individuarsi, come effettuato da parte convenuta nella nota spese, nel valore della somme non corrisposte per il quale è stata disposta l'esclusione) e dell'attività espletata e quindi in €. 4.835,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Va infine disposta la compensazione delle spese di lite tra , CP_3 CP_8
e e la convenuta, non avendo gli stessi
[...] Controparte_1 CP_4 formulato alcuna domanda nel giudizio riassunto.
P.q.m.
Rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
condanna al pagamento in favore della convenuta le spese Parte_1 CP_4 di lite che si liquidano in €. 4.835,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e la convenuta. Controparte_1 CP_4
Palermo, 8.1.2025
La giudice relatrice
Claudia Spiga
, e CP_3 CP_8
La Presidente
Daniela Galazzi