Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 91
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Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione V Civile, Sezione specializzata in materia di impresa, dalla giudice relatrice Claudia Spiga. Le parti in causa erano un socio escluso da una cooperativa e la cooperativa stessa, con il socio che contestava la legittimità della sua esclusione per presunto mancato pagamento di somme dovute. L'attore sosteneva di aver già versato tali somme direttamente alla società costruttrice, invocando la surrogazione dei diritti. La cooperativa, al contrario, eccepiva la mancanza di prova del pagamento e la legittimità della delibera di esclusione.

Il giudice ha rigettato le domande dell'attore, ritenendo non provato il pagamento delle somme contestate e confermando la legittimità dell'esclusione. Ha argomentato che l'attore non ha fornito adeguata prova del pagamento, né ha dimostrato il collegamento tra i documenti presentati e l'estinzione del debito. Inoltre, ha sottolineato che la cooperativa aveva correttamente richiesto il pagamento delle somme dovute, legittimando così l'esclusione. Infine, ha respinto anche la domanda di risarcimento danni, ritenendo che non sussistessero i presupposti per tale richiesta. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attore soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 91
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 91
    Data del deposito : 9 gennaio 2025

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