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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/08/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2921/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MOUHADDAB ABDERRAHMANE e dell'avv.
SCALERA GIANLUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 02/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
richiamate le valutazioni giuridiche contenute nella sentenza di divorzio in ordine a giurisdizione e legge applicabile:
- la presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza filippina dei ricorrenti e il matrimonio contratto nelle Filippine) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di divorzio;
ebbene, con riguardo alla domanda di seperazione personale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27
novembre 2003, applicabile ratione temporis, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, il cui art. 3, co. 1, lett. a) recita: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova… -
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”
nel caso di specie, quantomeno i ricorrenti risiedono stabilmente in OD;
non rileva,
d'altro canto, la nazionalità straniera dei ricorrenti, costituendo la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza delle parti (in senso analogo si è espressa la CGCE nella sentenza 29.11.2007, C-68/07, c. Persona_1
, chiarendo l'ambito di applicazione del Regolamento 2201/2003); Persona_2
venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal 21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “in mancanza di una scelta ai pagina 2 di 5 sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità
giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è
adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”;
orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione sub a), con conseguente applicabilità della legge italiana, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i ricorrenti risultano residenti a OD (doc. 4 e doc. 5);
- inoltre, in via preliminare, la mancata trascrizione del matrimonio non fa venire meno la giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto dell'efficacia solo dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile. In tal senso Cassazione Civile, Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292, per cui: “non vale ad escludere la giurisdizione del Giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto”;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
pagina 3 di 5 - dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 19.11.2024 sentenza di separazione consensuale n. 653/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 22/12/2014 a
BATANGAS CITY, FILIPPINE, registrato presso il Comune di MODENA (MO),
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e che non vi sono domande accessorie;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in BATANGAS CITY,
pagina 4 di 5 FILIPPINE, il 22/12/2014 fra nata a [...] il Parte_1
30/05/1992 e nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. spese compensate.
Così deciso in OD, nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2921/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MOUHADDAB ABDERRAHMANE e dell'avv.
SCALERA GIANLUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 02/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
richiamate le valutazioni giuridiche contenute nella sentenza di divorzio in ordine a giurisdizione e legge applicabile:
- la presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza filippina dei ricorrenti e il matrimonio contratto nelle Filippine) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di divorzio;
ebbene, con riguardo alla domanda di seperazione personale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27
novembre 2003, applicabile ratione temporis, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, il cui art. 3, co. 1, lett. a) recita: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova… -
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”
nel caso di specie, quantomeno i ricorrenti risiedono stabilmente in OD;
non rileva,
d'altro canto, la nazionalità straniera dei ricorrenti, costituendo la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza delle parti (in senso analogo si è espressa la CGCE nella sentenza 29.11.2007, C-68/07, c. Persona_1
, chiarendo l'ambito di applicazione del Regolamento 2201/2003); Persona_2
venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal 21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “in mancanza di una scelta ai pagina 2 di 5 sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità
giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è
adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”;
orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione sub a), con conseguente applicabilità della legge italiana, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i ricorrenti risultano residenti a OD (doc. 4 e doc. 5);
- inoltre, in via preliminare, la mancata trascrizione del matrimonio non fa venire meno la giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto dell'efficacia solo dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile. In tal senso Cassazione Civile, Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292, per cui: “non vale ad escludere la giurisdizione del Giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto”;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
pagina 3 di 5 - dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 19.11.2024 sentenza di separazione consensuale n. 653/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 22/12/2014 a
BATANGAS CITY, FILIPPINE, registrato presso il Comune di MODENA (MO),
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e che non vi sono domande accessorie;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in BATANGAS CITY,
pagina 4 di 5 FILIPPINE, il 22/12/2014 fra nata a [...] il Parte_1
30/05/1992 e nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. spese compensate.
Così deciso in OD, nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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