Art. 54. Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici). 1. E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.
Versione
28 marzo 1989
28 marzo 1989
Commentari • 7
- 1. INPS responsabile per l'errato conteggio dei contributi pensionisticiRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 17 gennaio 2017
[…] in particolare, “il prospetto contributivo, sul quale l'assicurato aveva fatto affidamento per ritenere perfezionati i requisiti contributivi necessari per la pensione, non aveva valore certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88/1989, trattandosi di una semplice videata di computer, senza alcuna sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, senza riferimento alla legge n. 88/1989, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Monza, sentenza 08/05/2023, n. 167Provvedimento: […] 3.11.2001; che la certificazione inviata aveva valore certificativo ai sensi dell'art. 54 legge 88/1989, cosicchè lui poteva fare affidamento alla clausola di salvaguardia prevista dalla legge 247-2007 che permetteva il pensionamento per anzianità in base al trattamento previsto dalle finestre di uscita anteriori al 2008 (35 anni di contributi e 57 anni di età anagrafica); che quindi egli a far data dal 25.4.2009 aveva legittimamente maturato il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 01.10.2009, […] Si tratta di una responsabilità contrattuale derivante dalla violazione dell'obbligo previsto a carico degli enti previdenziali dall'art. 54 della legge 88 del 1989. […]Leggi di più...
- danno da responsabilità contrattuale·
- obbligo di intervento·
- responsabilità contrattuale·
- nesso causale·
- certificazione previdenziale errata·
- pensione di anzianità·
- compensazione spese giudizio·
- art. 54 legge 88/1989