Articolo 664 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 663Articolo 664 bis
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19 dicembre 2018
Art. 664. Alimentazione del ruolo tecnico 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) che non hanno superato il ((quarantacinquesimo)) anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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