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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Maria Letizia Barone Presidente dr. Monica Stocco Giudice dr. Paolo Criscuoli Giudice dei quali la seconda relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13331 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MARCHESE GIULIANA e CICERO FEDERI-
CA ( ) VIA RUGGERO SETTIIMO 74/H C.F._2
PALERMO; , con elezione di domicilio in VIA RUGGERO SETTI-
MO, 74/H 90100 PALERMO, presso il difensore avv. MARCHESE
GIULIANA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. MARCATAJO MARCELLA e dell'avv. , elet- tivamente domiciliato in VIA ENRICO ALBANESE N. 27 90139 PA- LERMO, presso il difensore avv. MARCATAJO MARCELLA
PARTE CONVENUTA
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
in proprio e nq di erede di PROVEN- Controparte_3
(C.F. ), CP_4 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'attrice, dopo avere dedotto che il 30.10.2007 in Hialeah ( ID) è deceduto il proprio nonno , nato a [...] il Controparte_2
19.1.1927 e cittadino italiano, ha lamentato che quest'ultimo, con testamento pubblico, redatto in NO , in ID, il 26.2.2003 aveva la- Persona_1
sciato alla figlia gli immobili siti in Hialeah, ID, ed in parti- CP_1
colare il Lotto 7, in Block 35 di Ingleside Park in base al catasto, come regi- strato presso il Catasto, Libro 10 a Pagina 31, dei Registri Pubblici di Dade
County, ID. 4183 East 10th Avenue, Hialeah, ID, 33013; Lotto 17, in
Block 36 di Ingleside Park in base al catasto, come registrato presso il Catasto,
Libro 10 a Pagina 31, dei Registri Pubblici di Dade County, ID. 4164 East
10th Avenue, Hialeah, ID, 33013; Lotto 3 e ¼ nella parte ad ovest del
Lotto 4, in Block 2 di Ingleside Park in base al catasto, come registrato presso il Catasto, Libro 8 a Pagina 29, dei Registri Pubblici di Dade County, ID.
- 2 - 418 S.E. 1 Street, Hialeah, ID;
Lotto 8, in Block 35 di Ingleside Park in base al catasto, come registrato presso il Catasto, Libro 10 a Pagina 31, dei
Registri Pubblici di dade County, ID. 4173 East 10th Avenue, Hialeah,
ID, 33013, ed aveva istituito erede la nipote , nipote Parte_2
ex filia, con riferimento a tutti gli altri propri beni, e cioè l' immobile ad uso abitativo sito in Palermo, Via Francesco Salomone 49-51, piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 51, p.lla 575, sub. 2; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Co- mune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 117; il lotto di terreno siti in Bolo- gnetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA),
Foglio 17, p.lla 110; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Cata- sto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 77.
L'attrice, dopo avere lamentato che tali disposizioni testamentarie pre- termettevano totalmente i figli del de cuius , e , dece- Per_2 CP_4 Per_3
duto in il 8.10.1991, ha agito facendo valere i diritti di successore ne- Per_4
cessario del proprio padre , cui era succeduta per rappre- Persona_5
sentazione unitamente al fratello . Controparte_2
L'attrice ha, quindi, scelto di convenire in giudizio Controparte_5
, , e
[...] Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
[...
ed ha chiesto, previo accertamento della sua qualità di erede legittimaria per essere succeduta per rappresentazione al proprio padre, la riduzione del testamento redatto dal de cuius e la reintegra della propria quota di riserva con attribuzione di beni corrispondenti alla quota a lei spettante (quantificata nella misura di 1/4 dei 2/3 dell'asse relitto).
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1
- 3 - pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore dell'autorità giudiziaria dello Stato della ID e, in via preliminare, la pre- scrizione dell'azione di riduzione proposta nei propri confronti.
Nel merito, inoltre, ha eccepito l'erroneità della ricostruzione avversaria dell'asse ereditario e l'infondatezza della domanda.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della convenuta all'udienza del 23.10.2024 è stata esibita la Controparte_6
prova della notifica dell'atto introduttivo al convenuto Controparte_3
Con ordinanza del 19.3.2025 le parti sono state invitate a discutere la cau- sa sulla domanda di riduzione.
Così ricostruiti i termini della controversia, va, anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito.
L'eccezione -fondata sull'applicazione dell'art. 5 della legge 218 del 1995, in considerazione della ubicazione della parte preponderante dell'asse negli
Stati Uniti e dell'art. 4 del Regolamento Europeo n. 650/2012, attesa la resi- denza abituale del de cuius nello stato della ID- va rigettata.
Va, in primo luogo, evidenziato che non può tenersi conto del criterio fondato sulla residenza abituale del de cuius atteso che il Regolamento della
UE n. 650 del 2012, che regola la competenza e la legge applicabile in materia successoria, è, ai sensi dell'art. 83 del medesimo testo normativo, applicabile
“alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015”.
Nel caso di specie la successione di si è aperta il Controparte_2
30.10.2007 sicchè deve trovare applicazione l'art. 50, lettere a) della legge n.
218/1995.
Priva di pregio, poi, risulta essere l'eccezione volta ad individuare – quale
- 4 - disposizione regolatrice della controversia- l'art. 5 della legge 218 del 1995 re- lativa alle azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Essendo stato fatto valere il diritto dell'attrice a chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius e la divisione della comunione sorta sull'asse relitto è, infatti, indubbio che debba trovare applicazione la di- sposizione speciale contenuta nell'art. 50 della legge 218 del 1995 che indivi- dua le ipotesi di sussistenza della giurisdizione italiana in materia successoria.
Va, infatti, evidenziato che, secondo l'orientamento costante delle S.U. della Corte di Cassazione la configurabilità di una causa successoria ricorre in tutte le ipotesi in cui la controversia sorga tra successori veri o presunti a tito- lo universale e particolare (S.U. 27182 del 2006) e abbia come oggetto princi- pale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga deb- bano costituirne parte (SU n. 1605 del 2020).
Ciò posto, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano adito in ragione di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 50 della legge 218 del 1995 che indivi- dua quale criterio di collegamento la cittadinanza italiana del de cuius.
Dalla documentazione consolare prodotta unitamente all'atto di citazione emerge, infatti, che fosse cittadino italiano e nessun ri- Controparte_2
lievo, in senso contrario, può essere attribuito al fatto che il de cuius avesse ottenuto anche la cittadinanza statunitense ( cfr. certification of naturalization del 15.5.2001 allegato alla comparsa di parte convenuta), atteso che il conse- guimento della doppia cittadinanza non è ostativo all'applicazione del criterio di collegamento fondato sulla cittadinanza italiana.
Va, poi, affrontato il diverso problema della disciplina giuridica applicabi- le alla successione di Controparte_2
- 5 - Dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2° e 46 comma 1° della legge n. 218/1995 discende l'applicazione nel caso in esame della legge italiana in quanto, se la persona ha più cittadinanze e tra di esse vi è quella italiana, questa prevale e, in caso di successione per causa di morte, questa è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte.
Occorre, inoltre, osservare che dalle disposizioni testamentarie non emerge che il de cuius avesse sottoposto con dichiarazione espressa (come ri- chiesto dall'art. 46, comma 2 della legge n. 218/1995) l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiedeva (Stato della ID), dal che discende che, nel caso in esame, si applica esclusivamente la disposizione di cui al primo comma dell'art. 46.
Va, poi, esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione.
L'eccezione va rigettata.
Al riguardo occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 20644 del 25/10/2004) hanno chiarito che, in caso di istituzione di erede, “il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima”.
Qualora la lesione della legittima derivi da donazioni o legati, invece, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare dal tenore del testamento di emerge che la convenuta Controparte_2 CP_7
- 6 - sia erede ex re certa del proprio dante causa. Parte_4
Al riguardo, va evidenziato che la designazione di un soggetto quale ere- de non segue unicamente alla sua indicazione quale beneficiario di una quota astratta di beni ereditari ma, per legge, è compatibile anche con l'individuazione di uno o più cespiti determinati, tanto più laddove, come nel- la specie, il de cuius mediante dette disposizioni abbia distribuito quasi per in- tero il proprio compendio ereditario fra gli aventi diritto (cfr. fra le altre Cass,
n. 431/2016; Cass. n. 6525/1980).
Ed invero, “l'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti par- te del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'"universum ius", oppure secon- do una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sè considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando, l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni
(come, ad esempio, tutti i mobili o tutti gli immobili, e quote di essi), è da ri- tenere, se altri elementi intrinsechi della scheda non depongano chiaramente in contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiato acquista la qualità di erede e non già quella di legatario ( cfr. Cass.,
n. 6516/1986).
Ad escludere che si abbia riguardo a attribuzioni a titolo particolare (e nel dettaglio di legati in sostituzione di legittima) concorre, dunque, dal punto di vista oggettivo il criterio quantitativo e proporzionale: nel caso concreto il de
- 7 - cuius non ha inteso beneficiare la propria figlia della proprietà di singoli beni intesi nella loro atomistica individualità, ma ha distribuito la parte più consi- stente dei propri cespiti immobiliari assegnando a costei i beni specifici di maggior valore e lasciando alla nipote i propri restanti Parte_2
beni ( cfr. testamento allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, occorre considerare che non è contestato che
[...]
ha accettato l'eredità paterna in data 17/12/2007. CP_1
Rispetto a tale dies a quo, parte attrice ha dimostrato di avere posto in es- sere un atto interruttivo in data 24.12.2013, con la notifica da parte dell'organismo di mediazione Center dell'invito al procedimento di CP_8
mediazione (cfr. istanza di mediazione allegata all'atto di citazione e avviso di ricevimento allegato alla memoria depositata il 31.1.2025).
Deve, pertanto, ritenersi che alla data di notifica nell'atto di citazione
(26.7.2019) il termine decennale di prescrizione dell'azione non fosse ancora decorso.
Ciò posto, nel merito, occorre considerare che parte attrice ha scelto di convenire in giudizio ai fini della riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius la sola beneficiaria e non anche Controparte_1 [...]
Parte_5
Tale scelta non incide sull'integrità del contraddittorio atteso che l'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva ha natura personale, e, per- tanto, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume le- siva ( cfr. Cass. n. 2770 del 2011; Cass., n.27414 del 2005).
- 8 - In caso di più disposizioni lesive la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni ed i vari beneficiari sono, pertanto, tenuti a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi ( cfr. Cass., n. 1884 del 25/01/2017).
Fatte queste precisazioni occorre osservare che con il testamento del
26/02/2003 il de cuius ha nominato proprie eredi solo la figlia
[...]
(odierna convenuta) e la nipote ex IL , CP_1 Parte_2
pretermettendo totalmente la moglie e gli altri tre figli, tra Parte_6
cui , padre dell'attrice. Persona_5
Orbene, l'art. 542 c.c. prevede che “quando i figli, sono più di uno, ad es- si è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”.
Risulta, pertanto, incontestabile il diritto del padre dell'attrice ad essere reintegrato nella quota di legittima a lui riservata dalla legge, corrispondente alla quota di 1/8 del patrimonio relitto.
Dalla certificazione anagrafica prodotta dall'attrice emerge, inoltre, che la stessa sia succeduta per rappresentazione al proprio padre, PE
, unitamente al proprio fratello , sicchè la
[...] Controparte_2
quota in cui costei dovrà essere reintegrata è pari alla metà della quota di 1/8, pari a 1/16.
Per determinare la misura della reintegra, il Collegio deve accertare il va- lore della massa ereditaria, procedendo alla formazione del compendio dei
- 9 - beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti ereditari da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui eventualmente sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'a- pertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calco- larsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzio- ne, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Così individuato l'iter logico da compiere, con riferimento alla ricostru- zione della massa attiva, occorre verificare quali beni, fra quelli ubicati negli
USA, facciano effettivamente parte della massa ereditaria.
Al riguardo, infatti, parte convenuta ha eccepito che l'immobile sito al
“418 SE 1st Street, Hialeah, ID, 33010”, in data 09/08/2004, è stato alie- nato in [...] favore dal de cuius con atto a rogito del Notaio Persona_7
dello Stato della ID;
l'immobile sito al “4164 E 10th Avenue,
[...]
Hialeah, ID, 33010” di proprietà dei coniugi ed CP_2 CP_9
[...
, in data 19/10/2006 è stato alienato in proprio favore con atto ai rogiti del
Notaio ; l'immobile sito al “4183 E 10th Avenue, Hia- Persona_8
leah, ID, 33013” di proprietà dei coniugi ed , CP_2 Parte_6
in data 23/10/2006 è stato alienato in proprio favore con atto ai rogiti del
Notaio . Persona_8
- 10 - Orbene, tali atti di trasferimento – avvenuti nella forma del quit claim deed- non sono stati oggetto – entro le preclusioni previste dall'art. 183 cpc ratione temporis vigente- di alcuna domanda o eccezione volta a farne valere la natura simulata.
Ed invero, solo con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, II termi- ne, VI comma cpc parte attrice ha articolato una richiesta di interrogatorio formale e un ordine di esibizione finalizzati a comprovare la simulazione delle alienazioni effettuate in vita dal de cuius.
L'allegazione – contenuta nell'articolazione della prova diretta- deve con- siderarsi tardiva e, pertanto, inammissibile.
Non coglie neanche nel segno la diversa allegazione difensiva, formulata con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, III termine, VI comma cpc, volta a negare l'effetto traslativo della compravendita al “quit claim deed”.
Occorre, infatti, considerare che il quit claim deed è un contratto -la cui efficacia è riconosciuta anche nello stato della ID- volto a trasferire i dirit- ti di proprietà di una persona (il "grantor") in favore di un'altra persona (il
"grantee") senza fornire alcuna garanzia sulla validità del titolo.
In particolare, l'ordinamento della ID impone che la sottoscrizione da parte del concedente sia autenticata da un pubblico ufficiale come il notaio e sia attestata da due testimoni.
L'atto, inoltre, deve essere registrato nei pubblici registri del luogo in cui la proprietà è situata.
Orbene, risulta provato, oltre che non contestato, che i contratti traslativi effettuati dal de cuius siano stati stipulati nel rispetto di tutti i requisiti formali
- 11 - richiesti dalla legge della ID sicchè i beni oggetto di tali atti non possono essere considerati riconducibili al relictum del de cuius ( cfr. copie dei quit claim dedds allegati alla comparsa di risposta).
Nel relictum va, invece, ricompreso il bene sito in 4173 East10 Avenue,
Hialeah, FL 33013” del valore, indicato in atto di citazione, di $ 325.000,00 , pari ad € 227.712,00 con valuta alla data di apertura della successione.
Vanno ricompresi nel relictum anche:
l' immobile ad uso abitativo sito in Palermo, Via Francesco Salomone 49-
51, piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, Foglio
51, p.lla 575, sub. 2, del valore stimato di € 21.000,00 (doc. 3); il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 117, del valore di € 700,00; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 110, del valore stimato di €
2.200,00; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 77, del valore di € 5.400,00.
I valori di stima di tali beni –riferiti all'epoca dell'apertura della succes- sione- non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte della conve- nuta e possono pertanto essere valutati dal Collegio ai fini della quantificazio- ne del relictum ai sensi dell'art. 115 cpc.
Non è stata, poi, data alcuna dimostrazione dell'esistenza di passività gra- vanti sull'eredità o di donazioni effettuate in vita da Controparte_2
L'asse ereditario, calcolato nei termini di cui all'art. 556 cc al momento dell'apertura della successione, va pertanto determinato in complessivi euro
- 12 - 257.012,00.
La misura della lesione della quota di legittima spettante all'attrice, pari a
1/16, va determinata in € 16.063,25, pari al 6,25% del relictum.
Ai fini della riduzione occorre ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie in favore della beneficiaria ai sensi Controparte_1
dell'art. 558 c.c. tenuto conto della scelta di non chiedere la riduzione della di- sposizione testamentaria in favore di Parte_2
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il le- gittimario che non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (cfr.
Cass. Civ., 5 novembre 2021 n. 32197).
Ne consegue che l'attrice potrà ottenere la parziale riduzione dell' istitu- zione di erede ex re certa in favore della convenuta Controparte_1
proporzionalmente alla quota alla stessa spettante sull'intero immobile attri- buito nel testamento (art. 558 c.c.).
Alla luce di quanto sopra dedotto, rispetto alla complessiva somma di euro 16.063,25, pari alla lesione subita da Parte_1 [...]
sarà proporzionalmente tenuta alla reintegrazione nella percen- CP_1
tuale del 6,25% del valore dell'immobile attribuitole per testamento ( €
227.712,00), per un importo pari a €14.232,00.
Ciò posto, non risulta contestato che successivamente all'apertura della successione e prima dell'instaurazione del presente giudizio Parte_7
abbia venduto il bene in questione a figlio della
[...] Persona_9
moglie del de cuius . Parte_6
- 13 - Orbene, parte attrice ha scelto di non chiedere la restituzione del bene nei confronti del terzo acquirente promuovendo l'azione di riduzione solo nei confronti dell'erede ex re certa.
Le conseguenze di tale scelta vanno ricondotte alla disciplina dell'art. 563
c.c. tenuto conto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante la lettera di tale disposizione normativa faccia espresso riferimento alle sole ipotesi di alienazione a terzi di beni da parte dei donatari aggrediti con l'azione di riduzione, la norma de qua sia suscettibile di trovare applica- zione anche all'ipotesi in cui i beni siano stati alienati dagli eredi ( cfr. Cass., n.
4130/2001; Cass., 18280/2017).
Il legittimario, infatti, non ha un diritto reale sui beni legati o donati, ma vanta un diritto contro il legatario o il donatario, cui corrisponde una obbliga- zione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito).
Pertanto, nel caso in cui, esercitata l'azione di riduzione, i beni siano stati alienati dagli eredi e dai legatari, può procedersi all'escussione nei loro con- fronti, e qualora la stessa si sia rivelata insoddisfacente, l'azione di restituzione può proporsi anche nei confronti dei terzi acquirenti, sempre che non siano maturate le condizioni in base alle quali ex art. 2652 c.c., n. 8, l'acquisto del terzo è fatto salvo dal legislatore.Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha scelto di promuovere esclusivamente l'azione di riduzione nei confronti della convenuta e il bene attributo per testamento risulta essere alienato a un terzo soggetto, sicchè al fine di garantire la reintegrazio- Controparte_1
ne nella quota di riserva, deve essere condannata al pagamento in favore
- 14 - dell'attrice dell'importo di € 14.232,00.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Sez. II, 19.03.2010 n. 6709;
Cass. Sez. II, 19.05.2005 n. 10564) tale importo va rivalutato, secondo gli in- dici ISTAT, alla data della presente decisione, pervenendo così all'importo di
€ 19.412,45.
Su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza decor- rono gli interessi nella misura legale.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reci- proca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la com- pensazione in ragione del 70% delle spese di lite fra le parti costituite e per porre la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro
2.115,60 per onorari di difesa, oltre euro 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico della convenuta
[...]
prevalentemente soccombente . Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pro- nunciando;
Accerta e dichiara la qualità di erede necessaria di parte attrice per la quo- ta di 1/16 del patrimonio relitto da , nato a [...] Controparte_2
il 19.1.1927; accerta che il testamento pubblico, redatto in NO , in Persona_1
ID, il 26.2.2003 ha leso la quota di legittima riservata all'attrice in quanto discendente del de cuius;
dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice con- dannando la convenuta a corrispondere in favore Controparte_1
- 15 - dell'attrice l'importo di € 19.412,45, oltre interessi nella misura legale fino all'effettivo pagamento;
dispone la compensazione in ragione del 70% delle spese di lite fra le par- ti costituite e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 2.115,6 per onorari di difesa, oltre euro 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico della convenuta prevalentemente soccombente . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025
Giudice est.
Monica Stocco
Presidente
Maria Letizia Barone
- 16 -
- 17 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Maria Letizia Barone Presidente dr. Monica Stocco Giudice dr. Paolo Criscuoli Giudice dei quali la seconda relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13331 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MARCHESE GIULIANA e CICERO FEDERI-
CA ( ) VIA RUGGERO SETTIIMO 74/H C.F._2
PALERMO; , con elezione di domicilio in VIA RUGGERO SETTI-
MO, 74/H 90100 PALERMO, presso il difensore avv. MARCHESE
GIULIANA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. MARCATAJO MARCELLA e dell'avv. , elet- tivamente domiciliato in VIA ENRICO ALBANESE N. 27 90139 PA- LERMO, presso il difensore avv. MARCATAJO MARCELLA
PARTE CONVENUTA
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
in proprio e nq di erede di PROVEN- Controparte_3
(C.F. ), CP_4 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'attrice, dopo avere dedotto che il 30.10.2007 in Hialeah ( ID) è deceduto il proprio nonno , nato a [...] il Controparte_2
19.1.1927 e cittadino italiano, ha lamentato che quest'ultimo, con testamento pubblico, redatto in NO , in ID, il 26.2.2003 aveva la- Persona_1
sciato alla figlia gli immobili siti in Hialeah, ID, ed in parti- CP_1
colare il Lotto 7, in Block 35 di Ingleside Park in base al catasto, come regi- strato presso il Catasto, Libro 10 a Pagina 31, dei Registri Pubblici di Dade
County, ID. 4183 East 10th Avenue, Hialeah, ID, 33013; Lotto 17, in
Block 36 di Ingleside Park in base al catasto, come registrato presso il Catasto,
Libro 10 a Pagina 31, dei Registri Pubblici di Dade County, ID. 4164 East
10th Avenue, Hialeah, ID, 33013; Lotto 3 e ¼ nella parte ad ovest del
Lotto 4, in Block 2 di Ingleside Park in base al catasto, come registrato presso il Catasto, Libro 8 a Pagina 29, dei Registri Pubblici di Dade County, ID.
- 2 - 418 S.E. 1 Street, Hialeah, ID;
Lotto 8, in Block 35 di Ingleside Park in base al catasto, come registrato presso il Catasto, Libro 10 a Pagina 31, dei
Registri Pubblici di dade County, ID. 4173 East 10th Avenue, Hialeah,
ID, 33013, ed aveva istituito erede la nipote , nipote Parte_2
ex filia, con riferimento a tutti gli altri propri beni, e cioè l' immobile ad uso abitativo sito in Palermo, Via Francesco Salomone 49-51, piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 51, p.lla 575, sub. 2; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Co- mune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 117; il lotto di terreno siti in Bolo- gnetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA),
Foglio 17, p.lla 110; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Cata- sto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 77.
L'attrice, dopo avere lamentato che tali disposizioni testamentarie pre- termettevano totalmente i figli del de cuius , e , dece- Per_2 CP_4 Per_3
duto in il 8.10.1991, ha agito facendo valere i diritti di successore ne- Per_4
cessario del proprio padre , cui era succeduta per rappre- Persona_5
sentazione unitamente al fratello . Controparte_2
L'attrice ha, quindi, scelto di convenire in giudizio Controparte_5
, , e
[...] Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
[...
ed ha chiesto, previo accertamento della sua qualità di erede legittimaria per essere succeduta per rappresentazione al proprio padre, la riduzione del testamento redatto dal de cuius e la reintegra della propria quota di riserva con attribuzione di beni corrispondenti alla quota a lei spettante (quantificata nella misura di 1/4 dei 2/3 dell'asse relitto).
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1
- 3 - pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore dell'autorità giudiziaria dello Stato della ID e, in via preliminare, la pre- scrizione dell'azione di riduzione proposta nei propri confronti.
Nel merito, inoltre, ha eccepito l'erroneità della ricostruzione avversaria dell'asse ereditario e l'infondatezza della domanda.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della convenuta all'udienza del 23.10.2024 è stata esibita la Controparte_6
prova della notifica dell'atto introduttivo al convenuto Controparte_3
Con ordinanza del 19.3.2025 le parti sono state invitate a discutere la cau- sa sulla domanda di riduzione.
Così ricostruiti i termini della controversia, va, anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito.
L'eccezione -fondata sull'applicazione dell'art. 5 della legge 218 del 1995, in considerazione della ubicazione della parte preponderante dell'asse negli
Stati Uniti e dell'art. 4 del Regolamento Europeo n. 650/2012, attesa la resi- denza abituale del de cuius nello stato della ID- va rigettata.
Va, in primo luogo, evidenziato che non può tenersi conto del criterio fondato sulla residenza abituale del de cuius atteso che il Regolamento della
UE n. 650 del 2012, che regola la competenza e la legge applicabile in materia successoria, è, ai sensi dell'art. 83 del medesimo testo normativo, applicabile
“alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015”.
Nel caso di specie la successione di si è aperta il Controparte_2
30.10.2007 sicchè deve trovare applicazione l'art. 50, lettere a) della legge n.
218/1995.
Priva di pregio, poi, risulta essere l'eccezione volta ad individuare – quale
- 4 - disposizione regolatrice della controversia- l'art. 5 della legge 218 del 1995 re- lativa alle azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Essendo stato fatto valere il diritto dell'attrice a chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius e la divisione della comunione sorta sull'asse relitto è, infatti, indubbio che debba trovare applicazione la di- sposizione speciale contenuta nell'art. 50 della legge 218 del 1995 che indivi- dua le ipotesi di sussistenza della giurisdizione italiana in materia successoria.
Va, infatti, evidenziato che, secondo l'orientamento costante delle S.U. della Corte di Cassazione la configurabilità di una causa successoria ricorre in tutte le ipotesi in cui la controversia sorga tra successori veri o presunti a tito- lo universale e particolare (S.U. 27182 del 2006) e abbia come oggetto princi- pale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga deb- bano costituirne parte (SU n. 1605 del 2020).
Ciò posto, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano adito in ragione di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 50 della legge 218 del 1995 che indivi- dua quale criterio di collegamento la cittadinanza italiana del de cuius.
Dalla documentazione consolare prodotta unitamente all'atto di citazione emerge, infatti, che fosse cittadino italiano e nessun ri- Controparte_2
lievo, in senso contrario, può essere attribuito al fatto che il de cuius avesse ottenuto anche la cittadinanza statunitense ( cfr. certification of naturalization del 15.5.2001 allegato alla comparsa di parte convenuta), atteso che il conse- guimento della doppia cittadinanza non è ostativo all'applicazione del criterio di collegamento fondato sulla cittadinanza italiana.
Va, poi, affrontato il diverso problema della disciplina giuridica applicabi- le alla successione di Controparte_2
- 5 - Dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2° e 46 comma 1° della legge n. 218/1995 discende l'applicazione nel caso in esame della legge italiana in quanto, se la persona ha più cittadinanze e tra di esse vi è quella italiana, questa prevale e, in caso di successione per causa di morte, questa è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte.
Occorre, inoltre, osservare che dalle disposizioni testamentarie non emerge che il de cuius avesse sottoposto con dichiarazione espressa (come ri- chiesto dall'art. 46, comma 2 della legge n. 218/1995) l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiedeva (Stato della ID), dal che discende che, nel caso in esame, si applica esclusivamente la disposizione di cui al primo comma dell'art. 46.
Va, poi, esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione.
L'eccezione va rigettata.
Al riguardo occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 20644 del 25/10/2004) hanno chiarito che, in caso di istituzione di erede, “il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima”.
Qualora la lesione della legittima derivi da donazioni o legati, invece, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare dal tenore del testamento di emerge che la convenuta Controparte_2 CP_7
- 6 - sia erede ex re certa del proprio dante causa. Parte_4
Al riguardo, va evidenziato che la designazione di un soggetto quale ere- de non segue unicamente alla sua indicazione quale beneficiario di una quota astratta di beni ereditari ma, per legge, è compatibile anche con l'individuazione di uno o più cespiti determinati, tanto più laddove, come nel- la specie, il de cuius mediante dette disposizioni abbia distribuito quasi per in- tero il proprio compendio ereditario fra gli aventi diritto (cfr. fra le altre Cass,
n. 431/2016; Cass. n. 6525/1980).
Ed invero, “l'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti par- te del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'"universum ius", oppure secon- do una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sè considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando, l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni
(come, ad esempio, tutti i mobili o tutti gli immobili, e quote di essi), è da ri- tenere, se altri elementi intrinsechi della scheda non depongano chiaramente in contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiato acquista la qualità di erede e non già quella di legatario ( cfr. Cass.,
n. 6516/1986).
Ad escludere che si abbia riguardo a attribuzioni a titolo particolare (e nel dettaglio di legati in sostituzione di legittima) concorre, dunque, dal punto di vista oggettivo il criterio quantitativo e proporzionale: nel caso concreto il de
- 7 - cuius non ha inteso beneficiare la propria figlia della proprietà di singoli beni intesi nella loro atomistica individualità, ma ha distribuito la parte più consi- stente dei propri cespiti immobiliari assegnando a costei i beni specifici di maggior valore e lasciando alla nipote i propri restanti Parte_2
beni ( cfr. testamento allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, occorre considerare che non è contestato che
[...]
ha accettato l'eredità paterna in data 17/12/2007. CP_1
Rispetto a tale dies a quo, parte attrice ha dimostrato di avere posto in es- sere un atto interruttivo in data 24.12.2013, con la notifica da parte dell'organismo di mediazione Center dell'invito al procedimento di CP_8
mediazione (cfr. istanza di mediazione allegata all'atto di citazione e avviso di ricevimento allegato alla memoria depositata il 31.1.2025).
Deve, pertanto, ritenersi che alla data di notifica nell'atto di citazione
(26.7.2019) il termine decennale di prescrizione dell'azione non fosse ancora decorso.
Ciò posto, nel merito, occorre considerare che parte attrice ha scelto di convenire in giudizio ai fini della riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius la sola beneficiaria e non anche Controparte_1 [...]
Parte_5
Tale scelta non incide sull'integrità del contraddittorio atteso che l'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva ha natura personale, e, per- tanto, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume le- siva ( cfr. Cass. n. 2770 del 2011; Cass., n.27414 del 2005).
- 8 - In caso di più disposizioni lesive la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni ed i vari beneficiari sono, pertanto, tenuti a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi ( cfr. Cass., n. 1884 del 25/01/2017).
Fatte queste precisazioni occorre osservare che con il testamento del
26/02/2003 il de cuius ha nominato proprie eredi solo la figlia
[...]
(odierna convenuta) e la nipote ex IL , CP_1 Parte_2
pretermettendo totalmente la moglie e gli altri tre figli, tra Parte_6
cui , padre dell'attrice. Persona_5
Orbene, l'art. 542 c.c. prevede che “quando i figli, sono più di uno, ad es- si è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”.
Risulta, pertanto, incontestabile il diritto del padre dell'attrice ad essere reintegrato nella quota di legittima a lui riservata dalla legge, corrispondente alla quota di 1/8 del patrimonio relitto.
Dalla certificazione anagrafica prodotta dall'attrice emerge, inoltre, che la stessa sia succeduta per rappresentazione al proprio padre, PE
, unitamente al proprio fratello , sicchè la
[...] Controparte_2
quota in cui costei dovrà essere reintegrata è pari alla metà della quota di 1/8, pari a 1/16.
Per determinare la misura della reintegra, il Collegio deve accertare il va- lore della massa ereditaria, procedendo alla formazione del compendio dei
- 9 - beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti ereditari da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui eventualmente sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'a- pertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calco- larsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzio- ne, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Così individuato l'iter logico da compiere, con riferimento alla ricostru- zione della massa attiva, occorre verificare quali beni, fra quelli ubicati negli
USA, facciano effettivamente parte della massa ereditaria.
Al riguardo, infatti, parte convenuta ha eccepito che l'immobile sito al
“418 SE 1st Street, Hialeah, ID, 33010”, in data 09/08/2004, è stato alie- nato in [...] favore dal de cuius con atto a rogito del Notaio Persona_7
dello Stato della ID;
l'immobile sito al “4164 E 10th Avenue,
[...]
Hialeah, ID, 33010” di proprietà dei coniugi ed CP_2 CP_9
[...
, in data 19/10/2006 è stato alienato in proprio favore con atto ai rogiti del
Notaio ; l'immobile sito al “4183 E 10th Avenue, Hia- Persona_8
leah, ID, 33013” di proprietà dei coniugi ed , CP_2 Parte_6
in data 23/10/2006 è stato alienato in proprio favore con atto ai rogiti del
Notaio . Persona_8
- 10 - Orbene, tali atti di trasferimento – avvenuti nella forma del quit claim deed- non sono stati oggetto – entro le preclusioni previste dall'art. 183 cpc ratione temporis vigente- di alcuna domanda o eccezione volta a farne valere la natura simulata.
Ed invero, solo con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, II termi- ne, VI comma cpc parte attrice ha articolato una richiesta di interrogatorio formale e un ordine di esibizione finalizzati a comprovare la simulazione delle alienazioni effettuate in vita dal de cuius.
L'allegazione – contenuta nell'articolazione della prova diretta- deve con- siderarsi tardiva e, pertanto, inammissibile.
Non coglie neanche nel segno la diversa allegazione difensiva, formulata con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, III termine, VI comma cpc, volta a negare l'effetto traslativo della compravendita al “quit claim deed”.
Occorre, infatti, considerare che il quit claim deed è un contratto -la cui efficacia è riconosciuta anche nello stato della ID- volto a trasferire i dirit- ti di proprietà di una persona (il "grantor") in favore di un'altra persona (il
"grantee") senza fornire alcuna garanzia sulla validità del titolo.
In particolare, l'ordinamento della ID impone che la sottoscrizione da parte del concedente sia autenticata da un pubblico ufficiale come il notaio e sia attestata da due testimoni.
L'atto, inoltre, deve essere registrato nei pubblici registri del luogo in cui la proprietà è situata.
Orbene, risulta provato, oltre che non contestato, che i contratti traslativi effettuati dal de cuius siano stati stipulati nel rispetto di tutti i requisiti formali
- 11 - richiesti dalla legge della ID sicchè i beni oggetto di tali atti non possono essere considerati riconducibili al relictum del de cuius ( cfr. copie dei quit claim dedds allegati alla comparsa di risposta).
Nel relictum va, invece, ricompreso il bene sito in 4173 East10 Avenue,
Hialeah, FL 33013” del valore, indicato in atto di citazione, di $ 325.000,00 , pari ad € 227.712,00 con valuta alla data di apertura della successione.
Vanno ricompresi nel relictum anche:
l' immobile ad uso abitativo sito in Palermo, Via Francesco Salomone 49-
51, piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, Foglio
51, p.lla 575, sub. 2, del valore stimato di € 21.000,00 (doc. 3); il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 117, del valore di € 700,00; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 110, del valore stimato di €
2.200,00; il lotto di terreno siti in Bolognetta (PA), censito al Catasto dei Terreni del Comune di Bolognetta (PA), Foglio 17, p.lla 77, del valore di € 5.400,00.
I valori di stima di tali beni –riferiti all'epoca dell'apertura della succes- sione- non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte della conve- nuta e possono pertanto essere valutati dal Collegio ai fini della quantificazio- ne del relictum ai sensi dell'art. 115 cpc.
Non è stata, poi, data alcuna dimostrazione dell'esistenza di passività gra- vanti sull'eredità o di donazioni effettuate in vita da Controparte_2
L'asse ereditario, calcolato nei termini di cui all'art. 556 cc al momento dell'apertura della successione, va pertanto determinato in complessivi euro
- 12 - 257.012,00.
La misura della lesione della quota di legittima spettante all'attrice, pari a
1/16, va determinata in € 16.063,25, pari al 6,25% del relictum.
Ai fini della riduzione occorre ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie in favore della beneficiaria ai sensi Controparte_1
dell'art. 558 c.c. tenuto conto della scelta di non chiedere la riduzione della di- sposizione testamentaria in favore di Parte_2
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il le- gittimario che non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (cfr.
Cass. Civ., 5 novembre 2021 n. 32197).
Ne consegue che l'attrice potrà ottenere la parziale riduzione dell' istitu- zione di erede ex re certa in favore della convenuta Controparte_1
proporzionalmente alla quota alla stessa spettante sull'intero immobile attri- buito nel testamento (art. 558 c.c.).
Alla luce di quanto sopra dedotto, rispetto alla complessiva somma di euro 16.063,25, pari alla lesione subita da Parte_1 [...]
sarà proporzionalmente tenuta alla reintegrazione nella percen- CP_1
tuale del 6,25% del valore dell'immobile attribuitole per testamento ( €
227.712,00), per un importo pari a €14.232,00.
Ciò posto, non risulta contestato che successivamente all'apertura della successione e prima dell'instaurazione del presente giudizio Parte_7
abbia venduto il bene in questione a figlio della
[...] Persona_9
moglie del de cuius . Parte_6
- 13 - Orbene, parte attrice ha scelto di non chiedere la restituzione del bene nei confronti del terzo acquirente promuovendo l'azione di riduzione solo nei confronti dell'erede ex re certa.
Le conseguenze di tale scelta vanno ricondotte alla disciplina dell'art. 563
c.c. tenuto conto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante la lettera di tale disposizione normativa faccia espresso riferimento alle sole ipotesi di alienazione a terzi di beni da parte dei donatari aggrediti con l'azione di riduzione, la norma de qua sia suscettibile di trovare applica- zione anche all'ipotesi in cui i beni siano stati alienati dagli eredi ( cfr. Cass., n.
4130/2001; Cass., 18280/2017).
Il legittimario, infatti, non ha un diritto reale sui beni legati o donati, ma vanta un diritto contro il legatario o il donatario, cui corrisponde una obbliga- zione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito).
Pertanto, nel caso in cui, esercitata l'azione di riduzione, i beni siano stati alienati dagli eredi e dai legatari, può procedersi all'escussione nei loro con- fronti, e qualora la stessa si sia rivelata insoddisfacente, l'azione di restituzione può proporsi anche nei confronti dei terzi acquirenti, sempre che non siano maturate le condizioni in base alle quali ex art. 2652 c.c., n. 8, l'acquisto del terzo è fatto salvo dal legislatore.Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha scelto di promuovere esclusivamente l'azione di riduzione nei confronti della convenuta e il bene attributo per testamento risulta essere alienato a un terzo soggetto, sicchè al fine di garantire la reintegrazio- Controparte_1
ne nella quota di riserva, deve essere condannata al pagamento in favore
- 14 - dell'attrice dell'importo di € 14.232,00.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Sez. II, 19.03.2010 n. 6709;
Cass. Sez. II, 19.05.2005 n. 10564) tale importo va rivalutato, secondo gli in- dici ISTAT, alla data della presente decisione, pervenendo così all'importo di
€ 19.412,45.
Su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza decor- rono gli interessi nella misura legale.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reci- proca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la com- pensazione in ragione del 70% delle spese di lite fra le parti costituite e per porre la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro
2.115,60 per onorari di difesa, oltre euro 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico della convenuta
[...]
prevalentemente soccombente . Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pro- nunciando;
Accerta e dichiara la qualità di erede necessaria di parte attrice per la quo- ta di 1/16 del patrimonio relitto da , nato a [...] Controparte_2
il 19.1.1927; accerta che il testamento pubblico, redatto in NO , in Persona_1
ID, il 26.2.2003 ha leso la quota di legittima riservata all'attrice in quanto discendente del de cuius;
dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice con- dannando la convenuta a corrispondere in favore Controparte_1
- 15 - dell'attrice l'importo di € 19.412,45, oltre interessi nella misura legale fino all'effettivo pagamento;
dispone la compensazione in ragione del 70% delle spese di lite fra le par- ti costituite e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 2.115,6 per onorari di difesa, oltre euro 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico della convenuta prevalentemente soccombente . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025
Giudice est.
Monica Stocco
Presidente
Maria Letizia Barone
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