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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 211/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 15 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. FUMAGALLI LORENZO. Parte_1
Per l'avv. RIGNANESE MATTEO, oggi sostituito dall'avv. MAGLI Controparte_1
ELENORA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa. L'avv. Magli deposita sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31/3/2025, conforme a Cassazione n. 4277/2023.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato ed assistito dall'Avv. LORENZO FUMAGALLI del Foro di Cremona (C.F.
) presso lo studio del quale, in Cremona Via Ruggero Manna n. 4, ha eletto C.F._2 domicilio;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, Controparte_1 P.IV_1
e per essa la sua mandataria C.F. e P. IV Controparte_2 P.IV_2 con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata da Controparte_3
(C.F. e P.IV , con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, in persona del
[...] P.IV_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO RIGNANESE e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla via Antonio Salandra n. 1;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 894/2023 (N. Parte_1
2112/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, così decidere: In via preliminare: non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa e per il fatto che l'opposizione è fondata su prova scritta e il presunto credito vantato dalla società opposta è inesistente e non dovuto per
l'avvenuta estinzione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., delle fideiussioni sottoscritte dal Sig. Parte_1 oggetto di causa e conseguente alla decadenza maturata a causa dell'inerzia del creditore. Nel merito ed in via principale: - dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità ad agire della e/o della e/o Controparte_3 Controparte_2 della per nullità e/o difetto di validità e/o inefficacia della procura speciale Controparte_1
05.06.2018, rilasciata, a rogito del Notaio di Milano, rep. 61382 – racc. 11769, dalla Persona_1 alla e/o della procura speciale 20.05.2019, rilasciata, a Parte_2 Controparte_2 rogito del Notaio rep. 140484 – racc. 35372, dalla Persona_2 Controparte_2 alla e, per tale effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 894/2023 Controparte_3
pagina 2 di 8 pubblicato dal Tribunale di Cremona in data 07.11.2023 (n. 2112/2023 R.G.), respingere integralmente le domande di parte opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto da . - revocare e dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (n. 894/2023 - n. 2112/2023 R.G. - pubblicato in data 07.11.2023) per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla Parte_1 [...]
(e per essa alla rappresentata dalla CP_1 Controparte_2 [...]
nonché respingere nel modo migliore le domande della società opposta in quanto Controparte_3 infondate in fatto ed in diritto. Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse”.
Si è quindi costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
e per essa in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua
[...] Controparte_3 volta chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta;
b) rimettere la causa alla Sezione Specializzata per le
Imprese sulla domanda di declaratoria di nullità della fideiussione prestata;
2)Nel merito: a) rigettare
l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento delle somme di euro 154.647,23 per saldo c/c 11928 ed euro 242.000,00 per importo massimo garantito sul maggior debito di euro
253.304,32 per saldo finanziamento, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 26.6.2018, o di quell'altra somma che dovesse risultare dovuta a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi convenzionali di mora come da domanda proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. o, in via ulteriormente gradata, nella misura legale;
3)con vittoria di spese”. All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 15/4/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione all'esecuzione proposta da non può essere accolta, per le ragioni che Parte_1 seguono.
L'opponente ha invero eccepito: a) il difetto di titolarità e di legittimazione attiva della società ingiungente;
b) la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni sottoscritte e la conseguente decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Con riferimento al motivo sub a), si osserva quanto segue.
Inizialmente, sin dall'atto di citazione, l'opponente ha ricollegato il vizio in esame alla asserita nullità della procura speciale conferita in data 5/6/2018 da a Controparte_1 Controparte_2
e della procura speciale conferita in data 20/5/2019 da quest'ultima a Controparte_3 nullità derivante dalla presunta indeterminatezza dell'oggetto delle suddette procure.
Tale censura è infondata, dal momento che: a) con la procura del 5/6/2018 (doc. 1 opposta),
[...] ha conferito a i poteri ivi indicati con riferimento ai “crediti CP_1 Controparte_2 dei quali la Società è o sarà titolare”, così dovendosi intendere l'oggetto del contratto quantomeno determinabile proprio con riferimento a quei crediti nell'attuale o futura titolarità di Controparte_1
(titolarità che può nel caso di specie essere pienamente affermata, come si dirà infra); b) nel medesimo pagina 3 di 8 modo si esprime la procura conferita in data 20/5/2019 a (doc. 2 Controparte_3 opposta), dovendosi dunque escludere ogni indeterminatezza/indeterminabilità.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., poi, parte opponente ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'inclusione dei crediti in esame nella cessione avvenuta tra Banco Popolare di Milano s.p.a. e in data 1/6/2018. Controparte_1
Tale motivo è astrattamente ammissibile, in quanto non può dirsi – riferendosi appunto al rapporto originariamente in contestazione – mutatio libelli, nella definizione recentemente delineata dalla giurisprudenza (v. Cass. S.U. sent. n. 12310/2015).
Nel merito, però, anche tale eccezione è infondata.
Invero, si ritiene che parte opposta abbia dimostrato le dedotte cessioni del credito e l'inclusione nelle suddette cessioni del credito in esame.
Va sul tema premesso che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo “costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare “contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
"prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r. Cass., sez. I, sent. 5617/2020). Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
Con altro (parzialmente) diverso orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, essa ha distinto: da un lato, l'ipotesi in cui non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione pagina 4 di 8 dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, ove l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione;
dall'altro lato, l'ipotesi in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, ove in questo caso per la prova del contratto non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Prosegue infatti la Suprema Corte specificando che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass.
17944/2023).
Nel caso di specie, in cui appare peraltro contestata meramente l'inclusione dei crediti azionati all'interno dell'avvenuta cessione, l'opposta ha prodotto l'estratto della pubblicazione in G.U. della suddetta cessione (doc. 15 fasc. mon.), da cui si evince che oggetto della cessione sono i crediti individuati nella lista (depositata presso un Notaio e) pubblicata sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, precisandosi poi che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono stati messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/.
Al fine di dimostrare l'effettiva inclusione del credito in esame nella lista indicata in G.U., l'opposta ha poi prodotto un estratto dell'elenco contenuto a tale link web (doc. 5) contenente la posizione in esame
(ndg 13355149 – soff. 127784, numeri corrispondenti a quelli indicati nelle certificazioni ex art. 50
TUB allegati al fascicolo monitorio). La corrispondenza tra l'estratto suddetto e quello contenuto nel link prodotto è stata solo genericamente contestata dall'opponente, la quale non ha invece prodotto l'eventuale diverso elenco (ad essa accessibile, come a tutti gli utenti) che sarebbe generato dall'utilizzo del suddetto link.
Ne deriva che l'avviso in G.U. contiene, seppure per relationem con riferimento ad altro documento nella stessa richiamato, i criteri univoci per l'individuazione dei crediti ceduti. In ogni caso, l'opposta ha prodotto la dichiarazione con cui il cedente Banco BPM s.p.a. ha dichiarato che il credito azionato è stato incluso nella cessione suddetta (doc. 15 opposta), elemento documentale considerato "rilevante, potenzialmente decisivo" già in Cass. Civile, sez. III, ord. 10200/2021.
Ancora, ulteriore elemento che avvalora la tesi dell'avvenuta cessione e dell'inclusione nella stessa del credito in esame è l'avvenuta produzione in giudizio degli originari documenti contrattuali su cui il pagina 5 di 8 credito si fonda, documentazione contrattuale che la cessionaria non avrebbe potuto ottenere se non a seguito di cessione del contratto.
Ciò è quindi ampiamente sufficiente per ritenere provata la cessione del credito, e che in tali cessioni sia incluso il credito in contesa.
Viceversa, alla luce di quanto osservato, appare irrilevante l'estratto della Centrale Rischi della BA
d'IA prodotto dall'opponente (doc. 16) in quanto: a) tale estratto è riferito al solo garante, mentre nulla è stato dedotto con riferimento alla debitrice principale VI s.r.l.; b) anche l'eventuale prova della mancata segnalazione del credito in Centrale Rischi non esclude, alla luce delle prove esaminate, la mancata inclusione del credito nella cessione ma solo un inadempimento della cedente in ordine a quanto affermato nella cessione.
Con riferimento al motivo sub b), va premesso che deve considerarsi pacifica la competenza dello scrivente giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a decidere la causa di opposizione avverso il provvedimento monitorio emesso dall'Ufficio stesso, ai sensi del disposto dell'art. 645 c.p.c., dal quale si desume la sua competenza funzionale e inderogabile sulla opposizione, non modificabile per ragioni di connessione (ex multis: Cass. 19738/2017; Cass. 16454/2015; Cass.10384/08; Cass. n.18824/04).
Inoltre, secondo attenta giurisprudenza, qualora sia stata proposta eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, il giudice deve deciderla unitamente al merito dell'opposizione, atteso che l'art. 34 c.p.c. opera soltanto a fronte di apposita espressa domanda riconvenzionale di accertamento incidentale, quale condizione necessaria per l'applicazione della norma, senza che operi la “riserva di competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa, che riguarda (per espressa disposizione della lettera dell'art. 33 L. 287/1990) le sole azioni, non anche le eccezioni (v., ex multis, Trib. Imperia, sent. 238/2020).
Nel caso di specie – indipendentemente dal nomen dell'azione utilizzato dall'opponente – ciò che ha proposto parte opponente è evidentemente una eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare la pretesa creditoria vantata con il decreto ingiuntivo, per cui, il giudice adito può e deve decidere in via incidentale sulla eccezione riconvenzionale (pregiudiziale) proposta, senza che occorra separare le cause (rimettendone una parte alla Sezione specializzata) o sospendere il giudizio di opposizione (cosa peraltro allo stato impossibile, non essendo pendente alcuna controversia presso le Sezioni specializzate avente ad oggetto la questione di nullità prospettata).
Nel merito, tuttavia, anche questa eccezione è infondata.
A prescindere dalla fondatezza dell'eccezione rinconvenzionale di nullità parziale della fideiussione, infatti si evidenzia: a) con riguardo alle clausole nn. 2 e 8 della fideiussione, il difetto di specifico interesse ad agire da parte dell'opponente, e comunque l'assenza di adeguata allegazione relativa alle conseguenze, nel rapporto in esame, della nullità paventata, non risultando in alcun modo che la creditrice si sia servita di tali clausole o comunque che la loro nullità incida concretamente sulla pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto;
b) con riguardo alla clausola n. 6, la circostanza per cui la creditrice ha rispettato (seppure tramite iniziative stragiudiziali, giustificate tuttavia dalla clausola “a prima richiesta” contenuta nella garanzia prestata) il termine semestrale ex art. 1957 c.c..
Infatti, seppure sia evidente che il contenuto della clausola n. 6 delle fideiussioni (clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.) sia identico a quello della clausola n. 6 dello schema diffuso dall'ABI e censurato con provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA (doc.
4-6 opponente), deve precisarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n. 41994) hanno recentemente chiarito che la nullità dell'intesa a monte (di cui il provvedimento della BA d'IA pagina 6 di 8 funge da prova privilegiata) è idonea a colpire solo parzialmente (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) la fideiussione stipulata a valle, dovendosi considerare nulle le sole clausole “proveninenti” dall'intesa, a meno che in via eccezionale, non sia fornita prova
(da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la BA ha ovviamente interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Se ne deduce che l'eventuale nullità colpirebbe (per quanto qui di interesse) unicamente la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., facendo rivivere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla suddetta norma.
Nel caso in esame, tuttavia, la creditrice ha dimostrato di aver rispettato il termine di sei mesi, avendo inviato diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del
22/11/2012 (doc. 11 fasc. mon.), nonché di aver successivamente coltivato le sue pretese in seno alla procedura di concordato preventivo che ha coinvolto VI s.r.l. (doc. 16-17-18).
Secondo la giurisprudenza, infatti, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017, Cass. n.
5598/2020; v. da ultimo, Cass. ord. n. 31509/2021, secondo cui “"in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. 22346/2017), tanto più che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" (Cass. 13078/2008)”).
pagina 7 di 8 Tale assunto, seppure inizialmente motivatamente disapplicato da questo Giudice, ha trovato conferma
(e non anche smentita) nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte, motivo per il quale lo scrivente, re melius perpensa, ne fa propri gli esiti.
Infatti, secondo le sentenze citate, la cui motivazione si fa propria, nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.
Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.
L'opposizione quindi deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 211/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da , e per l'effetto, DICHIARA esecutivo il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 894/2023 (N. 2112/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, IV e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 15 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 211/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 15 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. FUMAGALLI LORENZO. Parte_1
Per l'avv. RIGNANESE MATTEO, oggi sostituito dall'avv. MAGLI Controparte_1
ELENORA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa. L'avv. Magli deposita sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31/3/2025, conforme a Cassazione n. 4277/2023.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato ed assistito dall'Avv. LORENZO FUMAGALLI del Foro di Cremona (C.F.
) presso lo studio del quale, in Cremona Via Ruggero Manna n. 4, ha eletto C.F._2 domicilio;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, Controparte_1 P.IV_1
e per essa la sua mandataria C.F. e P. IV Controparte_2 P.IV_2 con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata da Controparte_3
(C.F. e P.IV , con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, in persona del
[...] P.IV_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO RIGNANESE e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla via Antonio Salandra n. 1;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 894/2023 (N. Parte_1
2112/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, così decidere: In via preliminare: non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa e per il fatto che l'opposizione è fondata su prova scritta e il presunto credito vantato dalla società opposta è inesistente e non dovuto per
l'avvenuta estinzione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., delle fideiussioni sottoscritte dal Sig. Parte_1 oggetto di causa e conseguente alla decadenza maturata a causa dell'inerzia del creditore. Nel merito ed in via principale: - dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità ad agire della e/o della e/o Controparte_3 Controparte_2 della per nullità e/o difetto di validità e/o inefficacia della procura speciale Controparte_1
05.06.2018, rilasciata, a rogito del Notaio di Milano, rep. 61382 – racc. 11769, dalla Persona_1 alla e/o della procura speciale 20.05.2019, rilasciata, a Parte_2 Controparte_2 rogito del Notaio rep. 140484 – racc. 35372, dalla Persona_2 Controparte_2 alla e, per tale effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 894/2023 Controparte_3
pagina 2 di 8 pubblicato dal Tribunale di Cremona in data 07.11.2023 (n. 2112/2023 R.G.), respingere integralmente le domande di parte opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto da . - revocare e dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (n. 894/2023 - n. 2112/2023 R.G. - pubblicato in data 07.11.2023) per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla Parte_1 [...]
(e per essa alla rappresentata dalla CP_1 Controparte_2 [...]
nonché respingere nel modo migliore le domande della società opposta in quanto Controparte_3 infondate in fatto ed in diritto. Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse”.
Si è quindi costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
e per essa in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua
[...] Controparte_3 volta chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta;
b) rimettere la causa alla Sezione Specializzata per le
Imprese sulla domanda di declaratoria di nullità della fideiussione prestata;
2)Nel merito: a) rigettare
l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento delle somme di euro 154.647,23 per saldo c/c 11928 ed euro 242.000,00 per importo massimo garantito sul maggior debito di euro
253.304,32 per saldo finanziamento, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 26.6.2018, o di quell'altra somma che dovesse risultare dovuta a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi convenzionali di mora come da domanda proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. o, in via ulteriormente gradata, nella misura legale;
3)con vittoria di spese”. All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 15/4/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione all'esecuzione proposta da non può essere accolta, per le ragioni che Parte_1 seguono.
L'opponente ha invero eccepito: a) il difetto di titolarità e di legittimazione attiva della società ingiungente;
b) la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni sottoscritte e la conseguente decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Con riferimento al motivo sub a), si osserva quanto segue.
Inizialmente, sin dall'atto di citazione, l'opponente ha ricollegato il vizio in esame alla asserita nullità della procura speciale conferita in data 5/6/2018 da a Controparte_1 Controparte_2
e della procura speciale conferita in data 20/5/2019 da quest'ultima a Controparte_3 nullità derivante dalla presunta indeterminatezza dell'oggetto delle suddette procure.
Tale censura è infondata, dal momento che: a) con la procura del 5/6/2018 (doc. 1 opposta),
[...] ha conferito a i poteri ivi indicati con riferimento ai “crediti CP_1 Controparte_2 dei quali la Società è o sarà titolare”, così dovendosi intendere l'oggetto del contratto quantomeno determinabile proprio con riferimento a quei crediti nell'attuale o futura titolarità di Controparte_1
(titolarità che può nel caso di specie essere pienamente affermata, come si dirà infra); b) nel medesimo pagina 3 di 8 modo si esprime la procura conferita in data 20/5/2019 a (doc. 2 Controparte_3 opposta), dovendosi dunque escludere ogni indeterminatezza/indeterminabilità.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., poi, parte opponente ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'inclusione dei crediti in esame nella cessione avvenuta tra Banco Popolare di Milano s.p.a. e in data 1/6/2018. Controparte_1
Tale motivo è astrattamente ammissibile, in quanto non può dirsi – riferendosi appunto al rapporto originariamente in contestazione – mutatio libelli, nella definizione recentemente delineata dalla giurisprudenza (v. Cass. S.U. sent. n. 12310/2015).
Nel merito, però, anche tale eccezione è infondata.
Invero, si ritiene che parte opposta abbia dimostrato le dedotte cessioni del credito e l'inclusione nelle suddette cessioni del credito in esame.
Va sul tema premesso che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo “costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare “contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
"prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r. Cass., sez. I, sent. 5617/2020). Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
Con altro (parzialmente) diverso orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, essa ha distinto: da un lato, l'ipotesi in cui non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione pagina 4 di 8 dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, ove l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione;
dall'altro lato, l'ipotesi in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, ove in questo caso per la prova del contratto non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Prosegue infatti la Suprema Corte specificando che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass.
17944/2023).
Nel caso di specie, in cui appare peraltro contestata meramente l'inclusione dei crediti azionati all'interno dell'avvenuta cessione, l'opposta ha prodotto l'estratto della pubblicazione in G.U. della suddetta cessione (doc. 15 fasc. mon.), da cui si evince che oggetto della cessione sono i crediti individuati nella lista (depositata presso un Notaio e) pubblicata sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, precisandosi poi che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono stati messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/.
Al fine di dimostrare l'effettiva inclusione del credito in esame nella lista indicata in G.U., l'opposta ha poi prodotto un estratto dell'elenco contenuto a tale link web (doc. 5) contenente la posizione in esame
(ndg 13355149 – soff. 127784, numeri corrispondenti a quelli indicati nelle certificazioni ex art. 50
TUB allegati al fascicolo monitorio). La corrispondenza tra l'estratto suddetto e quello contenuto nel link prodotto è stata solo genericamente contestata dall'opponente, la quale non ha invece prodotto l'eventuale diverso elenco (ad essa accessibile, come a tutti gli utenti) che sarebbe generato dall'utilizzo del suddetto link.
Ne deriva che l'avviso in G.U. contiene, seppure per relationem con riferimento ad altro documento nella stessa richiamato, i criteri univoci per l'individuazione dei crediti ceduti. In ogni caso, l'opposta ha prodotto la dichiarazione con cui il cedente Banco BPM s.p.a. ha dichiarato che il credito azionato è stato incluso nella cessione suddetta (doc. 15 opposta), elemento documentale considerato "rilevante, potenzialmente decisivo" già in Cass. Civile, sez. III, ord. 10200/2021.
Ancora, ulteriore elemento che avvalora la tesi dell'avvenuta cessione e dell'inclusione nella stessa del credito in esame è l'avvenuta produzione in giudizio degli originari documenti contrattuali su cui il pagina 5 di 8 credito si fonda, documentazione contrattuale che la cessionaria non avrebbe potuto ottenere se non a seguito di cessione del contratto.
Ciò è quindi ampiamente sufficiente per ritenere provata la cessione del credito, e che in tali cessioni sia incluso il credito in contesa.
Viceversa, alla luce di quanto osservato, appare irrilevante l'estratto della Centrale Rischi della BA
d'IA prodotto dall'opponente (doc. 16) in quanto: a) tale estratto è riferito al solo garante, mentre nulla è stato dedotto con riferimento alla debitrice principale VI s.r.l.; b) anche l'eventuale prova della mancata segnalazione del credito in Centrale Rischi non esclude, alla luce delle prove esaminate, la mancata inclusione del credito nella cessione ma solo un inadempimento della cedente in ordine a quanto affermato nella cessione.
Con riferimento al motivo sub b), va premesso che deve considerarsi pacifica la competenza dello scrivente giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a decidere la causa di opposizione avverso il provvedimento monitorio emesso dall'Ufficio stesso, ai sensi del disposto dell'art. 645 c.p.c., dal quale si desume la sua competenza funzionale e inderogabile sulla opposizione, non modificabile per ragioni di connessione (ex multis: Cass. 19738/2017; Cass. 16454/2015; Cass.10384/08; Cass. n.18824/04).
Inoltre, secondo attenta giurisprudenza, qualora sia stata proposta eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, il giudice deve deciderla unitamente al merito dell'opposizione, atteso che l'art. 34 c.p.c. opera soltanto a fronte di apposita espressa domanda riconvenzionale di accertamento incidentale, quale condizione necessaria per l'applicazione della norma, senza che operi la “riserva di competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa, che riguarda (per espressa disposizione della lettera dell'art. 33 L. 287/1990) le sole azioni, non anche le eccezioni (v., ex multis, Trib. Imperia, sent. 238/2020).
Nel caso di specie – indipendentemente dal nomen dell'azione utilizzato dall'opponente – ciò che ha proposto parte opponente è evidentemente una eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare la pretesa creditoria vantata con il decreto ingiuntivo, per cui, il giudice adito può e deve decidere in via incidentale sulla eccezione riconvenzionale (pregiudiziale) proposta, senza che occorra separare le cause (rimettendone una parte alla Sezione specializzata) o sospendere il giudizio di opposizione (cosa peraltro allo stato impossibile, non essendo pendente alcuna controversia presso le Sezioni specializzate avente ad oggetto la questione di nullità prospettata).
Nel merito, tuttavia, anche questa eccezione è infondata.
A prescindere dalla fondatezza dell'eccezione rinconvenzionale di nullità parziale della fideiussione, infatti si evidenzia: a) con riguardo alle clausole nn. 2 e 8 della fideiussione, il difetto di specifico interesse ad agire da parte dell'opponente, e comunque l'assenza di adeguata allegazione relativa alle conseguenze, nel rapporto in esame, della nullità paventata, non risultando in alcun modo che la creditrice si sia servita di tali clausole o comunque che la loro nullità incida concretamente sulla pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto;
b) con riguardo alla clausola n. 6, la circostanza per cui la creditrice ha rispettato (seppure tramite iniziative stragiudiziali, giustificate tuttavia dalla clausola “a prima richiesta” contenuta nella garanzia prestata) il termine semestrale ex art. 1957 c.c..
Infatti, seppure sia evidente che il contenuto della clausola n. 6 delle fideiussioni (clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.) sia identico a quello della clausola n. 6 dello schema diffuso dall'ABI e censurato con provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA (doc.
4-6 opponente), deve precisarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n. 41994) hanno recentemente chiarito che la nullità dell'intesa a monte (di cui il provvedimento della BA d'IA pagina 6 di 8 funge da prova privilegiata) è idonea a colpire solo parzialmente (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) la fideiussione stipulata a valle, dovendosi considerare nulle le sole clausole “proveninenti” dall'intesa, a meno che in via eccezionale, non sia fornita prova
(da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la BA ha ovviamente interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Se ne deduce che l'eventuale nullità colpirebbe (per quanto qui di interesse) unicamente la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., facendo rivivere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla suddetta norma.
Nel caso in esame, tuttavia, la creditrice ha dimostrato di aver rispettato il termine di sei mesi, avendo inviato diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del
22/11/2012 (doc. 11 fasc. mon.), nonché di aver successivamente coltivato le sue pretese in seno alla procedura di concordato preventivo che ha coinvolto VI s.r.l. (doc. 16-17-18).
Secondo la giurisprudenza, infatti, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017, Cass. n.
5598/2020; v. da ultimo, Cass. ord. n. 31509/2021, secondo cui “"in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. 22346/2017), tanto più che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" (Cass. 13078/2008)”).
pagina 7 di 8 Tale assunto, seppure inizialmente motivatamente disapplicato da questo Giudice, ha trovato conferma
(e non anche smentita) nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte, motivo per il quale lo scrivente, re melius perpensa, ne fa propri gli esiti.
Infatti, secondo le sentenze citate, la cui motivazione si fa propria, nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.
Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.
L'opposizione quindi deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 211/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da , e per l'effetto, DICHIARA esecutivo il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 894/2023 (N. 2112/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, IV e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 15 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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