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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7665/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a FRATTAMINORE (NA) il 18/02/1940 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BUONOMO CARMINE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale cat. AS n° 04512577 con decorrenza 10/2018, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 24/01/2021 con cui l gli aveva intimato la CP_1 restituzione dell'importo di € 4.400,01 per somme corrisposte in misura maggiore al dovuto nel periodo da OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2021 nonché dell'ulteriore richiesta di restituzione somme del 2.02.2023 di ulteriori € 81,69. Rappresentava: di aver proposto ricorso amministrativo avverso tali provvedimenti senza, però, ricevere alcun riscontro da parte dell' ; che, anche in considerazione della erronea quantificazione dell'assegno CP_1 sociale, in data 16/01/2023, l'istante presentava DOMANDA DI RICOSTITUZIONE
REDDITUALE (PROTOCOLLO: .5105.16/01/2023.0025801), comunicando i redditi CP_1
1 “coniugali” dal 2018 all'attualità; che l , considerando dati reddituali errati, con un CP_1 primo provvedimento datato 20/01/2023 quantificava l'importo mensile 2023 in € 73,62
(sulla base di presunti redditi per l'anno 2020), e con una seconda comunicazione di riliquidazione- datata 02/02/2023 - ricalcolava l'AS mensile in godimento dal 01/10/2018, con un consequenziale indebito fino al 30/06/2023 di ulteriori € 81,69. Evidenziava l'istante l'illegittimità delle richieste dell' di restituzione somme datate 24/01/2021 e CP_1
02/02/2023. Deduceva, infine, che l gli aveva corrisposto somme inferiori a quelle CP_1
spettanti a titolo di assegno sociale nel periodo dal 1.10.2018 al 31.12.2023. In conclusione, secondo il ricorrente, rientrando lo stesso in pieno nei limiti reddituali
"coniugali" previsti ex Lege, le pretese restitutorie erano palesemente illegittime, avendo l'istante pienamente diritto al riconoscimento dell'assegno sociale nonché al consequenziale ricalcolo delle relative spettanze. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1) dichiarare nulle, in quanto infondate in fatto ed in diritto le richieste di restituzione somme datate 24/01/2021 e 02/02/2023; 2) per effetto della declaratoria di cui al punto 1) dichiarare che il ricorrente nulla deve all' ; 3) anche per effetto della declaratoria di cui CP_1
al punto 1) ed in considerazione degli inconfutabili dati reddituali coniugali, dichiarare che il ricorrente ha diritto all'assegno sociale così quantificato: per il 2023: € 450,27 mensili (x
13) anziché € 69,31 / per il 2022: € 381,79 mensili (x 13) anziché 39,22 / per il 2021: €
364,29 mensili (x 13) anziché 35,80 / per il 2020: € 365,85 mensili (x 13) anziché 21,03 / per il 2019: € 362,28 mensili (x 13) anziché 17,52 / per il 2018: € 364,08 mensili (x 4 +
4/13) anziché 113,62; 4) condannare il convenuto al pagamento dell'ASSEGNO CP_1
SOCIALE negli importi di cui al precedente punto 3) al netto, ovviamente, di quanto già percepito in misura ridotta;
il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario”.
L' , pur raggiunto da regolare notifica, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
La causa, dopo un rinvio per acquisire documentazione reddituale e l'espletamento di CTU contabile, veniva decisa con sentenza, all'esito della trattazione scritta, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e può, pertanto, essere accolto nei termini di seguito indicati.
Risulta necessario, al fine della decisione, accertare gli importi spettanti al ricorrente a titolo di assegno sociale per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per poi stabilire l'eventuale infondatezza delle richieste di restituzione avanzate dall' , con le CP_1
2 comunicazioni impugnate nonché le richieste dell'istante di somme ulteriori a titolo di assegno sociale spettante nel predetto periodo, al netto di quanto già liquidato dall' . CP_1
E' stato, pertanto, conferito incarico al CTU al fine di stabilire, tenuto conto dei redditi del ricorrente e del coniuge, quanto allo effettivamente spettasse a titolo di assegno Pt_1
sociale nel periodo oggetto di causa, per poi verificare la legittimità delle richieste di restituzione avanzate dall' nonché della richiesta di ulteriori somme proposta dal CP_1
ricorrente medesimo.
Al CTU veniva, quindi, richiesto di precisare l'importo spettante al ricorrente a titolo di assegno sociale per le annualità in contestazione, tenendo conto dei redditi “coniugali” risultanti dalla documentazione reddituale in atti.
Con motivata relazione – e successivo supplemento di perizia - il CTU ha chiarito in maniera esaustiva i punti focali della vicenda, affermando che per il periodo dal 2018 al
2023 al ricorrente spettasse a titolo di assegno sociale l'importo pari ad “€ 22.033,91”.
A tale conclusione l'Ausiliario del giudice giungeva partendo dalla tabella riepilogativa di cui alla relazione di perizia, considerando le somme spettanti per ciascuna annualità tenuto conto dei redditi del coniuge.
Ebbene, considerata la correttezza dei nuovi conteggi depositati in data 21.01.2025 e sviluppati con riguardo agli importi mensili spettanti al ricorrente a titolo di assegno sociale, così come determinati dal CTU, tenendo conto dei redditi “coniugali”, con decorrenza da ottobre 2018 (Anno 2018= euro 363,92 mensili,percompetenzan Controparte_2 euro1.455,68; Anno 2019= euro 362,28 mensili –annuali euro 4.709,64; Anno 2020= euro 365,81 mensili –annuali euro 4.755,53; Anno 2021= euro 364,29 mensili – annuali euro 4.735,77; Anno 2022= euro 368,77 mensili –annuali euro 4.794,01; Anno
2023 = euro 121,79mensili –annuali euro 1.583,28, per un importo complessivo pari ad euro 22.033,91”) deve calcolarsi quanto effettivamente già percepito dal ricorrente per il medesimo periodo a titolo di assegno sociale in misura ridotta.
CP_ Dalla tabella allegata alla comunicazione del 2.02.2023 risulta, invero, che il ricorrente ha percepito a titolo di assegno sociale € 369,27 per l'anno 2018 (a decorrere dal 10/18), € 227,76 per l'anno 2019, € 273,39 per l'anno 2020, 465,4 € per l'anno 2021,
509,86 € per l'anno 2022 e 901,03 € per l'anno 2023, per un importo complessivo di €
2.746,71 inferiore, quindi, a quanto spettante sulla base degli importi mensili calcolati dal
CTU (pari ad € complessivi euro 22.033,91 – v. CTU e supplemento di perizia, in atti).
3 CP_ Risulta, quindi, da una parte l'infondatezza della richiesta di indebito dell' dall'altra che il ricorrente ha percepito per l'intero periodo oggetto del ricorso importi inferiori a quanto spettante.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, infatti, si basano sul disposto normativo di cui all'art.3 comma 6 legge 335/95 ed alle conseguenti modalità operative precisate nella circolare dell'11/7/96 n.144 punto 4.4 che prevedono la riduzione dell'assegno del coniuge CP_1
non percettore di altri redditi e risultano motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - altri fatti estintivi/impeditivi.
In conclusione, la domanda va accolta dichiarando non tenuto l'istante alla restituzione CP_ delle somme pretese dall' con comunicazioni del 24.01.2021 e del 2.02.2023.
Va, altresì, dichiarato il diritto dello a percepire l'assegno sociale così quantificato: Pt_1 per il 2023: € 121,79 mensili (x 13) anziché € 69,31 / per il 2022: € 368,77 mensili (x 13) anziché 39,22 / per il 2021: € 364,29 mensili (x 13) anziché 35,80 / per il 2020: € 365,81 mensili (x 13) anziché 21,03 / per il 2019: € 362,28 mensili (x 13) anziché 17,52 / per il
2018: € 363,92 mensili (per 3 mesi) anziché 113,62, con condanna dell al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi, al netto di quanto già percepito a tale titolo nel medesimo periodo.
CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme richieste dall' con comunicazione di indebito del 24/01/2021 e del 02/02/2023;
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale così quantificato: per il 2023:
€ 121,79 mensili (x 13) anziché € 69,31 / per il 2022: € 368,77 mensili (x 13) anziché 39,22
/ per il 2021: € 364,29 mensili (x 13) anziché 35,80 / per il 2020: € 365,81 mensili (x 13) anziché 21,03 / per il 2019: € 362,28 mensili (x 13) anziché 17,52 / per il 2018: € 363,92 mensili (per 3 mesi) anziché 113,62;
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi, a titolo di CP_1
assegno sociale spettante per il periodo dal 10/2018 al 12/2023, nella misura indicata in
4 parte motiva così come calcata dal CTU, al netto di quanto già percepito a tale titolo nel medesimo periodo;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.870,00 CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Aversa, 7.2.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7665/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a FRATTAMINORE (NA) il 18/02/1940 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BUONOMO CARMINE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale cat. AS n° 04512577 con decorrenza 10/2018, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 24/01/2021 con cui l gli aveva intimato la CP_1 restituzione dell'importo di € 4.400,01 per somme corrisposte in misura maggiore al dovuto nel periodo da OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2021 nonché dell'ulteriore richiesta di restituzione somme del 2.02.2023 di ulteriori € 81,69. Rappresentava: di aver proposto ricorso amministrativo avverso tali provvedimenti senza, però, ricevere alcun riscontro da parte dell' ; che, anche in considerazione della erronea quantificazione dell'assegno CP_1 sociale, in data 16/01/2023, l'istante presentava DOMANDA DI RICOSTITUZIONE
REDDITUALE (PROTOCOLLO: .5105.16/01/2023.0025801), comunicando i redditi CP_1
1 “coniugali” dal 2018 all'attualità; che l , considerando dati reddituali errati, con un CP_1 primo provvedimento datato 20/01/2023 quantificava l'importo mensile 2023 in € 73,62
(sulla base di presunti redditi per l'anno 2020), e con una seconda comunicazione di riliquidazione- datata 02/02/2023 - ricalcolava l'AS mensile in godimento dal 01/10/2018, con un consequenziale indebito fino al 30/06/2023 di ulteriori € 81,69. Evidenziava l'istante l'illegittimità delle richieste dell' di restituzione somme datate 24/01/2021 e CP_1
02/02/2023. Deduceva, infine, che l gli aveva corrisposto somme inferiori a quelle CP_1
spettanti a titolo di assegno sociale nel periodo dal 1.10.2018 al 31.12.2023. In conclusione, secondo il ricorrente, rientrando lo stesso in pieno nei limiti reddituali
"coniugali" previsti ex Lege, le pretese restitutorie erano palesemente illegittime, avendo l'istante pienamente diritto al riconoscimento dell'assegno sociale nonché al consequenziale ricalcolo delle relative spettanze. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1) dichiarare nulle, in quanto infondate in fatto ed in diritto le richieste di restituzione somme datate 24/01/2021 e 02/02/2023; 2) per effetto della declaratoria di cui al punto 1) dichiarare che il ricorrente nulla deve all' ; 3) anche per effetto della declaratoria di cui CP_1
al punto 1) ed in considerazione degli inconfutabili dati reddituali coniugali, dichiarare che il ricorrente ha diritto all'assegno sociale così quantificato: per il 2023: € 450,27 mensili (x
13) anziché € 69,31 / per il 2022: € 381,79 mensili (x 13) anziché 39,22 / per il 2021: €
364,29 mensili (x 13) anziché 35,80 / per il 2020: € 365,85 mensili (x 13) anziché 21,03 / per il 2019: € 362,28 mensili (x 13) anziché 17,52 / per il 2018: € 364,08 mensili (x 4 +
4/13) anziché 113,62; 4) condannare il convenuto al pagamento dell'ASSEGNO CP_1
SOCIALE negli importi di cui al precedente punto 3) al netto, ovviamente, di quanto già percepito in misura ridotta;
il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario”.
L' , pur raggiunto da regolare notifica, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
La causa, dopo un rinvio per acquisire documentazione reddituale e l'espletamento di CTU contabile, veniva decisa con sentenza, all'esito della trattazione scritta, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e può, pertanto, essere accolto nei termini di seguito indicati.
Risulta necessario, al fine della decisione, accertare gli importi spettanti al ricorrente a titolo di assegno sociale per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per poi stabilire l'eventuale infondatezza delle richieste di restituzione avanzate dall' , con le CP_1
2 comunicazioni impugnate nonché le richieste dell'istante di somme ulteriori a titolo di assegno sociale spettante nel predetto periodo, al netto di quanto già liquidato dall' . CP_1
E' stato, pertanto, conferito incarico al CTU al fine di stabilire, tenuto conto dei redditi del ricorrente e del coniuge, quanto allo effettivamente spettasse a titolo di assegno Pt_1
sociale nel periodo oggetto di causa, per poi verificare la legittimità delle richieste di restituzione avanzate dall' nonché della richiesta di ulteriori somme proposta dal CP_1
ricorrente medesimo.
Al CTU veniva, quindi, richiesto di precisare l'importo spettante al ricorrente a titolo di assegno sociale per le annualità in contestazione, tenendo conto dei redditi “coniugali” risultanti dalla documentazione reddituale in atti.
Con motivata relazione – e successivo supplemento di perizia - il CTU ha chiarito in maniera esaustiva i punti focali della vicenda, affermando che per il periodo dal 2018 al
2023 al ricorrente spettasse a titolo di assegno sociale l'importo pari ad “€ 22.033,91”.
A tale conclusione l'Ausiliario del giudice giungeva partendo dalla tabella riepilogativa di cui alla relazione di perizia, considerando le somme spettanti per ciascuna annualità tenuto conto dei redditi del coniuge.
Ebbene, considerata la correttezza dei nuovi conteggi depositati in data 21.01.2025 e sviluppati con riguardo agli importi mensili spettanti al ricorrente a titolo di assegno sociale, così come determinati dal CTU, tenendo conto dei redditi “coniugali”, con decorrenza da ottobre 2018 (Anno 2018= euro 363,92 mensili,percompetenzan Controparte_2 euro1.455,68; Anno 2019= euro 362,28 mensili –annuali euro 4.709,64; Anno 2020= euro 365,81 mensili –annuali euro 4.755,53; Anno 2021= euro 364,29 mensili – annuali euro 4.735,77; Anno 2022= euro 368,77 mensili –annuali euro 4.794,01; Anno
2023 = euro 121,79mensili –annuali euro 1.583,28, per un importo complessivo pari ad euro 22.033,91”) deve calcolarsi quanto effettivamente già percepito dal ricorrente per il medesimo periodo a titolo di assegno sociale in misura ridotta.
CP_ Dalla tabella allegata alla comunicazione del 2.02.2023 risulta, invero, che il ricorrente ha percepito a titolo di assegno sociale € 369,27 per l'anno 2018 (a decorrere dal 10/18), € 227,76 per l'anno 2019, € 273,39 per l'anno 2020, 465,4 € per l'anno 2021,
509,86 € per l'anno 2022 e 901,03 € per l'anno 2023, per un importo complessivo di €
2.746,71 inferiore, quindi, a quanto spettante sulla base degli importi mensili calcolati dal
CTU (pari ad € complessivi euro 22.033,91 – v. CTU e supplemento di perizia, in atti).
3 CP_ Risulta, quindi, da una parte l'infondatezza della richiesta di indebito dell' dall'altra che il ricorrente ha percepito per l'intero periodo oggetto del ricorso importi inferiori a quanto spettante.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, infatti, si basano sul disposto normativo di cui all'art.3 comma 6 legge 335/95 ed alle conseguenti modalità operative precisate nella circolare dell'11/7/96 n.144 punto 4.4 che prevedono la riduzione dell'assegno del coniuge CP_1
non percettore di altri redditi e risultano motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - altri fatti estintivi/impeditivi.
In conclusione, la domanda va accolta dichiarando non tenuto l'istante alla restituzione CP_ delle somme pretese dall' con comunicazioni del 24.01.2021 e del 2.02.2023.
Va, altresì, dichiarato il diritto dello a percepire l'assegno sociale così quantificato: Pt_1 per il 2023: € 121,79 mensili (x 13) anziché € 69,31 / per il 2022: € 368,77 mensili (x 13) anziché 39,22 / per il 2021: € 364,29 mensili (x 13) anziché 35,80 / per il 2020: € 365,81 mensili (x 13) anziché 21,03 / per il 2019: € 362,28 mensili (x 13) anziché 17,52 / per il
2018: € 363,92 mensili (per 3 mesi) anziché 113,62, con condanna dell al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi, al netto di quanto già percepito a tale titolo nel medesimo periodo.
CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme richieste dall' con comunicazione di indebito del 24/01/2021 e del 02/02/2023;
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale così quantificato: per il 2023:
€ 121,79 mensili (x 13) anziché € 69,31 / per il 2022: € 368,77 mensili (x 13) anziché 39,22
/ per il 2021: € 364,29 mensili (x 13) anziché 35,80 / per il 2020: € 365,81 mensili (x 13) anziché 21,03 / per il 2019: € 362,28 mensili (x 13) anziché 17,52 / per il 2018: € 363,92 mensili (per 3 mesi) anziché 113,62;
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi, a titolo di CP_1
assegno sociale spettante per il periodo dal 10/2018 al 12/2023, nella misura indicata in
4 parte motiva così come calcata dal CTU, al netto di quanto già percepito a tale titolo nel medesimo periodo;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.870,00 CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Aversa, 7.2.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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