Ordinanza collegiale 27 novembre 2015
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2016
Ordinanza cautelare 4 luglio 2016
Sentenza 3 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/05/2018, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2018
N. 04901/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11782/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11782 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AH SA, AZ AH, AH AQ, RA SS, AW AD, RA ER AL, JA AN e SQ AG, rappresentati e difesi dall’avv. Loredana Santamaria, domiciliati presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati; Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Verona;
per l'annullamento
(ric.)
- dei dinieghi di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale adottati dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 30.6.2015 (prot. nn. 2979, 2978, 2980, 2982, 2983, 2984 e 2981);
(I^ mm.aa.)
- della richiesta urgente di sospensione di visto di ingresso prot. 16836/2015, datata 9.6.2015, inviata dalla Prefettura di Verona al Ministero degli affari esteri e alla Rappresentanza diplomatico-consolare del Pakistan;
- del provvedimento di sospensione dei nulla osta al lavoro rilasciati in favore dei ricorrenti, emessi dalla Prefettura di Verona, di cui alla predetta richiesta urgente di sospensione;
(II^ mm.aa.)
- del provvedimento della Prefettura di Verona – U.t.g. prot. 13602/2016 del 24.3.2016, notificato il 25.3.2016, di revoca dei nulla osta al lavoro rilasciati in favore dei ricorrenti (istanze nn. VR0304581.598, .602, .606, .608, .609, .610 e .614), emessi dalla Prefettura di Verona, di cui alla predetta richiesta urgente di sospensione;
(III^ mm.aa.)
- dei dinieghi di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale adottati dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 17.2.2017 (prot. nn. 639, 640, 641, 642, 643, 644 e 645);
- della nota del Centro visti MAE0019743 dell’1.2.2017; della nota prot. n. 650 della Sezione visti, datata 17.2.2017; della nota della Prefettura di Verona prot. 7497 del 15.2.2017; note “in cui sono esplicitate le motivazioni che hanno supportato” i dinieghi del 17.2.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2018 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14.9.2015 (dep. il 13.10) il sig. AG, nel dedurre di aver chiesto quale titolare dell’omonima azienda agricola alcuni nulla osta al lavoro stagionale, poi rilasciati il 23.3.2015 dallo Sportello unico per l’immigrazione (Sui) di Verona, in favore dei sette cittadini extracomunitari indicati in epigrafe, ha chiesto, unitamente agli anzidetti stranieri, l’annullamento dei provvedimenti del 30.6.2015 con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto le rispettive istanze di visto d’ingresso (per lavoro subordinato stagionale), sul rilievo dell’inattendibilità della documentazione da essi prodotta (“l’azienda invitante era stata messa in liquidazione nel 2013 ed i terreni non risultano lavorati negli ultimi due anni. Ulteriore valutazione della documentazione ha sollevato dubbi sulla sua intenzione di lasciare il paese alla scadenza del visto”).
A sostegno del ricorso, nel premettere che l’azienda agricola sarebbe pienamente attiva sin dal 15.2.2010 – come attestato dall’iscrizione nel registro delle imprese, dai piani di utilizzo depositati presso VE negli anni 2014 e 2015, dal numero di dipendenti (ca. 13 negli anni 2012 e 2013, con media totale di 5, e con media di 2 dipendenti nel 2014), dai contributi regionali ricevuti nel 2012/13 (oltre 170 mila euro), dall’acquisto di ulteriori mezzi agricoli nel 2014 – e non in liquidazione, essi hanno prospettato i vizi di violazione degli artt. 3 e 10- bis l. n. 241/90 (la motivazione sarebbe del tutto inconferente; sarebbero stati omessi l’avviso di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto) nonché di eccesso di potere sotto svariati profili.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’interno.
Con ordinanza n. 13450 del 27.11.2015 sono stati (tra l’altro) chiesti all’amministrazione chiarimenti sugli eventuali séguiti della “sospensione” dei nulla osta, disposta dalla Prefettura di Verona con nota n. 16836 del 9.6.2015 (dep. il 20.10.2015).
I ricorrenti hanno depositato memoria e documenti (12.12.2015).
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 19.12.2015 (dep. l’8.1.2016; I^ mm.aa. ) gli istanti, nel dedurre di avere appreso dell’istruttoria effettuata dall’Ambasciata (con richiesta di verifiche rivolta al Comando C.C. di Verona il 25.9.2015), dalla quale sarebbe emerso che la richiedente “Tenuta Mandella s.r.l.” sarebbe stata messa in liquidazione volontaria il 17.4.2013, che i terreni interessati sarebbero risultati in parte non coltivati da un biennio e in parte lavorati da altre ditte e che l’invitante avrebbe pregiudizi penali e carichi pendenti, hanno esteso l’impugnazione alla menzionata nota prefettizia del 9.6.2015, di sospensione dei nulla osta già rilasciati, prospettando i vizi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela nonché di carenza di motivazione e di eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto: la richiesta di nulla osta sarebbe stata presentata dal sig. AG quale titolare dell’omonima azienda agricola (impresa individuale), con sede in Isola Rizza (VR), via Mandella, 986, mentre la società Tenuta Mandella s.r.l., effettivamente in liquidazione, non sarebbe in alcun modo coinvolta nel procedimento (il sig. AG ne sarebbe il liquidatore, potendosi in tal modo spiegare l’errore dell’amministrazione); inoltre, i terreni dell’azienda non sarebbero incolti e sarebbero stati coltivati solo dal ricorrente, il quale non avrebbe nemmeno pregiudizi di alcun tipo o carichi pendenti (come attestato dalle certificazioni prodotte).
Con ordinanza n. 2254 del 19.2.2016 è stato reiterato l’incombente istruttorio.
L’amministrazione ha depositato ulteriore documentazione (9.3, 16.3 e 4.4.16), tra cui il provvedimento della Prefettura di Verona del 24.3.2016, prot. n. 13602, di “revoca” dei nulla osta già rilasciati in favore degli stranieri in epigrafe.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 23.5.2016 (dep. il 21.6; II^ mm.aa. ) gli istanti, nel dedurre (tra l’altro) che la Prefettura di Verona aveva comunicato l’avvio del procedimento di autotutela con nota del 24.2.2016, hanno impugnato il menzionato provvedimento di “revoca”, fondato sul “rinnovato parere” della Direzione territoriale del lavoro (nota del 14.3.2016, n. 9825), denunciandone l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21- quinquies l. n. 241/90, 24 e 111 Cost., 4, co. 2, d.lgs. n. 286/98 e per eccesso di potere sotto vari profili, stante l’erroneità del rilievo della Direzione territoriale del lavoro sulla “mancata coltivazione dei terreni dopo il 2011”.
Con ordinanza n. 3602 del 4.7.2016 è stata accolta l’istanza cautelare “ai fini del riesame” (con riferimento alle istanze di autorizzazione al lavoro e a quelle, consequenziali, di rilascio del visto di ingresso avanzate dagli stranieri) in quanto “dal parere della Direzione territoriale del lavoro menzionato nel provvedimento di ‘revoca’ […] non emergono gli accertamenti espletati per addivenire alla conclusione della mancata coltivazione del terreno dopo il 2011”, non sembrando al contempo “esser stati valutati gli elementi fattuali in contrario addotti dal ricorrente (anni 2014-2015: piani di utilizzo VE; contributi regionali; fatture di acquisto; anni 2012-2013: fatture emesse per la vendita di prodotti agricoli; fatture per le spese per l’acquisto di sementi e piantine; registri e modello IVA; 2011: fatture emesse per la vendita di prodotti agricoli e fatture relative alle spese sostenute […]).
L’amministrazione ha prodotto ulteriore documentazione (28.3.2017), tra cui sette nuovi provvedimenti di diniego di visto d’ingresso adottati il 17.2.2017 nei confronti dei ricorrenti, motivati con riferimento alla “revoca” del nulla osta.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 18.4.2017 (dep. il 18.5; III^ mm.aa. ) gli istanti hanno impugnato anche questi nuovi dinieghi nonché le note n. 650 del 17.2.2017 dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad e n. 7497 del 15.2.2017 della Prefettura di Verona, recanti ulteriore illustrazione delle ragioni della revoca dei nulla osta (e della consequenziale reiezione delle istanze di visto), deducendo: violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; motivazione carente ed insufficiente : l’amministrazione non avrebbe dato contezza degli elementi utilizzati per addivenire al diniego; violazione degli artt. 1 e 10-bis l. n. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ; illegittimità derivata e illegittimità dell’atto presupposto; violazione ed erronea interpretazione degli artt. 21-quinquies ss. l. n. 241/90 : la “revoca” dei nulla osta sarebbe carente sotto il profilo della causa e non darebbe conto della sussistenza di un interesse pubblico al ritiro degli atti; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/90, del d.lgs. n. 286/98, del principio di legalità e dell’art. 1 l. n. 689/81; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto : gli atti impugnati recherebbero motivazioni standardizzate, come tali non idonee a illustrare le ragioni della determinazione negativa; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per travisamento dei fatti; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; motivazione carente e insufficiente : l’amministrazione avrebbe commesso una serie di errori nella valutazione dei fatti; eccesso di potere per erronea interpretazione della legge e per manifesta irragionevolezza : ai sensi dell’art. 5, co. 11- bis , d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La parte resistente ha depositato memorie e documenti (12.5 e 19.5.17).
All’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, aventi a oggetto gli iniziali dinieghi di visto d’ingresso del 30.6.2015 e la precedente determinazione del 9.6.2015 (“Richiesta urgente sospensione visto di ingresso”) con cui la Prefettura di Verona ha chiesto all’Amministrazione degli affari esteri di “non procedere al rilascio” dei visti di ingresso “in attesa di ricevere il formale provvedimento di questa Prefettura” in quanto “i nulla osta di questo ufficio si devono intendere sospesi” (stanti le “opportune verifiche” attivate a “seguito della nota dei CC Verona”), sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le amministrazioni titolari delle inerenti attribuzioni hanno infatti adottato ulteriori determinazioni – quali i dinieghi di visto d’ingresso del 17.2.2017 e la (presupposta) definitiva “revoca” dei nulla osta, di cui al provvedimento del 24.3.2016 – che hanno integralmente superato quelle precedenti: in particolare, i nuovi dinieghi hanno sostituito quelli originari, da ritenere implicitamente ritirati dall’Ambasciata, mentre la determinazione di sospensione degli iniziali nulla osta, avente natura cautelare (cfr. art. 21- quater , co. 2, l. n. 241/90), è stata “assorbita” dalla finale pronuncia tutoria assunta dalla Prefettura di Verona.
2. Passando all’esame dei ridetti provvedimenti di diniego del 17.2.2017, occorre precisare come gli stessi siano motivati per relationem con esclusivo riferimento alla “revoca” dei nulla osta (essi recano tutti la seguente motivazione: “il nulla osta è stato revocato dalla Prefettura di Verona”).
È pertanto opportuno riportare il contenuto del provvedimento del 24.3.2016, con cui la Prefettura di Verona ha dato atto:
- di avere rilasciato il 23.3.2015 i nulla osta (“acquisiti i pareri favorevoli della Questura e della Direzione territoriale del lavoro”), ma di averli in seguito sospesi con il provvedimento del 9.6.2015, a seguito dell’informativa pervenuta il 4.6.2015 dal Comando provinciale CC di Verona;
- di avere richiesto alla Questura e al citato Comando provinciale (rispettivamente con note del 22.9.2015 e del 30.9.2015) “aggiornati elementi di valutazione” e “notizie aggiornate” sul datore di lavoro;
- di aver comunicato al datore di lavoro e al suo difensore in data 24.2.2016, a seguito della ricezione degli atti relativi al presente giudizio, l’avvio del procedimento diretto a “valutare la sussistenza o meno dei presupposti” per l’eventuale “revoca” dei nulla osta;
- di aver chiesto alla Direzione territoriale del lavoro, con nota del 24.2.2016, “di effettuare i dovuti accertamenti ispettivi al fine di ‘accertare e comunicare la situazione complessiva dell’azienda AG SQ (se messa in liquidazione; se in attività) e se detta azienda agricola abbia la disponibilità di terreni agricoli in uso tali da occupare i lavoratori già autorizzati da codesto Ufficio”;
- che “dalle notizie aggiornate” richieste alla Questura e ai CC “non sono emersi elementi di rilievo”;
- di avere infine acquisito “gli esiti degli accertamenti effettuati e quindi il rinnovato parere della Direzione territoriale del lavoro che, con nota prot. 9825 del 14.3.2016, ha comunicato quanto segue: ‘A seguito degli ulteriori accertamenti ispettivi, è emerso che dopo il 2011 il terreno oggetto del contratto di affitto non è mai stato adibito a coltivazioni; il terreno è stato oggetto di semina dopo il 2011 ma non è mai stato coltivato e nessuna delle colture dichiarate sono state […] effettuate. Alla luce di ciò si ritiene che alla data delle istanze non esistevano – sul piano effettivo e non solo documentale – i presupposti per il parere positivo adottato . Di talché lo scrivente revoca il precedente parere positivo per l’autorizzazione al lavoro dei sette lavoratori extra-comunitari e formula parere negativo – ora per allora ”;
- che l’azienda agricola “al momento della richiesta dei nulla osta” non era in possesso dei necessari requisiti “in relazione agli aspetti di competenza” della Direzione territoriale del lavoro, siccome individuati dall’art. 30- bis , co. 8, d.P.R. n. 394/1999, concernenti “la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”.
Sulla base di queste premesse la Prefettura ha perciò disposto (come anticipato) la revoca delle autorizzazioni al lavoro subordinato stagionale già rilasciate.
Con la relazione prot. 7497 del 15.2.2017 (pure impugnata) sempre la Prefettura di Verona, nel richiamare l’ordinanza di questa Sezione n. 3602/16 di accoglimento dell’istanza cautelare “ai fini del riesame”, ha ulteriormente rappresentato:
- di aver chiesto con nota del 9.8.2016 all’Ispettorato (già Direzione) territoriale del lavoro di svolgere ulteriori accertamenti ispettivi “tenendo in considerazione tutti gli elementi fattuali addotti dal ricorrente”, ricevendo in riscontro la nota del 28.9.2016, in cui si afferma che la valutazione positiva del 5.2.2015 “si fondava su elementi documentali (Dichiarazioni Iva 2014, oltre ad altra documentazione riguardante il contratto di affitto ecc.) da cui si deduceva una capacità economica che legittimava l’azienda all’assunzione di lavoratori extracomunitari […]. I rilievi ispettivi hanno evidenziato che: a) il signor AG SQ ha piantato meloni solo nel 2011 e negli anni successivi (compreso il 2014 e il 2015) ha adibito il terreno a seminativo attività che non comporta l’utilizzo costante e continuo di manodopera b) il sig. AG non ha mai pagato l’affitto di terreni c) la consulente Pernigo Paola ha dichiarato che per il 2014 non vi sono fatture di vendita di prestazioni e servizi”;
- di aver sollecitato con lettera dell’11.10.2016 l’acquisizione di “ulteriori elementi utili a motivare compiutamente il provvedimento da adottare a seguito dell’ordinanza sfavorevole del Tar Lazio”, ricevendo la nota del 19.1.2017, con cui l’Ispettorato del lavoro, nel rappresentare “la difficoltà di reperire dettagliate informazioni sulla vicenda in quanto il sig. AG […] di fatto è irreperibile”, ha evidenziato: “che si è comprovata solo l’esistenza di esigue fatture di acquisto e vendita per gli anni 2011 e 2012 rilasciate dallo Studio Commercialista Passuello; lo stesso studio ha dichiarato che nel 2013 non sono state emesse fatture di vendita”;
- che “la consulente del lavoro – Pernigo Paola, ha dichiarato che dalla metà del 2013 il signor AG […] si era reso non reperibile ‘non fornendo con continuità i dati relativi alle prestazioni lavorative dei dipendenti e non saldava le parcelle per le prestazioni professionali effettuate’”;
- come, all’atto dell’istanza di autorizzazione del 28.7.2014, “la realtà imprenditoriale del signor AG SQ fosse del tutto priva di fondamento”; a tale riguardo “vi sono le dichiarazioni del signor EN O” sulla stipula del contratto di affitto di fondi rustici tra il padre (deceduto) e lo stesso sig. AG, secondo cui “negli anni successivi al 2011 il terreno è stato adibito a seminativo che non è stato curato, non ad ortaggi o piantagioni varie. Il signor AG non ha mai pagato il canone di affitto”; la “stessa identica dichiarazione rende agli ispettori la signora PI NI (coniuge del locatore); “analoghe dichiarazioni forniscono il fratello EN MA, in particolare quest’ultimo asserisce che ‘i campi venivano seminati ma non ho mai visto gente lavorare in tali fondi né per l’irrigazione né per il raccolto’”;
- che a seguito di “ulteriori e più approfonditi accertamenti” eseguiti dall’Ispettorato del lavoro il ricorrente “previa revoca del precedente incarico conferito allo studio Passuello […] si sarebbe rivolto successivamente per la tenuta della propria contabilità alla consulente del lavoro sig.ra DR NT, che con mail dell’8.2.2017 riferiva della consegna da parte dello stesso sig AG delle “fatture di acquisto 2014” e non di quelle di “vendita nello stesso anno”, non pervenute (fino al gennaio 2015);
- di riaffermare la “piena legittimità del provvedimento impugnato […] tenuto conto degli elementi di fatto accertati e valutabili da parte di questa Prefettura sullo stato di vitalità e operatività dell’azienda di cui trattasi”.
Nella nota prot. n. 650 del 17.2.2017 (parimenti impugnata) l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha ribadito gli aspetti evidenziati dalla Prefettura senza significative aggiunte o modificazioni.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che gli atti di cui si è appena dato conto, ancorché non formalizzati in provvedimenti espressamente indirizzati al sig. AG, costituiscono tuttavia nuovo esercizio di potestà amministrativa (come peraltro riconosciuto dallo stesso istante; essi risultano del resto sottoscritti, rispettivamente, dal Vice Prefetto Vicario e dal Capo della Cancelleria consolare).
Ciò consente di ritenere improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse pure il secondo ricorso per motivi aggiunti, dal momento che la determinazione di “revoca” del 24.3.2016 è stata anch’essa superata (come gli iniziali dinieghi) dai successivi provvedimenti del 15.2 e del 17.2.2017 (è appena il caso di rilevare che i dinieghi di visto recano la stessa data della nota Maeci n. 650; v. pag. 13 III^ mm.aa., nella parte in cui si parla di “‘nuove motivazioni’ addotte a sostegno del provvedimento di diniego dei visti del 17.7.2017”).
Di qui, l’irrilevanza di tutte le questioni sollevate con riferimento alle ragioni inizialmente addotte dall’amministrazione a sostegno della reiezione delle istanze di visto.
4. Occorre pertanto soffermarsi sul terzo ricorso per motivi aggiunti.
Cominciando dagli aspetti sostanziali della vicenda (pagg. 12-15, III^ mm.aa., in cui si prospettano i vizi di “eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per travisamento dei fatti; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; motivazione carente ed insufficiente”), il ricorrente assume che i terreni della sua azienda sarebbero stati da lui utilizzati e coltivati sin dal momento della sottoscrizione del contratto d’affitto, ciò che sarebbe attestato dai piani VE 2014 e 2015, dai contributi regionali fruiti e dalle varie fatture di acquisto (elementi già menzionati con il ricorso introduttivo); questa documentazione comproverebbe che negli anni 2014 e 2015 i terreni sarebbero stati “regolarmente seminati e coltivati”. Lo stesso a dirsi anche per il periodo successivo al 2011, ossia per gli anni 2012 e 2013, tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti (fatture relative a vendite di ortaggi e ad acquisti di piantine e semi per la produzione degli ortaggi; “attestati di frequenza e corsi di formazione” per l’anno 2012; registri Iva degli acquisti e delle fatture; mod. Iva 2014; mod. persone fisiche 2013; v. pag. 14 ric.).
L’amministrazione sarebbe dunque incorsa in un evidente errore, avendo gli accertatori verosimilmente preso in considerazione i fondi della Tenuta Mandella, non già quelli dell’azienda agricola del ricorrente.
Quanto alle dichiarazioni rese dai familiari del concedente locatore, le stesse non corrisponderebbero al vero e si spiegherebbero in ragione di “pregressi e gravi rapporti conflittuali tra le parti”.
In ogni caso, l’azienda avrebbe avuto un volume d’affari significativo, avuto riguardo alla data di inizio attività (2010), vale a dire poco meno di euro 31 mila nel 2012 e di euro 60 mila nel 2013, tale da giustificare l’ingresso dei sette lavoratori.
Con riferimento all’asserita “irreperibilità” del sig. AG da parte dell’Ispettorato e alle dichiarazioni dei professionisti da lui incaricati dell’assistenza fiscale e della consulenza del lavoro, egli sarebbe stato sempre residente al medesimo indirizzo (indicato in ogni atto del procedimento) e raggiungibile via posta elettronica o comunque presso il suo difensore (stante l’avvenuta elezione di domicilio), oltre che nella sede aziendale. Le questioni relative alle eventuali pretese economiche dei propri consulenti non avrebbero, poi, alcuna rilevanza in sede di procedimento di rilascio dei visti per lavoro subordinato.
Le censure sono fondate.
L’art. 30- bis d.P.R. n. 394/99, nel delineare il procedimento di “richiesta assunzione di lavoratori stranieri”, prescrive che il competente Sportello unico dell’immigrazione sia tenuto (tra l’altro) ad acquisire dalla Direzione provinciale del lavoro “la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili” (co. 8).
In altri termini il Sui, muovendo dal parere reso dal competente ufficio periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve effettuare un apprezzamento sulla “congruità del numero delle richieste presentate” in relazione alla “capacità economica” del datore di lavoro e alle “esigenze dell’impresa” (oltre che sull’osservanza delle prescrizioni della contrattazione collettiva applicabili alla specifica ipotesi).
Nella fattispecie in esame l’amministrazione ha ritenuto, in estrema sintesi, che le “esigenze dell’impresa” agricola del ricorrente non giustificassero la richiesta di lavoratori stagionali (è appena il caso di precisare, per mera completezza, che sulla materia in esame è intervenuto l’art. 1, co. 1, lett. b , d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 203, che ha sostituito l’art. 24 d.lgs. n. 286/98, introducendo i nuovi commi 12 e 13, in attuazione dell’art. 9, par. 2, lett. b , dir. 2014/36/UE del 26 febbraio 2014 sulle “condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”, ai sensi del quale l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è revocata quando, tra l’altro, “l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica”).
Si tratta di una conclusione non suffragata dalle deduzioni dell’amministrazione, che nulla ha obiettato sugli elementi risultanti dalla documentazione prodotta dal ricorrente (sin dall’atto introduttivo del giudizio), quali in particolare i “piani di utilizzo” depositati presso VE (Agenzia veneta per pagamenti in agricoltura) nel 2014 e nel 2015 (all.ti 18 e 19 ric.), il numero di addetti (risultante dall’attestazione camerale sub all. 20 ric.), il contributo ricevuto dalla Regione ET (all. 21 ric.) e l’acquisto di ulteriori mezzi agricoli (all. 22 ric.).
Né risulta contestata la documentazione relativa agli anni 2012 e 2013 addotta a riprova dello svolgimento di attività agricola, con particolare riferimento alle fatture (v. all.ti 30, 31, 36, 37 e 38) e agli altri documenti fiscali (all.ti 33, 34, 35 e 39).
La veridicità di questi atti non risulta messa in discussione dall’amministrazione, che (anziché interpellare a es. gli uffici finanziari) ha ritenuto di acquisire elementi di conoscenza da terzi soggetti in posizione ipoteticamente non neutrale nei riguardi del ricorrente medesimo, stanti i rapporti contrattuali in essere (come evidenziato dallo stesso istante). Né si vede come possano rilevare nel senso ipotizzato dall’amministrazione gli aspetti relativi a pretese inadempienze contrattuali, aventi come tali esclusiva influenza sul piano civilistico (così a es. le questioni relative al pagamento del canone di affitto o delle spettanze dei professionisti).
Non solo, ma nessuna deduzione è stata svolta con riguardo volume d’affari dell’azienda; né è condivisibile il rilievo della pretesa “irreperibilità” del sig. AG, alla luce delle allegazioni di quest’ultimo sulla sua residenza, siccome risultante dai pubblici registri, e sulla sua “raggiungibilità” (anche per il tramite del suo difensore nel presente giudizio).
Ne segue, in definitiva, che sono meritevoli di adesione le allegazioni del ricorrente prospettanti il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti in esame, non avendo l’amministrazione in alcun modo dato conto di aver preso in considerazione i convergenti elementi fattuali (con l’inerente corredo documentale) addotti dall’interessato a sostegno della sua pretesa.
5. Dalla fondatezza della censura di cui si è appena dato conto discende (previo assorbimento delle altre doglianze) la fondatezza del terzo ricorso per motivi aggiunti, che pertanto dev’essere accolto.
Vanno di conseguenza annullati sia i dinieghi di visto del 17.2.2017 sia gli atti a essi presupposti, quali le note dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad prot. n. 650 del 17.2.2017 e della Prefettura di Verona prot. 7497 del 15.2.2017, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III- ter , definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso introduttivo nonché il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i dinieghi del 17.2.2017 e le note dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad n. 650 del 17.2.2017 e della Prefettura di Verona n. 7497 del 15.2.2017, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna i resistenti Ministeri a pagare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Alberto di Nezza | Giampiero Lo Presti |
IL SEGRETARIO