Versione
1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 46. (Successione per causa di morte) 1. La successione per causa di morte e' regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.
2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.
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- 1. Il rinvio indietro operato dalla legge inglese non contrasta con il principio di unità delle successioniAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2021 · 18.890163
Giurisprudenza • 125
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2021, n. 2867Provvedimento: […] Nella specie, individuate dapprima negli artt. 13 e 46 della legge n. 218 del 1995 le norme di conflitto, alla stregua della qualificazione compiuta secondo la lex fori, occorre poi considerare che la medesima legge inglese richiamata intende regolare la successione dei beni mobili, mentre rinvia indietro all'Italia la disciplina della successione dei beni immobili. […] l'eventuale tutela dei legittimari (quest'ultima desumibile altresì dall'art. 46, comma 2, della legge n. 218 del 1995). In mancanza di una dichiarazione espressa del testatore della legge applicabile alla successione e comunque agli effetti dello stesso secondo comma dall'art. 46 della legge n. 218 del 1995, non può, invero, […]Leggi di più...
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