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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 504/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Guido Federico Presidente istruttore dott. Anna Bora Consigliere
dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 504 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosalinda Paolini per procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ascoli Piceno,
Corso Vittorio Emanuele n. 44/a;
- appellante - CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Edoardo Guidi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pasubio n. 36;
- appellata-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 19.01.2024 e notificata in data 22.04.2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, per
tutti i motivi sopra esposti, ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione rigettata, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
51/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc Giudice dott. Riccardo Ionta pubblicata in data 19.01.2024, notificata al procuratore costituito in data
22.04.2024, pronunciata nel giudizio R.G. 726/2022 originariamente promosso
da contro accertare e dichiarare per i motivi sopra Parte_1 CP_1
esposti: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello contrariis reiectis, nel merito, e previa ammissione ed escussione delle istanze istruttorie della difesa appellante con sua rimessione in termini per
l'escussione dei mezzi istruttori ammessi in primo grado nonchè previa ammissione della richiesta CTU, in via principale, accogliere le domande
originariamente tutte proposte da contro e per Parte_1 CP_1
l'effetto -accertare e dichiarare che ha creato un danno a CP_1 [...]
e per l'effetto condannarla al risarcimento dello stesso nella misura di Pt_1
euro 100.000,00 o nella somma maggiore o minore che parrà di giustizia da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con
vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018 di entrambi i gradi di giudizio”.
(…) In via istruttoria (…).”
2 Per l'appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto di ogni
eccezione, domanda e/o istanza avversaria, per tutti i motivi esposti in premessa, voglia dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 348 bis Cpc ovvero, in ogni caso, respingere in toto l'appello proposto da poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
con conseguente conferma della Sentenza di primo grado n. 51/2024 resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica in data 19/01/2024 e di tutte le statuizioni in essa contenute.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio di appello.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da di risarcimento del danno subito per le Parte_1
condotte, asseritamente moleste e persecutorie, perpetrate nei suoi confronti dalla convenuta e lo ha condannato al pagamento delle spese di CP_1
lite.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dell'attore, da un lato non essendo risultata idonea la documentazione prodotta, costituita dalle mails ricevute da parte della convenuta, a dimostrare la vessatorietà delle plurime condotte a quest'ultima ascrivibili;
dall'altro, ha dato atto della decadenza ex art. 208 c.p.c. dell'attore dall'assunzione della prova orale in precedenza ammessa, per non essere il difensore comparso all'udienza istruttoria all'uopo fissata dal giudice onorario, delegato all'acquisizione testimoniale.
3 Il primo giudice ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di nullità, per difetto di delega, dell'ordinanza emessa dal giudice onorario in data 26.05.2023.
Avverso detta sentenza ha proposto appello denunciando: 1) Parte_1
violazione degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., errata interpretazione delle norme procedurali e carenza assoluta di motivazione nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la decadenza dell'attore dalla prova orale ammessa;
2) violazione degli artt. 10 D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, e 208
c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di disattendere l'eccezione di nullità, sollevata da parte attrice, del verbale d'udienza del 21.06.2023, del prodromico provvedimento di spostamento dell'orario d'udienza e di tutte le statuizioni successive;
3) errata interpretazione delle risultanze documentali, omessa motivazione sul punto e travisamento dei fatti, nella parte in cui si è ritenuto che la prova documentale prodotta da parte attrice non consentisse di apprezzare la fondatezza della domanda proposta, mentre la convenuta avrebbe tempestivamente contestato la ricostruzione fattuale operata dall'attore; 4) omessa declaratoria di nullità del verbale del 21.06.2023, per essere stati escussi i testimoni di parte convenuta, ammessi solo alla controprova diretta, nonostante il mancato espletamento della prova testimoniale di parte attrice e, comunque, omessa motivazione sul punto.
L'appellante ha quindi riproposto la domanda risarcitoria disattesa dal primo giudice, previamente insistendo per l'assunzione dei mezzi istruttori da cui è
stato dichiarato decaduto e per l'ammissione di CTU medico legale e/o psicologica sulla propria persona.
4 Costituendosi anche nel presente grado, ha chiesto declaratoria CP_1
di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal e, comunque, il rigetto del gravame in quanto Pt_1
infondato con integrale conferma della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., tenuto CP_1
conto che le censure mosse dal alla sentenza di primo grado non sono Pt_1
generiche ed integrano una precisa confutazione delle argomentazioni su cui è
a fondata la sentenza di primo grado.
2. Con il primo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice, nel dichiararlo decaduto dalla prova testimoniale, ha ritenuto che vi sia stata una mancanza di diligenza da parte dell'attore, senza specificare in quale comportamento la stessa sia consistita, laddove invece si sarebbe verificato un incolpevole errore di percezione del difensore che, visionata l'ordinanza di calendarizzazione dell'udienza istruttoria emessa dal giudice delegato, non ha notato il cambio di orario dell'udienza e si è quindi presentato in tribunale quando la stessa si era ormai conclusa (oltre ad aver vanamente citato i testi, giunti anch'essi in ritardo presso l'Ufficio giudiziario).
2.1. Il motivo è infondato.
Incontroversa la mancata presentazione, all'udienza di assunzione della prova testimoniale, della parte su istanza della quale doveva espletarsi la prova, la dichiarazione di decadenza ex art. 208 cpc non può ritenersi illegittima.
5 2.2. Ed invero, l'errore di percezione ammesso dallo stesso appellante non integra un'ipotesi di causa non imputabile, ex art. 153, comma 2, cpc, essendo chiaramente indicato, nel provvedimento istruttorio ritualmente comunicato e che il difensore ammette di aver visionato, l'orario dell'udienza ricalendarizzata dal giudice delegato.
Si tratta dunque non già di un'ipotesi di forza maggiore, ma di omessa presentazione ex art. 208 cpc imputabile alla parte.
3. Con il secondo e il quarto motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione, il deduce che il giudice titolare del Pt_1
procedimento abbia conferito al g.o.t. delega esclusivamente per l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali e non anche per la ricalendarizzazione del processo, compreso lo spostamento dell'orario d'udienza; l'appellante insiste dunque per la declaratoria di nullità del verbale del 21.06.2023, del provvedimento di spostamento dell'orario e di tutte le pronunce successive, con conseguente diritto all'assunzione, in appello, della prova testimoniale ammessa. L'appellante ribadisce inoltre che non si sarebbe comunque dovuto procedere all'assunzione della controprova in mancanza della prova diretta, con la conseguenza che, accolta la predetta eccezione, il corredo probatorio offerto dall'attore a supporto della pretesa vantata risulterebbe inconfutabile.
3.1. Entrambe le censure vanno disattese.
3.2. L'art. 10. d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l'assunzione di testimoni, ai giudici onorari e la delega consiste nel conferimento al delegato dell'esercizio di un potere che spetta al
6 delegante (Cass. SS.UU., 26/2/2021, n. 5425); nell'ambito di tale potere, è consentito al giudice delegato all'attività istruttoria, come nel caso di specie, di stabilire tempo, modo e luogo dell'assunzione, ai sensi dell'art. 202 c.p.c., dunque di adottare, in relazione allo svolgimento dell'istruttoria ed entro la scadenza del termine fissato per l'assunzione, le necessarie misure di carattere ordinatorio strumentali all'espletamento della prova, compresa l'individuazione o l'eventuale differimento dell'udienza a ciò dedicata, salva la necessità di rituale comunicazione alle parti di detto provvedimento.
3.3. Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento di ricalendarizzazione dell'udienza da parte ed i successivi provvedimenti, tra cui il verbale di udienza del 21.06.2023, non risultano affetti da alcun vizio idoneo ad inficiarne la validità.
3.4. Quanto alla censura relativa all'asserita nullità del predetto verbale per essere stata la controprova espletata in assenza dell'assunzione della prova diretta, la censura è inammissibile, non risultando che tale vizio abbia inciso sulla validità della sentenza, determinando un vizio della sentenza stessa.
La ratio della sentenza impugnata non appare invero fondata sull'assunzione dei testi assunti in controprova, ma sul rilievo del mancato assolvimento da parte dell'attore, odierno appellante, all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda: la decisione cui è pervenuto il primo giudice prescinde del tutto dalla valutazione delle risultanze della prova orale assunta in controprova.
4. Con il terzo motivo di gravame, infine, il censura la sentenza Pt_1
impugnata nel capo in cui il primo giudice non ha tenuto conto delle circostanze non contestate dalla convenuta, oltre ad avere omesso di valutare
7 elementi probatori e di motivare in ordine alla mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie, laddove invece il reiterato invio di messaggi, sufficiente a configurare la fattispecie delittuosa di atti persecutori, era stato dall'attore ampiamente dimostrato.
4.1. Pure tale censura è infondata.
4.2. Sulla base della produzione documentale in atti, ad avviso del collegio, non è ravvisabile l'illiceità della condotta della convenuta, che, sia pure caratterizzata da grave invadenza, non assume una vera e propria connotazione persecutoria tale da ledere la sfera personale dell'attore ed arrecargli un danno ingiusto.
Del resto, il mezzo utilizzato, di cui è allegata prova documentale, costituito dalla posta elettronica, appare assai meno invasivo dell'uso del telefono, potendo il destinatario decidere di non leggere la posta, come ammesso dall'attore, il quale ha affermato, ad esempio nella mail del 30.03.2011 indirizzata alla , di non avere più intenzione di leggere i suoi messaggi di CP_1
posta elettronica.
4.3. Il inoltre, non è stato in grado di provare l'esistenza di un danno Pt_1
non patrimoniale derivante dalle condotte attribuite alla . CP_1
Ed invero, ferma la modesta idoneità lesiva, per mezzo utilizzato e contenuto, delle numerose mails ricevute, le risultanze della consulenza di parte prodotta dall'attore, che ha indicato un vero e proprio disturbo “post-traumatico da stress cronico” in data 04.01.2023, ha valore di mera allegazione difensiva ed ha quindi carattere meramente indiziario.
8 Tale diagnosi del consulente di parte, dunque, nella sua genericità, non appare idonea a provare, in assenza di più dettagliata certificazione medica, un danno biologico in capo all'appellante.
4.4. Sulla base delle acquisizioni istruttorie, non risulta poi neppure provato un danno non patrimoniale in termini di pregiudizio morale, consistente in una sofferenza interiore e psicologica direttamente imputabile alla condotta perpetrata dalla , danno che non può ritenersi sussistente in re ipsa. CP_1
L'appello va pertanto respinto.
5. Considerata la peculiarità della vicenda esaminata e la controvertibilità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno, nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così dispone: rigetta l'appello;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore
9 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Guido Federico Presidente istruttore dott. Anna Bora Consigliere
dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 504 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosalinda Paolini per procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ascoli Piceno,
Corso Vittorio Emanuele n. 44/a;
- appellante - CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Edoardo Guidi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pasubio n. 36;
- appellata-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 19.01.2024 e notificata in data 22.04.2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, per
tutti i motivi sopra esposti, ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione rigettata, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
51/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc Giudice dott. Riccardo Ionta pubblicata in data 19.01.2024, notificata al procuratore costituito in data
22.04.2024, pronunciata nel giudizio R.G. 726/2022 originariamente promosso
da contro accertare e dichiarare per i motivi sopra Parte_1 CP_1
esposti: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello contrariis reiectis, nel merito, e previa ammissione ed escussione delle istanze istruttorie della difesa appellante con sua rimessione in termini per
l'escussione dei mezzi istruttori ammessi in primo grado nonchè previa ammissione della richiesta CTU, in via principale, accogliere le domande
originariamente tutte proposte da contro e per Parte_1 CP_1
l'effetto -accertare e dichiarare che ha creato un danno a CP_1 [...]
e per l'effetto condannarla al risarcimento dello stesso nella misura di Pt_1
euro 100.000,00 o nella somma maggiore o minore che parrà di giustizia da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con
vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018 di entrambi i gradi di giudizio”.
(…) In via istruttoria (…).”
2 Per l'appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto di ogni
eccezione, domanda e/o istanza avversaria, per tutti i motivi esposti in premessa, voglia dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 348 bis Cpc ovvero, in ogni caso, respingere in toto l'appello proposto da poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
con conseguente conferma della Sentenza di primo grado n. 51/2024 resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica in data 19/01/2024 e di tutte le statuizioni in essa contenute.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio di appello.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da di risarcimento del danno subito per le Parte_1
condotte, asseritamente moleste e persecutorie, perpetrate nei suoi confronti dalla convenuta e lo ha condannato al pagamento delle spese di CP_1
lite.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dell'attore, da un lato non essendo risultata idonea la documentazione prodotta, costituita dalle mails ricevute da parte della convenuta, a dimostrare la vessatorietà delle plurime condotte a quest'ultima ascrivibili;
dall'altro, ha dato atto della decadenza ex art. 208 c.p.c. dell'attore dall'assunzione della prova orale in precedenza ammessa, per non essere il difensore comparso all'udienza istruttoria all'uopo fissata dal giudice onorario, delegato all'acquisizione testimoniale.
3 Il primo giudice ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di nullità, per difetto di delega, dell'ordinanza emessa dal giudice onorario in data 26.05.2023.
Avverso detta sentenza ha proposto appello denunciando: 1) Parte_1
violazione degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., errata interpretazione delle norme procedurali e carenza assoluta di motivazione nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la decadenza dell'attore dalla prova orale ammessa;
2) violazione degli artt. 10 D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, e 208
c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di disattendere l'eccezione di nullità, sollevata da parte attrice, del verbale d'udienza del 21.06.2023, del prodromico provvedimento di spostamento dell'orario d'udienza e di tutte le statuizioni successive;
3) errata interpretazione delle risultanze documentali, omessa motivazione sul punto e travisamento dei fatti, nella parte in cui si è ritenuto che la prova documentale prodotta da parte attrice non consentisse di apprezzare la fondatezza della domanda proposta, mentre la convenuta avrebbe tempestivamente contestato la ricostruzione fattuale operata dall'attore; 4) omessa declaratoria di nullità del verbale del 21.06.2023, per essere stati escussi i testimoni di parte convenuta, ammessi solo alla controprova diretta, nonostante il mancato espletamento della prova testimoniale di parte attrice e, comunque, omessa motivazione sul punto.
L'appellante ha quindi riproposto la domanda risarcitoria disattesa dal primo giudice, previamente insistendo per l'assunzione dei mezzi istruttori da cui è
stato dichiarato decaduto e per l'ammissione di CTU medico legale e/o psicologica sulla propria persona.
4 Costituendosi anche nel presente grado, ha chiesto declaratoria CP_1
di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal e, comunque, il rigetto del gravame in quanto Pt_1
infondato con integrale conferma della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., tenuto CP_1
conto che le censure mosse dal alla sentenza di primo grado non sono Pt_1
generiche ed integrano una precisa confutazione delle argomentazioni su cui è
a fondata la sentenza di primo grado.
2. Con il primo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice, nel dichiararlo decaduto dalla prova testimoniale, ha ritenuto che vi sia stata una mancanza di diligenza da parte dell'attore, senza specificare in quale comportamento la stessa sia consistita, laddove invece si sarebbe verificato un incolpevole errore di percezione del difensore che, visionata l'ordinanza di calendarizzazione dell'udienza istruttoria emessa dal giudice delegato, non ha notato il cambio di orario dell'udienza e si è quindi presentato in tribunale quando la stessa si era ormai conclusa (oltre ad aver vanamente citato i testi, giunti anch'essi in ritardo presso l'Ufficio giudiziario).
2.1. Il motivo è infondato.
Incontroversa la mancata presentazione, all'udienza di assunzione della prova testimoniale, della parte su istanza della quale doveva espletarsi la prova, la dichiarazione di decadenza ex art. 208 cpc non può ritenersi illegittima.
5 2.2. Ed invero, l'errore di percezione ammesso dallo stesso appellante non integra un'ipotesi di causa non imputabile, ex art. 153, comma 2, cpc, essendo chiaramente indicato, nel provvedimento istruttorio ritualmente comunicato e che il difensore ammette di aver visionato, l'orario dell'udienza ricalendarizzata dal giudice delegato.
Si tratta dunque non già di un'ipotesi di forza maggiore, ma di omessa presentazione ex art. 208 cpc imputabile alla parte.
3. Con il secondo e il quarto motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione, il deduce che il giudice titolare del Pt_1
procedimento abbia conferito al g.o.t. delega esclusivamente per l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali e non anche per la ricalendarizzazione del processo, compreso lo spostamento dell'orario d'udienza; l'appellante insiste dunque per la declaratoria di nullità del verbale del 21.06.2023, del provvedimento di spostamento dell'orario e di tutte le pronunce successive, con conseguente diritto all'assunzione, in appello, della prova testimoniale ammessa. L'appellante ribadisce inoltre che non si sarebbe comunque dovuto procedere all'assunzione della controprova in mancanza della prova diretta, con la conseguenza che, accolta la predetta eccezione, il corredo probatorio offerto dall'attore a supporto della pretesa vantata risulterebbe inconfutabile.
3.1. Entrambe le censure vanno disattese.
3.2. L'art. 10. d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l'assunzione di testimoni, ai giudici onorari e la delega consiste nel conferimento al delegato dell'esercizio di un potere che spetta al
6 delegante (Cass. SS.UU., 26/2/2021, n. 5425); nell'ambito di tale potere, è consentito al giudice delegato all'attività istruttoria, come nel caso di specie, di stabilire tempo, modo e luogo dell'assunzione, ai sensi dell'art. 202 c.p.c., dunque di adottare, in relazione allo svolgimento dell'istruttoria ed entro la scadenza del termine fissato per l'assunzione, le necessarie misure di carattere ordinatorio strumentali all'espletamento della prova, compresa l'individuazione o l'eventuale differimento dell'udienza a ciò dedicata, salva la necessità di rituale comunicazione alle parti di detto provvedimento.
3.3. Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento di ricalendarizzazione dell'udienza da parte ed i successivi provvedimenti, tra cui il verbale di udienza del 21.06.2023, non risultano affetti da alcun vizio idoneo ad inficiarne la validità.
3.4. Quanto alla censura relativa all'asserita nullità del predetto verbale per essere stata la controprova espletata in assenza dell'assunzione della prova diretta, la censura è inammissibile, non risultando che tale vizio abbia inciso sulla validità della sentenza, determinando un vizio della sentenza stessa.
La ratio della sentenza impugnata non appare invero fondata sull'assunzione dei testi assunti in controprova, ma sul rilievo del mancato assolvimento da parte dell'attore, odierno appellante, all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda: la decisione cui è pervenuto il primo giudice prescinde del tutto dalla valutazione delle risultanze della prova orale assunta in controprova.
4. Con il terzo motivo di gravame, infine, il censura la sentenza Pt_1
impugnata nel capo in cui il primo giudice non ha tenuto conto delle circostanze non contestate dalla convenuta, oltre ad avere omesso di valutare
7 elementi probatori e di motivare in ordine alla mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie, laddove invece il reiterato invio di messaggi, sufficiente a configurare la fattispecie delittuosa di atti persecutori, era stato dall'attore ampiamente dimostrato.
4.1. Pure tale censura è infondata.
4.2. Sulla base della produzione documentale in atti, ad avviso del collegio, non è ravvisabile l'illiceità della condotta della convenuta, che, sia pure caratterizzata da grave invadenza, non assume una vera e propria connotazione persecutoria tale da ledere la sfera personale dell'attore ed arrecargli un danno ingiusto.
Del resto, il mezzo utilizzato, di cui è allegata prova documentale, costituito dalla posta elettronica, appare assai meno invasivo dell'uso del telefono, potendo il destinatario decidere di non leggere la posta, come ammesso dall'attore, il quale ha affermato, ad esempio nella mail del 30.03.2011 indirizzata alla , di non avere più intenzione di leggere i suoi messaggi di CP_1
posta elettronica.
4.3. Il inoltre, non è stato in grado di provare l'esistenza di un danno Pt_1
non patrimoniale derivante dalle condotte attribuite alla . CP_1
Ed invero, ferma la modesta idoneità lesiva, per mezzo utilizzato e contenuto, delle numerose mails ricevute, le risultanze della consulenza di parte prodotta dall'attore, che ha indicato un vero e proprio disturbo “post-traumatico da stress cronico” in data 04.01.2023, ha valore di mera allegazione difensiva ed ha quindi carattere meramente indiziario.
8 Tale diagnosi del consulente di parte, dunque, nella sua genericità, non appare idonea a provare, in assenza di più dettagliata certificazione medica, un danno biologico in capo all'appellante.
4.4. Sulla base delle acquisizioni istruttorie, non risulta poi neppure provato un danno non patrimoniale in termini di pregiudizio morale, consistente in una sofferenza interiore e psicologica direttamente imputabile alla condotta perpetrata dalla , danno che non può ritenersi sussistente in re ipsa. CP_1
L'appello va pertanto respinto.
5. Considerata la peculiarità della vicenda esaminata e la controvertibilità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno, nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così dispone: rigetta l'appello;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore
9 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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