Articolo 19 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 settembre 1995
Art. 19. (Apolidi, rifugiati e persone
con piu' cittadinanze) 1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa e' apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha piu' cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento piu' stretto. Se tra le cittadinanze vi e' quella italiana, questa prevale.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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