Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1810/2022 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti SALIERNO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e PIANO ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in
Milano, via Palermo n. 1;
ATTORE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti LI PUMA EMANUELE e MERENDA C.F._3
ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, Piazza Belgioiso n. 2;
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._4 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. BERTOLETTI SILVIA, con elezione di domicilio C.F._5
presso l'indirizzo PEC Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 16.9.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 12
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
-Rigettare la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e Controparte_1 CP_2
in ordine all'asserito credito, essendo questo comunque prescritto.
[...]
-Accertare alla data della morte di , avvenuta il 5.10.2020: Persona_1
A)Le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro con meglio Controparte_3 descritte in premessa, pari ad € 15.227,25, e conseguentemente dichiarare che tale somma è devoluta unicamente al coniuge , ai sensi dell'art. 2122 c.c. Parte_1
B)L'adesione della de cuius al Fondo (Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il CP_3
Personale non dirigente di , con conseguente destinazione del maturando T.F.R. a Controparte_3 detto il quale, in assenza di specifica disposizione della de cuius, ai sensi dell'art. 14, comma 3, CP_4 del D.Lgs. 22/2005, ha disposto il “totale controvalore al lordo” di € 35.534,49 (pari ad € 31.759,85 netto) suddividendolo in parti uguali tra gli eredi , Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_1
C)La cointestazione con il marito del conto corrente n. 000003605985, Parte_1 CP_5 che, alla data del decesso, presentava il saldo attivo di € 4.501,54 e conseguentemente dichiarare che, dedotto il 50%, nella massa ereditaria rientra la somma di € 2.250,77, che andrà suddivisa secondo le quote sopra ricordate (oltre interessi legali maturati): € 1.558,00 a favore dell'attore, € 584,25 a favore dei genitori della de cuius ed € 194,82 a favore dei germani.
D)La cointestazione con del conto corrente BANCA INTESA SANPAOLO n. 3944, Controparte_1
successivamente trasfuso a seguito di cambio di filiale nel conto corrente n. 6599, e dichiarare che su detto ultimo conto sono confluite le somme di € 83.253,12 conseguenti alla vendita dell'immobile di proprietà di . Persona_1
E)L'illecita sottrazione da parte di , d'intesa con la figlia e la moglie Controparte_1 Pt_2 [...]
delle somme di proprietà della de cuius, bonificando a favore di in data CP_2 Parte_2
28.6.2018 e 07.10.2019 la complessiva somma di € 20.000,00 ed a (moglie), Controparte_2
rispettivamente in data 08.10.2019, 11.10.2019, 28.10.2019, 03.12.2019 la complessiva somma di €
60.000,00.
F) Conseguentemente condannare e alla restituzione delle Parte_2 Controparte_2 rispettive somme sottratte alla massa ereditaria (oltre interessi legali maturati) e cioè € 20.000,00 ed €
60.000,00 o, in via alternativa e subordinata, condannare alla restituzione alla massa Controparte_1 ereditaria (oltre interessi legali maturati) della complessiva somma di € 80.000,00 illecitamente sottratta, suddividendo l'importo tra gli eredi secondo le quote indicate (oltre interessi legali maturati):
pagina 2 di 12 € 53.333,33 a favore dell'attore, € 20.00,00 a favore dei genitori della de cuius, € 6.666,67 a favore dei germani.
G) Il saldo attivo di € 5.272,84 del conto corrente 6599 al momento dell'estinzione, avvenuto in data
17/06/2020; conseguentemente dedotto il 50%, dare atto della residua somma di € 2.636,42 da riportare nella massa ereditaria e suddividere secondo le quote ricordate in premessa: € 1.757, 61 a favore dell'attore, € 659,11 a favore dei genitori ed € 219,70 a favore dei germani.
H) La fittizia cointestazione del conto corrente BANCO POSTA n. 81916066 con e Controparte_1 conseguentemente dichiarare che era l'unica effettiva titolare di detto conto, che, Persona_1
alla data del 5/10/20, presentava il saldo attivo di € 36.609,27.
I) L'illecita sottrazione dal conto corrente BANCO POSTA n. 81916066, di cui la de cuius era l'effettiva titolare, della somma di € 17.000,00 da parte di , in data 13/10/20 (e cioè 8 Controparte_1
giorni dopo la morte di ), e conseguentemente condannarlo alla sua restituzione nella massa Per_1 ereditaria (oltre interessi legali maturati), suddividendo l'importo di € 36.609,27 tra gli eredi secondo le quote indicate (oltre interessi legali maturati): € 24.406,18 a favore dell'attore, € 9.152,32 a favore dei genitori ed € 3.050,77 a favore dei germani.
J) L'esistenza della polizza vita n. 500113741 poi sostituita dalla polizza n. Controparte_6
500282034 stipulate dalla de cuius con aventi beneficiari e CP_7 Parte_3 Pt_2
, con premio annuale sborsato dalla de cuius di € 1.200,00.
[...]
K) Conseguentemente dichiarare tenuti e alla restituzione dei premi Parte_3 Parte_2 versati dalla de cuius, pari ad € 8.400,00 (€ 1.200 x 7 dal 2013 al 2019) o in quella maggiore che sarà accertata in corso di causa - comunque entro il limite di € 13.200-, in quanto frutto di donazione indiretta, da suddividere tra gli eredi secondo le quote indicate in premessa (oltre interessi legali maturati): € 5.600,00 a favore dell'attore, € 2.100,00 a favore dei genitori della de cuius, € 700,00 a favore dei germani.
L) Il rimborso di € 710,00 chiesto all'Agenzia delle Entrate, o in quella meglio vista da detta Agenzia,
e che detta somma rientra nella massa ereditaria da suddividere tra gli eredi secondo le quote indicate
(oltre interessi legali maturati): € 473,33 a favore dell'attore, € 177,00 a favore dei genitori della de cuius, € 59,17 a favore dei germani.
M) L'avvenuta liquidazione della somma di € 6.150,00, bonificata da parte di in favore di CP_8
sul conto corrente Banca Intesa n. 3944 - cointestato con -: Persona_1 Controparte_1 somma bonificata in data 01/09/2011 a titolo di indennizzo per il furto dell'auto subito dalla de cuius.
N) La distrazione da parte di , in data 07/09/2011 (sei giorni dopo l'avvenuto Controparte_1 versamento) della minore somma di € 6.000,00 di proprietà della de cuius in favore della moglie CP_2
pagina 3 di 12 e conseguentemente condannare quest'ultima alla restituzione di € 6.000,00 alla massa CP_2
ereditaria (oltre interessi legali maturati) o, in via alternativa e subordinata, condannare _1
alla restituzione nella massa ereditaria (oltre interessi legali maturati) € 6.000,00,
[...] suddividendo, infine, l'importo di € 6.150,00 tra gli eredi secondo le quote indicate (oltre interessi legali maturati): per l'attore € 4.100,00, per i convenuti e € 1.500,00, per i CP_9 _10 convenuti e € 500,00. _11 _12
O) Accertata la consistenza dell'asse ereditario e del donato, disporsi la divisione e conseguente assegnazione per le quote proporzionali di ciascun erede (2/3 a favore di , ¼ a favore dei Parte_1
signori e e 1/12 a favore di e ). Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_2
Con vittoria di competenze professionali e spese - ivi comprese quelle sostenute per l'attivazione della mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Benché documentale, solo occorrendo e per mero scrupolo difensivo, si chiede l'interrogatorio formale di , sulle seguenti circostanze di fatto (capp.1-10) e di Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
sulle seguenti circostanze di fatto (cap. 4-6, 8, 10), nonché per testi, i dott.ri
[...] Tes_1 [...]
, tutti c/o Ospedale di Lecco, via Dell'Eremo 9/11, sulle seguenti Tes_2 Testimone_3
circostanze d fatto (cap. 5):
1. Vero che a seguito della vendita dell'immobile di proprietà di , sito in via Bichi, Persona_1
31, Roma, l'acquirente sborsò la complessiva somma di € 260.000,00? 2. Vero che in Parte_4
conseguenza di detta vendita confluirono sul conto corrente n. 6599 cointestato con Persona_1
ed acceso presso Banca Intesa, filiale di Roma – Prati, le seguenti somme per complessivi € 81.553,20
(si chiede ai mostrare al convenuto l'estratto conto N.002/2018 al 30/06/2018 ed al 30/09/2018)1 così meglio precisate:
- In data 09.04.2018 con versamento A/B corrisp. fuori piazza € 5.000,00
- In data 30.04.2018 con versamento A/B corrisp. fuori piazza € 25.000,00
- In data 26.06.2018 due bonifici in favore di € 23.560,00 € 27.993,20 Persona_1
3. Vero che sempre in conseguenza di tale vendita l'istituto Intesa San Paolo s.p.a. dispose i rimborsi effettuati dall'Istituto Intesa San Paolo a restituzione parziale delle somme imputate per la polizza assicurativa a copertura dell'immobile, pari ad € 621,38, per estinzione anticipata mutuo polizza n.
30186028903 a copertura dell'immobile, pari ad € 1.078,54 (si chiede ai mostrare al convenuto l'estratto conto N.002/2018 al 30/06/2018 ed al 30/09/2018, già ricordato)?
1 Nss. docc. 20-21: copia estratto conto al 30.6.2018, pagg. 2,3,8/11; copia estratto conto al 30.9.2018, pag. 2.
pagina 4 di 12 4. Vero che nell'aprile del 2018, avendo lamentato affanno durante le normali Persona_1
attività quotidiane con dolore toracico associato al respiro o ai colpi di tosse, e Controparte_2
le suggerirono di sottoporsi a ulteriori visite specialistiche a Roma con conseguenti Parte_2 nuovi accertamenti quali la TAC, eseguita presso l'Ospedale G.B. Grassi in data 11/7/18, e la broncoscopia eseguita in data 22.8.18, presso gli Ospedali Riuniti di Ancona con diagnosi di metastasi linfonodale e polmonare di carcinoma duttale in mammella? 5. Vero che nell'ottobre 2019, allorquando fu dimessa dall'Ospedale di Lecco, presso il quale era stata ricoverata dal 30 settembre al 15 Per_1 ottobre, i medici prospettarono ai parenti ridotte residue aspettative di vita, prescrivendo l'esecuzione di drenaggio toracico, ossigenoterapia a mezzo apposito apparato e l'attivazione del servizio di cure palliative (si chiede di mostrare ai testi il doc. 1 prodotto)?
6. Vero che : Controparte_1
- in data 28.6.2018 ha prelevato dal conto corrente Intesa San Paolo n. 6599 – filiale 06831 - Roma
Prati le somme di proprietà di , bonificando in favore di € 10.000,00 Persona_1 Parte_2
?;
- in data 07.10.2019, mentre era ricoverata presso l'Ospedale di Lecco, ha prelevato sempre Per_1
dal medesimo conto le somme di proprietà di bonificando nuovamente in favore di Persona_1
€ 10.000,00 ?; Parte_2
- in data 8.10.2019, mentre era ricoverata presso l'Ospedale di Lecco, ha prelevato sempre Per_1
dal medesimo conto le somme di proprietà di , bonificando in favore di Persona_1 CP_2
€ 10.000,00 ?;
[...]
- in data 11.10.2019, mentre era ricoverata presso l'Ospedale di Lecco, ha prelevato sempre Per_1
dal medesimo conto le somme di proprietà di , bonificando in favore di Persona_1 CP_2
€ 20.000,00 ?;
[...]
- in data 28.10.2019 ha prelevato sempre dal medesimo conto le somme di proprietà di , Per_1 bonificando in favore di € 20.000,00 ?; Controparte_2
- in data 03.12.2019 ha prelevato sempre dal medesimo conto le somme di proprietà di , Per_1 bonificando in favore di € 10.000,00? Controparte_2
Si chiede, all'occorrenza, che siano mostrati ai convenuti gli estratti conto N. 004/2018 (31/12/18),
N.003/2019 riferito al 30/09/20192 e N.004/2019 al 31/12/20193.
7. Vero che a seguito della corrispondenza intercorsa a mezzo whatapp tra e la Persona_1 madre nella mattina dell'8/12/2019, avente ad oggetto il regalo di Natale da parte dei CP_2 convenuti in favore dell'attore, le comunicò il costo di un giaccone Colmar per l'importo di Per_1
€ 175,00.
pagina 5 di 12 8. Vero che in data 10/12/2019, sulla base di tale indicazione, i convenuti , Controparte_1 [...]
e bonificarono la somma di € 175,00 per l'acquisto del giaccone Colmar, CP_2 Parte_2
quale regalo da parte loro.
9. Vero che in data 15/4/2020 effettuava il bonifico di € 100,00 in favore della Controparte_2 figlia, quale contributo per l'acquisto di alcuni turbanti presso il negozio Turbanti di Brugherio.
10. Vero che in data 11.6.2020 i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 bonificarono la somma di € 200,00, quale quota parte versata per l'acquisto del regalo di compleanno in favore dell'attore (nato il 9 giugno). Si chiede, all'occorrenza, che siano mostrati ai convenuti l'estratto conto Banco posta alle pagine 115, 122 e 124. Si formula, infine, istanza affinché codesto
Giudice autorizzi la produzione in giudizio dello smartphone, di marca Samsung - munito di copertura e mostrante sullo schermo il disegno di due innamorati su fondo bianco -, di proprietà di Persona_1
(n. tel. cell. 3491259040) mediante deposito dell'apparato presso la cancelleria civile del
[...]
Tribunale, dando ogni opportuno provvedimento al predetto ufficio per la tutela dell'oggetto, affinché non venga danneggiato e/o disperso.
In caso di contestazione specifica e disconoscimento formale di tali messaggi da parte dei convenuti, si chiede disporsi C.T.U. finalizzata a valutare la veridicità e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti
2 Ns. doc. 22-23: copia estratto conto n. 00/18 del 31/12/2018, pag. 1; copia estratto conto n.3 al
30.9.2019, pag. 1.
3 Ns. doc. 24: copia estratto conto n.4 al 31.12.2019, pag. 3,5,7 nell'app in questione nel periodo dal
17.6.2016 al 28.09.20, anche mediante raffronto con i dati contenuti nello smartphone della convenuta
Si eccepisce l'inammissibilità della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, dei Controparte_2
convenuti atteso che il contenuto non verte su mezzi di prova contraria. _13
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA _13
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:
- rigettare tutte domande formulate dal Dott. di cui alle lettere C), D), E), F), G), H), I), Parte_1
J), K), M), N) e O) dell'atto di citazione in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte nei precedenti scritti difensivi;
- in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito di euro 143.868,85 vantato dai
Sig.ri e nei confronti della massa ereditaria di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
per le ragioni tutte esposte nei precedenti scritti difensivi, ovvero il maggiore o minore credito
[...]
che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, con ogni conseguente statuizione;
pagina 6 di 12 - con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma – Milano, 12 settembre 2024
Avv. Emanuele Li Puma Avv. Alessandro Merenda Firmato
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Parte_5
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza:
- rigettare tutte domande formulate dal Dott. di cui alle lettere C), D), E), F), Parte_1
G), H), I), J), K), M), N) e O) dell'atto di citazione in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare il Sig. alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre spese Parte_1
generali al 15% ex D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge.
Roma, 10 settembre 2024
Avv. Silvia Bertoletti
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, rispettivamente genitori e fratelli di , moglie dell'attore deceduta in Parte_3 Persona_1
data 5.10.2020, chiedendo la divisione del patrimonio ereditario della de cuius, previa ricostruzione del relictum e del donatum. In particolare ha contestato l'illecita sottrazione di € 80.000 (prelevati dal padre e versati € 20.000 alla sorella ed € 80.000 alla madre Parte_2 Controparte_2
quando la de cuius era in vita, nonché € 17.000 dopo il decesso di , chiedendo la Persona_1
restituzione di dette somme alla massa ereditaria. Con specifico riferimento ai fratelli della de cuius, ha chiesto la restituzione alla massa dei premi versati, pari complessivamente ad € 8.400, per la Polizza
Vita n. 500113741, poi sostituita dalla Polizza Orizzonte Previdenza n. 500282034, beneficiari i fratelli. Con specifico riferimento a ha chiesto la restituzione alla massa Controparte_14
dell'importo di € 6.000, ricevuto dalla de cuius quale indennizzo per il furto dell'auto, illecitamente sottratto dal padre e versato sul conto della madre. Ha dedotto l'esclusiva spettanza al coniuge delle somme dovute a titolo di indennità conseguenti alla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 2122 c.c., per complessivi € 15.227,25 e la spettanza a tutti gli eredi in parti uguali delle somme dovute in virtù del Fondo di Pensione Complementare sottoscritto dalla de cuius, pari ad € 35.534,49.
e si sono costituiti in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1 Controparte_15
dedotto, eccependo che il padre ha prelevato le predette somme stante la cointestazione dei conti correnti con la figlia e nel pieno accordo con quest'ultima, quale parziale restituzione del maggior credito vantato dai genitori nei confronti della figlia per i prestiti effettuati in favore della stessa quale pagina 7 di 12 aiuto economico per l'acquisto di un immobile in Roma, che è stato poi rivenduto nel 2018. In via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, hanno richiesto la restituzione nei confronti della massa ereditaria del residuo credito di € 143.868,85 vantato nei confronti della de cuius.
e si sono costituiti in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto chiedendo Pt_2 Parte_3
il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, le quali infine hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati.
In mancanza di testamento, la successione legittima degli eredi di risulta regolata Persona_1
dall'art. 582 c.c. che prevede, in ipotesi di concorso tra il coniuge, gli ascendenti e i fratelli, che l'eredità sia devoluta per 2/3 al coniuge, per 1/4 agli ascendenti e per il rimanente (1/12) ai fratelli.
risultava in vita intestataria dei seguenti conti correnti: Persona_1
- c/c n. 3944, cointestato con , rispetto al quale le parti non Controparte_16 Controparte_1
indicano il saldo alla data del decesso di e parte attrice non formula alcuna Persona_1
domanda;
- c/c n. 6599, cointestato con , estinto in data 17.6.2020, con Controparte_16 Controparte_1 saldo alla data di estinzione pari ad € 5.272,84 (doc. 25 attore). Su tale conto sono state accreditate le somme derivate dalla vendita dell'immobile di Roma avvenuta il 26.6.2018 ed in seguito sono stati effettuati due versamenti sul conto corrente cointestato tra e per Controparte_1 Parte_2 complessivi € 20.000 e quattro versamenti in favore di per complessivi € 60.000, Controparte_2
contestati da parte attrice;
- Banco Posta c/c n. 81916066, cointestato con , saldo alla data del decesso pari ad € Controparte_1
36.609,27, ove veniva accreditato lo stipendio di (doc. 25 e 26 attore). In relazione a Persona_1
tale conto corrente parte attrice eccepisce la cointestazione soltanto formale con il padre e l'illegittimo prelievo da parte di quest'ultimo della somma di € 17.000 successivamente al decesso della figlia;
- Banco Posta Click n. 1019183829, saldo alla data del decesso pari ad € 428,93;
- n. 3605985, cointestato con , saldo alla data del decesso € 4.501,54, di cui CP_5 Parte_1
€ 4.300 utilizzati dal marito per far fronte alle spese funerarie (doc. 16 e 17 attore); rispetto a tale conto corrente parte convenuta eccepisce la contribuzione soltanto in minima parte ad opera dell'attore.
L'ordine logico delle questioni giuridiche sottese alla domanda giudiziale, rende opportuna la trattazione in via preliminare della domanda di restituzione alla massa dell'importo di € 80.000 di cui l'attore contesta l'illecita sottrazione.
pagina 8 di 12 convenuta ha documentalmente provato che l'immobile di Roma è stato acquistato in data Pt_6
3.10.2008 da al prezzo di € 352.000, in parte con denaro proveniente dai propri Persona_1
genitori e in parte mediante mutuo di € 250.000 con la Banca Nazionale del Lavoro intestato a
(garante la madre), con rate mensili di circa € 1.700 dal 2008 al 2010, poi Persona_1
rinegoziato con , con rate mensili di circa € 1.200 (doc. 2, 3, 5, 6 convenuti). In Controparte_16
entrambi i casi il mutuo intestato a era appoggiato su un conto corrente cointestato Persona_1
con il padre, ossia sul conto corrente n. 6599 estinto in data 17.6.2020. Dall'esame degli estratti di detto conto corrente n. 6599 (doc. 12 convenuti) dal 2010 fino alla chiusura (17.6.2020) si evince l'accredito mensile degli stipendi/pensione del padre, versamenti rateali da parte di per importi Persona_1 di circa € 500, comunque sempre inferiori alle rate di mutuo e l'uscita mensile delle rate di mutuo, regolarmente pagate fino all'estinzione anticipata avvenuta a seguito della vendita dell'immobile in data 26.6.2018. Risulta documentalmente provato pertanto che i convenuti hanno partecipato all'acquisto dell'immobile di Roma intestato a per l'importo iniziale di circa € Persona_1
100.000, oltre al pagamento parziale delle rate di mutuo per l'importo complessivo (al netto del contributo versato da ) di circa € 70.000. Persona_1
La cointestazione del conto corrente su cui era appoggiato il mutuo e il versamento periodico da parte di di somme sempre inferiori alle rate di mutuo, inducono a ritenere che Persona_1 Persona_1
fosse pienamente consapevole dell'esistenza di un'obbligazione in capo esclusivamente alla
[...]
stessa e non anche al padre, quantomeno in relazione al pagamento delle rate di mutuo.
In tale contesto non può che presumersi l'assenso di , cointestataria del conto, Persona_1
rispetto ai prelievi effettuati da , per complessivi € 80.000, tra il 2018 e il 2019, ossia Controparte_1
successivamente alla vendita dell'immobile di Roma, a parziale restituzione del prestito effettuato.
Per quanto concerne il saldo del conto corrente n. 6599 si osserva che detto saldo non cade in successione in quanto il conto è stato estinto prima del decesso, mentre con riferimento al conto corrente n. 3944 nessuna domanda è stata formulata da parte dell'attore.
Per quanto concerne il saldo del conto corrente n. 81916066, parte attrice chiede di accertare la cointestazione soltanto fittizia di detto conto corrente con il padre. Detta domanda è fondata. E' pacifico infatti che tale conto corrente veniva alimentato soltanto dagli stipendi di , Persona_1
mentre i conti correnti n. 6599 e 3944 venivano alimentati dagli stipendi/pensioni di . Controparte_1
A comprova, appare significativo il fatto che il mutuo era appoggiato sul medesimo conto corrente ove percepiva il proprio stipendio e che versava periodicamente Controparte_1 Persona_1
somme variabili (di circa € 500) su detto conto, nonostante la cointestazione formale di entrambi i conti correnti. La circostanza che il conto corrente in esame fosse alimentato esclusivamente da Per_1
pagina 9 di 12 , desumibile dagli estratti conto prodotti sub doc. 13 fascicolo convenuti, si ritiene sufficiente a Per_1
vincere la presunzione di contribuzione paritaria che vige per i conti correnti cointestati. Né vale in senso contrario l'argomentazione dei convenuti secondo cui la cointestazione sarebbe reale e non fittizia in ragione dei versamenti periodici effettuati dai genitori in favore della figlia. Trattasi invero di due bonifici di ingente importo effettuati uno in data 24.7.2008 di € 24.000 (da ), Controparte_2
l'altro in data 25.7.2008 di € 50.000 (da ), presumibilmente connessi all'acquisto Controparte_1
dell'immobile (il contratto preliminare è del 20.7.2008, doc. 2 convenuti), nonché altri versamenti di modico valore, riconducibili all'ordinaria gestione dei rapporti genitori/figli, per complessivi € 6.000 tra il 2008 e il 2020. Ne deriva che il saldo del conto corrente in esame alla data del decesso, pari ad €
36.609,27, cade per l'intero in successione, secondo le quote sopra indicate.
Parimenti risultano fondate le domande relative agli importi dovuti a titolo di indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, che ai sensi dell'art. 2122 c.c. spettano esclusivamente al coniuge, le domande relative agli importi spettanti in virtù del Fondo di Previdenza Complementare sottoscritto dalla de cuius che spettano in parti uguali agli eredi ai sensi dell'art. 14 co. 3 d.lgs. 252/2005 (cfr. Cass.
Civ. 19571/19), nonché le domande relative al rimborso dell'Agenzia delle Entrate di € 710 spettante pro quota agli eredi ai sensi dell'art. 727 c.c. (cfr. Cass. Civ. 10585/24), trattandosi di questioni non contestate e rispondenti a specifiche previsioni di legge.
Per quanto concerne il conto corrente n. 3605985 risulta fondata la prospettazione di parte CP_5
attrice secondo cui soltanto il 50 % del saldo del conto corrente al momento del decesso cade in successione, trattandosi di conto corrente cointestato tra l'attore e . Né sussistono Persona_1
idonei elementi per superare la presunzione di pari contribuzione come dedotto dai convenuti. Sulla base degli estratti conto depositati (doc. 14 fascicolo convenuti), si osserva come il conto corrente dall'aprile 2017 (apertura) fino al decesso è stato alimentato tra entrambi i coniugi e invero in misura consistente da versamenti da parte di terzi in occasione delle nozze. Dall'esame degli estratti conto si evince che trattasi di un conto che i coniugi alimentavano di volta in volta con giroconti da altri conti e utilizzavano per specifiche spese secondo la libera organizzazione dei loro rapporti interni, sicchè non si ravvisano sufficienti elementi per ritenere la cointestazione fittizia.
La domanda relativa all'indennizzo versato in data 1.9.2011 da in favore di Controparte_17 Persona_1
per il furto dell'autovettura Mercedes Smart tg DD373MW è infondata. Parte attrice contesta
[...]
in particolare l'illecita sottrazione dell'importo di € 6.000 versata a favore di . Si Controparte_14
osserva tuttavia che l'indennizzo in questione è stato accreditato sul conto corrente n. 3944 cointestato tra e (doc. 40 attore), sicchè si deve presumere la piena Controparte_1 Persona_1
conoscenza e consapevolezza dell'operazione contestata da parte della de cuius. Peraltro _14
pagina 10 di 12 ha dedotto di aver utilizzato la somma ricevuta per l'acquisto di una nuova Smart intestata alla CP_2
madre e concessa in uso alla figlia, sobbarcandosi il residuo corrispettivo. Si ritiene conseguentemente che parte attrice non possa vantare alcuna pretesa in relazione a tale somma in sede successoria.
La domanda relativa ai premi assicurativi della polizza n. 500113741 poi confluita nella polizza n.
500282034 è infondata, per le seguenti ragioni. In primo luogo non risultano agli atti i contratti relativi alle predette polizze, sicchè non vi sono elementi per valutare se effettivamente l'indicazione di Pt_2
e , fratelli di , quali beneficiaria abbia costituito o meno una donazione Parte_3 Per_1
indiretta. In secondo luogo si osserva che la domanda giudiziale attorea non può che essere qualificata come una domanda di collazione ai sensi dell'art. 737 ss c.c. in relazione ai premi versati ai sensi dell'art. 1923 c.c., non venendo in rilievo nel caso in esame la differente fattispecie della lesione della quota di legittima e della conseguente azione di riduzione mediante la riunione fittizia delle donazioni ai sensi dell'art. 556 c.c.. Ciò premesso, ne deriva l'infondatezza della domanda posto che ai sensi dell'art. 737 c.c. i fratelli non sono indicati tra gli eredi tenuti alla collazione, sicchè nessuna pretesa può essere fatta valere dall'attore nei loro confronti in relazione ai premi pagati.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale si osserva che parte convenuta non ha contestato le domande attorea sub lettera A, B, C e L, formulando la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di € 143.868,85 soltanto nell'ipotesi in cui fosse accertato il diritto del alla Pt_1
reintegrazione della massa ereditaria con riferimento agli importi prelevati da . Tale Controparte_1
ultima domanda tuttavia non ha trovato accoglimento, con conseguente assorbimento dell'esame della domanda riconvenzionale nel merito. L'unico importo che risulta indebitamente prelevato da _1
, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è l'importo di € 17.000 prelevato dal conto corrente
[...]
Banco Posta n. 81916066 in data 13.10.2020 ossia dopo il decesso. Tuttavia si osserva che l'illegittimità del prelievo, pari alla metà del saldo del conto corrente alla data del decesso, deriva unicamente dall'accertamento giudiziale della cointestazione soltanto fittizia del conto corrente, e nulla ha a che vedere con la questione relativa all'obbligazione in capo alla de cuius di restituzione del prestito effettuato dai genitori per l'acquisto dell'immobile. Inoltre le domande attoree di cui alla lettera
A e B (relative alle indennità di cui all'art. 2122 e al fondo di previdenza complementare) non attengono alla formazione della massa ereditaria trattandosi di somme che per legge non cadono in successione, sicchè si deve ritenere che la riconvenzionale non sia stata formulata in via subordinata rispetto all'accoglimento di tali domande.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza pagina 11 di 12 ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che le indennità a carico del datore di lavoro per la Controparte_3
cessazione del rapporto a seguito del decesso di spettano ai sensi dell'art. Persona_1
2122 c.c. al coniuge;
Parte_1
- accerta e dichiara che le somme dovute per l'adesione della de cuius al Fondo (Fondo CP_3
Nazionale di Pensione Complementare per il personale non dirigente di ) Controparte_3
spettano agli eredi , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, in parti uguali tra loro;
Parte_3
- dispone la divisione del patrimonio ereditario di , deceduta il 5.10.2020 tra Persona_1
gli eredi ai sensi dell'art. 582 c.c., secondo le seguenti quote: 2/3 (coniuge), 1/4 Parte_1
e (genitori), 1/12 e (fratelli); Controparte_1 Controparte_2 Pt_2 Parte_3
- accerta e dichiara la cointestazione al momento del decesso tra e Persona_1 Pt_1
del conto corrente n. 3605985 e il conseguente conferimento alla massa
[...] CP_5
ereditaria del 50% del saldo alla data del decesso (5.10.2020);
- accerta e dichiara la cointestazione fittizia tra e del conto Persona_1 Controparte_1
corrente Banco Posta n. 81916066 e il conseguente conferimento alla massa ereditaria del 100% del saldo alla data del decesso (5.10.2020);
- accerta e dichiara che il rimborso dell'Agenzia delle Entrate di € 710 rientra nella massa ereditaria e spetta pro quota a ciascun erede;
- per l'effetto, accerta e dichiara che l'attivo ereditario ricomprende: il 50% del saldo del conto corrente n. 3605985 alla data del decesso;
CP_5
il 100% del saldo conto corrente Banco Posta n. 81916066 alla data del decesso;
il 100% del saldo del conto corrente Banco Posta Click n. 1019183829; il rimborso dell'Agenzia delle Entrate di € 710;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecco, 10.2.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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