TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2024, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8405/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Gaetano Parte_1
Nacci Manara giusta mandato in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– INTERVENUTO -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16/10/2024, celebrata nella contumacia del resistente, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore della ricorrente, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 17/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo l'11/07/2023 premesso Parte_1 che: - aveva contratto matrimonio in Solitude RI KO
(Mauritius) il 26/06/2015 con dalla cui unione CP_1 erano nati quattro figli, (1/3/2013), (22/1/2016), Per_1 Per_2
(7/11/2017) e (16/4/2022); Per_3 Per_4
- l'affectio coniugalis era venuta meno dato che da tempo, per incompatibilità caratteriali, non sussisteva più tra loro alcuna comunione materiale e spirituale;
- lei era inoccupata ma era titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare donatole nel corso degli anni da un'amica di famiglia, che le consentiva di avere una rendita di circa €
4.000,00 mensili;
- suo marito aveva smesso di cercare un'attività lavorativa, era dedito al gioco d'azzardo e si disinteressava totalmente della famiglia;
chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale addebitandola a suo marito, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli a lei, regolamentando il diritto di visita in forma protetta, obbligando suo marito a versarle € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto a percepire integralmente l'AUU.
All'udienza dell'16/10/2024 pur ritualmente citato CP_1 in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i figli minorenni della coppia in via esclusiva alla madre in ragione del totale disinteresse affettivo ed economico dimostrato dal padre nei loro confronti, attribuendo alla Pt_1
l'uso della casa coniugale, disponendo il diritto di visita paterno alla presenza dei servizi sociali, ponendo a carico del l'obbligo di versare all'altro coniuge € 600,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della prole (1/4 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e disponendo che per il futuro l'AUU fosse percepito integralmente dal genitore collocatario prevalente della prole;
inoltre, in difetto di richieste di prova, assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 17/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta da è fondata e Parte_1 merita accoglimento per quanto di ragione.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte,
“…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la ricorrente e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 16/10/2024, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza. 3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del
D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali).
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando con decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo l'11/07/2023 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del 16/10/2024;
3. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 29/10/2024 nella Camera di Consiglio della
Sezione I Civile.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8405/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Gaetano Parte_1
Nacci Manara giusta mandato in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– INTERVENUTO -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16/10/2024, celebrata nella contumacia del resistente, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore della ricorrente, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 17/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo l'11/07/2023 premesso Parte_1 che: - aveva contratto matrimonio in Solitude RI KO
(Mauritius) il 26/06/2015 con dalla cui unione CP_1 erano nati quattro figli, (1/3/2013), (22/1/2016), Per_1 Per_2
(7/11/2017) e (16/4/2022); Per_3 Per_4
- l'affectio coniugalis era venuta meno dato che da tempo, per incompatibilità caratteriali, non sussisteva più tra loro alcuna comunione materiale e spirituale;
- lei era inoccupata ma era titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare donatole nel corso degli anni da un'amica di famiglia, che le consentiva di avere una rendita di circa €
4.000,00 mensili;
- suo marito aveva smesso di cercare un'attività lavorativa, era dedito al gioco d'azzardo e si disinteressava totalmente della famiglia;
chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale addebitandola a suo marito, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli a lei, regolamentando il diritto di visita in forma protetta, obbligando suo marito a versarle € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto a percepire integralmente l'AUU.
All'udienza dell'16/10/2024 pur ritualmente citato CP_1 in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i figli minorenni della coppia in via esclusiva alla madre in ragione del totale disinteresse affettivo ed economico dimostrato dal padre nei loro confronti, attribuendo alla Pt_1
l'uso della casa coniugale, disponendo il diritto di visita paterno alla presenza dei servizi sociali, ponendo a carico del l'obbligo di versare all'altro coniuge € 600,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della prole (1/4 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e disponendo che per il futuro l'AUU fosse percepito integralmente dal genitore collocatario prevalente della prole;
inoltre, in difetto di richieste di prova, assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 17/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta da è fondata e Parte_1 merita accoglimento per quanto di ragione.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte,
“…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la ricorrente e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 16/10/2024, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza. 3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del
D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali).
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando con decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo l'11/07/2023 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del 16/10/2024;
3. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 29/10/2024 nella Camera di Consiglio della
Sezione I Civile.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone