Sentenza 10 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza breve 26 febbraio 2025
Parere definitivo 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 26/02/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01693/2025REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 138 del 2025, proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
AH BA, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione quarta- quater ) n. 22271/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AH BA;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Bufalini e l’avvocato dello Stato Federico Basilica;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellata partecipava al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, indetto dal Ministero dell’istruzione e del merito con proprio decreto in data 8 giugno 2023, n. 107, ai sensi dell’art. 5, commi 11- quinquies - 11- novies , del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi per la copertura di posti vacanti di dirigente scolastico ; convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14). Collocatasi in posizione non utile, al 591° posto della graduatoria finale (approvata con decreto del 9 agosto 2024, n. 2184, e poi rettificata con decreto del 19 agosto 2024, n. 2206), con p.e.c. inviata al Ministero in data 27 agosto 2024 chiedeva di accedere agli atti della procedura concorsuale. Nell’ambito della documentazione oggetto dell’istanza, riferita a scopi di difesa in giudizio dei propri interessi, chiedeva il rilascio di copia delle domande di partecipazione dei candidati che la avevano preceduto, con i relativi allegati, e del parere rilasciato dall’Avvocatura Generale dello Stato per la determinazione dei criteri da utilizzare per la valutazione dei titoli dei candidati (ed ulteriore documentazione, che per il presente giudizio non rileva, in ragione della rinuncia successivamente dichiarata in primo grado).
2. In ragione di « plurime istanze » di analogo tenore, tali da comportare la necessità di estrarre « una cospicua mole di documenti, la cui lavorazione interferisce con l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa » e di « avviare innumerevoli subprocedimenti, finalizzati a coinvolgere eventuali soggetti controinteressati », con avviso del 5 settembre 2024, n. 136060, il Ministero ne disponeva il differimento all’esito del contenzioso amministrativo insorto con riguardo alla procedura concorsuale.
3. L’interessata agiva pertanto nella presente sede giurisdizionale amministrativa con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accesso alla documentazione oggetto della sua istanza e per l’annullamento del menzionato decreto ministeriale.
4. Il ricorso era accolto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La sentenza statuiva che l’accesso, limitato in corso di causa alla documentazione sopra menzionata, ivi compreso il menzionato parere dell’Avvocatura generale dello Stato, costituisce « un giusto ed equo bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo di parte ricorrente e le esigenze organizzative rappresentate dal MIM nella nota del 5.9.2024 n. 136060 »; che, inoltre, l’acquisizione degli atti in questione è strumentale al suo « interesse diretto, concreto e attuale » alla difesa in giudizio per come prospettato nell’istanza ostensiva; e che per altro verso non si configura alcun aggravio per il Ministero « atteso che la documentazione richiesta è in possesso dell’amministrazione che ha valutato le domande di ammissione al concorso in esame e acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato ».
6. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha impugnato la sentenza con il presente appello, al quale resiste l’originaria ricorrente.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello la sentenza è censurata per non avere rilevato la carenza di interesse ad agire della ricorrente, a fronte di un provvedimento che non avrebbe in tesi negato l’accesso « alla copiosa documentazione richiesta » , ma che in ragione di ciò e delle concomitanti molteplici istanze ostensive dirette agli atti della medesima procedura selettiva avrebbe « solo disposto un differimento motivato », non lesivo dell’interesse conoscitivo della medesima ricorrente. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dalla pronuncia di primo grado, il contestato differimento si sostanzierebbe in un equilibrato bilanciamento tra le esigenze conoscitive vantate da quest’ultima e quelle di carattere organizzativo dell’amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 24, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Con un secondo motivo d’appello la sentenza viene censurata perché, ravvisata una relazione strumentale tra l’acquisizione della documentazione richiesta e la difesa in giudizio degli interessi della ricorrente, avrebbe nondimeno considerato recessive le ragioni organizzative esposte dall’amministrazione a sostegno del differimento dell’accesso. A quest’ultimo riguardo si sostiene che la pronuncia di primo grado non avrebbe considerato che l’immediata ostensione della documentazione concorsuale ex adverso domandata comporterebbe « un’attività particolarmente gravosa », giustificata dall’esigenza, rilevante ai fini della disposizione sulla legge generale sul procedimento amministrativo sopra richiamata, di portare a compimento la procedura cui si riferiscono gli atti ai quali la ricorrente ha chiesto di accedere. Non si sarebbe del pari considerato che contrariamente a quanto ex adverso supposto l’atto impugnato non si sostanzierebbe in un diniego definitivo, lesivo degli interessi della ricorrente. Ciò sarebbe evincibile ex post dall’accesso consentito in riscontro ad altre istanze presentate « ad un ritenuto congruo numero di posizioni (pari a n.10) scelte a campione e oscurate dei dati personali ».
3. Con un terzo motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto ostensibile il parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato con riguardo alla procedura concorsuale. Si criticano i rilievi svolti sul punto dalla pronuncia di primo grado, secondo cui il parere in questione sarebbe accessibile « anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall’Amministrazione, vengono ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e perciò costituiscono uno degli elementi che condizionano la scelta dell’Amministrazione ». L’appello oppone al riguardo che nessun richiamo della specie sarebbe ritracciabile e la mancanza di esso paleserebbe il carattere esplorativo dell’istanza di accesso per questa parte, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine la sentenza avrebbe erroneamente supposto che tra il parere legale e la tutela degli interessi della ricorrente vi sarebbe una correlazione funzionale.
4. Le censure così sintetizzate sono infondate.
5. Deve innanzitutto essere affermato l’interesse della ricorrente ad agire nel presente giudizio contro un provvedimento, quale quello ministeriale annullato in primo grado, incontestabilmente idoneo a ledere la sua pretesa ad avere accesso immediato agli atti della procedura concorsuale alla quale ha partecipato senza esito. Secondo la prospettazione a sostegno dell’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. riproposta nel presente giudizio di secondo grado a mezzo delle difese rispetto all’appello ministeriale, la lesione della ricorrente consiste più precisamente nel differimento sine die dell’accesso agli atti concorsuali, correlato dal medesimo provvedimento alla definizione del complessivo contenzioso concernente la procedura concorsuale.
6. Come ulteriormente deduce l’originaria ricorrente, oltre che lesivo del suo interesse conoscitivo il differimento nei termini ora enunciati è illegittimo. Ciò nella misura in cui esso eccede le pur obiettive esigenze organizzative insite nella mole di documentazione da mettere a disposizione dell’interessata, concernente le domande dei 590 concorrenti che la precedono nella graduatoria di merito e il sopra richiamato parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Più nello specifico, non emerge infatti alcuna plausibile ragione a sostegno di un differimento opposto all’istanza di accesso non già nella misura strettamente necessaria ad evadere le numerose richieste di analogo tenore pervenute all’amministrazione, ma al dato estrinseco alla sfera organizzativa di quest’ultima attinente al contenzioso relativo al concorso.
7. A quest’ultimo riguardo, nemmeno con il presente appello viene chiarito perché l’impedimento asseritamente temporaneo all’accesso debba giungere fino agli « esiti » del « contenzioso amministrativo » riguardante la procedura selettiva nei cui confronti si indirizza l’istanza ostensiva della ricorrente. Le contestazioni formulate nei confronti della sentenza di primo grado dal medesimo appello sono infatti incentrate sull’impatto organizzativo derivante dalla necessità di lavorare un elevato numero di documenti cui le istanze di accesso sono indirizzate. Quindi, a fronte della deduzione difensiva così svolta, in astratto idonea a giustificare il differimento, non viene tuttavia fornito alcun elemento a supporto del fatto che la dilazione temporale per l’esercizio dell’accesso sia stata riferita non già ai tempi occorrenti per l’esame delle relative domande e per l’estrazione di copia della cospicua mole di atti nello specifico richiesti dall’originaria ricorrente, ma all’esito del contenzioso amministrativo concernente la procedura concorsuale. Tanto più un differimento così esteso si palesa illegittimo quanto più al medesimo contenzioso e alle connesse esigenze di tutela giurisdizionale sia riferito proprio l’accesso su cui si controverte, secondo la prospettazione espressa nell’istanza, in relazione alla quale la sentenza di primo grado ha ravvisato un nesso di strumentalità tra interesse ostensivo e documentazione a questo scopo richiesta, con statuizione non censurata a mezzo del presente appello.
8. Come ulteriormente deduce l’originaria ricorrente, in senso oppositivo all’accesso non sono nemmeno ravvisabili esigenze di « avviare innumerevoli subprocedimenti, finalizzati a coinvolgere eventuali soggetti controinteressati », come invece addotto nell’avviso ministeriale impugnato. Infatti, costituisce ormai pacifica acquisizione presso la giurisprudenza amministrativa che la partecipazione ad un concorso pubblico e la sottostante accettazione di ciascun candidato alle relative regole, tra cui in primis la sottoposizione a valutazione comparativa con gli altri, esclude in capo agli stessi qualsiasi pretesa alla riservatezza rispetto alle altrui istanze conoscitive ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( ex multis in questo senso: Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2021, n. 587).
9. La pronuncia appellata deve infine essere confermata anche con riguardo al più volte menzionato parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Ciò sulla base dell’incontestata deduzione di parte ricorrente secondo cui in esso sono enunciati i criteri di valutazione delle domande di partecipazione al concorso e che dunque in quanto tale costituisce incontestabilmente un atto della procedura selettiva rispetto al quale si indirizza in modo legittimo l’interesse conoscitivo del partecipante senza esito ad essa. Per contro, il documento in questione non può invece essere ricondotto agli atti coperti dal segreto professionale afferente alla funzione della stessa Avvocatura di patrocinio legale delle amministrazioni pubbliche, previsti dall’art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200 ( Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso ), testualmente riferiti ai « pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza »; agli « atti defensionali » e alla relativa « corrispondenza inerente agli affari » in precedenza menzionati.
10. In conclusione, la mancata realizzazione di un equo bilanciamento delle contrapposte posizioni delle parti nei termini richiesti dal sopra menzionato art. 24, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, conduce alla conferma della statuizione di illegittimità del provvedimento ministeriale, già accertata in primo grado, e dell’ordine « di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta » pronunciato dalla sentenza oggetto del presente appello, che deve pertanto essere respinto. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate, in ragione della natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Compensa le spese di causa.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO