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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2024 R.G.
, nata a [...] A Cancello (CE) il 07.09.1963 e residente in Parte_1
Arienzo alla via Macello n.10; rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gabriele Porto, e dall'Avv. Francesca Ferrara, unitamente ai quali elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Coste n.63, presso il loro studio legale
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv.to I. CP_1
Verrengia, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto; RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 06.02.2024, l'epigrafata parte ricorrente, attualmente disoccupata, esponeva di aver presentato in data 27.06.2023, alla sede CP_1 domanda intesa ad ottenere la pensione di vecchiaia ai sensi della legge 503/92 ritenendosi invalido nella misura pari o superiore all'80% che veniva respinta in data 24.07.2023; rappresentava di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 26.09.2023 senza esito. Pertanto adiva l'intestato tribunale per sentir condannare l' “alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, dlgs 503/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa, o in subordine, da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre i interessi di legge dalla maturazione del diritto fino all' effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone anticipo” (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, e CP_1 concludendo per il rigetto delle domande. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., la causa
1 viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo come può anche desumersi dal fatto che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'ente convenuto. Va, preliminarmente, riconosciuta la sussistenza del requisito contributivo in quanto la parte ricorrente ha depositato idoneo estratto conto assicurativo, in merito alle cui risultanze nessuna specifica e motivata contestazione è stata mossa dalla parte convenuta. Quanto al merito della domanda,la stessa è infondata. Infatti, le risultanze della consulenza tecnica agli atti evidenziano che la parte ricorrente, pur essendo affetta da patologie parzialmente invalidanti, non si trova in condizioni di salute tali da renderla invalida in misura pari o superiore all'80%, grado di invalidità necessario e sufficiente richiesto dalla normativa in questione, né alla data in cui chiedeva il pensionamento né alla data della visita del consulente del giudice. Infatti il ctu, sottoposto a visita l'istante, ha reputato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie: “- note poliartrosiche in soggetto sovrappeso (BMI 29); - diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
- cardiopatia ipertensiva II Classe NYHA;
- lieve sindrome ansioso depressiva”, in merito alle quali ha precisato che “ la storia clinica della ricorrente sia fondamentalmente caratterizzata dalla patologia diabete allo stato non responsabile di complicanze e ben compensata dalla sola terapia orale. Anche l'ipertensione arteriosa, responsabile di iniziale danno d'organo è ben compensata dalla terapia farmacologica per cui può essere classificata in II classe NYHA. Di scarso rilievo medico legale la iniziale poliartrosi e la depressione che non è apparsa affatto marcata o quantomeno in buon compenso con il solo uso di benzodiazepina”. Pertanto, ha concluso: “Nel nostro caso, possiamo senz'altro affermare che, giusto quanto obiettivato nel corso dei presenti accertamenti medico-legali la ricorrente, è affetta da patologie in atto e pregresse che non causano una invalidità pari o superiore all'80%. In definitiva, a parere del sottoscritto, alla ricorrente, allo stato, non possono essere riconosciuti come soddisfatti i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.” (cfr. perizia in atti). Ben può affermarsi che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono esser fatte proprie da questo giudicante. Del resto, è sintomatico che non sono state avanzate censure di sorta alla consulenza nemmeno in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza. Non sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio invocato, la domanda va respinta. Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03, presente in calce al ricorso. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
c) spese di ctu liquidate separatamente. Santa Maria Capua Vetere, 24.9.2025. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti
Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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, nata a [...] A Cancello (CE) il 07.09.1963 e residente in Parte_1
Arienzo alla via Macello n.10; rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gabriele Porto, e dall'Avv. Francesca Ferrara, unitamente ai quali elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Coste n.63, presso il loro studio legale
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv.to I. CP_1
Verrengia, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto; RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 06.02.2024, l'epigrafata parte ricorrente, attualmente disoccupata, esponeva di aver presentato in data 27.06.2023, alla sede CP_1 domanda intesa ad ottenere la pensione di vecchiaia ai sensi della legge 503/92 ritenendosi invalido nella misura pari o superiore all'80% che veniva respinta in data 24.07.2023; rappresentava di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 26.09.2023 senza esito. Pertanto adiva l'intestato tribunale per sentir condannare l' “alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, dlgs 503/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa, o in subordine, da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre i interessi di legge dalla maturazione del diritto fino all' effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone anticipo” (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, e CP_1 concludendo per il rigetto delle domande. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., la causa
1 viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo come può anche desumersi dal fatto che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'ente convenuto. Va, preliminarmente, riconosciuta la sussistenza del requisito contributivo in quanto la parte ricorrente ha depositato idoneo estratto conto assicurativo, in merito alle cui risultanze nessuna specifica e motivata contestazione è stata mossa dalla parte convenuta. Quanto al merito della domanda,la stessa è infondata. Infatti, le risultanze della consulenza tecnica agli atti evidenziano che la parte ricorrente, pur essendo affetta da patologie parzialmente invalidanti, non si trova in condizioni di salute tali da renderla invalida in misura pari o superiore all'80%, grado di invalidità necessario e sufficiente richiesto dalla normativa in questione, né alla data in cui chiedeva il pensionamento né alla data della visita del consulente del giudice. Infatti il ctu, sottoposto a visita l'istante, ha reputato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie: “- note poliartrosiche in soggetto sovrappeso (BMI 29); - diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
- cardiopatia ipertensiva II Classe NYHA;
- lieve sindrome ansioso depressiva”, in merito alle quali ha precisato che “ la storia clinica della ricorrente sia fondamentalmente caratterizzata dalla patologia diabete allo stato non responsabile di complicanze e ben compensata dalla sola terapia orale. Anche l'ipertensione arteriosa, responsabile di iniziale danno d'organo è ben compensata dalla terapia farmacologica per cui può essere classificata in II classe NYHA. Di scarso rilievo medico legale la iniziale poliartrosi e la depressione che non è apparsa affatto marcata o quantomeno in buon compenso con il solo uso di benzodiazepina”. Pertanto, ha concluso: “Nel nostro caso, possiamo senz'altro affermare che, giusto quanto obiettivato nel corso dei presenti accertamenti medico-legali la ricorrente, è affetta da patologie in atto e pregresse che non causano una invalidità pari o superiore all'80%. In definitiva, a parere del sottoscritto, alla ricorrente, allo stato, non possono essere riconosciuti come soddisfatti i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.” (cfr. perizia in atti). Ben può affermarsi che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono esser fatte proprie da questo giudicante. Del resto, è sintomatico che non sono state avanzate censure di sorta alla consulenza nemmeno in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza. Non sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio invocato, la domanda va respinta. Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03, presente in calce al ricorso. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
c) spese di ctu liquidate separatamente. Santa Maria Capua Vetere, 24.9.2025. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti
Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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