Articolo 50 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 settembre 1995
Art. 50. (Giurisdizione in materia successoria) 1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si e' aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica e' situata in Italia;
d) se il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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