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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 567/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 567/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 25 marzo 2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Parte_1 CodiceFiscale_1
Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe ES (NA) alla Via
Dei Gracchi n. 32;
- APPELLANTE -
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Lucia Carillo unitamente alla quale ha eletto domicilio in Terzigno (NA) alla via Diaz n. 122;
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 3210/2016.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 febbraio 2025.
Svolgimento del processo
1.1 In data 18.10.2010, alle ore 01.30 circa, in Terzigno (NA) l'autovettura Lancia Libra, tg.
BW394NW, di proprietà di , mentre percorreva Via Cavour finì con la ruota in una Parte_1
grossa buca colma d'acqua presente sulla destra della sede stradale, riportando danni alla detta ruota.
1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Nola, il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
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veicolo di sua proprietà, da contenersi entro la somma di euro 5.000, con condanna alle spese di lite con attribuzione.
1.3 Il nel costituirsi in primo grado eccepì, preliminarmente, la nullità dell'atto Controparte_1
introduttivo, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Nel merito, contestò la fondatezza della pretesa nell'an e nel quantum debeatur.
1.4 Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 3210/2016 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda ritenendola non provata. Condannò parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto. CP_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello , censurando la pronuncia di prime Parte_1
cure per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere di provare l'an e il quantum della pretesa risarcitoria, nonché per difetto di motivazione sul punto.
3. Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e, in subordine, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.01.2020 (udienza poi rinviata d'ufficio al 21.1.2020), successivamente differita per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione conclusioni dapprima al 23.9.2021, poi al 2.2.2023, poi ancora al 7.11.2024. Indi, è pervenuta per la predetta udienza del 7.11.2024 allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, ed è stata differita per i medesimi incombenti all'udienza del 13.2.2025 nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata posta in decisione con l'assegnazione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1. L'appello deve essere dichiarato inammissibile per impossibilità, da parte del Tribunale, di procedere all'esame di fondatezza delle censure in esso spiegate (Cass. ordinanza n. 20849/2021 e da ultimo Cassazione ordinanza n. 27362 del 22.10.2024).
Va, infatti, preliminarmente rilevato che manca agli atti la produzione di parte appellante, la quale risulta essere stata ritirata dal difensore, così come attestato al verbale di udienza del 08.06.2017, e giammai restituita;
non sono, dunque, presenti agli atti del giudizio la produzione di primo grado di parte appellante, la sentenza impugnata e la procura alle liti.
In proposito va evidenziato che, essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora la parte abbia ritirato la propria produzione ex art. 169 c.p.c. e art. 77 norme att. c.p.c., e non abbia successivamente provveduto al relativo rideposito, il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo al fine di rimettere in termini la stessa per il deposito o ad onerare la Cancelleria di alcuna
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attività di ricerca e/o ricostruzione degli atti, la cui mancanza risulta imputabile alla parte stessa, tenuta pertanto a sopportarne le conseguenze.
Sul punto chiaro e granitico è l'orientamento della Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito come l'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (in tali termini, ex plurimus: Cass. n. 27362/2024,
Cass. n. 12751/2021, Cass. n. 14883/2019, Cass. n. 23713/2016, Cass. n. 10741/2015, Cass. n.
3055/2013, Cass. n. 27536/2013, Cass. n. 11352/2010, Cass. n. 238/2010, Cass. n. 18237/2008, Cass.
n. 21938/2006).
L'inammissibilità consegue, perciò, alla riscontrata assenza di elementi e/o ulteriori allegazioni che possano consentire l'esame dei motivi di appello.
Neppure l'acquisizione del fascicolo di primo grado presso l'Ufficio del Giudice di Pace è valsa a consentire la piena conoscibilità della decisione impugnata - trascritta solo limitatamente nell'atto di appello - dal momento che la sentenza gravata non è presente in detto fascicolo, né nel fascicolo telematico e nemmeno è stata prodotta da parte appellata.
Tanto premesso- e posto che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti- nel caso di specie, sulla base degli atti, non sono rinvenibili elementi tali da consentire al Tribunale una decisione nel merito, mancando peraltro anche la produzione di primo grado di parte appellante rilevante – ed in particolare le foto del veicolo danneggiato e il preventivo dei lavori eseguiti - ai fini della decisione nel merito del gravame .
È infatti principio pacifico, nell'ipotesi di insufficienza degli elementi detti, allorquando neppure il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, che il
Tribunale non possa che rilevare l'“inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto
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e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
Pertanto, il gravame va dichiarato inammissibile.
2. Tenuto conto delle ragioni dell'adottata decisione, ricorrono gravi ed eccezionali motivi - anche alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale
è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità - per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
3. Tuttavia, la proposizione dell'appello in epoca successiva al 30.1.2013 e la declaratoria di inammissibilità dello stesso, costituiscono i presupposti per dare atto che ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello de quo, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Nola, il 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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