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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4357/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASALINO Parte_1
CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRESUTTI IVANA CP_1
CARMELINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in San Sebastiano Po il 08/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano Po (atto n.6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato una figlia: a Torino l'8.09.2017 Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
03/07/2023.
Con ricorso depositato il 16/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano Po di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa di Torino, via A. Muratori 12 sc. C, di proprietà esclusiva del marito, alla moglie con gli arredi ivi contenuti, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque sino a che ella non sarà economicamente autosufficiente;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale Per_1 presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà a casa alle ore 19,00 (alle ore 21,00 in periodi non scolastici); ii) durante la settimana, due pomeriggi consecutivi (salvo diverso accordo, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alla sera del secondo giorno con accompagnamento presso la residenza alle ore 21,00 a cura del padre. Si precisa che qualora la minore il mercoledì mattina non potesse recarsi a scuola per motivi di salute o chiusura scolastica il padre provvederà a prenderla alle 9,00 presso la residenza;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2024 il primo periodo spetta al padre); in detti periodi, il prelievo della minore dall'abitazione materna, salvo diversi accordi, avverrà alle ore 9,00 e il suo accompagnamento avverrà sempre presso l'abitazione materna alle ore 21,00; iv) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (prelievo alle ore 9,00 il primo giorno di vacanze e rientro alle ore 21,00 l'ultimo giorno di vacanza a cura del padre negli anni di sua spettanza); v) durante le vacanze estive, la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in un periodo da concordare tra le parti entro il 31.1 di ogni anno;
in caso di mancato accordo, ad anni alterni dal 1° agosto alle ore 9,00 al 15 agosto alle ore 21,00 o dal 16 agosto alle ore 9,00 al 31 agosto alle ore 21,00; per l'anno 2024 il primo periodo sarà goduto dal padre;
dopo il periodo estivo l'alternanza del fine settimana riprenderà con il genitore con cui la minore non ha trascorso le ultime due settimane di vacanza. Per il 2024, poiché domenica 1° settembre si unisce al periodo di vacanze estive di competenza materna, la minore trascorrerà anche tale giorno con la mamma, mentre il fine settimana successivo (comprensivo del giorno del compleanno della minore) la bambina resterà con il suo papà; i genitori dovranno comunicare reciprocamente le informazioni inerenti la località ove condurranno la figlia;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), negli anni pari il padre trascorrerà con la figlia il giorno del compleanno della minore;
vii) per i restanti periodi di vacanze scolastiche ed in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi gli eventuali ponti vigerà il regime delle visite di cui al punto ii). In particolare il prelievo della minore da casa sarà sempre alle ore 9,00 a cura del padre e l'accompagnamento a casa sempre a cura del padre sarà alle ore 21,00;
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano alla cura, all'educazione e all'istruzione della minore. Il signor verserà alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_1 CP_1 euro 1.000,00 (mille) annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte Per_1 da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come pagina 5 di 6 da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, integralmente richiamato e condiviso dalle parti;
DÀ ATTO che le notizie urgenti relative alla minore (stato di salute, assenza da scuola e/o da attività parascolastiche, infortunio) dovranno essere comunicate all'altro genitore a mezzo WhatsApp sms;
per altra comunicazione non urgente potrà essere utilizzata la posta elettronica;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico in punto mantenimento reciproco;
DÀ ATTO che i genitori prestano sin d'ora il consenso all'educazione religiosa scolastica e alla catechesi parrocchiale nel quartiere di residenza della minore;
DÀ ATTO che i genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia minore e di documento valido per l'espatrio; il padre autorizza da subito i viaggi all'estero della minore nei periodi di vacanze scolastiche per raggiungere gli zii e cugini materni negli Stati Uniti;
DÀ ATTO che il centro estivo dovrà essere scelto di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle scelte e attitudini della minore, e, ove possibile, della comodità rispetto alla dimora abituale della medesima, con continuità almeno bi settimanale;
DÀ ATTO che le parti formulano richiesta di trattazione scritta del procedimento e dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione economica di cui all'art. 473-bis 12 comma 3 c.p.c.;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4357/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASALINO Parte_1
CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRESUTTI IVANA CP_1
CARMELINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in San Sebastiano Po il 08/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano Po (atto n.6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato una figlia: a Torino l'8.09.2017 Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
03/07/2023.
Con ricorso depositato il 16/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano Po di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa di Torino, via A. Muratori 12 sc. C, di proprietà esclusiva del marito, alla moglie con gli arredi ivi contenuti, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque sino a che ella non sarà economicamente autosufficiente;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale Per_1 presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà a casa alle ore 19,00 (alle ore 21,00 in periodi non scolastici); ii) durante la settimana, due pomeriggi consecutivi (salvo diverso accordo, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alla sera del secondo giorno con accompagnamento presso la residenza alle ore 21,00 a cura del padre. Si precisa che qualora la minore il mercoledì mattina non potesse recarsi a scuola per motivi di salute o chiusura scolastica il padre provvederà a prenderla alle 9,00 presso la residenza;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2024 il primo periodo spetta al padre); in detti periodi, il prelievo della minore dall'abitazione materna, salvo diversi accordi, avverrà alle ore 9,00 e il suo accompagnamento avverrà sempre presso l'abitazione materna alle ore 21,00; iv) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (prelievo alle ore 9,00 il primo giorno di vacanze e rientro alle ore 21,00 l'ultimo giorno di vacanza a cura del padre negli anni di sua spettanza); v) durante le vacanze estive, la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in un periodo da concordare tra le parti entro il 31.1 di ogni anno;
in caso di mancato accordo, ad anni alterni dal 1° agosto alle ore 9,00 al 15 agosto alle ore 21,00 o dal 16 agosto alle ore 9,00 al 31 agosto alle ore 21,00; per l'anno 2024 il primo periodo sarà goduto dal padre;
dopo il periodo estivo l'alternanza del fine settimana riprenderà con il genitore con cui la minore non ha trascorso le ultime due settimane di vacanza. Per il 2024, poiché domenica 1° settembre si unisce al periodo di vacanze estive di competenza materna, la minore trascorrerà anche tale giorno con la mamma, mentre il fine settimana successivo (comprensivo del giorno del compleanno della minore) la bambina resterà con il suo papà; i genitori dovranno comunicare reciprocamente le informazioni inerenti la località ove condurranno la figlia;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), negli anni pari il padre trascorrerà con la figlia il giorno del compleanno della minore;
vii) per i restanti periodi di vacanze scolastiche ed in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi gli eventuali ponti vigerà il regime delle visite di cui al punto ii). In particolare il prelievo della minore da casa sarà sempre alle ore 9,00 a cura del padre e l'accompagnamento a casa sempre a cura del padre sarà alle ore 21,00;
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano alla cura, all'educazione e all'istruzione della minore. Il signor verserà alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_1 CP_1 euro 1.000,00 (mille) annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte Per_1 da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come pagina 5 di 6 da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, integralmente richiamato e condiviso dalle parti;
DÀ ATTO che le notizie urgenti relative alla minore (stato di salute, assenza da scuola e/o da attività parascolastiche, infortunio) dovranno essere comunicate all'altro genitore a mezzo WhatsApp sms;
per altra comunicazione non urgente potrà essere utilizzata la posta elettronica;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico in punto mantenimento reciproco;
DÀ ATTO che i genitori prestano sin d'ora il consenso all'educazione religiosa scolastica e alla catechesi parrocchiale nel quartiere di residenza della minore;
DÀ ATTO che i genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia minore e di documento valido per l'espatrio; il padre autorizza da subito i viaggi all'estero della minore nei periodi di vacanze scolastiche per raggiungere gli zii e cugini materni negli Stati Uniti;
DÀ ATTO che il centro estivo dovrà essere scelto di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle scelte e attitudini della minore, e, ove possibile, della comodità rispetto alla dimora abituale della medesima, con continuità almeno bi settimanale;
DÀ ATTO che le parti formulano richiesta di trattazione scritta del procedimento e dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione economica di cui all'art. 473-bis 12 comma 3 c.p.c.;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.