Sentenza 12 luglio 2021
Ordinanza collegiale 20 luglio 2022
Sentenza 6 febbraio 2023
Decreto presidenziale 20 febbraio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 7740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7740 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2020, proposto da
HE IC, rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Viggiano e Agostino Di Febbraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agostino Di Febbraro in Napoli, via G.Porzio Centro Dir.Is F11;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2212/2018 pubblicata il 19.09.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa OV ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il reclamo all’esame, parte ricorrente, allegando di non aver ancora avuto il pagamento delle somme dovute, ha impugnato il messaggio pec del 21.04.2024 della commissaria ad acta con il quale la stessa comunicava di ritenere conclusa la propria attività, non essendo stato nominato dalla Direzione Generale Campania dell’INPS, il funzionario che avrebbe dovuto coadiuvarla nei conteggi necessari alla liquidazione degli importi dovuti, ai sensi di quanto disposto dalla sentenza di questa Sezione n. 3323/2023 del 31 maggio 2023.
2. Con ordinanza 7406 del 27.12.2024, la Sezione - evidenziando che la sentenza n. 3323/2023 del 31 maggio 2023 attribuiva alla commissaria ad acta una mera facoltà di avvalersi di un funzionario dell’INPS e che pertanto, l’inerzia dell’I.N.P.S.- Direzione Generale della Campania nell’individuazione del suddetto funzionario non poteva costituire causa ostativa alla prosecuzione delle operazioni necessarie a dare esecuzione al giudicato – disponeva di acquisire documentati chiarimenti sulle ragioni per le quali aveva ritenuto conclusa la propria attività, nonostante il giudicato non fosse stato ottemperato. Inoltre, tenuta ferma la nomina della commissaria ad acta disposta con la sentenza n. 832/2023 del 6 febbraio 2023, ribadiva la permanenza dell’obbligo a suo carico di adottare, nelle more, ogni opportuno provvedimento per l’esecuzione della sentenza civile e rinviava il processo all’udienza del 9 aprile 2025.
3. Con la nota del 31 marzo 2025 la commissaria ad acta ha reso i chiarimenti richiesti con l’ordinanza collegiale n. 7406 del 27.12.2024 e rappresentato l’esigenza, manifestata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota del 24.3.2025, di disporre un rinvio dell’udienza per il completamento delle attività necessarie all’esecuzione del giudicato.
4. Il commissario ad acta e il Ministero hanno depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto. Parte ricorrente, con istanza di passaggio in decisione depositata in data 21.11.2025, ha preso atto della documentazione e dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna del Ministero alle spese processuali, con attribuzione al difensore.
5. Preso atto della documentazione depositata dal commissario ad acta e dal Ministero resistente e della dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere.
6. Le spese di lite sono da porre a carico dell’Amministrazione resistente, in base al criterio della soccombenza virtuale, essendo l’esecuzione del giudicato avvenuta solo a seguito della proposizione del ricorso in ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara cessata la materia del contendere. Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione al difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
OV ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ZZ | NN PA |
IL SEGRETARIO