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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7348 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il [...], CF: ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simone Pinna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
nato ad [...] il [...] CF: ed ivi CP_1 C.F._2 residente;
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TZ (regolarmente trascritto nei registri dello Stato
Civile del suddetto Comune alla serie n. 2 , parte I , anno 2003) tra la signora nata ad [...] il [...], residente ad Parte_1
ES nella via Fratelli Bandiera, 30, C.F. ed il CodiceFiscale_3 signor , nato ad [...] il [...], codice fiscale CP_1 [...]
residente in [...]; ordinare la C.F._4 annotazione della emananda sentenza nei registri dello Stato Civile, con ogni più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.2023, ha domandato a Parte_1 questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.07.2003 in
TZ, con . CP_1
Ha precisato che dall'unione coniugale non sono nati figli e che i coniugi si sono separati a seguito di sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1404 del 24.05.2022 pubblicata il 27.05.2022, senza più riprendere la convivenza.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in CP_1 giudizio.
All'udienza del 03.07.2024, è comparsa la sola ricorrente e il giudice, non essendo stato necessario adottare provvedimenti urgenti, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e Parte_1 hanno contratto matrimonio in TZ il 20.07.2003. CP_1
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 1404 emessa dal
Tribunale di Cagliari in data 24.05.2022 e da questa data, come affermato dalla ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta. Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è trascorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge
898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.07.2003 in
TZ (NU) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato ad [...] il [...], trascritto negli atti CP_1 dello stato civile del Comune di TZ, anno 2003, parte I, n. 2;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di TZ (NU) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 27.11.2024
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7348 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il [...], CF: ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simone Pinna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
nato ad [...] il [...] CF: ed ivi CP_1 C.F._2 residente;
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TZ (regolarmente trascritto nei registri dello Stato
Civile del suddetto Comune alla serie n. 2 , parte I , anno 2003) tra la signora nata ad [...] il [...], residente ad Parte_1
ES nella via Fratelli Bandiera, 30, C.F. ed il CodiceFiscale_3 signor , nato ad [...] il [...], codice fiscale CP_1 [...]
residente in [...]; ordinare la C.F._4 annotazione della emananda sentenza nei registri dello Stato Civile, con ogni più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.2023, ha domandato a Parte_1 questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.07.2003 in
TZ, con . CP_1
Ha precisato che dall'unione coniugale non sono nati figli e che i coniugi si sono separati a seguito di sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1404 del 24.05.2022 pubblicata il 27.05.2022, senza più riprendere la convivenza.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in CP_1 giudizio.
All'udienza del 03.07.2024, è comparsa la sola ricorrente e il giudice, non essendo stato necessario adottare provvedimenti urgenti, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e Parte_1 hanno contratto matrimonio in TZ il 20.07.2003. CP_1
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 1404 emessa dal
Tribunale di Cagliari in data 24.05.2022 e da questa data, come affermato dalla ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta. Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è trascorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge
898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.07.2003 in
TZ (NU) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato ad [...] il [...], trascritto negli atti CP_1 dello stato civile del Comune di TZ, anno 2003, parte I, n. 2;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di TZ (NU) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 27.11.2024
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)