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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 23/09/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA
- UFFICIO LAVORO –
Il Giudice di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro dr. Angelo
Scarpati all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1535/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Emiliano Valiante come da Parte_1 procura allegata alla comparsa del 22.2.2024
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni : “a. accertare e dichiarare che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l' , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 dal 11.2.1991 al 31.5.2022; b. accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi di cui in narrativa;
per l'effetto - in applicazione della normativa legale e contrattuale sopra menzionata ed in ogni caso ex articoli 36
Costituzione e 2099 codice civile – condannare l' resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4.800,00, per le causali di cui al conteggio trascritto nel presente atto, elaborato sulla scorta del CCNL di settore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario”.
Ha dedotto, nello specifico: di aver lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell' dal 11.2.1991 al 31.5.2022, data di CP_1 quiescenza per sopraggiunti limiti d'età; alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente nulla aveva percepito a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni dal 2019 al 2022; l'Ente resistente con prot. n. 140357 datato 28.6.2022, ovvero successivamente alla data di quiescenza del ricorrente, comunicava al dipendete che i giorni di Pt_1
ferie maturati e non goduti, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, sono pari a
75; in data 6.7.2022, il ricorrente, per il tramite del procuratore, notificava all' resistente atto di costituzione in mora per il pagamento delle somme CP_2
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute che rimaneva inevasa;
l'art. 5 comma 8 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 prevedeva che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. e delle autorità indipendenti, devono essere obbligatoriamente fruite e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
tale norma, tuttavia, non operava in relazione a quelle vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro;
in questi casi, infatti, l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o comunque
2 riconducibile al dipendente;
tanto era confermato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con il parere prot. N. 29795/2012, secondo il quale l'art. 5 comma 8 della suddetta disposizione normativa non trovava applicazione nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità; anche sulla scorta del CCNL di categoria, il ricorrente aveva diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto non le aveva godute per causa a lui non imputabile essendo stato ininterrottamente in aspettativa come “ lavoratore fragile” dal 19.3.2020 al
31.5.2022, data di cessazione del rapporto di lavoro;
il credito del lavoratore era pari ad euro € 4.800,00. ( € 1.664,00 (retribuzione mensile): 26 = 64,00 euro (retribuzione per un giorno lavorativo) x 75 giorni di ferie maturati e non goduti = € 4.800,00)
Sebbene ritualmente citato, non si è costituita l' esistente.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa, come da separato dispositivo con motivazione contestuale.
La domanda non è fondata e va rigettata, per le ragioni in sintesi esposte.
Il ricorrente, dipendente dell' attualmente in quiescenza, ha Parte_2 agito in giudizio per sentire accertare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute con consequenziale condanna dell'ente al pagamento della complessiva somma di € 4.800,00, oltre interessi e rivalutazione.
Nondimeno, ritiene chi scrive che, nel caso di specie, le circostanze di fatto dedotte in ricorso non risultano sufficientemente provate giusta la documentazione allegata in atti, di tal che la domanda va rigettata.
In particolare, nell'atto introduttivo l'istante deduce che, a far data dal
19.3.2020, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro ( 31.5.2022), sarebbe stato posto in aspettativa in quanto “ lavoratore fragile”; di qui, appunto,
l'invocato diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute.
3 Si è detto, infatti, che l'art. 5 comma 8 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
P.A. e delle autorità indipendenti, devono essere obbligatoriamente fruite e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
tale norma, tuttavia, non opera in relazione a quelle vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro;
in questi casi, infatti, l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o comunque riconducibile al dipendente;
tanto era confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere prot. N. 29795/2012, secondo il quale l'art. 5 comma 8 della suddetta disposizione normativa non trovava applicazione nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.
Ciò premesso, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la circostanza secondo cui il ricorrente, a far data dal 19.3.2020, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro ( 31.5.2022), sarebbe stato posto in aspettativa in quanto
“ lavoratore fragile” ( con conseguente impossibilità, per motivi oggettivi ed indipendenti dalla volontà del lavoratore, di fruire delle ferie non godute in precedenza) appare solo dedotta ma non provata mercè, ad esempio,
l'allegazione di idonea documentazione medica;
né, peraltro, la contumacia del resistente è idonea a colmare siffatto difetto probatorio, non equivalendo la contumacia a non contestazione dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, nel rapporto di pubblico impiego, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico: vige, cioè, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali più favorevoli per il dipendente ( v. App. Roma, sent. 1383/2021).
Detto divieto, invero, non opera qualora solo il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala o non prevedibile e, cioè, in caso di decesso e dispensa 4 per inabilità o malattia ( v. Trib. Bari, sez. lav. 2960/2021), ovvero nell'ipotesi in cui la fruibilità del congedo sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore, ovvero per fatto specifico dell'Amministrazione datrice di lavoro ( v. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II,
18/04/2019, n.359).
In ragione di tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese stante della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Vallo della Lucania il 23.9.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA
- UFFICIO LAVORO –
Il Giudice di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro dr. Angelo
Scarpati all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1535/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Emiliano Valiante come da Parte_1 procura allegata alla comparsa del 22.2.2024
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni : “a. accertare e dichiarare che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l' , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 dal 11.2.1991 al 31.5.2022; b. accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi di cui in narrativa;
per l'effetto - in applicazione della normativa legale e contrattuale sopra menzionata ed in ogni caso ex articoli 36
Costituzione e 2099 codice civile – condannare l' resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4.800,00, per le causali di cui al conteggio trascritto nel presente atto, elaborato sulla scorta del CCNL di settore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario”.
Ha dedotto, nello specifico: di aver lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell' dal 11.2.1991 al 31.5.2022, data di CP_1 quiescenza per sopraggiunti limiti d'età; alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente nulla aveva percepito a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni dal 2019 al 2022; l'Ente resistente con prot. n. 140357 datato 28.6.2022, ovvero successivamente alla data di quiescenza del ricorrente, comunicava al dipendete che i giorni di Pt_1
ferie maturati e non goduti, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, sono pari a
75; in data 6.7.2022, il ricorrente, per il tramite del procuratore, notificava all' resistente atto di costituzione in mora per il pagamento delle somme CP_2
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute che rimaneva inevasa;
l'art. 5 comma 8 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 prevedeva che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. e delle autorità indipendenti, devono essere obbligatoriamente fruite e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
tale norma, tuttavia, non operava in relazione a quelle vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro;
in questi casi, infatti, l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o comunque
2 riconducibile al dipendente;
tanto era confermato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con il parere prot. N. 29795/2012, secondo il quale l'art. 5 comma 8 della suddetta disposizione normativa non trovava applicazione nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità; anche sulla scorta del CCNL di categoria, il ricorrente aveva diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto non le aveva godute per causa a lui non imputabile essendo stato ininterrottamente in aspettativa come “ lavoratore fragile” dal 19.3.2020 al
31.5.2022, data di cessazione del rapporto di lavoro;
il credito del lavoratore era pari ad euro € 4.800,00. ( € 1.664,00 (retribuzione mensile): 26 = 64,00 euro (retribuzione per un giorno lavorativo) x 75 giorni di ferie maturati e non goduti = € 4.800,00)
Sebbene ritualmente citato, non si è costituita l' esistente.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa, come da separato dispositivo con motivazione contestuale.
La domanda non è fondata e va rigettata, per le ragioni in sintesi esposte.
Il ricorrente, dipendente dell' attualmente in quiescenza, ha Parte_2 agito in giudizio per sentire accertare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute con consequenziale condanna dell'ente al pagamento della complessiva somma di € 4.800,00, oltre interessi e rivalutazione.
Nondimeno, ritiene chi scrive che, nel caso di specie, le circostanze di fatto dedotte in ricorso non risultano sufficientemente provate giusta la documentazione allegata in atti, di tal che la domanda va rigettata.
In particolare, nell'atto introduttivo l'istante deduce che, a far data dal
19.3.2020, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro ( 31.5.2022), sarebbe stato posto in aspettativa in quanto “ lavoratore fragile”; di qui, appunto,
l'invocato diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute.
3 Si è detto, infatti, che l'art. 5 comma 8 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
P.A. e delle autorità indipendenti, devono essere obbligatoriamente fruite e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
tale norma, tuttavia, non opera in relazione a quelle vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro;
in questi casi, infatti, l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o comunque riconducibile al dipendente;
tanto era confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere prot. N. 29795/2012, secondo il quale l'art. 5 comma 8 della suddetta disposizione normativa non trovava applicazione nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non era imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.
Ciò premesso, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la circostanza secondo cui il ricorrente, a far data dal 19.3.2020, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro ( 31.5.2022), sarebbe stato posto in aspettativa in quanto
“ lavoratore fragile” ( con conseguente impossibilità, per motivi oggettivi ed indipendenti dalla volontà del lavoratore, di fruire delle ferie non godute in precedenza) appare solo dedotta ma non provata mercè, ad esempio,
l'allegazione di idonea documentazione medica;
né, peraltro, la contumacia del resistente è idonea a colmare siffatto difetto probatorio, non equivalendo la contumacia a non contestazione dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, nel rapporto di pubblico impiego, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico: vige, cioè, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali più favorevoli per il dipendente ( v. App. Roma, sent. 1383/2021).
Detto divieto, invero, non opera qualora solo il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala o non prevedibile e, cioè, in caso di decesso e dispensa 4 per inabilità o malattia ( v. Trib. Bari, sez. lav. 2960/2021), ovvero nell'ipotesi in cui la fruibilità del congedo sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore, ovvero per fatto specifico dell'Amministrazione datrice di lavoro ( v. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II,
18/04/2019, n.359).
In ragione di tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese stante della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Vallo della Lucania il 23.9.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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