Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Pegno – Ipoteca nella causa iscritta al n. 5974/2013 R.G.,
– Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), difesi dall'avv. Achille Parisi, C.F._2
– attori contro
( ), difesa dall'avv. Nicola Controparte_1 P.IVA_1
Balistreri,
– convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ed hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2
esponendo quanto segue. Controparte_1
era (ed è) titolare di un'impresa individuale di costruzioni Parte_1
edili, attiva da oltre cinquanta anni, con un «patrimonio immobiliare imponente» e con numerosi dipendenti.
Tra il 2006 e il 2007 il aveva stipulato «numerosi contratti preliminari Parte_1
di vendita» aventi ad oggetto immobili in fase di costruzione, situati nel territorio di
Messina.
Per portare avanti i lavori nei cantieri l'imprenditore attingeva ad un finanziamento erogato dalla articolato in diversi contratti Controparte_2
1
A garanzia degli obblighi restitutori prestava garanzia . Parte_2
Non riuscendo il a saldare taluni debiti, la banca «congelava» le dette Parte_1
forme di finanziamento, con missiva datata 26.7.2006, e richiedeva la restituzione degli importi concessi «entro un termine irrisorio».
Mancata la restituzione, la chiedeva e Controparte_2
otteneva dal Tribunale di Messina un decreto ingiuntivo, il n. 1012/07, per il pagamento della somma di (circa) euro 79.500,00, dovuta per scoperture in conto corrente, e, in base al titolo giudiziale (esecutivo), iscriveva ipoteca su tutto il patrimonio immobiliare dei
, il cui valore era all'epoca stimato in circa euro 10.000.000,00 e iniziava una Parte_1
procedura esecutiva immobiliare (iscritta al n. 302/07 R.G.E.). Nello stesso tempo, la banca instaurava un'altra procedura esecutiva immobiliare (iscritta al n. 229/07 R.G.E.), in base al contratto di mutuo, sottoponendo a pignoramento altri immobili il cui valore era stimato, dal consulente, in euro 1.496.000,00 e, avvalendosi dei detti titoli esecutivi, interveniva in una procedura esecutiva immobiliare già pendente (iscritta al n. 73/03
R.G.E.), avente ad oggetto immobili il cui valore era stato determinato dal consulente in euro 350.085,75.
Erano sottoposti a pignoramento, in base ai detti titoli esecutivi, 30 appartamenti con destinazione abitativa e 17 immobili (capannoni industriali, ville residenziali, terreni edificabili), elencati precisamente, con corredo di dati identificativi catastali, nell'atto di citazione (pagg. 3 e ss.).
La banca, inoltre, segnalava i alla Centrale dei Rischi. Parte_1
Numerosi di quegli immobili avevano formato oggetto di altrettanti contratti preliminari di vendita o permuta
Instaurata dai causa di opposizione (iscritta al n. 6517/2007 R.G.) Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1012/07, l'esecutività provvisoria di questo veniva sospesa.
Alla richiesta dei di restringere l'ipoteca, escludendone gli immobili Parte_1
promessi in vendita, e alla loro proposta di pagare l'intera somma pretesa, fatta per non paralizzare le alienazioni, a cui seguiva anche la loro manifestata disponibilità a rinunciare agli atti della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, la banca non data risposta.
2 Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanze del 23 dicembre 2008, del 20 aprile 2009
e del 13 luglio 2009, accogliendo l'istanza dei debitori, riduceva il pignoramento, con la liberazione di numerosi immobili, tra cui gli appartamenti destinati alla vendita, e con la restrizione dell'ipoteca.
Dopo la prima riduzione del pignoramento e prima della restrizione dell'ipoteca, il trasferiva gli immobili ai promissari acquirenti, ma doveva rinunciare al Parte_1
pagamento dei corrispettivi a causa del vincolo ipotecario, che tra l'altro impediva agli acquirenti di ottenere mutui.
Nella causa di opposizione veniva accertato che, sul conto corrente, era maturato non un saldo a debito del , ma un saldo a credito. Parte_1
Esposti tali fatti e sostenendo che l'iscrizione ipotecaria era abnorme, per la sproporzione tra il credito da tutelare e il valore del patrimonio immobiliare, i hanno chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni, individuati Parte_1
come segue: danni da ritardo nella percezione dei corrispettivi (l'impresa era costretta ad addivenire alle vendite senza pretendere pagamenti immediati, perché gli acquirenti non potevano ottenere mutui a causa dell'ipoteca iscritta sugli immobili e chiedevano
“garanzie” di cancellazione dell'ipoteca, sotto forma di rinvio del pagamento del saldo dei corrispettivi) e da pagamento di «ingenti penali» ai promissari acquirenti (pag. 8 dell'atto di citazione); danni all'immagine e alla reputazione commerciale, con incidenza sulle occasioni lavorative perdute;
danni da riduzioni dei corrispettivi delle vendite o da forniture gratuite di materiali edili e da esecuzione gratuita di altri lavori (a cui l'impresa era addivenuta a causa della esistenza del peso ipotecario); danni da interessi passivi e da accessori dovuti a causa di ritardi nel versamento di contributi previdenziali e di imposte;
danni esistenziali.
La ha resistito eccependo e sostenendo: che Controparte_1
le domande di risarcimento erano inammissibili, essendo ancora pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
che l'iscrizione ipotecaria fondata sul mutuo ipotecario era legittima, tanto che le domande attoree non la coinvolgevano;
che non era conosciuto, al momento dell'iscrizione della formalità, «l'effettivo valore» dei beni ipotecati in base al decreto ingiuntivo e che niente aveva opposto all'istanza di riduzione dell'ipoteca; che la conoscenza del valore dei beni ipotecati si era avuta solamente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 302/07 R.G.E., una volta espletata la consulenza tecnica d'ufficio e depositata la relazione di stima;
che la proporzione tra valore dei beni
3 ipotecati e credito non poteva essere determinata aprioristicamente, in quanto nel processo esecutivo potevano intervenire altri creditori, muniti o meno di privilegi;
che, alla data del 21.4.2007, sui beni sottoposti ad esecuzione risultavano iscritte altre formalità (un pignoramento e due ipoteche legali, queste a garanzia di debiti dell'ammontare di euro 367.537,00 e 24.726,20; che il mancato consenso alla cancellazione dell'ipoteca non era illegittimo e, quindi, non era fonte di responsabilità, essendo doveroso il consenso soltanto in esito al pagamento dell'intero debito;
che la segnalazione alla Centrale dei Rischi era legittima: la posizione degli attori era classificata come “a sofferenza”; che i lamentati danni non erano provati.
Le domande sono fondate per quanto di ragione.
L'art. 2809 c.c. prevede che «l'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro».
La necessità che sia rispettato un limite quantitativo nell'iscrizione ipotecaria si evince dall'art. 2874 c.c., il quale stabilisce che «le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta».
I criteri di accertamento della sproporzione sono definiti dall'art. 2875 c.c.: «si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855».
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, «in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo del credito vantato, il creditore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il danno subìto dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni medesimi ovvero nella difficoltà di accesso al credito» (Cass. n. 39441/21).
La previsione della speciale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. – quale responsabilità del soccombente che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio
– «non esclude l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una condotta prudente e diligente, nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti contrattuali o negoziali, e dunque anche del
4 diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in termini consentanei con la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori,
e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore» (Cass. n.
39441/21).
È oggi superato – lo afferma in modo espresso la pronuncia appena citata –
l'indirizzo giurisprudenziale per cui «il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può mai essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito)», potendosi configurare a carico del creditore procedente, «una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96, primo comma c.p.c., qualora quest'ultimo, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave» (Cass. n. 10771/99; in senso conforme, Cass. n. 17902/10).
La pronuncia citata è relativa ad un caso – emergono con evidenza, pure dalla sintetica descrizione, talune somiglianze con il caso in esame – in cui un creditore (una banca) aveva iscritto, a garanzia di un debito da conto corrente bancario, debito peraltro totalmente contestato, dell'ammontare di (appena) circa euro 110.000,00, ipoteca su immobili del valore stimato di circa euro 30.000.000,00: il rigetto delle domande risarcitorie è stato ritenuto, oltre che motivato in modo apodittico, in contrasto con «il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso», in conformità al «criterio non già della certezza bensì del “più probabile che non”» e con «il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa».
La motivazione è ampia e approfondita nello sviluppare principi e argomenti che superano il pregresso orientamento giurisprudenziale.
L'attribuzione al creditore della libertà di scelta tra quali immobili iscrivere ipoteca
– osserva la Suprema Corte – non può «prescindere dalla necessaria correlazione tra
5 credito, importo iscritto e valore dei beni, dovendo conseguentemente procedersi all'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore in ragione del rapporto del valore degli stessi con la cautela riconosciuta».
L'esigenza di correlazione tra valore degli immobili (seppur liberamente scelti) su cui iscrivere la garanzia e valore dei medesimi risulta confermato, e non già smentito, dalla stessa disciplina dettata a proposito della riduzione delle ipoteche (artt. 2872 ss.
c.c.).
Di speciale importanza sono i passaggi motivazionali in cui la Suprema Corte traccia le linee di confine tra le norme di cui agli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c. e gli spazi della relativa applicazione e ricostruisce presupposti e contenuti della responsabilità del creditore nell'eccesso di iscrizione della garanzia ipotecaria.
Relativamente al primo profilo, la condotta prudente e diligente nonché informata al rispetto del principio di buona fede o correttezza va dal creditore mantenuta non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima e a prescindere, nell'esercizio dei propri diritti contrattuali o negoziali e in termini generali nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione, essendo il titolare di diritti, poteri e facoltà tenuto ad esercitarli senza abusarne. E, per ciò che attiene, specificamente, al diritto di garanzia, «il titolare deve goderne in termini consentanei con la relativa funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, e non anche a determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore».
Il principio di universalità della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) non è insensibile, infatti, ai principi di proporzionalità e adeguatezza in relazione all'interesse specifico di garanzia.
Quanto al secondo profilo, «al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito».
Non può dirsi che al creditore sia «attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela».
6 L'orientamento giurisprudenziale aveva iniziato a mutare prima, con Cass. n.
6533/16: «Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui
è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore».
In quel caso – ancora una volta, emergono somiglianze con quello in esame – il creditore, una banca, a fronte di un credito derivato da un saldo passivo di conto corrente, saldo di quasi 105 milioni di lire, ottenuto un decreto ingiuntivo, aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'intero patrimonio immobiliare facente parte dell'impresa del debitore, il cui oggetto erano la costruzione e la vendita di immobili.
È alla luce di questi principi che i fatti allegati e provati devono essere analizzati.
Giova evidenziare, prima, come dagli orientamenti e dai principi giurisprudenziali ricordati derivi l'infondatezza gli assunti difensivi della convenuta incentrati su indirizzi pregressi, appunto superati.
Su ricorso della il Tribunale di Messina CP_1 Controparte_2
aveva intimato a , titolare di un'impresa individuale e fideiussore Parte_1
della Edil Teg. e ad , fideiussore, con il decreto ingiuntivo n. CP_3 Parte_2
1012/07, emesso il 9 luglio 2007, di pagare alla ricorrente la somma complessiva di euro
79.501,18, pretesa a titolo di saldi passivi maturati sui conti correnti n. 10762 Y (euro
921,80), n. 10640 A (euro 7.583,47) e n. 10840 T (euro 68.434,30) e di cambiale scontata e insoluta (euro 2.561,61), e relativi accessori.
Sulla base del decreto ingiuntivo – munito, all'atto dell'emissione, della clausola di provvisoria esecuzione – la creditrice iscriveva ipoteca giudiziale, in data 18.7.2007, per un importo di euro 150.000,00 (inclusivo della somma ingiunta, degli interessi e delle spese), su numerosi immobili di proprietà di e di Parte_1 [...]
. Parte_2
La banca procedeva, quindi, in base allo stesso decreto monitorio, a sottoporre a pignoramento, con atto datato 24.11.2007, numerosi immobili (16 di proprietà di
[...]
e 2 di proprietà di ), tra fabbricati e terreni. Parte_1 Parte_2
Con un altro atto, datato 13.9.2007, la banca, sulla base di un contratto di mutuo
(stipulato in data 7.6.2002 e spedito in forma esecutiva), aveva sottoposto a
7 pignoramento, altri beni immobili di proprietà di (alcuni dei quali Parte_1
erano in comproprietà con un terzo).
Il pignoramento iscritto con l'atto datato 13.9.2007 sfociava nella procedura esecutiva immobiliare n. 229/2007 R.G.E., il pignoramento iscritto con l'atto datato
24.11.2007 sfociava nella procedura esecutiva immobiliare n. 302/2007.
Il pignoramento con cui era stata iniziata la procedura esecutiva n. 302/2007 R.G.E. era seguito ad un precetto contenente l'intimazione di pagare la somma complessiva di euro 85.608,23 (in base al decreto ingiuntivo n. 1012/07).
Il pignoramento con cui era stata iniziata la procedura esecutiva n. 229/2007 R.G.E. era seguito ad un precetto contenente l'intimazione di pagare la somma di euro
361.618,22 (in base al contratto di mutuo).
Gli immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 302/2007 R.G. avevano un valore, stimato dal consulente tecnico d'ufficio (v. la relazione, agli atti), di euro 2.205.768,21 (euro 1.481.326,15, detratte le spese per regolarizzazioni o adeguamenti) – euro 1.496.000 (euro 1.271.400,00 detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti), nella relazione depositata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2003 R.G.E.: i valori di mercato, considerando il lasso di tempo trascorso, non erano disallineati ed evidenziano una tendenza all'aumento, in quegli anni
–, di euro 895.769,83 (euro 656.327,37, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti).
Gli immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 229/2007 R.G. avevano un valore, stimato dal consulente tecnico d'ufficio (v. la relazione, agli atti), di euro 172.800,00 (euro 146.480,00, detratte le spese per regolarizzazioni o adeguamenti), di euro 485.800,00 (euro 291.480,00, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti), di euro 274.350,00 (euro 233.197,50, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti) e di euro 424.450,01 (euro 139.202,51, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti).
Inoltre, gli immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2003
R.G.E., instaurata dalla società nei confronti di Parte_3 [...]
e in cui, con due distinti atti (uno in base al contratto di mutuo, un altro in Parte_1 base al decreto ingiuntivo), interveniva la – la Controparte_2
circostanza dell'intervento non è contestata, e anzi è riconosciuta e ammessa e comunque
è dimostrata dalla sentenza n. 876/2015 (in atti) con cui il Tribunale ha dichiarato
8 l'illegittimità dell'intervento –, avevano un valore, stimato dal consulente tecnico d'ufficio (v. la relazione, agli atti), di euro 185.000,00 (euro 157.250,00, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti), di euro 78.840,00 (euro 67.014,00, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti), di euro 86.245,75 (euro 73.308,89, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti), di euro 1.320.000,00 (euro 1.175.975,00, detratte le spese per regolarizzazioni e adeguamenti).
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo (causa n. 6517/2007 R.G.), consulenza la cui relazione (in atti) era datata
17.11.2011, era risultato che i saldi dei conti correnti (intestati a e Controparte_4
CP_ alla Edil Teg. società per cui aveva prestato fideiussione) non Parte_1
erano passivi (a debito per i clienti), ma attivi (a credito per i clienti), per la somma complessiva di euro 62.410,89.
Con la sentenza n. 2507/2015 (in atti), emessa nella causa di opposizione, il
Tribunale ha condannato la banca a pagare a la somma di euro Parte_1
23.914,12, oltre interessi, risultante della rettifica dei saldi dei conti correnti, accertando, perciò, l'inesistenza dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo.
L'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1012/07 era stata, precedentemente, sospesa con ordinanza del 19 giugno 2008.
Non è marginale, nell'ottica di un'analisi complessiva dei comportamenti delle parti, la circostanza che ed avessero proposto, Parte_1 Parte_2
con missiva datata 6.11.2008, spedita all'avvocato della Controparte_2
il pagamento, da parte loro, della somma di euro 88.603,94 (somma riportata nel
[...]
precetto, con interessi fino alla data del 30.11.2008) in cambio della cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Soltanto con ordinanze emesse il 13 dicembre 2008 e il 13 luglio 2009, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 302/07 R.G.E., venivano esclusi dal pignoramento beni immobili specificamente individuati.
Emerge con evidenza, già comparando la somma oggetto del decreto ingiuntivo con i valori degli immobili pignorati nelle procedure esecutive n. 302/2007 R.G.E. e n.
229/2007 R.G.E., anche senza considerare i valori dei beni immobili pignorati nella procedura esecutiva n. 73/2003 R.G.E. – in cui la banca creditrice era intervenuta: è da notare che non è stato indicato ed eventualmente documentato il credito della procedente
( –, la sproporzione manifesta e rilevante tra i dati Parte_3
9 quantitativi: somma il cui pagamento era stato intimato e valori dei beni immobili.
La sproporzione era manifesta e rilevante anche tenendo conto, oltre che del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 1012/07 (euro 85.608,23, importo indicato nel precetto), del credito derivato dal mutuo fondiario (euro 361.619,22, importo indicato nel precetto): la sommatoria dei crediti (meno di euro 450.000,00) si aggira intorno alla frazione di 1/7
o di 1/5 del valore complessivo dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 302/2007 R.G.E. (circa euro 3.100.000,00; circa euro 2.100.000, sottraendo spese per adeguamenti e regolarizzazioni), con un divario che si accentua se si considerano i valori dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 229/2007 R.G.E. (poco meno di euro 1.350.000,00 o, sottraendo spese per adeguamenti e regolarizzazioni o per correttivi, poco più di euro 810.000,00).
Gli esiti non cambierebbero, in modo determinante, nemmeno considerando le altre ipoteche iscritte per importi di euro 367.537,00 e 24.726,20.
Anche nell'ordinanza emessa il 13 dicembre 2008 dal Giudice dell'esecuzione, nella procedura n. 302/2007 R.G.E., sono indicati elementi di rilevanza per una esatta analisi della questione: lo stesso Giudice dell'esecuzione aveva limitato la stima «a soli sei beni», il cui valore era stato determinato in euro 2.137,653,50; i crediti fatti valere nella procedura ammontavano a poco più di euro 300.000,00.
La circostanza che la banca creditrice «non conosceva l'effettivo valore dei beni» su cui era stata iscritta l'ipoteca prima che fosse espletata la consulenza tecnica nella procedura esecutiva immobiliare n. 302/2007 R.G.E., tanto da non essersi opposta, in seguito al deposito della relazione, all'istanza di riduzione dell'ipoteca (pag. 8 delle note conclusionali datate 12.1.2022), non esclude i presupposti della responsabilità per eccesso nell'iscrizione ipotecaria.
Una responsabilità potrebbe escludersi – in linea di astratta ipotesi – se lo scarto o il divario tra l'ammontare del credito oggetto del decreto ingiuntivo e, al limite, anche del credito derivato dal mutuo fondiario e il valore complessivo dei beni immobili fosse stato, se non esiguo, contenuto entro margini ragionevoli, tali da fare ritenere che la creditrice, nello scegliere i beni da ipotecare, prima, e pignorare, dopo, avesse tenuto un comportamento improntato a standard di comune prudenza e diligenza, acquisendo – attività che non appare particolarmente onerosa – dati utili a individuare i valori di detti beni e a soppesare la misura della garanzia che si accingeva a iscrivere.
È corretto sostenere che il rapporto tra valore dei beni pignorati e necessità del
10 processo esecutivo «non può essere aprioristicamente determinato», perché «nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento» (Cass. n. 3952/06).
Tuttavia, se il principio, in generale, è valido, ciò non significa e non implica che il creditore sia svincolato da qualsivoglia limite nella scelta dei beni su cui iscrivere ipoteca, non essendo altrimenti spiegabili norme come quelle di cui agli artt. 2874 e ss. c.c.
Se si ritenesse il contrario, non sarebbe mai configurabile a carico del creditore procedente una responsabilità per eccessi nell'iscrizione di ipoteca, prima che, nel processo esecutivo che dovesse seguire, sia stimato, dal consulente tecnico, il valore dei beni immobili e senza che assumano rilievo le vicende del credito: soluzioni che, nella loro assolutezza, non paiono accolte, oggi, dalla giurisprudenza di legittimità.
È vero pure che la tutela del debitore da eccessi o abusi nell'utilizzo dei mezzi esecutivi si realizza attraverso rimedi tipici (riduzione o limitazione previste dagli artt. art. 496, 546, comma 2, e 483 c.p.c.).
Però, la previsione, in astratto, dei rimedi e il ricorso utile, in concreto, agli stessi non escludono che un danno possa essere e sia stato causato da eccessi o abusi, anteriormente alla riduzione.
Accertata la responsabilità della banca per eccesso nell'iscrizione ipotecaria, si può passare a verificare se danni effettivi fossero stati causati dalla detta formalità e, nell'ipotesi affermativa, a quantificarli.
In linea generale, è da tenere fermo il principio secondo cui «in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli» (Cass. n. 12123/20).
Questa pronuncia ha riconosciuto che, quando sia accertata la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, per difetto di presupposti legittimanti, ricorre un “danno- evento” (o meglio, un evento di danno), che non risulta automaticamente eliminato, per effetto del solo accertamento, perché finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria sussiste «una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene,
11 sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività».
Occorre pur sempre, però, valutare se in concreto si sono prodotti danni- conseguenza, evenienza ipotizzabile tanto se si perdono una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non reputi conveniente acquistarlo), quanto nell'ipotesi in cui il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo «una diminuzione del prezzo», ovvero ottenendone «un prezzo vile», oppure un qualche altro pregiudizio.
Nel ribadire che non si possono configurare danni cc.dd. in re ipsa, la pronuncia ha ritenuto erronea la sentenza di merito che aveva subordinato il riconoscimento di un danno risarcibile alla perdita di «occasioni di vendita particolarmente favorevoli» (e non alla perdita, semplicemente, di una o più occasioni di commerciare il bene) e alla prova di uno «specifico pregiudizio», diverso da quella perdita (dimostrazione non necessaria).
I danni correlati alla presenza di un'iscrizione ipotecaria, che abbia impedito la vendita del bene immobile o abbia inciso sulla sua utile commerciabilità, sono ravvisabili, tipicamente e notoriamente, nella perdita dell'occasione di vendere l'immobile ad un prezzo favorevole in un determinato momento, nella necessità di procurarsi, con i correlati costi, la liquidità che il proprietario avrebbe potuto ricavare dall'alienazione, nella vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello che, nel mercato, avevano beni immobili paragonabili per ubicazione, condizioni e destinazione, nei costi sostenuti per ottenere la cancellazione, o in altri, variabili a seconda delle vicende, pregiudizi.
E a maggior ragione, è danno causato dall'ipoteca quello che consista nel prezzo di compravendita definitiva inferiore al prezzo pattuito in un contratto preliminare.
Danni simili sono – secondo massime di comune esperienza, ricollegabili all'id quod plerumque accidit – identificabili, stando al criterio del “più probabile che non” – valorizzato anche nella casistica in esame (cfr. Cass. n. 39441/21) –, a cui deve informarsi l'accertamento del nesso causale, e ferma la necessità di loro allegazione e prova, come conseguenza di un'iscrizione ipotecaria (illegittima) sull'immobile.
Il consulente tecnico d'ufficio, effettuato un esame analitico, negli aspetti tecnici e contabili, della documentazione prodotta ha riscontrato che, effettivamente, i prezzi pattuiti negli atti di compravendita definitiva erano stati, in taluni casi, inferiori a quelli convenuti nei preliminari.
12 Nei casi in cui l'ipoteca risultava cancellata già prima della stipula degli atti definitivi si deve escludere, per logica, che sussistesse un nesso causale apprezzabile tra formalità pregiudizievole iscritta (ma non più esistente alla stipula) e riduzione del prezzo di vendita.
Non si potrebbero “compensare”, tra loro, sommandoli algebricamente, riduzioni e aumenti di prezzo, come se i secondi potessero neutralizzare per il corrispondente ammontare le prime, restando semplicemente esclusa, nell'evenienza di un aumento, la sussistenza di un danno da iscrizione ipotecaria (eccessiva): è corretto, sul punto, il rilievo degli attori (e del loro consulente).
Le riduzioni sui prezzi di compravendita ammontano ad euro 40.000,00 (pagg. 3 e ss. della relazione di consulenza tecnica): nell'assenza di elementi specifici e concreti da cui desumere che riduzioni non esigue fossero riconducibili ad altri fattori, per inferenza logica – secondo il criterio del “più probabile che non” – le stesse si devono ritenere causate dall'iscrizione ipotecaria.
Il danno in questione va riconosciuto e liquidato a favore di , Parte_1
parte dei contratti preliminari e di compravendita (anche se rappresentato da
[...]
). Parte_2
Gli altri danni lamentati non sono provati da elementi adeguati, al limite indiziari o presuntivi, ma comunque precisi.
In particolare: dei pagamenti di «ingenti penali», da ritardi nella stipula delle compravendite dovuti alla presenza dell'ipoteca, non c'è prova documentale agli atti
(mancanza riscontrata anche dal consulente tecnico: pag. 17 della relazione); quanto alla ritardata stipula degli atti definitivi, non è dimostrato che la causa specifica fosse stata l'iscrizione dell'ipoteca, né sono allegati gli utilizzi fruttiferi a cui il venditore, se le avesse ricevute prima, avrebbe destinato le somme che gli spettavano a titolo di prezzo;
i danni da forniture gratuite di materiali edili e da esecuzione gratuita di altri lavori (rispetto a quelli dovuti), a cui l'impresa si sarebbe prestata pur di non perdere le occasioni di vendita, non sono dimostrati, né hanno riscontro univoco nei documenti contrattuali
(materiali e rifiniture non erano esclusi, né lo sono normalmente, dalle prestazioni dovute dal venditore); interessi passivi e accessori (di sanzioni, potrebbe trattarsi) su somme dovute a titolo di contributi previdenziali e imposte e non versate o versate in ritardo per mancanza di liquidità determinata dai ritardi nelle vendite e nella percezione dei prezzi, non sono provati quanto a causali, tempi e ammontare.
13 Il lamentato danno esistenziale non è allegato, quanto a manifestazioni esteriori.
In proposito, è da ricordare che il danno non patrimoniale, in particolare quello c.d. esistenziale, «non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto», con la conseguenza che «la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico» (Cass. n. 28742/18).
I danni che l'impresa individuale, quindi (che ne era titolare), Parte_1
avrebbe subito come conseguenza della compromissione dell'immagine e della reputazione commerciale, non sono provati.
I testimoni sentiti (v. il verbale dell'udienza del 17 novembre 2016) hanno riferito delle ripercussioni negative che l'impresa del aveva subito a causa Parte_1
dell'iscrizione ipotecaria pressoché totalitaria.
Ma non è dimostrato quali affari, presumibilmente, l'impresa avrebbe potuto stipulare, se l'iscrizione non ci fosse stata (o se fosse stata proporzionata), quali affari e quali volumi di ricavi fossero andati perduti per la presenza di quella formalità, se e quali finanziamenti non avesse potuto ottenere: basti rilevare che la circostanza del rifiuto di fornitori di intrattenere rapporti commerciali con l'impresa (circostanza riferita da una testimone) non prova se e quali lavori l'impresa non avrebbe potuto effettuare o i maggiori prezzi che avrebbe dovuto sostenere.
Né si potrebbe applicare, per la quantificazione dei danni, il criterio equitativo.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (Cass. n. 9244/07).
Analogamente, si deve dire quanto al danno da illegittima segnalazione alla
Centrale dei Rischi.
È da premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, «il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di
14 una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare ex post se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione ex ante, se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento» (Cass. n. 3130/21).
La circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, recante “Istruzioni per gli intermediari creditizi”, prevede, al capitolo II, sezione 2, par. 1.5 (si considera, in relazione alla data della domanda, il testo aggiornato al 2011, ma la verifica non cambierebbe se si considera, in relazione alle vicende dedotte, risalendo le prime segnalazioni documentate al 2002, se si considera il testo vigente ratione temporis), che «nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili».
Il paragrafo precisa che la segnalazione a sofferenza «implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito»
e che «la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza».
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la segnalazione alla Centrale dei Rischi della posizione di “sofferenza” del cliente «ha quale presupposto una nozione levior di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare», sicché lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza minor, deve essere comunque attentamente valutato» (Cass. n.
28635/20).
Non si può ritenere che le esposizioni debitorie derivate dai conti correnti fossero, ex ante, per motivi o fattori di immediata evidenza, probabilmente inesistenti, per la mera circostanza che le contestazioni si fossero rivelate fondate, nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo, dopo una consulenza tecnica d'ufficio.
Comunque, anche a prescindere dalla legittimità o meno della segnalazione, non risultando provati i danni, in componenti patrimoniali o non patrimoniali, la domanda di risarcimento, fondata sulla causa petendi in questione, va rigettata.
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi «può
15 essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito» (Cass. n. 3133/20).
Ciò non comporta, tuttavia, che simile danno sia in re ipsa.
In materia di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, «il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento» (Cass. n. 6589/23).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali e istruttori, la convenuta va condannata a corrispondere a
[...]
, a titolo di risarcimento di danni, la somma di euro 40.000,00. Parte_1
Sulla somma, oggetto di un credito di valore, va riconosciuta la rivalutazione (Cass.
n. 16229/23; Cass. n. 396/07), con decorrenza dalle date di verificazione dei danni, coincidenti con quelli di stipula dei contratti di compravendita (dal 25.2.2009 sull'importo di euro 30.000,00 e dall'11.3.2009 sull'importo di euro 10.000,00), e inoltre, sugli importi via via rivalutati anno per anno, vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale, stimato equo e ragionevole in relazione a tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso (il metodo di computo è definito, in generale, da Cass. Sez. Un. n.
1712/95).
Alla data della formazione del giudicato il credito di valore diventerà di valuta
(Cass. n. 4993/04; Cass. n. 5008/95).
Per i principi giurisprudenziali illustrati, è da rigettare la domanda di
[...]
(non titolare dell'impresa individuale e non parte dei contratti), in mancanza Parte_2
di prova dei lamentati danni.
Considerato lo scarto, negli aspetti tipologici, tra danni lamentati e danni accertati
– epilogo riconducibile all'ipotesi dell'accoglimento soltanto parziale di una domanda articolata in un unico capo (Cass. n. 13827/24) – e considerato che, relativamente alle domande di entrambi gli attori, su questioni dirimenti gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità sono emersi o si sono consolidati recentemente, sono integrati senz'altro i motivi per compensare le spese nei rapporti tra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni
16 proposte nella causa,
1) condanna la convenuta a corrispondere a la somma Parte_1
di euro 40.000,00, oltre rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT da calcolarsi sull'importo di euro 30.000,00 con decorrenza dal 25.2.2009 e sull'importo di euro
10.000,00 con decorrenza dall'11.3.2009 e oltre interessi al tasso legale su ciascuno degli importi via via rivalutato anno per anno, fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 29 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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