Articolo 69 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 68Articolo 70
Versione
30 luglio 1952
Art. 69.
Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano gia', state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949 n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902 .
Entrata in vigore il 30 luglio 1952