Art. 69.
Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano gia', state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949 n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902 .
Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano gia', state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949 n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902 .