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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4281 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/08/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato BASSO LUCA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Valdagno (VI) in data 06.05.2006 (atto n. 6 , Parte 2,
[...]
Serie A, anno 2006 - Valdagno), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. Nessun contributo al mantenimento personale dei coniugi per avere entrambi un lavoro ed essere economicamente autosufficienti.
1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro pagina 1 di 5 documento equipollente, nonché di quello per i figli minori.
2. Condizioni relative alla casa coniugale
2.1. La casa coniugale sita in NE VI (VI), via Monte Carega n. 4/b, in proprietà esclusiva del signor , viene assegnata, con gli arredi e i corredi ivi esistenti, allo stesso, che Parte_1
continuerà a viverci con i figli nei tempi di permanenza paritari di cui a seguire, dando atto che la signora ha già prelevato i propri effetti personali e quant'altro concordato con il marito. CP_1
3. Condizioni relative alla prole
3.1. I figli minori ( ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
( , minorenni e non autonomi economicamente, vengono affidati ad entrambi i C.F._4
genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla loro istruzione, alla loro educazione e alla loro salute, nel rispetto, in ogni caso, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3.2. I genitori concordano che l'affidamento condiviso dei figli e venga esercitato mediante Per_1 Per_2
tempi di permanenza paritetici dei figli presso ciascun genitore. La residenza anagrafica dei minori verrà mantenuta presso la madre. e , quindi, trascorreranno con il padre: Per_1 Per_2
Prima settimana: dalla domenica sera (della seconda settimana) sino al martedì mattina, quando li accompagna a scuola, e dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera, dopo cena,
Seconda settimana: dal lunedì all'uscita di scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagna a scuola;
dal martedì sera sino al mercoledì mattina quando li riaccompagna a scuola e dal venerdì all'uscita di scuola sino al sabato a metà mattinata, quando li riaccompagna dalla madre.
3.3. e trascorreranno con ciascun genitore: Per_1 Per_2
a) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, i giorni della Vigilia e Natale con un genitore e quelli di ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore.
I costi di eventuali vacanze e/o soggiorni saranno a carico del genitore che li organizza, impegnandosi ciascun genitore a garantire una settimana di vacanza all'anno, compatibilmente con le esigenze e le volontà filiali, nonché compatibilmente ed equamente rispetto alle disponibilità economiche dei genitori.
3.4. In ogni caso i genitori potranno concordare tempi e modi di visita anche diversi a seconda delle pagina 2 di 5 esigenze e delle volontà filiali, impegnandosi sin da ora a introdurre la calendarizzazione sopra descritta con la dovuta gradualità, e, in particolare per quanto riguarda , a confrontarsi con gli specialisti Per_1
che lo seguono, rimettendosi al loro prudente apprezzamento.
3.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso dei figli minori e dei paritari tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, tenuto conto altresì delle capacità reddituali dei genitori, e degli ulteriori accordi raggiunti e di cui a seguire, circa l'assegnazione dei benefici fiscali legati alla genitorialità, i Signori e provvederanno direttamente Parte_1 Controparte_1
alle spese di vitto (da intendersi, in modo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per alimenti e igiene personale) relative ai figli, nei rispettivi periodi di permanenza e pertanto nessun assegno di mantenimento sarò dovuto da un genitore nei confronti dell'altro.
3.6. Salvo quanto previsto al precedente punto 3.5. relativamente al vitto, le parti si impegnano a ripartire nella misura del 50% le restanti spese ordinarie, nonché le spese straordinarie riferibili ai figli, quest'ultime secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con le modalità di cui a seguire.
3.7. Al fine di agevolare i conguagli per le spese ordinarie, il signor anticiperà Parte_1 alla signora un fondo spese mensile pari a € 80,00 (ottanta/00) quale Controparte_1
anticipazione della propria quota parte riferibile alle spese ordinarie dei figli di cui al punto 3.6., con l'impegno da parte del padre di integrare il dovuto qualora il fondo spese non fosse sufficiente a coprire la quota parte delle spese ordinarie, e con impegno della madre – fermo il versamento mensile del padre nella misura indicata – di imputare l'eccedenza alle spese ordinarie dei mesi successivi. La rendicontazione delle spese sostenute e gli eventuali conguagli avverranno all'inizio di ogni mese, in relazione al mese antecedente.
3.8. In ogni caso, le decisioni circa le spese ordinarie vengono delegate interamente alla madre, senza necessità di concordarle con il padre, la quale deciderà in autonomia e nel miglior interesse dei figli, circa l'acquisto del vestiario, delle scarpe, della cancelleria, ricariche telefoniche, farmaci da banco, acquisto di doni in caso di partecipazione a feste e/o compleanni, et similia. A settimane alterne, i genitori verseranno direttamente ai figli la mancia settimanale, di importo previamente concordato.
3.9. L'Assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito interamente dalla signora CP_1
impegnandosi il signor a fornire e sottoscrivere tutti gli incartamenti necessari
[...] Parte_1 all'erogazione. Le detrazioni fiscali competeranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
3.10. Alla signora viene altresì attribuita la gestione e l'impiego, nel miglior Controparte_1 interesse di , dell'indennità di frequenza allo stesso erogata da INPS. Per_1
4. DISPOSIZONI PATRIMONIALI
4.1. Beni mobili registrati pagina 3 di 5 I coniugi, già in regime di comunione dei beni, dichiarano di voler sciogliere la comunione legale scelta all'atto del matrimonio e durata sino al 30.10.2023, e in costanza della quale è stata acquistata l'autovettura Citroen Berlingo targata FS238LH, intestata alla sola signora A tal fine il sig. CP_1
cede alla sig.ra che accetta, la quota del 50% di proprietà dell'autovettura Citroen Parte_1 CP_1
Berlingo targata FS238LH, la quale dunque diverrà di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
[...]
4.2. Beni mobili, conti correnti e titoli:
I coniugi danno atto di aver già provveduto prima d'oggi alla equa divisione dei conti correnti e dei titoli e/o prodotti assicurativi, provvedendo altresì ad operare i relativi conguagli. Pertanto, i conti correnti e i titoli e/o prodotti assicurativi così come attualmente in essere ed intestati, vengono assegnati in proprietà
e in via esclusiva a ciascun coniuge intestatario. Il signor dà atto di essere intestatario di Parte_1
un buono fruttifero presso dove sono stati investiti i denari ricevuti in occasione della CP_3
nascita di;
egli si impegna a mantenere tale buono e a disinvestirlo solo previo accordo con la Per_1
signora e sempre nel preminente interesse di , cui le somme andranno destinate. CP_1 Per_1
5. ALTRO
5.1. I coniugi danno atto di avere definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente, e di non aver altra ragione da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, per ogni titolo e/o causale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Valdagno (VI) in data 06/05/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e ed alla permanenza paritetica degli stessi presso ciascun genitore;
Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NE VI
(VI), via Monte Carega n. 4/b, in favore di che continuerà a viverci con i figli nei Parte_1
tempi di permanenza degli stessi con il padre, tenuto conto del collocamento paritetico presso i genitori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Valdagno (VI) in data 06/05/2006 con atto trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno
2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdagno (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4281 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/08/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato BASSO LUCA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Valdagno (VI) in data 06.05.2006 (atto n. 6 , Parte 2,
[...]
Serie A, anno 2006 - Valdagno), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. Nessun contributo al mantenimento personale dei coniugi per avere entrambi un lavoro ed essere economicamente autosufficienti.
1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro pagina 1 di 5 documento equipollente, nonché di quello per i figli minori.
2. Condizioni relative alla casa coniugale
2.1. La casa coniugale sita in NE VI (VI), via Monte Carega n. 4/b, in proprietà esclusiva del signor , viene assegnata, con gli arredi e i corredi ivi esistenti, allo stesso, che Parte_1
continuerà a viverci con i figli nei tempi di permanenza paritari di cui a seguire, dando atto che la signora ha già prelevato i propri effetti personali e quant'altro concordato con il marito. CP_1
3. Condizioni relative alla prole
3.1. I figli minori ( ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
( , minorenni e non autonomi economicamente, vengono affidati ad entrambi i C.F._4
genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla loro istruzione, alla loro educazione e alla loro salute, nel rispetto, in ogni caso, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3.2. I genitori concordano che l'affidamento condiviso dei figli e venga esercitato mediante Per_1 Per_2
tempi di permanenza paritetici dei figli presso ciascun genitore. La residenza anagrafica dei minori verrà mantenuta presso la madre. e , quindi, trascorreranno con il padre: Per_1 Per_2
Prima settimana: dalla domenica sera (della seconda settimana) sino al martedì mattina, quando li accompagna a scuola, e dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera, dopo cena,
Seconda settimana: dal lunedì all'uscita di scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagna a scuola;
dal martedì sera sino al mercoledì mattina quando li riaccompagna a scuola e dal venerdì all'uscita di scuola sino al sabato a metà mattinata, quando li riaccompagna dalla madre.
3.3. e trascorreranno con ciascun genitore: Per_1 Per_2
a) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, i giorni della Vigilia e Natale con un genitore e quelli di ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore.
I costi di eventuali vacanze e/o soggiorni saranno a carico del genitore che li organizza, impegnandosi ciascun genitore a garantire una settimana di vacanza all'anno, compatibilmente con le esigenze e le volontà filiali, nonché compatibilmente ed equamente rispetto alle disponibilità economiche dei genitori.
3.4. In ogni caso i genitori potranno concordare tempi e modi di visita anche diversi a seconda delle pagina 2 di 5 esigenze e delle volontà filiali, impegnandosi sin da ora a introdurre la calendarizzazione sopra descritta con la dovuta gradualità, e, in particolare per quanto riguarda , a confrontarsi con gli specialisti Per_1
che lo seguono, rimettendosi al loro prudente apprezzamento.
3.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso dei figli minori e dei paritari tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, tenuto conto altresì delle capacità reddituali dei genitori, e degli ulteriori accordi raggiunti e di cui a seguire, circa l'assegnazione dei benefici fiscali legati alla genitorialità, i Signori e provvederanno direttamente Parte_1 Controparte_1
alle spese di vitto (da intendersi, in modo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per alimenti e igiene personale) relative ai figli, nei rispettivi periodi di permanenza e pertanto nessun assegno di mantenimento sarò dovuto da un genitore nei confronti dell'altro.
3.6. Salvo quanto previsto al precedente punto 3.5. relativamente al vitto, le parti si impegnano a ripartire nella misura del 50% le restanti spese ordinarie, nonché le spese straordinarie riferibili ai figli, quest'ultime secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con le modalità di cui a seguire.
3.7. Al fine di agevolare i conguagli per le spese ordinarie, il signor anticiperà Parte_1 alla signora un fondo spese mensile pari a € 80,00 (ottanta/00) quale Controparte_1
anticipazione della propria quota parte riferibile alle spese ordinarie dei figli di cui al punto 3.6., con l'impegno da parte del padre di integrare il dovuto qualora il fondo spese non fosse sufficiente a coprire la quota parte delle spese ordinarie, e con impegno della madre – fermo il versamento mensile del padre nella misura indicata – di imputare l'eccedenza alle spese ordinarie dei mesi successivi. La rendicontazione delle spese sostenute e gli eventuali conguagli avverranno all'inizio di ogni mese, in relazione al mese antecedente.
3.8. In ogni caso, le decisioni circa le spese ordinarie vengono delegate interamente alla madre, senza necessità di concordarle con il padre, la quale deciderà in autonomia e nel miglior interesse dei figli, circa l'acquisto del vestiario, delle scarpe, della cancelleria, ricariche telefoniche, farmaci da banco, acquisto di doni in caso di partecipazione a feste e/o compleanni, et similia. A settimane alterne, i genitori verseranno direttamente ai figli la mancia settimanale, di importo previamente concordato.
3.9. L'Assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito interamente dalla signora CP_1
impegnandosi il signor a fornire e sottoscrivere tutti gli incartamenti necessari
[...] Parte_1 all'erogazione. Le detrazioni fiscali competeranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
3.10. Alla signora viene altresì attribuita la gestione e l'impiego, nel miglior Controparte_1 interesse di , dell'indennità di frequenza allo stesso erogata da INPS. Per_1
4. DISPOSIZONI PATRIMONIALI
4.1. Beni mobili registrati pagina 3 di 5 I coniugi, già in regime di comunione dei beni, dichiarano di voler sciogliere la comunione legale scelta all'atto del matrimonio e durata sino al 30.10.2023, e in costanza della quale è stata acquistata l'autovettura Citroen Berlingo targata FS238LH, intestata alla sola signora A tal fine il sig. CP_1
cede alla sig.ra che accetta, la quota del 50% di proprietà dell'autovettura Citroen Parte_1 CP_1
Berlingo targata FS238LH, la quale dunque diverrà di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
[...]
4.2. Beni mobili, conti correnti e titoli:
I coniugi danno atto di aver già provveduto prima d'oggi alla equa divisione dei conti correnti e dei titoli e/o prodotti assicurativi, provvedendo altresì ad operare i relativi conguagli. Pertanto, i conti correnti e i titoli e/o prodotti assicurativi così come attualmente in essere ed intestati, vengono assegnati in proprietà
e in via esclusiva a ciascun coniuge intestatario. Il signor dà atto di essere intestatario di Parte_1
un buono fruttifero presso dove sono stati investiti i denari ricevuti in occasione della CP_3
nascita di;
egli si impegna a mantenere tale buono e a disinvestirlo solo previo accordo con la Per_1
signora e sempre nel preminente interesse di , cui le somme andranno destinate. CP_1 Per_1
5. ALTRO
5.1. I coniugi danno atto di avere definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente, e di non aver altra ragione da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, per ogni titolo e/o causale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Valdagno (VI) in data 06/05/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e ed alla permanenza paritetica degli stessi presso ciascun genitore;
Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NE VI
(VI), via Monte Carega n. 4/b, in favore di che continuerà a viverci con i figli nei Parte_1
tempi di permanenza degli stessi con il padre, tenuto conto del collocamento paritetico presso i genitori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Valdagno (VI) in data 06/05/2006 con atto trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno
2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdagno (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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