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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2024, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2101/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] [...], residente Parte_1 C.F._1
in Empoli, via Guicciardini, 63 -56028- San Miniato, rappresentato e difeso dall' Avv. Candida Bini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...] Cerreto Guidi (FI), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianna Regoli e Cristina Sbrana, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
Resistente
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 26/02/2024 e 27/02/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Il ricorrente ha concluso come da ricorso del 20/02/2024, chiedendo al Tribunale di: disporre che venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso Per_1 ciascun genitore (a settimane alternate presso l'uno e presso l'altra dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando rientra a scuola); Prevedere quanto al periodo estivo di sospensione scolastica che la minore trascorra 15 giorni consecutivi presso ciascun genitore;
Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza della stessa presso di lui/lei. -
Disporre che i genitori contribuiscano in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie tutte che dovranno essere previamente concordate. Il rimborso della spesa, previo reciproco rendiconto, avverrà dall'uno all'altro genitore entro il 15 del mese successivo alla richiesta. Le spese di particolare importanza, e cioè superiori ad €. 100,00, ove concordate, verranno sostenute prima che vengano effettuate. Colui che sosterrà le spese detraibili ai fini fiscali avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome della figlia ai fini della detrazione fiscale. La detrazione fiscale per il carico della figlia verrà effettuata da ciascuno dei genitori al 50% come per legge. Preso atto del fatto che la modifica della collocazione della minore è tale da Settembre 2023, ordinare e condannare la CP_1
a restituire al le somme che il medesimo le ha versato a titolo di contributo nel
[...] Parte_1
mantenimento della minore ovvero quelle ritenute di giustizia dal mese di Settembre 2023 e/o comunque dal deposito del ricorso al saldo. H- Istanze istruttorie e produzioni documentali. In caso di contestazione circa il fatto che trascorra da Settembre settimane alterne dal padre e dalla Per_1
madre, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1- V.C. a decorrere da inizio del mese di Settembre del 2023 abita una settimana cioè dal lunedi all'uscita della scuola fino al Per_1
lunedì mattina quanto torna a scuola domenica presso il padre e la settimana successiva presso la madre. Si indica a testimone la sig. residente a [...]. Il Poggino sub. Sant'Agostino Testimone_1
10/b -53034- Colle Val d'Elsa (SI). Occorrendo si chiede disporsi l'audizione della minore. Con ogni e più ampia riserva. Con vittoria di spese ed onorari”. Il ricorrente ha parzialmente modificato le sue conclusioni nel corso di causa, proponendo di sostenere il 60% delle spese straordinarie con il mantenimento diretto e AUU in via integrale alla madre.
La resistente ha chiesto nella comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2024, al Tribunale: “1) IN
VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente la domanda avversa del ricorrente, perché non motivata da circostanze sopravvenute all'esito del provvedimento di autorizzazione della Procura della Repubblica di Firenze del 08.02.2021, né da altre ragioni plausibili, sostanziandosi unicamente nell'obliterazione di un nuovo calendario di visita, vuoi perché frutto della chiara volontà del di sottrarsi Pt_1
pagina 2 di 10 all'obbligo del mantenimento fino oggi erogato direttamente alla sig.ra a favore della minore CP_1
e vuoi perché comunque contraria all'interesse della minore per le ragioni tutte spiegate in premessa e pertanto: Voglia l'ill.mo Giudice modificare parzialmente le condizioni dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita depositato in data 08.02.2021 ed autorizzato dalla
Procura di Firenze in pari data, avendo cura di specificare quanto segue, ed esperendo preliminarmente l'audizione della minore: a) manterrà la residenza prevalente presso Per_1
l'indirizzo di residenza della madre ed ivi con Lei dimorerà stabilmente dal mercoledì dall'uscita da scuola di ogni settimana fino al sabato mattina, trattenendosi invece col padre dal lunedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina;
seguiranno poi i fine settimana -in senso alternato - che decorreranno dal sabato mattina dopo l'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.30, per le ragioni in premessa spiegate;
b) per le vacanze estive rascorrerà 15 giorni consecutivi con un Per_1 genitore e 15 giorni consecutivi con l'altro genitore e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il proprio periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
per quanto poi attiene alle vacanze natalizie saranno predisposti due periodi continuativi, di permanenza continua di presso ciascun Per_1 genitore: il primo periodo decorrerà dal pomeriggio dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno previsto per il rientro a scuola, il primo periodo decorrerà dal 23 dicembre 2024 pomeriggio fino alla sera del 30 dicembre, il secondo dalla sera del 30 dicembre fino alla mattina del giorno domenica 7 gennaio e per l'anno successivo si creerà l'esatta alternanza;
in merito alle vacanze pasquali seguirà
l'alternanza di permanenza genitoriale per il giorno della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo, per il resto dei giorni (di vacanza scolastica per la minore) i coniugi seguiranno l'alternanza settimanale c) per quanto afferisce il mantenimento diretto e tenuto conto dell'evidente disparità reddituale tra gli ex coniugi, come si trae dalla documentazione prodotta ex adverso, e da questa difesa offerta in produzione, porre a carico del e quindi confermare il mantenimento di €. 400,00= a favore della Pt_1
Sig.ra il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate a lui già note, o CP_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) per quanto afferisce le spese straordinarie e tenuto conto dell'arbitrarietà gestionale delle stesse da parte del , questa difesa chiede che le Pt_1
stesse siano disciplinate secondo quanto prescritto dalle linee guida del CNF e che di seguito si riportano: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici( parrucchiere, estetista),
pagina 3 di 10 attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, come il corso musicale presso la scuola, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, WhatsApp…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro - quota al genitore che ha anticipato le predette spesse e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% dei genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi pagina 4 di 10 altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.” e) Ancora: per le spese straordinarie che non superino i 150,00 Euro non è richiesto il previo consenso dell'altro genitore;
le seguenti spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi senza necessità di previo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
spese per materiale di corredo scolastico di inizio anno non griffati;
spese di trasporto pubblico scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; spese per centri ricreativi estivi e gruppi estivi. In tal caso la partecipazione al centro estivo deve essere autorizzata solo se il genitore interessato ha ricevuto il consenso dall'altro ed a lui o (a lei) abbia esposto le linee di programma almeno una settimana prima dall'inizio previsto: le spese relative a lezioni private
(ripetizioni) potranno essere comprovate anche con documentazione informale per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro che potrà essere inoltrata anche a mezzo sms, email, WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con la figlia, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme alla ragazza. Se il viaggio verrà effettuato all'estero l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità. In particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza. In ogni caso sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta. 2) IN VIA SUBORDINATA: rigettare la modifica delle condizioni di divorzio in ordine alla diminuzione dell'assegno di mantenimento, e quindi respingere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento diretto stabilita su accordo di entrambi i coniugi a carico del per la somma di €. 400,00= mensili, atteso che dalla documentazione ex adverso Pt_1
prodotta risulta paradossalmente un incremento patrimoniale per il ricorrente e delle potenzialità reddituali del medesimo;
3) IN VIA ANCORA SUBORDINATA: respingere integralmente la domanda di restituzione delle somme percepite dalla da parte del a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario a favore della minore tenuto conto che ad oggi ha irragionevolmente negato alla Per_1
figlia di seguire lezioni private di canto presso la Scuola di Montecatini Terme (PT) “M&M-D&G
Accademia di Formazione Canto” e comunque per tutte le ragioni spiegate in premessa, ponendo così
a carico della Sig.ra l'intero onere di spesa;
4) IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, ancor CP_1 prima dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e nell'interesse della minore, l'audizione pagina 5 di 10 della minore stessa, oggi sedicenne, ed all'esito valutare, ove occorrer possa, la nomina di un curatore speciale a Suo favore al fine di meglio garantire il contraddittorio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
La resistente ha parzialmente modificato le sue conclusioni nel corso dell'udienza del 30/10/2024, nel corso della quale si é dichiarata favorevole alla proposta del Giudice di prevedere l'assegnazione a sé dell'assegno unico universale e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, fermo restando l'entità dell'attuale assegno di mantenimento per la figlia, pari ad e. 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica di
Firenze in data 08/02/2021, di disporre l'affido condiviso della figlia minore (n. ad Empoli il Per_1
10/12/2007) ad entrambi i genitori con collocamento paritario della medesima presso ciascun genitore;
la revoca dell'onere previsto a proprio carico di versare mensilmente all'ex coniuge l'importo di e.
300,00, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia, stante il mutato collocamento della minore (collocamento paritario), ovvero una riduzione come ritenuta di giustizia, oltre alla suddivisone delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
in particolare, il ricorrente ha rappresentato la necessità di adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto, tenuto conto che a partire da settembre 2024 la figlia tarebbe trascorrendo periodi paritari con ambo i Per_1
genitori, alternandosi settimanalmente, di tal chè che l'attuale contributo paterno, stabilito con riguardo ai tempi di collocamento prevalente della minore presso madre, non avrebbe più ragion d'essere; quanto alla propria situazione economica e reddituale, ha rappresentato il di svolgere l'attività Pt_1
lavorativa di muratore presso la Edil-Sasso di DO EF e ZO IO snc di cui è socio, per la quale percepisce un reddito annuo di circa e. 23.253,00; di non sostenere spese per soddisfare la propria esigenza lavorativa, vivendo insieme alla nuova compagna nell'immobile concessogli in comodato d'uso gratuito dal socio;
di essere proprietario al 50% di due appartamenti nonché di alcuni terreni pervenutigli in forza di successione paterna.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in PCT in data 16/05/2024, si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che il ricorrente Controparte_1
avrebbe visto nel corso del tempo incrementare il proprio reddito, passando da €. 6.590,00 nel 2021 a €.
28.810,00 nel 2022 e a €. 253,00 nel 2023; che il medesimo non sostiene alcun canone di locazione o pagina 6 di 10 mutuo, vivendo gratuitamente in un piccolo appartamento con la nuova compagna;
quanto alla figlia ha riferito la resistente che la stessa, ad oggi adolescente, avrebbe deciso di trascorrere più Per_1
tempo con il padre solo per godere di maggiore libertà rispetto alle regole imposte dalla madre;
quanto alla propria condizione economica, ha riferito all'udienza 26/09/2024 di essere titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche aperta a giugno del 2019; di non sostenere spese per soddisfare l'esigenza abitativa, vivendo con la figlia minore nella casa dei genitori.
3. Con ordinanza dell'8/10/2024, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della minore Per_2
, che è stata espletata in data 29/10/2024; ha altresì acquisito le dichiarazioni dei redditi 2024
[...]
(annualità 2023) di ambo le parti e, quanto a parte resistente, gli estratti conto dell'ultimo triennio, il saldo al 30/09/2024 della posta pay della quale era stata depositata solo la movimentazione, nonché
l'ultimo bilancio della soc. A & R soc. a responsabilità limitata semplificata della quale la resistente è socia;
in sede di ascolto, la minore a dichiarato: “io sto con mio papà dal lunedì alla domenica Per_1
le prime due settimane e le altre due settimane con mia mamma, da Settembre dell'anno scorso;
io vado d'accordo con i miei genitori;
contribuiscono alle spese per il mio mantenimento;
frequento la scuola di canto;
per adesso le lezioni di canto le paga mia mamma e non l'ha mai richieste al babbo;
la scuola costa 40 euro a settimana per un totale di 160 euro mensili;
i rapporti tra i miei genitori sono sempre conflittuali;
io vorrei studiare e fare la cantante pop, mi piace molto che è una delle mie Per_3
cantanti preferite;
faccio concorsi di canto, anche questa estate ne ho fatto uno che andrà in onda in televisione a novembre e poi vorrei anche farlo a Tu si Que vales.”; l'avv. Bini per il ricorrente ha evidenziato che il padre si è dichiarato disponibile a sostenere il 60% delle spese straordinarie, in regime di mantenimento diretto del minore da parte dei genitori durante i tempi di rispettiva competenza, con assegnazione in via integrale dell'AUU alla madre;
l'avv. Regoli per la resistente si è dichiarata favorevole alla proposta formulata in via bonaria dal Giudice di prevedere l'assegnazione alla madre dell'assegno unico universale e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, insistendo per il mantenimento dell'attuale contributo paterno;
a fronte del mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per il deposito di memorie e repliche.
4. Va evidenziato preliminarmente che nel corso dell'udienza del 30/10/24, le parti hanno convenuto sulla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre, nonché sull'assegnazione dell'assegno unico universale interamente alla madre, di tal chè nulla osta al recepimento di tale accordo da parte del Tribunale.
pagina 7 di 10 5. Quanto alla domanda avanzata dal ricorrente di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a proprio carico in sede di negoziazione assistita per il mantenimento della figlia va Per_1 rammentato che, in presenza di una domanda di modifica delle condizioni di divorzio, l'art. 9 della
Legge n. 898/70 prevede che l'interessato possa ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere una revisione delle condizioni stabilite 'qualora sopravvengano giustificati motivi', di tal ché il presupposto legittimante tale richiesta è la prospettazione di un fatto sopravvenuto (v. Cass. Civ. n. 18608/2021); ne consegue, che la modifica delle condizioni adottate in sede di divorzio presuppone che il giudice verifichi se ed in quale misura si siano verificate circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo giudiziale (in questo caso la sentenza di divorzio): occorre, dunque, che si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento del quale si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi, nonché di altre vicende inerenti alla prole.
Nel caso di specie, osserva il Collegio che le condizioni di fatto poste a base della determinazione dell'assegno di mantenimento sono mutate, tenuto conto che, nel corso dell'audizione della minore
è emerso che si consolidato da un anno un regime di perfetta pariteticità dei tempi di Per_1 permanenza presso entrambi i genitori : “io sto con mio papà dal lunedì alla domenica le prime due settimane e le altre due settimane con mia mamma, da Settembre dell'anno scorso”(v. verbale udienza
30/11/2024) di tal chè tale circostanza riduce in modo rilevante l'incidenza economica del mantenimento indiretto richiesto al , in quanto la minore gode per metà del mese del Pt_1
sostentamento diretto da parte del padre;
tanto premesso, osserva il Collegio che deve operarsi una disamina comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: a) il lavora come muratore presso la Edil-Sasso di DO EF e ZO IO snc di cui è socio;
ha Pt_1 dichiarato nell'anno 2024 un reddito annuale lordo di e. 35.812,00 pari – una volta detratti e. 1.617,00 a titolo Irpef ed e. 305,00 quale addizionale regionale - a circa e. 33.890,00 annui netti, corrispondenti ad e. 2.824,16 netti mensili;
il ricorrente non sostiene spese per soddisfare l'esigenza abitativa in quanto vive con la nuova compagna un immobile concesso in comodato d'uso gratuito;
dispone della proprietà al 50% di due immobili nonché di terreni pervenutigli per successione paterna;
b) la è titolare CP_1
di un'agenzia di pratiche automobilistiche aperta a giugno del 2019; ha presentato la DDRR 2024 relativa all'anno 2023 nella quale ha dichiarato di aver percepito e. 8.968,00; peraltro, esaminando le voci degli Isa dell'anno 2022 al Quadro C lettera C 13, risultano ivi denunciate n. 797 pratiche automobilistiche (passaggi di proprietà) con una percentuale sui ricavi che mal si conciliano con i pagina 8 di 10 redditi dichiarati, di tal chè deve ritenersi che tale dichiarazione non sia pienamente attendibile e che la capacità reddituale della resistente sia superiore rispetto a quanto dichiarato;
inoltre, va evidenziato che anche la resistente non sostiene spese per soddisfare l'esigenza abitativa, in quanto vive nella casa di proprietà dei genitori.
Ritiene, quindi, il Collegio che appare congruo, alla luce delle considerazioni sopra svolte in punto di redditività delle parti, di dover ridurre l'assegno di mantenimento a carico di da e. 400,00 Parte_1
ad e. 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, importo che appare congruo in ragione della attuale perfetta pariteticità dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
6. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, di tal chè le spese di lite vanno per metà compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parte sulle spese straordinarie e sull'AUU, e che per la residua metà va condannata a rifondere le stesse a favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che vengono liquidate in e. 1.400,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita di cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 08/02/2021, così provvede:
- prende atto dell'accordo intercorso tra le parti nel corso dell'udienza del 30/10/2024 relativamente alle spese straordinarie e all'assegno unico universale, disponendo in conformità;
- dispone che corrisponda entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. Parte_1 Controparte_1
200,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1
parametri Istat;
- dichiara la compensazione tra le parti delle metà delle spese di lite e condanna a Controparte_1
rifondere a la residua metà che vengono liquidate in e. 1.400,00, oltre al 15% di spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2101/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] [...], residente Parte_1 C.F._1
in Empoli, via Guicciardini, 63 -56028- San Miniato, rappresentato e difeso dall' Avv. Candida Bini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...] Cerreto Guidi (FI), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianna Regoli e Cristina Sbrana, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
Resistente
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 26/02/2024 e 27/02/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Il ricorrente ha concluso come da ricorso del 20/02/2024, chiedendo al Tribunale di: disporre che venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso Per_1 ciascun genitore (a settimane alternate presso l'uno e presso l'altra dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando rientra a scuola); Prevedere quanto al periodo estivo di sospensione scolastica che la minore trascorra 15 giorni consecutivi presso ciascun genitore;
Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza della stessa presso di lui/lei. -
Disporre che i genitori contribuiscano in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie tutte che dovranno essere previamente concordate. Il rimborso della spesa, previo reciproco rendiconto, avverrà dall'uno all'altro genitore entro il 15 del mese successivo alla richiesta. Le spese di particolare importanza, e cioè superiori ad €. 100,00, ove concordate, verranno sostenute prima che vengano effettuate. Colui che sosterrà le spese detraibili ai fini fiscali avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome della figlia ai fini della detrazione fiscale. La detrazione fiscale per il carico della figlia verrà effettuata da ciascuno dei genitori al 50% come per legge. Preso atto del fatto che la modifica della collocazione della minore è tale da Settembre 2023, ordinare e condannare la CP_1
a restituire al le somme che il medesimo le ha versato a titolo di contributo nel
[...] Parte_1
mantenimento della minore ovvero quelle ritenute di giustizia dal mese di Settembre 2023 e/o comunque dal deposito del ricorso al saldo. H- Istanze istruttorie e produzioni documentali. In caso di contestazione circa il fatto che trascorra da Settembre settimane alterne dal padre e dalla Per_1
madre, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1- V.C. a decorrere da inizio del mese di Settembre del 2023 abita una settimana cioè dal lunedi all'uscita della scuola fino al Per_1
lunedì mattina quanto torna a scuola domenica presso il padre e la settimana successiva presso la madre. Si indica a testimone la sig. residente a [...]. Il Poggino sub. Sant'Agostino Testimone_1
10/b -53034- Colle Val d'Elsa (SI). Occorrendo si chiede disporsi l'audizione della minore. Con ogni e più ampia riserva. Con vittoria di spese ed onorari”. Il ricorrente ha parzialmente modificato le sue conclusioni nel corso di causa, proponendo di sostenere il 60% delle spese straordinarie con il mantenimento diretto e AUU in via integrale alla madre.
La resistente ha chiesto nella comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2024, al Tribunale: “1) IN
VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente la domanda avversa del ricorrente, perché non motivata da circostanze sopravvenute all'esito del provvedimento di autorizzazione della Procura della Repubblica di Firenze del 08.02.2021, né da altre ragioni plausibili, sostanziandosi unicamente nell'obliterazione di un nuovo calendario di visita, vuoi perché frutto della chiara volontà del di sottrarsi Pt_1
pagina 2 di 10 all'obbligo del mantenimento fino oggi erogato direttamente alla sig.ra a favore della minore CP_1
e vuoi perché comunque contraria all'interesse della minore per le ragioni tutte spiegate in premessa e pertanto: Voglia l'ill.mo Giudice modificare parzialmente le condizioni dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita depositato in data 08.02.2021 ed autorizzato dalla
Procura di Firenze in pari data, avendo cura di specificare quanto segue, ed esperendo preliminarmente l'audizione della minore: a) manterrà la residenza prevalente presso Per_1
l'indirizzo di residenza della madre ed ivi con Lei dimorerà stabilmente dal mercoledì dall'uscita da scuola di ogni settimana fino al sabato mattina, trattenendosi invece col padre dal lunedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina;
seguiranno poi i fine settimana -in senso alternato - che decorreranno dal sabato mattina dopo l'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.30, per le ragioni in premessa spiegate;
b) per le vacanze estive rascorrerà 15 giorni consecutivi con un Per_1 genitore e 15 giorni consecutivi con l'altro genitore e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il proprio periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
per quanto poi attiene alle vacanze natalizie saranno predisposti due periodi continuativi, di permanenza continua di presso ciascun Per_1 genitore: il primo periodo decorrerà dal pomeriggio dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno previsto per il rientro a scuola, il primo periodo decorrerà dal 23 dicembre 2024 pomeriggio fino alla sera del 30 dicembre, il secondo dalla sera del 30 dicembre fino alla mattina del giorno domenica 7 gennaio e per l'anno successivo si creerà l'esatta alternanza;
in merito alle vacanze pasquali seguirà
l'alternanza di permanenza genitoriale per il giorno della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo, per il resto dei giorni (di vacanza scolastica per la minore) i coniugi seguiranno l'alternanza settimanale c) per quanto afferisce il mantenimento diretto e tenuto conto dell'evidente disparità reddituale tra gli ex coniugi, come si trae dalla documentazione prodotta ex adverso, e da questa difesa offerta in produzione, porre a carico del e quindi confermare il mantenimento di €. 400,00= a favore della Pt_1
Sig.ra il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate a lui già note, o CP_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) per quanto afferisce le spese straordinarie e tenuto conto dell'arbitrarietà gestionale delle stesse da parte del , questa difesa chiede che le Pt_1
stesse siano disciplinate secondo quanto prescritto dalle linee guida del CNF e che di seguito si riportano: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici( parrucchiere, estetista),
pagina 3 di 10 attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, come il corso musicale presso la scuola, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, WhatsApp…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro - quota al genitore che ha anticipato le predette spesse e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% dei genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi pagina 4 di 10 altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.” e) Ancora: per le spese straordinarie che non superino i 150,00 Euro non è richiesto il previo consenso dell'altro genitore;
le seguenti spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi senza necessità di previo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
spese per materiale di corredo scolastico di inizio anno non griffati;
spese di trasporto pubblico scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; spese per centri ricreativi estivi e gruppi estivi. In tal caso la partecipazione al centro estivo deve essere autorizzata solo se il genitore interessato ha ricevuto il consenso dall'altro ed a lui o (a lei) abbia esposto le linee di programma almeno una settimana prima dall'inizio previsto: le spese relative a lezioni private
(ripetizioni) potranno essere comprovate anche con documentazione informale per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro che potrà essere inoltrata anche a mezzo sms, email, WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con la figlia, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme alla ragazza. Se il viaggio verrà effettuato all'estero l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità. In particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza. In ogni caso sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta. 2) IN VIA SUBORDINATA: rigettare la modifica delle condizioni di divorzio in ordine alla diminuzione dell'assegno di mantenimento, e quindi respingere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento diretto stabilita su accordo di entrambi i coniugi a carico del per la somma di €. 400,00= mensili, atteso che dalla documentazione ex adverso Pt_1
prodotta risulta paradossalmente un incremento patrimoniale per il ricorrente e delle potenzialità reddituali del medesimo;
3) IN VIA ANCORA SUBORDINATA: respingere integralmente la domanda di restituzione delle somme percepite dalla da parte del a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario a favore della minore tenuto conto che ad oggi ha irragionevolmente negato alla Per_1
figlia di seguire lezioni private di canto presso la Scuola di Montecatini Terme (PT) “M&M-D&G
Accademia di Formazione Canto” e comunque per tutte le ragioni spiegate in premessa, ponendo così
a carico della Sig.ra l'intero onere di spesa;
4) IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, ancor CP_1 prima dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e nell'interesse della minore, l'audizione pagina 5 di 10 della minore stessa, oggi sedicenne, ed all'esito valutare, ove occorrer possa, la nomina di un curatore speciale a Suo favore al fine di meglio garantire il contraddittorio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
La resistente ha parzialmente modificato le sue conclusioni nel corso dell'udienza del 30/10/2024, nel corso della quale si é dichiarata favorevole alla proposta del Giudice di prevedere l'assegnazione a sé dell'assegno unico universale e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, fermo restando l'entità dell'attuale assegno di mantenimento per la figlia, pari ad e. 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica di
Firenze in data 08/02/2021, di disporre l'affido condiviso della figlia minore (n. ad Empoli il Per_1
10/12/2007) ad entrambi i genitori con collocamento paritario della medesima presso ciascun genitore;
la revoca dell'onere previsto a proprio carico di versare mensilmente all'ex coniuge l'importo di e.
300,00, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia, stante il mutato collocamento della minore (collocamento paritario), ovvero una riduzione come ritenuta di giustizia, oltre alla suddivisone delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
in particolare, il ricorrente ha rappresentato la necessità di adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto, tenuto conto che a partire da settembre 2024 la figlia tarebbe trascorrendo periodi paritari con ambo i Per_1
genitori, alternandosi settimanalmente, di tal chè che l'attuale contributo paterno, stabilito con riguardo ai tempi di collocamento prevalente della minore presso madre, non avrebbe più ragion d'essere; quanto alla propria situazione economica e reddituale, ha rappresentato il di svolgere l'attività Pt_1
lavorativa di muratore presso la Edil-Sasso di DO EF e ZO IO snc di cui è socio, per la quale percepisce un reddito annuo di circa e. 23.253,00; di non sostenere spese per soddisfare la propria esigenza lavorativa, vivendo insieme alla nuova compagna nell'immobile concessogli in comodato d'uso gratuito dal socio;
di essere proprietario al 50% di due appartamenti nonché di alcuni terreni pervenutigli in forza di successione paterna.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in PCT in data 16/05/2024, si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che il ricorrente Controparte_1
avrebbe visto nel corso del tempo incrementare il proprio reddito, passando da €. 6.590,00 nel 2021 a €.
28.810,00 nel 2022 e a €. 253,00 nel 2023; che il medesimo non sostiene alcun canone di locazione o pagina 6 di 10 mutuo, vivendo gratuitamente in un piccolo appartamento con la nuova compagna;
quanto alla figlia ha riferito la resistente che la stessa, ad oggi adolescente, avrebbe deciso di trascorrere più Per_1
tempo con il padre solo per godere di maggiore libertà rispetto alle regole imposte dalla madre;
quanto alla propria condizione economica, ha riferito all'udienza 26/09/2024 di essere titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche aperta a giugno del 2019; di non sostenere spese per soddisfare l'esigenza abitativa, vivendo con la figlia minore nella casa dei genitori.
3. Con ordinanza dell'8/10/2024, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della minore Per_2
, che è stata espletata in data 29/10/2024; ha altresì acquisito le dichiarazioni dei redditi 2024
[...]
(annualità 2023) di ambo le parti e, quanto a parte resistente, gli estratti conto dell'ultimo triennio, il saldo al 30/09/2024 della posta pay della quale era stata depositata solo la movimentazione, nonché
l'ultimo bilancio della soc. A & R soc. a responsabilità limitata semplificata della quale la resistente è socia;
in sede di ascolto, la minore a dichiarato: “io sto con mio papà dal lunedì alla domenica Per_1
le prime due settimane e le altre due settimane con mia mamma, da Settembre dell'anno scorso;
io vado d'accordo con i miei genitori;
contribuiscono alle spese per il mio mantenimento;
frequento la scuola di canto;
per adesso le lezioni di canto le paga mia mamma e non l'ha mai richieste al babbo;
la scuola costa 40 euro a settimana per un totale di 160 euro mensili;
i rapporti tra i miei genitori sono sempre conflittuali;
io vorrei studiare e fare la cantante pop, mi piace molto che è una delle mie Per_3
cantanti preferite;
faccio concorsi di canto, anche questa estate ne ho fatto uno che andrà in onda in televisione a novembre e poi vorrei anche farlo a Tu si Que vales.”; l'avv. Bini per il ricorrente ha evidenziato che il padre si è dichiarato disponibile a sostenere il 60% delle spese straordinarie, in regime di mantenimento diretto del minore da parte dei genitori durante i tempi di rispettiva competenza, con assegnazione in via integrale dell'AUU alla madre;
l'avv. Regoli per la resistente si è dichiarata favorevole alla proposta formulata in via bonaria dal Giudice di prevedere l'assegnazione alla madre dell'assegno unico universale e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, insistendo per il mantenimento dell'attuale contributo paterno;
a fronte del mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per il deposito di memorie e repliche.
4. Va evidenziato preliminarmente che nel corso dell'udienza del 30/10/24, le parti hanno convenuto sulla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre, nonché sull'assegnazione dell'assegno unico universale interamente alla madre, di tal chè nulla osta al recepimento di tale accordo da parte del Tribunale.
pagina 7 di 10 5. Quanto alla domanda avanzata dal ricorrente di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a proprio carico in sede di negoziazione assistita per il mantenimento della figlia va Per_1 rammentato che, in presenza di una domanda di modifica delle condizioni di divorzio, l'art. 9 della
Legge n. 898/70 prevede che l'interessato possa ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere una revisione delle condizioni stabilite 'qualora sopravvengano giustificati motivi', di tal ché il presupposto legittimante tale richiesta è la prospettazione di un fatto sopravvenuto (v. Cass. Civ. n. 18608/2021); ne consegue, che la modifica delle condizioni adottate in sede di divorzio presuppone che il giudice verifichi se ed in quale misura si siano verificate circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo giudiziale (in questo caso la sentenza di divorzio): occorre, dunque, che si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento del quale si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi, nonché di altre vicende inerenti alla prole.
Nel caso di specie, osserva il Collegio che le condizioni di fatto poste a base della determinazione dell'assegno di mantenimento sono mutate, tenuto conto che, nel corso dell'audizione della minore
è emerso che si consolidato da un anno un regime di perfetta pariteticità dei tempi di Per_1 permanenza presso entrambi i genitori : “io sto con mio papà dal lunedì alla domenica le prime due settimane e le altre due settimane con mia mamma, da Settembre dell'anno scorso”(v. verbale udienza
30/11/2024) di tal chè tale circostanza riduce in modo rilevante l'incidenza economica del mantenimento indiretto richiesto al , in quanto la minore gode per metà del mese del Pt_1
sostentamento diretto da parte del padre;
tanto premesso, osserva il Collegio che deve operarsi una disamina comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: a) il lavora come muratore presso la Edil-Sasso di DO EF e ZO IO snc di cui è socio;
ha Pt_1 dichiarato nell'anno 2024 un reddito annuale lordo di e. 35.812,00 pari – una volta detratti e. 1.617,00 a titolo Irpef ed e. 305,00 quale addizionale regionale - a circa e. 33.890,00 annui netti, corrispondenti ad e. 2.824,16 netti mensili;
il ricorrente non sostiene spese per soddisfare l'esigenza abitativa in quanto vive con la nuova compagna un immobile concesso in comodato d'uso gratuito;
dispone della proprietà al 50% di due immobili nonché di terreni pervenutigli per successione paterna;
b) la è titolare CP_1
di un'agenzia di pratiche automobilistiche aperta a giugno del 2019; ha presentato la DDRR 2024 relativa all'anno 2023 nella quale ha dichiarato di aver percepito e. 8.968,00; peraltro, esaminando le voci degli Isa dell'anno 2022 al Quadro C lettera C 13, risultano ivi denunciate n. 797 pratiche automobilistiche (passaggi di proprietà) con una percentuale sui ricavi che mal si conciliano con i pagina 8 di 10 redditi dichiarati, di tal chè deve ritenersi che tale dichiarazione non sia pienamente attendibile e che la capacità reddituale della resistente sia superiore rispetto a quanto dichiarato;
inoltre, va evidenziato che anche la resistente non sostiene spese per soddisfare l'esigenza abitativa, in quanto vive nella casa di proprietà dei genitori.
Ritiene, quindi, il Collegio che appare congruo, alla luce delle considerazioni sopra svolte in punto di redditività delle parti, di dover ridurre l'assegno di mantenimento a carico di da e. 400,00 Parte_1
ad e. 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, importo che appare congruo in ragione della attuale perfetta pariteticità dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
6. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, di tal chè le spese di lite vanno per metà compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parte sulle spese straordinarie e sull'AUU, e che per la residua metà va condannata a rifondere le stesse a favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che vengono liquidate in e. 1.400,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita di cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 08/02/2021, così provvede:
- prende atto dell'accordo intercorso tra le parti nel corso dell'udienza del 30/10/2024 relativamente alle spese straordinarie e all'assegno unico universale, disponendo in conformità;
- dispone che corrisponda entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. Parte_1 Controparte_1
200,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1
parametri Istat;
- dichiara la compensazione tra le parti delle metà delle spese di lite e condanna a Controparte_1
rifondere a la residua metà che vengono liquidate in e. 1.400,00, oltre al 15% di spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
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