(Limiti della riduzione).
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.
[…] Solo...» Consulenza legale Q202231551 (Articolo 2876 Codice Civile - Limiti della riduzione) «I riferimenti normativi su cui fondare le pretese avanzate da chi pone il quesito si rinvengono agli artt. 2875 e 2876 c.c. […]
Leggi di più…[…] Solo...» Consulenza legale Q202231551 (Articolo 2876 Codice Civile - Limiti della riduzione) «I riferimenti normativi su cui fondare le pretese avanzate da chi pone il quesito si rinvengono agli artt. 2875 e 2876 c.c. […]
Leggi di più…[…] Con atto di citazione, il garante e legale rappresentante di una società debitrice nei confronti di una banca conveniva la medesima creditrice, contestando la violazione degli artt. 169 e 170 c.c. e l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 2875 e 2876 c.c. […]
Leggi di più…[…] Proprio a tale seconda ipotesi, si attaglia un caso recentemente analizzato dalla Giurisprudenza di legittimità[3] che ha ritenuto configurarsi un abuso del diritto di garanzia patrimoniale in danno del debitore da parte del creditore che, nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, non abbia usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati dalla legge, ex artt. 2875 e 2876 c.c. […]
Leggi di più…[…] Se il creditore aveva ingiustificatamente ostacolato la riduzione dovuta, potrebbe essere condannato a rifondere tali spese e anche i danni: la legge prevede infatti che, in caso di dolo o colpa grave del creditore che si opponga alla riduzione, questi sia tenuto ai danni (art. 2876 c.c.), come riconosciuto anche dalla Cassazione. […]
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