Articolo 2876 del Codice civile
Articolo 2635Articolo 2635
Versione
19 aprile 1942
Art. 2876.

(Limiti della riduzione).

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente