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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2876.
(Limiti della riduzione).
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.
(Limiti della riduzione).
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.
Commentari • 27
- 1. riduzione ipotecahttps://www.brocardi.it/ · 255.13702
Consulenza legale Q202647329 (Articolo 39 T.U. bancario - Ipoteche) «Se si tratta di mutuo fondiario, l'art. 39 del Testo unico bancario prevede in capo al mutuatario, ogni volta che abbia estinto la quinta parte del debito originario,...» Quesito Q202647329 (Articolo 39 T.U. bancario - Ipoteche) «Buongiorno, Nel 2014 comprai casa inserendo come garanzia la casa di mia moglie, nel 2024 feci la surroga con XXX da tasso variabile a fisso, adesso che devo vendere la casa di...» Consulenza legale Q202231551 (Articolo 2876 Codice Civile - Limiti della riduzione) «I riferimenti normativi su cui fondare le pretese avanzate da chi pone il quesito si rinvengono agli artt. 2875 e 2876 c.c. […]
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Giurisprudenza • 171
- 1. Trib. Rovigo, sentenza 06/03/2024, n. 225Provvedimento: […] l'ipoteca giudiziale de qua ovvero, in subordine, a liberare ex art. 2876 c.c. i beni in […] Gli attori chiedono in principalità la cancellazione della ipoteca tout-court; in subordine, la sua riduzione a norma dell'art. 2876 cc, con liberazione degli immobili appartenenti ai soci accomandanti.Leggi di più...
- obbligazioni solidali·
- art. 2876 c.c.·
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- art. 2875 c.c.·
- art. 96 c.p.c.·
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- onere della prova