(Limiti della riduzione).
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.
[…] ed in particolare delle...» Consulenza legale Q202231551 (Articolo 2876 Codice Civile - Limiti della riduzione) «I riferimenti normativi su cui fondare le pretese avanzate da chi pone il quesito si rinvengono agli artt. 2875 e 2876 c.c. […]
Leggi di più…[…] il venditore non sarà - in ogni caso - tenuto a restituire il doppio della caparra che gli è...» Quesito Q202231834 (Articolo 191 Codice proc. penale - Prove illegittimamente acquisite) «ENUNCIAZIONE FATTO STORICO-REALE IN BREVE : A seguito dell' invio di alcune e- mail all' indirizzo per le segnalazioni della Polizia Municipale,del mio Comune, della...» Consulenza legale Q202231551 (Articolo 2876 Codice Civile - Limiti della riduzione) «I riferimenti normativi su cui fondare le pretese avanzate da chi pone il quesito si rinvengono agli artt. 2875 e 2876 c.c. […]
Leggi di più…[…] c.p.c. qualora quest'ultimo -convenuto per la riduzione dell'ipoteca- resista in giudizio con mala fede o colpa grave, questa Corte è recentemente pervenuta a diversamente affermare che il creditore il quale, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c. incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, 2° co., […]
Leggi di più…[…] Con atto di citazione, il garante e legale rappresentante di una società debitrice nei confronti di una banca conveniva la medesima creditrice, contestando la violazione degli artt. 169 e 170 c.c. e l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 2875 e 2876 c.c. […]
Leggi di più…[…] Con particolare riferimento al caso di specie, secondo la Corte, “il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l'iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto degli accessori, l'importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. […]
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