Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2024 promossa congiuntamente da:
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato GAIA Parte_1 CodiceFiscale_1
SCHMID
e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
CARLA FERRARI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Meleti (LO) in data 9.09.2006
(atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 4 – parte II – serie A – anno 2006)
e che dall'unione coniugale è nata la figlia minore (15.08.2009). Per_1
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della stessa saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza della figlia presso di sé.
3) La figlia risiederà in via prevalente presso la madre nella casa coniugale in Via San Fermo 5a a
Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) ed il padre potrà vedere e tenerla con sé quando vorrà, previo Per_1 accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore. In caso di disaccordo,
pagina 1 di 5
4) Salvo diverso accordo, sempre nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore, ciascun genitore terrà con sé nelle seguenti giornate: Per_1
a) durante le vacanze natalizie ad anni alterni, la Vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale;
il 31 dicembre ovvero il 1° gennaio, il 26 dicembre ovvero il 6 gennaio;
b) durante il periodo di Pasqua, alternativamente il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta;
c) per le altre festività 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 1° novembre, ecc. la permanenza di con ciascun genitore sarà alternata di anno in anno;
Per_1
d) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non Per_1 consecutive, nel periodo da concordarsi fra i genitori medesimi e da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
5) La casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla Sig.ra con Parte_1 tutto quanto in essa contenuto, che l'abiterà unitamente alla figlia fino all'autosufficienza Per_1 economica di quest'ultima; il sig. lascerà la casa coniugale entro le due settimane successive al Pt_2 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, o, comunque, entro le due settimane successive all'udienza di comparizione dei coniugi ove non fosse accordata la trattazione scritta del procedimento di separazione consensuale richiesta dalle parti, impegnandosi a prelevare entro tale data i propri effetti personali comprensivi di scrivania (e relativa sedia), personal computer e impianto audio, nonché attrezzi da lavoro e bricolage.
6) Il Sig. a decorrere dalla sua uscita dalla casa coniugale corrisponderà alla Parte_2
Sig.ra per il mantenimento della figlia , entro il giorno 13 di ogni mese, un Parte_1 Per_1 assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere tramite bonifico bancario a c/c intestato alla Sig.ra stessa. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente sulla Parte_1 base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Anteriormente all'uscita dalla casa coniugale, il Sig. e la sig.ra Pt_2 Parte_1 continueranno a versare nel conto cointestato dei coniugi a ciò destinato, gli importi occorrenti quale contributo personale al menage familiare, in linea con i precedenti versamenti all'uopo effettuati e con la solita quota pari a due terzi per il marito e un terzo per la moglie. Successivamente detto c/c cointestato, essendo relativo al mutuo cointestato per l'acquisto della casa coniugale, servirà ai coniugi esclusivamente per continuare il pagamento in pari quota delle rate del mutuo.
7) Le spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Milano, in uso anche dal Tribunale di
Lodi, verranno suddivise al 50%. come di seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 2 di 5 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) Ad integrazione del precedente punto 7) i genitori concordano sin da subito che continuerà Per_1 ad essere seguita, per le cure dentistiche, dal dott. presso il quale è in cura da oltre 6 anni Per_2 con condivisione della spesa al 50% tra i genitori;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che saranno suddivise al 50% anche le spese relative ad un trattamento odontoiatrico per la figlia, attualmente in corso, della durata di 24 mesi circa;
la spesa preventivata totale ammonta a 5.000,00 euro (di cui
1.500,00 euro da versare come acconto e la restante parte in rate mensili o trimestrali), tutti i predetti pagamenti verranno effettuati singolarmente dai genitori per la pari quota e con relativa fattura dell'importo pagato da ognuno. I genitori altresì concordano che il padre, così come la madre, avrà cura di consegnare direttamente alla figlia, entro il 13 di ciascun mese, euro 40,00 quale “paghetta” da gestire in autonomia.
9) Per espresso accordo tra le parti, sarà fruito al 100% dalla madre l'Assegno Unico per i Figli erogato dall'Inps.
10) Le parti concordano che continueranno a farsi carico del mutuo relativo alla casa coniugale in ragione del 50% ciascuno così come sarà condivisa al 50% la spesa relativa all'assicurazione sulla casa coniugale medesima, precisando che detta polizza assicurativa dovrà mantenere le stesse coperture attuali. pagina 3 di 5 11) Il Sig. concorrerà a farsi carico del 50% delle spese della nuova caldaia della Parte_2 casa coniugale (che avrà le medesime caratteristiche di quella da sostituire) vista l'inagibilità della stessa in assenza di essa, nonché del 50% delle spese di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese ordinarie di manutenzione annuale della caldaia saranno a carico esclusivo della sig.ra
Parte_1
La caldaia sostituita avrà le medesime caratteristiche (compresa la classe energetica) di quella da sostituire.
12) A titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di euro 4.000,00. Detto importo sarà Parte_1 versato in 20 rate mensili di euro 200,00, scadenti il giorno 13 di ogni mese, a partire dall'uscita dalla casa coniugale.
13) Il sig. si impegna a far fronte con propri mezzi al finanziamento -per l'acquisto Parte_2 di una autovettura - dallo stesso contratto in data 01/10/2024 con la società Findomestic S.p.A., accettazione n. 064970673, che prevede nella 1° fase il versamento di n. 48 rate mensili per un importo di €. 17.848,32 e nella 2° fase il versamento di n. 35 rate mensili per un importo di €. 24.402,00 il tutto per un importo complessivo di €. 42.250,32, impegnandosi e tenere indenne e manlevata la Sig.ra da ogni pretesa o richiesta al riguardo. Parte_1
Detta autovettura marca: KIA XCEED tg: GN234HK intestata al sig. rimarrà in Parte_2 proprietà esclusiva dello stesso.
14) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
15) sarà fiscalmente a carico al 50% per entrambi i genitori, e quindi le eventuali spese deducibili Per_1
e spese detraibili saranno anch'esse suddivise al 50% tra madre e padre.
16) Le parti concordano che il gatto ZE seguirà il Sig. nella sua nuova abitazione, quando Pt_2 quest'ultimo lascerà la casa coniugale ove invece permarranno gli altri due gatti ed i due cani.
I coniugi dichiarano sin da subito di non volersi riconciliare e richiedono di non voler comparire all'udienza, volendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Alla successiva udienza virtuale del 12.02.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Meleti (LO) in data 9.09.2006 (atto trascritto nel
[...] registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 4 – parte II – serie A – anno 2006);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meleti (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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