Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 3225/2023 del 21/12/2023 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Gianfranceschi e dall'Avv. Giuseppe De Gregori, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Camogli (GE), via Cuneo, n. 34D
APPELLANTE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._3 Controparte_2 C.F._4
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Controparte_3 C.F._5
Ramis e dall'Avv. Silvia Tanzi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Parma, borgo G. Tommasini, n. 20
APPELLATI
) Controparte_4 C.F._6
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione
PRELIMINARMENTE previa rimessione della causa in istruttoria, voglia ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione in appello al convenuto non andata a buon fine e tornata Controparte_4
1
c.p.c.
NEL MERITO in accoglimento del presente appello, previa dichiarazione della sua ammissibilità in riforma della Sentenza 3225/2023 del 21 Dicembre 2023 del Tribunale di Genova annullare la stessa e
- accertare e dichiarare che l'arc. è sempre stata unico ed effettivo Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Rapallo, Via Dante Alighieri n. 7/5a, identificato al locale
N.C.E.U. Fg. 35, particella 102, sub 9;
- per l'effetto condannare gli eredi della signora alla restituzione Persona_1
dell'immobile all'arc. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
L'Arch. ut sopra rappresentata e difesa chiede l'ammissione dei capitoli di prova Pt_1 dedotti in atto di appello con i testi ivi indicati e l'interrogatorio formale dell'Appellato IGnor issando apposita udienza Controparte_5
Con riserva di ulteriormente provare, dedurre, produrre e istante”.
PER GLI APPELLATI
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese le causali dedotte in atti, respingere l'appello proposto dall'arch. Pt_1
in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile, improponibile, infondato, non
[...]
provato o come meglio, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compenso del grado del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% spese generali di studio, oneri fiscali come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 05/07/2022, l'Arch. Parte_1
adiva il Tribunale di Genova citando in giudizio , Controparte_1 [...]
, , e al fine di sentirsi CP_4 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare legittima proprietaria dell'immobile sito in Rapallo, Via Dante Alighieri n. 7/5a, identificato al locale N.C.E.U. Fg. 35, particella 102, sub 9, e chiedendo che venisse dichiarato il ricongiungimento di detta proprietà con il diritto di usufrutto già esercitato pacificamente da essa ricorrente su detto immobile. Esponeva: che il bene, anche se formalmente intestato alla propria cugina sig.ra , era stato in realtà Persona_1
acquistato, con atto a rogito Notaio in data 17/11/1984, con denaro fornito Per_2
2 integralmente da essa ricorrente;
che lo stesso giorno della sottoscrizione dell'atto di compravendita, la IG.ra e il marito, IG. intervenuto in Per_1 Controparte_1
quanto in regime di comunione legale dei beni, avevano sottoscritto una dichiarazione con la quale riconoscevano che l'immobile era stato acquistato con denaro esclusivamente fornito dalla cugina, , e si obbligavano, dietro semplice richiesta di Parte_3 quest'ultima, ad intestare lo stesso alla ricorrente ovvero a persone da essa designate;
che, in data 05.10.2001, gli stessi signori . avevano costituito, con atto a Persona_3 CP_1 rogito Notaio , diritto di usufrutto gratuito vitalizio sull'immobile sito in Rapallo Persona_4
a favore di essa ricorrente, del suo compagno e poi marito – geom. , nonché CP_6
della madre, con previsione di accrescimento per i superstiti;
- che, a seguito del decesso della IG.ra , i rapporti con il marito e i figli della cugina si erano aggravati, tanto Per_1
che essa ricorrente si era trovata costretta ad agire in giudizio per vedersi formalmente riconoscere la proprietà dell'unità abitativa oggetto di causa.
Si costituivano nel giudizio , , e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, preliminarmente eccependo la nullità del ricorso di controparte per Controparte_3
carenza di petitum e di causa petendi. Rimaneva contumace . Controparte_4
Il giudice di primo grado mutava il rito da sommario a ordinario, e dichiarava la nullità dell'atto introduttivo, concedendo un termine per la rinnovazione dello stesso.
Con atto di citazione in rinnovazione l'attrice sosteneva l'esistenza di un pactum fiduciae con la cugina, patto con cui quest'ultima, unitamente al marito, si era obbligata a trasferire l'immobile ad essa attrice o a persona dalla stessa individuata. Quanto all'assenza dell'originale della dichiarazione di riconoscimento sub doc. 4, parte attrice rappresentava che lo stesso era stato consegnato all'Avv. Mauro Pessagno, il quale ad oggi non aveva dato alcun cenno di riscontro alla richiesta inoltrata dalla IG.ra Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.03.2023, le parti convenute eccepivano che con l'atto di citazione in rinnovazione parte attrice aveva ampliato il thema decidendum: la causa petendi, infatti, si sarebbe basata su una prospettazione giuridica diversa da quella precedentemente esposta. Inoltre, evidenziavano come la domanda principale si fondasse su un documento non originale.
Il Tribunale con la sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dall'attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti. Affermava che non era stato depositato l'originale della scrittura del 17/11/1984 posta a base della domanda e che il disconoscimento contenuto nella comparsa di risposta del 28/2/2023 dai convenuti poteva ritenersi sufficiente. In tale contesto spettava all'attrice dimostrare che
3 l'indisponibilità materiale del documento era stata determinata da caso fortuito o forza maggiore, ed in particolare offrire la prova (a) del previo possesso, in capo alla stessa, della scrittura originale, (b) che tale atto successivamente era stato consegnato al precedente difensore di fiducia, come dalla predetta affermato, e (c) che, nonostante le richieste di restituzione, il professionista si sia rifiutato di procedere alla riconsegna, ma tale prova proseguiva il Tribunale - non era stata fornita. Mancava la prova del patto fiduciario intercorso tra e , né tale prova poteva essere fornita Parte_1 Persona_1 tramite testimoni in ragione della genericità dei capitoli dedotti. Inoltre i signori Persona_1
e vevano concesso in usufrutto l'immobile nel 2001 (e, quindi,
[...] Controparte_1
a distanza di un considerevole lasso temporale rispetto alla “dichiarazione di riconoscimento” di cui alla prod. n. 4) anche a soggetti che erano rimasti estranei all'atto del novembre 1984, così confermando di essere proprietari a tutti gli effetti del bene.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , chiedendone l'integrale Parte_1 riforma con l'accoglimento dell'originaria domanda proposta. Censura l'erroneità della pronuncia per non aver riconosciuto che la perdita del documento originale era dipesa da causa a lei non imputabile. Sostiene non potersi revocare in dubbio che l'aver affidato il documento decisivo ai fini della decisione della causa all'avvocato difensore sia comportamento perfettamente adeguato e rispettoso delle cautele necessarie in quanto la qualità di avvocato legittimamente esercente la professione dà al Cliente ogni più ampia garanzia della conservazione del documento. Alla luce dei documenti prodotti doveva ritenersi provato che l'Avv. Pessagno aveva smarrito il documento originale, e il Tribunale aveva erroneamente non ammesso la prova testimoniale e per interrogatorio formale al fine di dimostrare il contenuto delle dichiarazioni ivi contenute e, prima ancora, la loro riferibilità alla parte che, pur apparendone l'autore, ne aveva disconosciuto la sottoscrizione.
Si sono costituiti nel giudizio , e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto nei loro confronti, Controparte_3 respingere l'appello proposto dall'arch. , in quanto inammissibile, irricevibile, Parte_1
improcedibile, improponibile, infondato, non provato.
Con ordinanza 13/11/2024 il Consigliere Istruttore ha, tra l'altro, dato atto che da un primo esame della data della notifica dell'appello in relazione alla data di iscrizione a ruolo dell'appello non sembravano rispettati i termini di dieci giorni per la costituzione dell'appellante, ed ha concesso un termine alle parti per prendere posizione in ordine a tale aspetto.
4 Indi con ordinanza del 5/12/2024, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza ex art. 352 c.p.c. per il 4/02/2025, con concessione dei termini per conclusionali e repliche, all'esito dei quali ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
L'art . 347 c.p.c. recita: «La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per
i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo
d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado ».
Ai sensi dell'art. 165 c.p.c. , l'appellante deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione all'appellato (cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma dell 'art . 163 bis comma 2° c.p.c. ); tale termine, nel giudizio di appello con pluralità di appellati, va computato dalla prima notificazione.
Da tale momento decorre il termine previsto, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto degli artt. 347 e 348 c.p.c. per la costituzione in giudizio dell'appellante.
A tale conclusione conduce la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass,,
Civ., sez.1, 20.7.2012, n. 12724), avallata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. Civ., S.U., 18.5.2011, n. 10864), secondo la quale, in caso di notificazione dell'appello a più parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello. In particolare Cass., sez. un., n. 10864/2011, ha chiarito che
“Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. 'velina')”. In senso conforme Cass., ord. n. 6963 /2019 (secondo cui “Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile;
ne consegue che, in base al combinato disposto degli
5 artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello”).
Nel caso di specie la prima notifica dell'atto di appello agli appellati in oggi costituiti è avvenuta in data 21.6.2024; ne consegue che il termine per la costituzione della parte appellante non è stato rispettato perché dal 21.6.2024 (data della prima notifica) al 2.7.2024, data di iscrizione a ruolo, sono decorsi oltre dieci giorni.
Ne consegue l'inutilità di concedere alla parte appellante il richiesto ulteriore termine per la notifica dell'appello nei confronti di , nei cui confronti la notifica Controparte_4 dell'appello non è andata a buona fine. Né sono rilevanti le sentenze invocate e citate in comparsa conclusionale dalla parte appellante relative alla tardiva costituzione in giudizio dell'attore nel giudizio di primo grado.
L'art. 347 c.p.c., primo comma, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c.
(concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348
c.p.c..
La mancata costituzione dell'appellante (da effettuarsi, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo entro dieci giorni dall'appello o entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini) dà luogo automaticamente all'improcedibilità dell'appello, in quanto nel giudizio di appello non trova applicazione la disciplina generale in tema di ritardata costituzione delle parti, non essendo più ammessa la costituzione alla prima udienza.
Né rileva il fatto che vi sia stata tempestiva costituzione degli appellati in oggi costituiti.
Come affermato dalla Corte Suprema “L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli art. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudizio dì gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione
6 dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli”.
(Cass. n. 21996/2012; 20280/2023).
Si impone pertanto, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. la declaratoria (con sentenza) di improcedibilità dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in base al DM no 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale, nei valori minimi, considerata la semplicità della questione, ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Ricorrono nella specie le condizioni previste dal comma 1-quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per dare atto della sussistenza dei presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 3225/2023, del
21/12/2023, del Tribunale di Genova, così provvede:
Dichiara improcedibile ex art. 348 c.p.c. l'appello;
Condanna l'appellante Arch. al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
appello in favore delle parti appellate, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
Dà atto che sussistono nel caso concreto i presupposti ex art. 13 comma 1-quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 a carico della parte appellante per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Genova, 11/02/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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