19 aprile 1942
(Spese della riduzione).
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione e' stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
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- 1. Cassazione civile n. 2866/1990https://www.brocardi.it/ · 260.64893
(massima n. 1) L'art. 2877 c.c., regolando le spese della riduzione dell'ipoteca, distingue tra spese necessarie per eseguire la formalità ipotecaria (comma primo) e spese del giudizio che il debitore debba promuovere per ottenere che, in mancanza del consenso del creditore, la riduzione sia ordinata con sentenza (comma secondo): le prime sono a carico del (debitore) richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso (non nella valutazione dei beni ma) nella determinazione del credito; le seconde, salva la loro compensazione secondo le circostanze, sono in linea di principio a carico del soccombente e così del creditore che, dovendo consentire alla riduzione, quando ne ricorrono gli estremi, non adempia spontaneamente a questo obbligo.
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Giurisprudenza • 175
- 1. Corte Cost., sentenza 14/12/2017, n. 271Provvedimento: […] Quanto al riferimento alla «sentenza», contenuto nel censurato art. 2877 cod. civ., rubricato «Spese della riduzione», si è da più parti sostenuto che esso non sia preclusivo della possibilità di ordinare la riduzione con provvedimento cautelare, avente la forma dell'ordinanza, […]Leggi di più...
- non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.·
- ritenuta eseguibilità solo sulla base di sentenza passata in giudicato·
- privilegio, pegno e ipoteca·
- riduzione dell'ipoteca·
- denunciata irragionevolezza e violazione del diritto di difesa