Articolo 2877 del Codice civile
Articolo 2635 bisArticolo 2635 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2877.

(Spese della riduzione).

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione e' stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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