CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: LA Consiglia, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Pasquale Coticelli, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro D’MO EL, NO TA, NO RE, NO AN e NO NT. Intimati avverso la sentenza n. 6061/2019 della Corte di appello di Napoli, depositata il 16. 12. 2019. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e che gli altri siano dichiarati inammissibili o infondati. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6. 12. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 1906 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 23/01/2023 R.G. N. 2726/2021. 2 Fatti di causa Con sentenza n. 6061/2019 del 16. 12. 2019 la Corte di appello di Napoli confermò la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da NO EP, aveva condannato LA CH e LA Consiglia, quali eredi di LA NN, proprietari del fondo limitrofo, “ a rimuovere la parte del proprio fabbricato che occupa il suolo comune nella misura di 2,00 metri quadrati, nonché il suolo di proprietà esclusiva di parte attrice nella misura di 0,60 metri quadri, così come segnato rispettivamente in verde ed azzurro nella tavola numero uno della consulenza tecnica d’ufficio del 25 marzo 2013 redatta dal c.t.u. Piccirillo “ e rigettato le domande riconvenzionali dei convenuti dirette alla condanna della controparte a rimuovere il muretto di confine del lastrico solare dalle travi del solaio di copertura dell’immobile delle controparti, ad abbattere e ad eliminare il locale deposito dagli stessi costruito in appoggio alla scala di loro proprietà ed a demolire la tettoia in lamiera, nonché le altre domande avanzate in via riconvenzionale. A sostegno della conclusione accolta la Corte territoriale affermò, quanto al capo della statuizione appellata che aveva condannato i convenuti LA all’abbattimento parziale, nelle misure indicate, del loro fabbricato per essere stato edificato su parte del suolo comune e su parte del suolo di proprietà esclusiva degli attori, che la relativa statuizione risultava fondata sul condivisibile accertamento svolto dalla consulenza tecnica d’ufficio, che aveva richiamato il rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, la mappa catastale e le indicazioni contenute nei titoli di proprietà; che l’accoglimento di tale domanda non trovava ostacolo nella deduzione della convenuta di avere da sempre esercitato il possesso in forma esclusiva sulle predette porzioni di terreno, non avendo la parte interessata mai proposto domanda o quanto meno eccezione riconvenzionale di usucapione;
che i rilievi critici formulati dal consulente di parte appellante erano inconferenti in relazione alla relazione tecnica depositata dal nuovo consulente d’ufficio arch. Eramando Piccirillo, in quanto riferiti agli errori commessi dal primo consulente, geom. Pietro Lorusso;
che, con riferimento ai motivi di appello che investivano le statuizioni R.G. N. 2726/2021. 3 di rigetto delle domande riconvenzionali, non era stata provata la proprietà esclusiva in capo all’appellante del muro sul quale poggiava la tettoia in lamiera degli attori, non risultando la presenza, su di esso, di pioventi costituiti da conci di tufo e dalla nicchia e non essendo i fondi divisi dal muro di carattere omogeneo. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12. 1. 2021, ha proposto ricorso VA Consiglia, affidandosi a cinque motivi. Con decreto del 27. 4. 2022, rilevata la nullità della notifica del ricorso in quanto non eseguita nei confronti della parte personalmente, rimasta contumace nel giudizio di appello, il ricorso è stato nuovamente notificato in data 10. 6. 2022 nei confronti degli eredi di NO EP, D’MO EL, NO TA, NO RE, NO AN e NO NT. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso investe il capo della decisione che ha confermato la condanna della odierna ricorrente ad arretrare il proprio fabbricato per le parti che occupano il suolo comune e quello esclusivo della controparte. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non avere la Corte di appello esaminato ed essersi pronunciata sull’eccezione di usucapione delle predette porzioni di terreno che la odierna ricorrente aveva ritualmente sollevato. Tale eccezione, si sostiene, era stata chiaramente avanzata nell’atto di appello e la Corte distrettuale, erroneamente, l’ha ritenuta inammissibile, non considerando che l’art. 345 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, precedente alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, consentiva espressamente la proposizione di nuove eccezioni in appello. Il mezzo è fondato. R.G. N. 2726/2021. 4 Dalla lettura della stessa sentenza impugnata risulta che la appellante LA aveva espressamente dedotto, per contrastare la domanda degli attori di arretramento del proprio fabbricato, di avere da sempre esercitato il possesso ed utilizzato in modo esclusivo le porzioni di terreno contestate su cui insisteva il proprio immobile, richiamando in atto di appello anche le dichiarazioni rese a conferma dell’occupazione delle aree dai testimoni sentiti in primo grado ( pag. 5 e 6 ). Tale deduzione difensiva rivestiva i caratteri dell’eccezione riconvenzionale, in quanto tesa al rigetto della domanda della controparte. Al riguardo va ribadito il principio che la proposizione dell’eccezione riconvenzionale, assolvendo alla finalità pratica di rigetto della domanda della controparte, non richiede particolari formalità o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la parte indichi i fatti e le circostanze che, secondo la sua impostazione difensiva, abbiano un rilievo determinante nella decisione della controversia ( Cass. n. 8225 del 2004; Cass. n. 11287 del 1998 ). La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto pronunciarsi su di essa, tenuto conto che, essendo stato il giudizio di primo grado iniziato nel 1980, il tema del c.d. ius novorum in appello era disciplinato dall’art. 345 cod. proc. civ. nella versione antecedente la riforma processuale introdotta dalla legge n. 353 del 1990, in vigore a partire dal 30. 4. 1995, che consentiva espressamente alle parti di proporre nel giudizio di appello eccezioni nuove ( Cass. n. 17808 del 2011 ). Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 58 legge n. 69 del 2009 e 116 e 184 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente identificato le critiche sollevate dai convenuti alla consulenza tecnica d’ufficio, senza esaminare i rilievi critici successivi svolti dai convenuti in particolare all’udienza del 5. 6. 2013, in cui depositavano ulteriori osservazioni e fotografie dei luoghi di causa, pienamente ammissibili in ragione dell’applicabilità al processo dell’art. 184 c.p.c. nella versione antecedente alla sua riforma, che consentiva alle parti di produrre nuovi documenti fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione. Il motivo è inammissibile per genericità. R.G. N. 2726/2021. 5 Il mezzo non indica quali rilievi critici sollevati nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio il giudice di appello non avrebbe colpevolmente esaminato, limitandosi a dare per presupposta la loro rilevanza al fine della aspettativa di una decisione diversa. E’ evidente, invece, che tale incompletezza della censura impedisce di considerare decisive le asserite omissioni della sentenza impugnata, così determinando l’inammissibilità della doglianza. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., investendo il capo della sentenza impugnata che ha escluso la proprietà esclusiva del muro in capo ai convenuti, per la ragione che esso era sfornito di conci e di nicchia, valutando in modo non adeguato le censure svolte dalla parte e richiamando sul punto in modo erroneo la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto mancante la prova in ordine ai conci non anche alla nicchia. La Corte di appello avrebbe inoltre trascurato l’esame delle ulteriori deduzioni sul punto della parte appellante, fondate sulle mappe catastali che rivelavano errori di misurazioni del consulente tecnico d’ufficio e sulla documentazione fotografica prodotta. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha escluso, come emerge chiaramente dalla lettura della relativa decisione, la presunzione di proprietà esclusiva del muro di confine in capo all’appellante, ai sensi dell’art. 881, comma 1, cod. civ., non in forza del mero rinvio all’accertamento svolto dal primo giudice, ma per la rilevata assenza in esso di pioventi in favore del suo fondo, di cui afferma non fosse stata data alcuna prova, non emergendo la loro presenza dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica d’ufficio e da quelle prodotte dalla parte ( pag. 7 ). Per altro verso il motivo non censura l’ulteriore accertamento di fatto della Corte di appello, che ne costituisce un’ autonoma ratio decidendi, circa l’assenza del carattere omogeneo dei fondi divisi dal muro, circostanza la cui assenza ha ritenuto, richiamando la sentenza di questa Corte n. 5258 del 2006, precludesse l’applicabilità della disposizione codicistica invocata. R.G. N. 2726/2021. 6 Per il resto le censure sono generiche ed investono un accertamento di fatto che, rientrando nella competenza esclusiva del giudice di merito, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistiti nei rilievi critici svolti dalla appellante avverso la ricostruzione dello stato dei luoghi operata dal consulente tecnico d’ufficio, che erroneamente ha ritenuto ripetitivi delle osservazioni alla precedente consulenza, fondati sul rilievo planimetrico dei luoghi, sulla mappa catastale e sulle indicazioni dei presenti nei titoli di proprietà. Anche questo motivo va ritenuto inammissibile. Il vizio denunziato di omesso esame di fatto decisivo non appare proponibile, alla luce del disposto di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che non consente la denunzia per cassazione del motivo di cui all’art.360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia fondata sulle medesime ragioni di fatto di quella di primo grado ( c.d. doppia conforme ). Tale disposizione è applicabile al giudizio, risultando il procedimento di secondo grado introdotto nel 2017 e le circostanze di fatto in forza delle quali la Corte di appello ha assunto la sua decisione identiche a quelle prese in esame dal Tribunale. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 950 cod. civ. e vizio della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurando la decisione impugnata per avere, in adesione alle errate conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, fondato il proprio accertamento circa la proprietà comune del muro divisorio in discussione sulla base delle sole mappe catastali, senza alcun esame degli atti di provenienza e degli altri elementi utili a dirimere il contrasto, in violazione della regola secondo cui le risultanze catastali possono essere utilizzate a tal fine solo in via sussidiaria, in assenza di indicazioni provenienti dai titoli di provenienza o da altri elementi. La ricorrente deduce, inoltre, che la Corte napoletana ha colpevolmente omesso di esaminare l’atto di acquisto del 1967, da cui risultava chiaramente che il muro divisorio conteso era di sua proprietà. R.G. N. 2726/2021. 7 Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. In particolare è infondata la prima censura, avendo la Corte territoriale dato conto che le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, cui ha aderito, si fondavano “ sul rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, sulla mappa catastale del Comune di Casola prima dell’aggiornamento da parte dell’U.T.E. e sulle indicazioni contenute nei titoli di proprietà “ ( pag. 6 della sentenza ). Non è fondata pertanto la censura che deduce la mancata considerazione di questi ultimi, mentre il ricorso non offre elementi chiari per poter affermare che dagli atti di proprietà risultassero elementi precisi tali da indicare la titolarità esclusiva del bene in capo alla convenuta LA, in contrasto con le risultanze delle mappe catastali. Non può pertanto giungersi alla conclusione che il giudice a quo abbia errato nel fare riferimento anche a queste ultime, che nell’ambito dell’accertamento della proprietà dei beni rivestono, in base alla giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel ricorso, una valenza probatoria solo sussidiaria, potendo essere utilizzate solo in mancanza di indicazioni risultanti dai titoli di provenienza. La seconda censura, che lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è infine inammissibile, ai sensi del richiamato art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., oltre che per la sostanziale genericità del fatto addotto, non indicando il motivo alcun elemento utile per poter affermare che l’atto di provenienza del 1967 contenesse indicazioni sicure e perciò decisive in ordine alla titolarità esclusiva del muro in capo alla convenuta. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre gli altri sono respinti. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. R.G. N. 2726/2021. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.
che i rilievi critici formulati dal consulente di parte appellante erano inconferenti in relazione alla relazione tecnica depositata dal nuovo consulente d’ufficio arch. Eramando Piccirillo, in quanto riferiti agli errori commessi dal primo consulente, geom. Pietro Lorusso;
che, con riferimento ai motivi di appello che investivano le statuizioni R.G. N. 2726/2021. 3 di rigetto delle domande riconvenzionali, non era stata provata la proprietà esclusiva in capo all’appellante del muro sul quale poggiava la tettoia in lamiera degli attori, non risultando la presenza, su di esso, di pioventi costituiti da conci di tufo e dalla nicchia e non essendo i fondi divisi dal muro di carattere omogeneo. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12. 1. 2021, ha proposto ricorso VA Consiglia, affidandosi a cinque motivi. Con decreto del 27. 4. 2022, rilevata la nullità della notifica del ricorso in quanto non eseguita nei confronti della parte personalmente, rimasta contumace nel giudizio di appello, il ricorso è stato nuovamente notificato in data 10. 6. 2022 nei confronti degli eredi di NO EP, D’MO EL, NO TA, NO RE, NO AN e NO NT. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso investe il capo della decisione che ha confermato la condanna della odierna ricorrente ad arretrare il proprio fabbricato per le parti che occupano il suolo comune e quello esclusivo della controparte. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non avere la Corte di appello esaminato ed essersi pronunciata sull’eccezione di usucapione delle predette porzioni di terreno che la odierna ricorrente aveva ritualmente sollevato. Tale eccezione, si sostiene, era stata chiaramente avanzata nell’atto di appello e la Corte distrettuale, erroneamente, l’ha ritenuta inammissibile, non considerando che l’art. 345 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, precedente alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, consentiva espressamente la proposizione di nuove eccezioni in appello. Il mezzo è fondato. R.G. N. 2726/2021. 4 Dalla lettura della stessa sentenza impugnata risulta che la appellante LA aveva espressamente dedotto, per contrastare la domanda degli attori di arretramento del proprio fabbricato, di avere da sempre esercitato il possesso ed utilizzato in modo esclusivo le porzioni di terreno contestate su cui insisteva il proprio immobile, richiamando in atto di appello anche le dichiarazioni rese a conferma dell’occupazione delle aree dai testimoni sentiti in primo grado ( pag. 5 e 6 ). Tale deduzione difensiva rivestiva i caratteri dell’eccezione riconvenzionale, in quanto tesa al rigetto della domanda della controparte. Al riguardo va ribadito il principio che la proposizione dell’eccezione riconvenzionale, assolvendo alla finalità pratica di rigetto della domanda della controparte, non richiede particolari formalità o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la parte indichi i fatti e le circostanze che, secondo la sua impostazione difensiva, abbiano un rilievo determinante nella decisione della controversia ( Cass. n. 8225 del 2004; Cass. n. 11287 del 1998 ). La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto pronunciarsi su di essa, tenuto conto che, essendo stato il giudizio di primo grado iniziato nel 1980, il tema del c.d. ius novorum in appello era disciplinato dall’art. 345 cod. proc. civ. nella versione antecedente la riforma processuale introdotta dalla legge n. 353 del 1990, in vigore a partire dal 30. 4. 1995, che consentiva espressamente alle parti di proporre nel giudizio di appello eccezioni nuove ( Cass. n. 17808 del 2011 ). Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 58 legge n. 69 del 2009 e 116 e 184 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente identificato le critiche sollevate dai convenuti alla consulenza tecnica d’ufficio, senza esaminare i rilievi critici successivi svolti dai convenuti in particolare all’udienza del 5. 6. 2013, in cui depositavano ulteriori osservazioni e fotografie dei luoghi di causa, pienamente ammissibili in ragione dell’applicabilità al processo dell’art. 184 c.p.c. nella versione antecedente alla sua riforma, che consentiva alle parti di produrre nuovi documenti fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione. Il motivo è inammissibile per genericità. R.G. N. 2726/2021. 5 Il mezzo non indica quali rilievi critici sollevati nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio il giudice di appello non avrebbe colpevolmente esaminato, limitandosi a dare per presupposta la loro rilevanza al fine della aspettativa di una decisione diversa. E’ evidente, invece, che tale incompletezza della censura impedisce di considerare decisive le asserite omissioni della sentenza impugnata, così determinando l’inammissibilità della doglianza. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., investendo il capo della sentenza impugnata che ha escluso la proprietà esclusiva del muro in capo ai convenuti, per la ragione che esso era sfornito di conci e di nicchia, valutando in modo non adeguato le censure svolte dalla parte e richiamando sul punto in modo erroneo la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto mancante la prova in ordine ai conci non anche alla nicchia. La Corte di appello avrebbe inoltre trascurato l’esame delle ulteriori deduzioni sul punto della parte appellante, fondate sulle mappe catastali che rivelavano errori di misurazioni del consulente tecnico d’ufficio e sulla documentazione fotografica prodotta. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha escluso, come emerge chiaramente dalla lettura della relativa decisione, la presunzione di proprietà esclusiva del muro di confine in capo all’appellante, ai sensi dell’art. 881, comma 1, cod. civ., non in forza del mero rinvio all’accertamento svolto dal primo giudice, ma per la rilevata assenza in esso di pioventi in favore del suo fondo, di cui afferma non fosse stata data alcuna prova, non emergendo la loro presenza dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica d’ufficio e da quelle prodotte dalla parte ( pag. 7 ). Per altro verso il motivo non censura l’ulteriore accertamento di fatto della Corte di appello, che ne costituisce un’ autonoma ratio decidendi, circa l’assenza del carattere omogeneo dei fondi divisi dal muro, circostanza la cui assenza ha ritenuto, richiamando la sentenza di questa Corte n. 5258 del 2006, precludesse l’applicabilità della disposizione codicistica invocata. R.G. N. 2726/2021. 6 Per il resto le censure sono generiche ed investono un accertamento di fatto che, rientrando nella competenza esclusiva del giudice di merito, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistiti nei rilievi critici svolti dalla appellante avverso la ricostruzione dello stato dei luoghi operata dal consulente tecnico d’ufficio, che erroneamente ha ritenuto ripetitivi delle osservazioni alla precedente consulenza, fondati sul rilievo planimetrico dei luoghi, sulla mappa catastale e sulle indicazioni dei presenti nei titoli di proprietà. Anche questo motivo va ritenuto inammissibile. Il vizio denunziato di omesso esame di fatto decisivo non appare proponibile, alla luce del disposto di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che non consente la denunzia per cassazione del motivo di cui all’art.360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia fondata sulle medesime ragioni di fatto di quella di primo grado ( c.d. doppia conforme ). Tale disposizione è applicabile al giudizio, risultando il procedimento di secondo grado introdotto nel 2017 e le circostanze di fatto in forza delle quali la Corte di appello ha assunto la sua decisione identiche a quelle prese in esame dal Tribunale. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 950 cod. civ. e vizio della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurando la decisione impugnata per avere, in adesione alle errate conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, fondato il proprio accertamento circa la proprietà comune del muro divisorio in discussione sulla base delle sole mappe catastali, senza alcun esame degli atti di provenienza e degli altri elementi utili a dirimere il contrasto, in violazione della regola secondo cui le risultanze catastali possono essere utilizzate a tal fine solo in via sussidiaria, in assenza di indicazioni provenienti dai titoli di provenienza o da altri elementi. La ricorrente deduce, inoltre, che la Corte napoletana ha colpevolmente omesso di esaminare l’atto di acquisto del 1967, da cui risultava chiaramente che il muro divisorio conteso era di sua proprietà. R.G. N. 2726/2021. 7 Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. In particolare è infondata la prima censura, avendo la Corte territoriale dato conto che le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, cui ha aderito, si fondavano “ sul rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, sulla mappa catastale del Comune di Casola prima dell’aggiornamento da parte dell’U.T.E. e sulle indicazioni contenute nei titoli di proprietà “ ( pag. 6 della sentenza ). Non è fondata pertanto la censura che deduce la mancata considerazione di questi ultimi, mentre il ricorso non offre elementi chiari per poter affermare che dagli atti di proprietà risultassero elementi precisi tali da indicare la titolarità esclusiva del bene in capo alla convenuta LA, in contrasto con le risultanze delle mappe catastali. Non può pertanto giungersi alla conclusione che il giudice a quo abbia errato nel fare riferimento anche a queste ultime, che nell’ambito dell’accertamento della proprietà dei beni rivestono, in base alla giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel ricorso, una valenza probatoria solo sussidiaria, potendo essere utilizzate solo in mancanza di indicazioni risultanti dai titoli di provenienza. La seconda censura, che lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è infine inammissibile, ai sensi del richiamato art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., oltre che per la sostanziale genericità del fatto addotto, non indicando il motivo alcun elemento utile per poter affermare che l’atto di provenienza del 1967 contenesse indicazioni sicure e perciò decisive in ordine alla titolarità esclusiva del muro in capo alla convenuta. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre gli altri sono respinti. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. R.G. N. 2726/2021. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.