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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4431/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4431/2019 promossa da: nata MO (CE) il 02/12/1975 Parte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
TT UI, (C.F.: ) elett.te dom.to presso C.F._2
lo studio sito in MO (CE) alla Via N. Macchiavelli,8;
-attrice- contro società di gestione Controparte_2
della , P.I. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Patrizia Kivel
AZ (C.F.: ), e con la stessa digitalmente C.F._3
dom.ta all'indirizzo di posta elettronica certificata:
-convenuta-
1 e nato a [...] [...] (C.F.: Controparte_4 CP_2
), rappr.to e difeso dall'avv. Renato Damiano C.F._4
(C.F.: ) e con lui elett.te dom.to in Caserta alla C.F._5
via G.M. Bosco n. 80, presso l'avv. Rosamaria Petrella
-convenuto- nonchè
(C.F. e P.IVA ) in persona Parte_2 P.IVA_2
del suo Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
AN AC (C.F. ; e C.F._6 CP_5
(C.F. ; presso lo studio di quest'ultima
[...] C.F._7
in Via R. Bracco, n. 15 è elettivamente domiciliata;
CP_2
-terza chiamata in causa dal convenuto Dr. CP_4
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La presente controversia, per la sua natura e complessità, impone una ricostruzione ordinata del percorso clinico dell'attrice, delle posizioni processuali delle parti e delle risultanze istruttorie, con particolare attenzione al ruolo dell'obbligo di informazione in ambito di chirurgia estetica e alla delimitazione della responsabilità della struttura sanitaria e del medico operatore.
2 L'attrice ha riferito di essersi sottoposta, in data 8 ottobre 2014, presso la di a un intervento di “sostituzione di Controparte_3 CP_2
protesi mammarie” eseguito dal dott. . Tale Controparte_4
intervento si collocava in una storia chirurgica già complessa, caratterizzata da precedenti impianti protesici e dalla presenza di
“capsula fibrotica bilaterale”, con conseguenti alterazioni anatomiche.
All'esito dell'operazione l'attrice lamentava un peggioramento estetico del profilo mammario e un significativo malessere psicofisico, che la inducevano a sottoporsi successivamente a ulteriori interventi correttivi presso altre strutture.
Riteneva tali esiti riconducibili a un'inadeguata condotta dell'operatore e della struttura sanitaria presso cui l'intervento era stato eseguito nel
2014.
La “ME società di Controparte_2
gestione della ” nel costituirsi, contestava Controparte_3
integralmente la domanda, evidenziando l'assenza di responsabilità organizzativa e la correttezza delle procedure interne.
Il dott. , costituendosi, ribadiva la piena correttezza CP_4
dell'indicazione chirurgica e dell'esecuzione dell'intervento, riconducendo le complicanze all'oggettiva complessità della storia clinica della paziente e non a condotta colposa. Chiamava inoltre in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato da ogni eventuale condanna.
L' eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi Parte_2
dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza, rilevando che la copertura personale del medico opera solo in caso di insolvenza della
3 struttura sanitaria e, comunque, non con riguardo a profili non tecnici quali il consenso informato.
All'udienza cartolare del 3 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La natura eminentemente tecnica della controversia, incentrata sulla correttezza dell'indicazione chirurgica, sull'esecuzione dell'intervento e sulle complicanze insorte in un contesto di chirurgia estetica già precedentemente manipolata, ha reso imprescindibile un approfondito accertamento peritale.
La valutazione del materiale clinico e delle pregresse condizioni anatomiche richiedeva infatti competenze specialistiche tali da escludere qualsivoglia possibilità di decidere la causa sulla sola base delle allegazioni delle parti.
In tale quadro, la consulenza tecnica d'ufficio ha assunto ruolo decisivo ai fini della decisione.
Il Tribunale ha quindi disposto CTU medico-legale, affidando l'incarico al Prof. , medico legale, e al dott. Persona_1 Per_2
, chirurgo maxillo-facciale, i quali, con un'analisi completa e
[...]
approfondita della documentazione sanitaria, delle fotografie, della storia anamnestica e dei successivi interventi, hanno ricostruito con accuratezza l'intera vicenda clinica e hanno fornito risposte puntuali ai quesiti posti, escludendo qualsiasi responsabilità tecnica sia del medico sia della struttura.
Invero, la consulenza evidenzia che l'intervento praticato nel 2014 rientrava nella chirurgia estetica secondaria, su tessuti già modificati e
4 con presenza di capsula fibrotica. Tale contesto clinico rendeva la procedura più complessa e meno prevedibile nei risultati, anche a fronte di condotta conforme alle leges artis.
I consulenti hanno rilevato che l'indicazione operativa era corretta, che la tecnica utilizzata era adeguata e che l'esecuzione chirurgica era conforme ai protocolli specialistici. Non si ravvisano omissioni, manovre errate o violazioni delle linee guida. Le complicanze successive rientrano nelle possibilità statisticamente prevedibili alla luce della situazione preoperatoria.
Parimenti, la struttura sanitaria è risultata conforme agli standard richiesti: le sale operatorie erano idonee, il percorso assistenziale era tracciabile e non sono emersi elementi di disorganizzazione sanitaria.
Non vi è, pertanto, alcun presupposto per affermare responsabilità della clinica ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Diverso e centrale è invece il profilo relativo al consenso informato.
Gli ausiliari hanno dedicato particolare attenzione a tale aspetto, rilevando che il modulo sottoposto alla paziente era generico e non personalizzato rispetto alla complessità del quadro clinico. Non risultano adeguatamente illustrati i rischi specifici correlati alla chirurgia secondaria, né la concreta possibilità di esiti peggiorativi anche in presenza di una corretta esecuzione tecnica.
Manca quindi una documentazione che dimostri un'informazione orale chiara, circostanziata e comprensibile, tale da consentire alla paziente una scelta libera e consapevole. È su questo punto che la consulenza individua l'unica forma di responsabilità del medico:
l'inadempimento dell'obbligo informativo.
5 Il Giudice ritiene l'elaborato peritale pienamente condivisibile. Le conclusioni sono fondate, coerenti, sorrette da adeguata analisi documentale e risultano immuni da contraddizioni. Le osservazioni dei CTP non incidono sulla solidità dell'impianto motivazionale.
Pertanto, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui il consenso informato configura un obbligo autonomo del medico e la sua violazione costituisce inadempimento contrattuale risarcibile anche in assenza di errore tecnico (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2018, n.
7248; Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847), deve ritenersi accertata una lesione del diritto all'autodeterminazione dell'attrice.
In particolare, la giurisprudenza più recente ha affermato che in contesti non terapeuticamente necessari, quali la chirurgia estetica, il dovere informativo assume un'intensità particolarmente elevata, essendo lo scopo dell'intervento basato esclusivamente sull'aspettativa di miglioramento personale e non su necessità cliniche (Cass. civ., sez.
III, 13 luglio 2016, n. 14323; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2016, n.
19199).
Il mancato adempimento di tale obbligo determina un danno risarcibile anche in assenza di nesso causale con un danno biologico.
Tale danno che attiene alla sfera della libera autodeterminazione va valutato in termini equitativi, tenendo conto della natura estetica dell'intervento, dell'assenza di adeguata informazione sui rischi specifici, del concreto disallineamento tra aspettative e risultato e delle ripercussioni emotive descritte dall'attrice.
6 Trattandosi di chirurgia estetica, la scelta della paziente è orientata da un bilanciamento soggettivo che richiede un livello di informazione qualificata. L'omessa comunicazione dei rischi reali dell'intervento l'ha privata della possibilità di rinviare, modificare o addirittura escludere la procedura. Il danno, in tali casi, viene riconosciuto dalla giurisprudenza anche nell'assenza di un peggioramento clinico, essendo sufficiente l'incidenza negativa sull'autodeterminazione personale.
Pertanto, pur difettando i presupposti della responsabilità tecnica del medico e della struttura, sussiste responsabilità esclusiva del dott.
per violazione dell'obbligo informativo. CP_4
In via equitativa, si ritiene congruo riconoscere alla parte attrice la somma di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Per completezza di esposizione, si osserva, inoltre, che i dati medico- legali riportati nella relazione peritale in ordine alle percentuali di invalidità permanente, ai periodi di invalidità temporanea e ai costi della revisione protesica del luglio 2016 non assumono rilievo ai fini del presente giudizio.
Il CTU, pur rispondendo integralmente al quesito, ha chiarito che:
– il disturbo dell'adattamento (10% ridotto al 5% secondo la Guida
SIMLA) è documentato solo dalla fine del 2016 ed è «riconducibile non all'attività del dott. bensì alle successive attività chirurgiche»; CP_4
7 – le invalidità temporanee quantificate dal CTU riguardano l'intervento di revisione del 2016, eseguito per finalità estetiche e non quale correzione di un errore tecnico;
– il costo della revisione protesica del 2016 costituisce una valutazione meramente ricostruttiva, essendo l'intervento motivato da esigenze estetiche e collocato in un percorso clinico successivo, autonomo e non causalmente collegato all'intervento del 2014.
Tali voci, pur tecnicamente descritte, risultano dunque prive di nesso causale con la condotta del convenuto e non integrano pregiudizio risarcibile.
Pertanto, ciò che residua è esclusivamente il profilo relativo all'autonomo obbligo informativo, nei termini già esposti nella parte motiva antecedente.
Quanto alla domanda di manleva, essa deve essere rigettata.
Si evidenzia che l'art. 16 delle Condizioni Generali di Parte_2
nella formulazione operante nel periodo di interesse e
[...]
secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. civ., sez.
III, 22 febbraio 2012, n. 2560; Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019,
n. 28991; Corte d'Appello di Napoli, 17 aprile 2018), subordina l'operatività della garanzia personale del medico alla insolvenza della struttura sanitaria o all'escussione del relativo massimale.
Ebbene, nel caso di specie, la struttura è stata parte del giudizio, non è insolvente e non è responsabile;
la garanzia non può quindi operare.
Inoltre, il profilo risarcitorio riconosciuto, la violazione del consenso informato, costituisce obbligazione personale del sanitario, distinta dalla responsabilità tecnica e generalmente non coperta dalle polizze di
8 responsabilità professionale, salvo diversa pattuizione non provata in atti.
Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ritiene di dover procedere secondo criteri di coerenza rispetto all'esito complessivo del giudizio. La posizione del dott. è connotata da una CP_4
soccombenza sostanziale, sia pure limitata all'unico profilo del consenso informato, che giustifica la sua condanna al rimborso delle spese sostenute dall'attrice, da liquidarsi secondo i parametri vigenti.
Tale esito non incide sulle posizioni delle altre parti.
Il rigetto totale della domanda risarcitoria proposta nei confronti della rende equo compensare integralmente le spese tra Controparte_3
l'attrice e la struttura sanitaria, in ragione dell'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico di quest'ultima.
Diversa è la posizione dell' . L'esito della Parte_2
domanda di manleva si ricollega non ad un comportamento processualmente colpevole del medico, bensì all'interpretazione di una clausola contrattuale (l'art. 16 delle condizioni generali), oggettivamente suscettibile di diversa lettura, come dimostrato anche dal quadro giurisprudenziale di riferimento. La chiamata in causa del medico non può, dunque, essere qualificata come temeraria o pretestuosa, né la compagnia è risultata vittoriosa su un piano di responsabilità sostanziale, essendo la decisione fondata su un presupposto meramente contrattuale. Ciò integra, ad avviso del
Tribunale, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione integrale delle spese tra il dott. e CP_4
l' . Parte_2
9 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che ha costituito il perno valutativo della decisione ed è stata resa necessaria dalla posizione difensiva del sanitario, devono essere poste definitivamente a carico del dott. . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
– accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti del dott.
e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in Controparte_4
favore di , della somma di € 10.000,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
– rigetta la domanda proposta nei confronti della Controparte_6
[...]
– rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. nei CP_4
confronti di Parte_2
– condanna il dott. al pagamento delle spese di lite in favore CP_4
dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre €
600,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
– compensa integralmente le spese tra e la Parte_1
Controparte_6
– compensa integralmente le spese tra il dott. e CP_4
in ragione della natura interpretativa Parte_2
della controversia e dell'assenza di soccombenza effettiva della compagnia;
10 – pone definitivamente a carico del dott. le spese di CTU, CP_4
come già liquidate.
Così deciso 14/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Rita Di Salvo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4431/2019 promossa da: nata MO (CE) il 02/12/1975 Parte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
TT UI, (C.F.: ) elett.te dom.to presso C.F._2
lo studio sito in MO (CE) alla Via N. Macchiavelli,8;
-attrice- contro società di gestione Controparte_2
della , P.I. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Patrizia Kivel
AZ (C.F.: ), e con la stessa digitalmente C.F._3
dom.ta all'indirizzo di posta elettronica certificata:
-convenuta-
1 e nato a [...] [...] (C.F.: Controparte_4 CP_2
), rappr.to e difeso dall'avv. Renato Damiano C.F._4
(C.F.: ) e con lui elett.te dom.to in Caserta alla C.F._5
via G.M. Bosco n. 80, presso l'avv. Rosamaria Petrella
-convenuto- nonchè
(C.F. e P.IVA ) in persona Parte_2 P.IVA_2
del suo Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
AN AC (C.F. ; e C.F._6 CP_5
(C.F. ; presso lo studio di quest'ultima
[...] C.F._7
in Via R. Bracco, n. 15 è elettivamente domiciliata;
CP_2
-terza chiamata in causa dal convenuto Dr. CP_4
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La presente controversia, per la sua natura e complessità, impone una ricostruzione ordinata del percorso clinico dell'attrice, delle posizioni processuali delle parti e delle risultanze istruttorie, con particolare attenzione al ruolo dell'obbligo di informazione in ambito di chirurgia estetica e alla delimitazione della responsabilità della struttura sanitaria e del medico operatore.
2 L'attrice ha riferito di essersi sottoposta, in data 8 ottobre 2014, presso la di a un intervento di “sostituzione di Controparte_3 CP_2
protesi mammarie” eseguito dal dott. . Tale Controparte_4
intervento si collocava in una storia chirurgica già complessa, caratterizzata da precedenti impianti protesici e dalla presenza di
“capsula fibrotica bilaterale”, con conseguenti alterazioni anatomiche.
All'esito dell'operazione l'attrice lamentava un peggioramento estetico del profilo mammario e un significativo malessere psicofisico, che la inducevano a sottoporsi successivamente a ulteriori interventi correttivi presso altre strutture.
Riteneva tali esiti riconducibili a un'inadeguata condotta dell'operatore e della struttura sanitaria presso cui l'intervento era stato eseguito nel
2014.
La “ME società di Controparte_2
gestione della ” nel costituirsi, contestava Controparte_3
integralmente la domanda, evidenziando l'assenza di responsabilità organizzativa e la correttezza delle procedure interne.
Il dott. , costituendosi, ribadiva la piena correttezza CP_4
dell'indicazione chirurgica e dell'esecuzione dell'intervento, riconducendo le complicanze all'oggettiva complessità della storia clinica della paziente e non a condotta colposa. Chiamava inoltre in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato da ogni eventuale condanna.
L' eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi Parte_2
dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza, rilevando che la copertura personale del medico opera solo in caso di insolvenza della
3 struttura sanitaria e, comunque, non con riguardo a profili non tecnici quali il consenso informato.
All'udienza cartolare del 3 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La natura eminentemente tecnica della controversia, incentrata sulla correttezza dell'indicazione chirurgica, sull'esecuzione dell'intervento e sulle complicanze insorte in un contesto di chirurgia estetica già precedentemente manipolata, ha reso imprescindibile un approfondito accertamento peritale.
La valutazione del materiale clinico e delle pregresse condizioni anatomiche richiedeva infatti competenze specialistiche tali da escludere qualsivoglia possibilità di decidere la causa sulla sola base delle allegazioni delle parti.
In tale quadro, la consulenza tecnica d'ufficio ha assunto ruolo decisivo ai fini della decisione.
Il Tribunale ha quindi disposto CTU medico-legale, affidando l'incarico al Prof. , medico legale, e al dott. Persona_1 Per_2
, chirurgo maxillo-facciale, i quali, con un'analisi completa e
[...]
approfondita della documentazione sanitaria, delle fotografie, della storia anamnestica e dei successivi interventi, hanno ricostruito con accuratezza l'intera vicenda clinica e hanno fornito risposte puntuali ai quesiti posti, escludendo qualsiasi responsabilità tecnica sia del medico sia della struttura.
Invero, la consulenza evidenzia che l'intervento praticato nel 2014 rientrava nella chirurgia estetica secondaria, su tessuti già modificati e
4 con presenza di capsula fibrotica. Tale contesto clinico rendeva la procedura più complessa e meno prevedibile nei risultati, anche a fronte di condotta conforme alle leges artis.
I consulenti hanno rilevato che l'indicazione operativa era corretta, che la tecnica utilizzata era adeguata e che l'esecuzione chirurgica era conforme ai protocolli specialistici. Non si ravvisano omissioni, manovre errate o violazioni delle linee guida. Le complicanze successive rientrano nelle possibilità statisticamente prevedibili alla luce della situazione preoperatoria.
Parimenti, la struttura sanitaria è risultata conforme agli standard richiesti: le sale operatorie erano idonee, il percorso assistenziale era tracciabile e non sono emersi elementi di disorganizzazione sanitaria.
Non vi è, pertanto, alcun presupposto per affermare responsabilità della clinica ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Diverso e centrale è invece il profilo relativo al consenso informato.
Gli ausiliari hanno dedicato particolare attenzione a tale aspetto, rilevando che il modulo sottoposto alla paziente era generico e non personalizzato rispetto alla complessità del quadro clinico. Non risultano adeguatamente illustrati i rischi specifici correlati alla chirurgia secondaria, né la concreta possibilità di esiti peggiorativi anche in presenza di una corretta esecuzione tecnica.
Manca quindi una documentazione che dimostri un'informazione orale chiara, circostanziata e comprensibile, tale da consentire alla paziente una scelta libera e consapevole. È su questo punto che la consulenza individua l'unica forma di responsabilità del medico:
l'inadempimento dell'obbligo informativo.
5 Il Giudice ritiene l'elaborato peritale pienamente condivisibile. Le conclusioni sono fondate, coerenti, sorrette da adeguata analisi documentale e risultano immuni da contraddizioni. Le osservazioni dei CTP non incidono sulla solidità dell'impianto motivazionale.
Pertanto, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui il consenso informato configura un obbligo autonomo del medico e la sua violazione costituisce inadempimento contrattuale risarcibile anche in assenza di errore tecnico (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2018, n.
7248; Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847), deve ritenersi accertata una lesione del diritto all'autodeterminazione dell'attrice.
In particolare, la giurisprudenza più recente ha affermato che in contesti non terapeuticamente necessari, quali la chirurgia estetica, il dovere informativo assume un'intensità particolarmente elevata, essendo lo scopo dell'intervento basato esclusivamente sull'aspettativa di miglioramento personale e non su necessità cliniche (Cass. civ., sez.
III, 13 luglio 2016, n. 14323; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2016, n.
19199).
Il mancato adempimento di tale obbligo determina un danno risarcibile anche in assenza di nesso causale con un danno biologico.
Tale danno che attiene alla sfera della libera autodeterminazione va valutato in termini equitativi, tenendo conto della natura estetica dell'intervento, dell'assenza di adeguata informazione sui rischi specifici, del concreto disallineamento tra aspettative e risultato e delle ripercussioni emotive descritte dall'attrice.
6 Trattandosi di chirurgia estetica, la scelta della paziente è orientata da un bilanciamento soggettivo che richiede un livello di informazione qualificata. L'omessa comunicazione dei rischi reali dell'intervento l'ha privata della possibilità di rinviare, modificare o addirittura escludere la procedura. Il danno, in tali casi, viene riconosciuto dalla giurisprudenza anche nell'assenza di un peggioramento clinico, essendo sufficiente l'incidenza negativa sull'autodeterminazione personale.
Pertanto, pur difettando i presupposti della responsabilità tecnica del medico e della struttura, sussiste responsabilità esclusiva del dott.
per violazione dell'obbligo informativo. CP_4
In via equitativa, si ritiene congruo riconoscere alla parte attrice la somma di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Per completezza di esposizione, si osserva, inoltre, che i dati medico- legali riportati nella relazione peritale in ordine alle percentuali di invalidità permanente, ai periodi di invalidità temporanea e ai costi della revisione protesica del luglio 2016 non assumono rilievo ai fini del presente giudizio.
Il CTU, pur rispondendo integralmente al quesito, ha chiarito che:
– il disturbo dell'adattamento (10% ridotto al 5% secondo la Guida
SIMLA) è documentato solo dalla fine del 2016 ed è «riconducibile non all'attività del dott. bensì alle successive attività chirurgiche»; CP_4
7 – le invalidità temporanee quantificate dal CTU riguardano l'intervento di revisione del 2016, eseguito per finalità estetiche e non quale correzione di un errore tecnico;
– il costo della revisione protesica del 2016 costituisce una valutazione meramente ricostruttiva, essendo l'intervento motivato da esigenze estetiche e collocato in un percorso clinico successivo, autonomo e non causalmente collegato all'intervento del 2014.
Tali voci, pur tecnicamente descritte, risultano dunque prive di nesso causale con la condotta del convenuto e non integrano pregiudizio risarcibile.
Pertanto, ciò che residua è esclusivamente il profilo relativo all'autonomo obbligo informativo, nei termini già esposti nella parte motiva antecedente.
Quanto alla domanda di manleva, essa deve essere rigettata.
Si evidenzia che l'art. 16 delle Condizioni Generali di Parte_2
nella formulazione operante nel periodo di interesse e
[...]
secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. civ., sez.
III, 22 febbraio 2012, n. 2560; Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019,
n. 28991; Corte d'Appello di Napoli, 17 aprile 2018), subordina l'operatività della garanzia personale del medico alla insolvenza della struttura sanitaria o all'escussione del relativo massimale.
Ebbene, nel caso di specie, la struttura è stata parte del giudizio, non è insolvente e non è responsabile;
la garanzia non può quindi operare.
Inoltre, il profilo risarcitorio riconosciuto, la violazione del consenso informato, costituisce obbligazione personale del sanitario, distinta dalla responsabilità tecnica e generalmente non coperta dalle polizze di
8 responsabilità professionale, salvo diversa pattuizione non provata in atti.
Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ritiene di dover procedere secondo criteri di coerenza rispetto all'esito complessivo del giudizio. La posizione del dott. è connotata da una CP_4
soccombenza sostanziale, sia pure limitata all'unico profilo del consenso informato, che giustifica la sua condanna al rimborso delle spese sostenute dall'attrice, da liquidarsi secondo i parametri vigenti.
Tale esito non incide sulle posizioni delle altre parti.
Il rigetto totale della domanda risarcitoria proposta nei confronti della rende equo compensare integralmente le spese tra Controparte_3
l'attrice e la struttura sanitaria, in ragione dell'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico di quest'ultima.
Diversa è la posizione dell' . L'esito della Parte_2
domanda di manleva si ricollega non ad un comportamento processualmente colpevole del medico, bensì all'interpretazione di una clausola contrattuale (l'art. 16 delle condizioni generali), oggettivamente suscettibile di diversa lettura, come dimostrato anche dal quadro giurisprudenziale di riferimento. La chiamata in causa del medico non può, dunque, essere qualificata come temeraria o pretestuosa, né la compagnia è risultata vittoriosa su un piano di responsabilità sostanziale, essendo la decisione fondata su un presupposto meramente contrattuale. Ciò integra, ad avviso del
Tribunale, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione integrale delle spese tra il dott. e CP_4
l' . Parte_2
9 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che ha costituito il perno valutativo della decisione ed è stata resa necessaria dalla posizione difensiva del sanitario, devono essere poste definitivamente a carico del dott. . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
– accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti del dott.
e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in Controparte_4
favore di , della somma di € 10.000,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
– rigetta la domanda proposta nei confronti della Controparte_6
[...]
– rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. nei CP_4
confronti di Parte_2
– condanna il dott. al pagamento delle spese di lite in favore CP_4
dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre €
600,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
– compensa integralmente le spese tra e la Parte_1
Controparte_6
– compensa integralmente le spese tra il dott. e CP_4
in ragione della natura interpretativa Parte_2
della controversia e dell'assenza di soccombenza effettiva della compagnia;
10 – pone definitivamente a carico del dott. le spese di CTU, CP_4
come già liquidate.
Così deciso 14/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Rita Di Salvo
11