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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RA, VÌ nella causa iscritta al n. 120 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Campofranco, Via Parte_1 C.F._1
Petrix, n.83, preso lo studio dell'avv. Claudio Testa che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all' atto di citazione
Opponente
E
(C. F.: ), in proprio e nella qualità di genitore dei Controparte_1 C.F._2
Signori (C.F.: ), e (C. F. Persona_1 C.F._3 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Caruso, presso il cui studio in C.F._4
RR (ME), Via Matini, n. 213, di RR (ME) è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risosta
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.528/2020, emesso il 23.12.20 dal Tribunale di Caltanissetta, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 8.263,30, di cui 3.500,00, per la mancata corresponsione del mantenimento dei figli ed 4.763,30 per spese straordinarie, in ragione del 50% in favore degli stessi, oltre interessi e spese.
L' opponente contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria adducendo: 1.
INFONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA E NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO - NON
DEBENZA DELLE SOMME INGIUNTE PER SPESE STRAORDINARIE.
2. NON DEBENZA DEL
MANTENIMENTO PER LE MENSILITA RICHIESTE PER AVVENUTA COMPENSAZIONE E IMPROPONIBILITÀ
DEL RICORSO PER D.I.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo G.U del Tribunale
civile di Caltanissetta Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa -Accogliere la presente
opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e annullare il D.I n. 528/2020 emesso il
23/12/2020 da Tribunale di Caltanissetta nella persona del Dottor Alex Costanza per la somma di
euro 8263,30. - Dichiarare in ogni caso, errato, ingiusto e illegittimo e improponibile il D.I in quanto
le spese straordinarie non sono dovute per mancanza di richiesta di assenso e autorizzazione, mentre
per quelle relative alle mensilità per il mantenimento dei minori risultano compensate con le somme
versate in eccesso.”
Con comparsa depositata il 25.05.21, si costituiva in giudizio per contestare Controparte_1
integralmente il contenuto dell'opposizione e spiegare, in via riconvenzionale, domanda di rivalutazione monetaria dell'assegno periodico di mantenimento (adeguamento ISTAT) e di risarcimento del danno ex art. 570 bis c.p. Pertanto, chiedeva: “che l'Ecc.mo Giudice dell'adito
Tribunale, previo rigetto di ogni avversa domanda e deduzione, voglia accogliere le seguenti
domande e conclusioni: in via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto,
per le somme ancora dovute, come sopra specificate, essendo l'opposizione inammissibile e/o
improcedibile e, in ogni caso, infondata, per le ragioni sopra esposte, e, comunque, non basata su
prova scritta di pronta e facile soluzione;
nel merito: 2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o
improcedibilità e, comunque, infondatezza della spiegata opposizione per i motivi sopra esposti, e
stante l'avvenuto pagamento parziale, condannare parte opponente al pagamento della somma di
Euro 2.100,00, a titolo di mantenimento per i mesi di giugno 2020 e aprile e maggio 2021, e delle successive mensilità, ove non dovessero essere corrisposte, oltre rivalutazione Istat, come pure sopra
calcolata, interessi legali, delle ulteriori somme ingiunte e delle spese di lite, liquidate con il ricorso
per decreto ingiuntivo, oltre a quelle del presente giudizio di opposizione, oltre accessori come per
legge. 3) ritenere e accertare che l'opponente ha violato l'art. 570 bis c.p.c., e per l'effetto,
condannarlo al risarcimento del danno, in favore dell'opposta, in misura pari alle mensilità non
corrisposte, o nella diversa somma che Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere equa, e ciò alla luce
della condotta omissiva, dallo stesso posta in essere e pure confessata nell'atto di citazione,
introduttivo del presente giudizio, come ampiamente precisato al superiore paragrafo n. 3; 4) ritenere
e dichiarare che la corrispondenza scambiata a mezzo pec dai legali e depositata a corredo dell'atto
di citazione da controparte, non poteva essere prodotta in giudizio ai sensi del codice deontologico
forense, per cui la steoso dovrà essere espunta dal fascicolo telematico del giudizio, e, comunque,
non utilizzata ai fini della decisione, con conseguente condanna di controparte alla liquidazione delle
spese di lite, oltre accessori come per legge, stante la condotta palesemente vietata;
nella denegata
ipotesi in cui la detta produzione dovesse ritenersi valida, accertare e dichiarare che alcun accordo
è rinvenibile nella stessa, e, dunque, rigettare interamente le domande ed eccezioni avversarie sulla
stessa fondate;
5) condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per
legge, in favore dell'opposta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la palese temerarietà delle
domande ed eccezioni spiegate con l'atto introduttivo del presente giudizio.”
Ultimata la fase istruttoria, la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare, va osservato che a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Altresì, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate ed allo svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza. Orbene, il titolo posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo è il ricorso per separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Caltanissetta il 28-29.07.2008, a mente del quale Parte_1
, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e , si obbligava al
[...] Per_1 Pt_2
versamento della somma mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche non a carico del S.S.N., delle spese di istruzione, debitamente documentate e delle spese straordinarie.
In corso di causa, precisamente in data 07.04.21, il versava alla opposta la somma Parte_1
complessiva di € 5.600,00 a mezzo bonifico bancario con la seguente causale: “...Da Lo Pt_1
per mensilità per e dal 08/20 al 30/04”.
[...] Pt_2 Per_1
Successivamente, in data 07.06.21, l'opposto, sempre a mezzo bonifico bancario, corrispondeva la ulteriore somma di € 1.400,00 per il mantenimento dei figli relativo ai mesi di maggio e giugno 2021.
Conseguentemente, deve ritenersi come l'opposto abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto in relazione alle mensilità azionate in via monitoria, quindi nulla a tale titolo dovrà alla odierna opposta.
Ciò posto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza ha ritenuto che il pagamento parziale del debito, intervenuto anche nel corso del giudizio di opposizione, imponga la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato.
Con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 10.239,84, si osserva che il diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell'assegno periodico di mantenimento (adeguamento ISTAT) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.
Gli assegni di mantenimento, invero, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno e sono soggetti al relativo regime prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, c. I. n. 4, c.c. Il principio, infatti, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione: "in tema di separazione
dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione
dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e
periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia
della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole
scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a
ciascun adempimento" (Cass., n. 6975/05; Cass. n. 23462/09).
Nell'odierno giudizio, la opposta ha richiesto la rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento dall'agosto del 2009 all'agosto del 2023. Risulta documentalmente, tuttavia, che l'adeguamento Istat è stato richiesto per la prima volta con la diffida del 21.06.2016, ricevuta dall'opponente in data 09.07.2016. Pertanto, il credito relativo all'adeguamento Istat per le mensilità
precedenti alla data di ricezione della suddetta diffida deve ritenersi prescritto. Conseguentemente
l'attrice avrà diritto a percepire quanto dovuto per la rivalutazione dell' assegno a decorrere dal
09.07.16, da calcolarsi secondo gli indici Istat.
Interamente dovuta, invece, deve ritenersi la somma di € 4.763,50 richiesta in ragione del 50% per le spese straordinarie, tutte adeguatamente documentate e precisamente:
- € 2.723,50 per spese mediche sostenute per la IG , in ragione del 50%, non a carico del Per_1
S.S.N., come da fatture in atti (doc. 2 fasc. monitorio);
- € 125,00, per la gita scolastica della IG , in ragione del 50%, come da quietanza del Per_1
bonifico (doc. 3 fasc. monitorio);
- € 1.817,30 per spese mediche sostenute in favore del figlio , in ragione del 50%, non a carico Pt_2
del come da allegate fatture giustificative (doc. 4 fasc. monitorio); CP_2
- Euro 97,50, quale quota per corso Karate sostenute in favore del figlio , in ragione del 50%, Pt_2
come da allegate fatture giustificative (doc. 5 fasc. monitorio).
In primo luogo, si osserva come in base all'art. 3 dell'accordo di separazione agli atti, il si Parte_1
obbligava oltre che al pagamento mensile della somma di € 700,00, rivalutabile annualmente, a favore dei due figli, e , a corrispondere il 50% delle spese mediche non a carico del S.S.N, Pt_2 Per_1
delle spese di istruzione debitamente documentate e delle spese straordinarie. E ciò senza la previsione di alcun preventivo accordo o assenza da parte dello stesso.
In secondo luogo ed in via generale, va osservato che accanto alle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento, che risultano necessarie alle normali esigenze di vita dei figli, si pongono le cd. spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e che, pertanto,
non possono essere ricomprese forfettariamente nell'assegno di mantenimento, perché ciò altererebbe il principio di proporzionalità.
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, la Cassazione (Cass. 379/21) ha avuto modo di distinguere tra: a) gli esborsi che sono pur sempre destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità
l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione,
divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.
In particolare, nella prima categoria di spese straordinarie – che non richiedono neppure un preventivo accordo – rientrano quelle spese mediche e scolastiche (ad esempi: per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) connaturate al regime ordinario di vita dei figli.
Rispetto a tali spese straordinarie c.d. routinarie, la Suprema Corte ha chiarito che esse, sebbene non siano predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (Cass. n. 11316/11).
Nel caso di specie deve desumersi che le spese straordinarie di cui la chiede il rimborso CP_1
siano quelle c.d. routinarie, cioè quelle inerenti alle ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento,
anche se non ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento.
E' evidente come le spese affrontate dalla opposta, siano state tutte adottate nell'interesse dei figli minori e ciò vale sia per l'intervento chirurgico che ha riguardato la IG , sia per le cure Per_1
odontoiatriche del figlio . Necessità delle quali il era a perfettamente a conoscenza, Pt_2 Parte_1
come si evince dai messaggi e dalle Mail prodotte agli atti e non specificatamente contestati.
Anche le spese relative alla gita e quelle per lo svolgimento del Karate rientrano tra le spese straordinarie la cui evidente utilità per i minori ed il costo contenuto, rispettivamente € 250,00 ed €
195,00, non rende necessario il preventivo assenso dell'altro genitore.
In conclusione, gli importi anticipati dalla opposta rispondono al criterio di adeguatezza alle esigenze dei figli minori e risultano proporzionate alle condizioni economiche dell'opposto, che nulla in contrario ha dedotto e provato.
Altresì, la documentazione offerta in produzione dall' opponente (bollettini postali) non è idonea a dimostrare l'estinzione, neppure parziale del credito de quo posto che i pagamenti effettuati si riferiscono a periodi differenti rispetto a quelli oggetto di richiesta monitoria.
In ogni caso, nessuna compensazione può essere dichiarata poichè le somme superiori rispetto a quelle previste dall'assegno di mantenimento e di cui ai bonifici prodotti dall' opposto, costituiscono espressamente atti di liberalità nei confronti dei figli e come tali irripetibili.
A prescindere, alcuna compensazione avrebbe potuto essere operata stante la natura alimentare del credito di che trattasi in quanto, per costante giurisprudenza, le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli non possono essere compensate con alcuna altra spesa sostenuta dal genitore obbligato, anche se in favore del figlio (spesa straordinaria) o dell'altro coniuge.
La domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 507 bis c.p.c. non può essere accolta in primo luogo perché si ritiene che questa non sia la sede idonea per l'accertamento del detto reato ed in secondo poiché nessuna prova della esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla condotta del è stata fornita dalla opposta. Parte_1
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il
danno non patrimoniale, costituendo anch'esso un danno-conseguenza, deve essere specificamente
allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re
ipsa” (Cass. n. 1126/18).
Nel caso in esame, tale onere assertivo e probatorio non piò ritenersi compiutamente assolto, avendo l'odierno opposta omesso di allegare e dimostrare l'ubi consistam del pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito per effetto della condotta del . Parte_1
In presenza di siffatte lacune istruttorie, non può farsi ricorso al criterio equitativo, il quale soccorre ai soli fini della liquidazione del quantum debeatur allorché non sia possibile provarne il suo preciso ammontare: “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da
accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno,
così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i
comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via
equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che
l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri
plausibili di quantificazione”(Cass. n. 3794/08).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, la suddetta domanda risarcitoria deve essere integralmente respinta.
In relazione alla dedotta violazione del Codice Deontologico Forense da parte dell'opponente, si rileva come la presente decisione non tenga in alcun conto la documentazione riservata scambiata tra i procuratori delle parti avverse in violazione dell'art. 48, comma 1 del predetto Codice. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Infine, sebbene la reciproca soccombenza implicherebbe l'integrale compensazione delle spese, le espressioni censurabili utilizzate in sede di interrogatorio formale da giustificano Parte_1
la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del giudizio in favore della opposta, che sono liquidate, ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in €. 3.809,00, per onorari oltre spese generali,
oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo;
2) condanna a corrispondere a quanto dovuto a titolo di Parte_1 Controparte_1
rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento calcolato a decorrere dal 09.07.2016, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT;
3) condanna al pagamento della somma di € 4.763,50, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo.
4)) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
in € 3.809,000 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura
[...]
legalmente dovuta.
Caltanissetta, lì 17 Novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA VÌ
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RA, VÌ nella causa iscritta al n. 120 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Campofranco, Via Parte_1 C.F._1
Petrix, n.83, preso lo studio dell'avv. Claudio Testa che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all' atto di citazione
Opponente
E
(C. F.: ), in proprio e nella qualità di genitore dei Controparte_1 C.F._2
Signori (C.F.: ), e (C. F. Persona_1 C.F._3 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Caruso, presso il cui studio in C.F._4
RR (ME), Via Matini, n. 213, di RR (ME) è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risosta
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.528/2020, emesso il 23.12.20 dal Tribunale di Caltanissetta, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 8.263,30, di cui 3.500,00, per la mancata corresponsione del mantenimento dei figli ed 4.763,30 per spese straordinarie, in ragione del 50% in favore degli stessi, oltre interessi e spese.
L' opponente contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria adducendo: 1.
INFONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA E NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO - NON
DEBENZA DELLE SOMME INGIUNTE PER SPESE STRAORDINARIE.
2. NON DEBENZA DEL
MANTENIMENTO PER LE MENSILITA RICHIESTE PER AVVENUTA COMPENSAZIONE E IMPROPONIBILITÀ
DEL RICORSO PER D.I.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo G.U del Tribunale
civile di Caltanissetta Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa -Accogliere la presente
opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e annullare il D.I n. 528/2020 emesso il
23/12/2020 da Tribunale di Caltanissetta nella persona del Dottor Alex Costanza per la somma di
euro 8263,30. - Dichiarare in ogni caso, errato, ingiusto e illegittimo e improponibile il D.I in quanto
le spese straordinarie non sono dovute per mancanza di richiesta di assenso e autorizzazione, mentre
per quelle relative alle mensilità per il mantenimento dei minori risultano compensate con le somme
versate in eccesso.”
Con comparsa depositata il 25.05.21, si costituiva in giudizio per contestare Controparte_1
integralmente il contenuto dell'opposizione e spiegare, in via riconvenzionale, domanda di rivalutazione monetaria dell'assegno periodico di mantenimento (adeguamento ISTAT) e di risarcimento del danno ex art. 570 bis c.p. Pertanto, chiedeva: “che l'Ecc.mo Giudice dell'adito
Tribunale, previo rigetto di ogni avversa domanda e deduzione, voglia accogliere le seguenti
domande e conclusioni: in via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto,
per le somme ancora dovute, come sopra specificate, essendo l'opposizione inammissibile e/o
improcedibile e, in ogni caso, infondata, per le ragioni sopra esposte, e, comunque, non basata su
prova scritta di pronta e facile soluzione;
nel merito: 2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o
improcedibilità e, comunque, infondatezza della spiegata opposizione per i motivi sopra esposti, e
stante l'avvenuto pagamento parziale, condannare parte opponente al pagamento della somma di
Euro 2.100,00, a titolo di mantenimento per i mesi di giugno 2020 e aprile e maggio 2021, e delle successive mensilità, ove non dovessero essere corrisposte, oltre rivalutazione Istat, come pure sopra
calcolata, interessi legali, delle ulteriori somme ingiunte e delle spese di lite, liquidate con il ricorso
per decreto ingiuntivo, oltre a quelle del presente giudizio di opposizione, oltre accessori come per
legge. 3) ritenere e accertare che l'opponente ha violato l'art. 570 bis c.p.c., e per l'effetto,
condannarlo al risarcimento del danno, in favore dell'opposta, in misura pari alle mensilità non
corrisposte, o nella diversa somma che Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere equa, e ciò alla luce
della condotta omissiva, dallo stesso posta in essere e pure confessata nell'atto di citazione,
introduttivo del presente giudizio, come ampiamente precisato al superiore paragrafo n. 3; 4) ritenere
e dichiarare che la corrispondenza scambiata a mezzo pec dai legali e depositata a corredo dell'atto
di citazione da controparte, non poteva essere prodotta in giudizio ai sensi del codice deontologico
forense, per cui la steoso dovrà essere espunta dal fascicolo telematico del giudizio, e, comunque,
non utilizzata ai fini della decisione, con conseguente condanna di controparte alla liquidazione delle
spese di lite, oltre accessori come per legge, stante la condotta palesemente vietata;
nella denegata
ipotesi in cui la detta produzione dovesse ritenersi valida, accertare e dichiarare che alcun accordo
è rinvenibile nella stessa, e, dunque, rigettare interamente le domande ed eccezioni avversarie sulla
stessa fondate;
5) condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per
legge, in favore dell'opposta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la palese temerarietà delle
domande ed eccezioni spiegate con l'atto introduttivo del presente giudizio.”
Ultimata la fase istruttoria, la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare, va osservato che a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Altresì, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate ed allo svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza. Orbene, il titolo posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo è il ricorso per separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Caltanissetta il 28-29.07.2008, a mente del quale Parte_1
, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e , si obbligava al
[...] Per_1 Pt_2
versamento della somma mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche non a carico del S.S.N., delle spese di istruzione, debitamente documentate e delle spese straordinarie.
In corso di causa, precisamente in data 07.04.21, il versava alla opposta la somma Parte_1
complessiva di € 5.600,00 a mezzo bonifico bancario con la seguente causale: “...Da Lo Pt_1
per mensilità per e dal 08/20 al 30/04”.
[...] Pt_2 Per_1
Successivamente, in data 07.06.21, l'opposto, sempre a mezzo bonifico bancario, corrispondeva la ulteriore somma di € 1.400,00 per il mantenimento dei figli relativo ai mesi di maggio e giugno 2021.
Conseguentemente, deve ritenersi come l'opposto abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto in relazione alle mensilità azionate in via monitoria, quindi nulla a tale titolo dovrà alla odierna opposta.
Ciò posto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza ha ritenuto che il pagamento parziale del debito, intervenuto anche nel corso del giudizio di opposizione, imponga la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato.
Con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 10.239,84, si osserva che il diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell'assegno periodico di mantenimento (adeguamento ISTAT) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.
Gli assegni di mantenimento, invero, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno e sono soggetti al relativo regime prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, c. I. n. 4, c.c. Il principio, infatti, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione: "in tema di separazione
dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione
dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e
periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia
della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole
scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a
ciascun adempimento" (Cass., n. 6975/05; Cass. n. 23462/09).
Nell'odierno giudizio, la opposta ha richiesto la rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento dall'agosto del 2009 all'agosto del 2023. Risulta documentalmente, tuttavia, che l'adeguamento Istat è stato richiesto per la prima volta con la diffida del 21.06.2016, ricevuta dall'opponente in data 09.07.2016. Pertanto, il credito relativo all'adeguamento Istat per le mensilità
precedenti alla data di ricezione della suddetta diffida deve ritenersi prescritto. Conseguentemente
l'attrice avrà diritto a percepire quanto dovuto per la rivalutazione dell' assegno a decorrere dal
09.07.16, da calcolarsi secondo gli indici Istat.
Interamente dovuta, invece, deve ritenersi la somma di € 4.763,50 richiesta in ragione del 50% per le spese straordinarie, tutte adeguatamente documentate e precisamente:
- € 2.723,50 per spese mediche sostenute per la IG , in ragione del 50%, non a carico del Per_1
S.S.N., come da fatture in atti (doc. 2 fasc. monitorio);
- € 125,00, per la gita scolastica della IG , in ragione del 50%, come da quietanza del Per_1
bonifico (doc. 3 fasc. monitorio);
- € 1.817,30 per spese mediche sostenute in favore del figlio , in ragione del 50%, non a carico Pt_2
del come da allegate fatture giustificative (doc. 4 fasc. monitorio); CP_2
- Euro 97,50, quale quota per corso Karate sostenute in favore del figlio , in ragione del 50%, Pt_2
come da allegate fatture giustificative (doc. 5 fasc. monitorio).
In primo luogo, si osserva come in base all'art. 3 dell'accordo di separazione agli atti, il si Parte_1
obbligava oltre che al pagamento mensile della somma di € 700,00, rivalutabile annualmente, a favore dei due figli, e , a corrispondere il 50% delle spese mediche non a carico del S.S.N, Pt_2 Per_1
delle spese di istruzione debitamente documentate e delle spese straordinarie. E ciò senza la previsione di alcun preventivo accordo o assenza da parte dello stesso.
In secondo luogo ed in via generale, va osservato che accanto alle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento, che risultano necessarie alle normali esigenze di vita dei figli, si pongono le cd. spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e che, pertanto,
non possono essere ricomprese forfettariamente nell'assegno di mantenimento, perché ciò altererebbe il principio di proporzionalità.
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, la Cassazione (Cass. 379/21) ha avuto modo di distinguere tra: a) gli esborsi che sono pur sempre destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità
l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione,
divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.
In particolare, nella prima categoria di spese straordinarie – che non richiedono neppure un preventivo accordo – rientrano quelle spese mediche e scolastiche (ad esempi: per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) connaturate al regime ordinario di vita dei figli.
Rispetto a tali spese straordinarie c.d. routinarie, la Suprema Corte ha chiarito che esse, sebbene non siano predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (Cass. n. 11316/11).
Nel caso di specie deve desumersi che le spese straordinarie di cui la chiede il rimborso CP_1
siano quelle c.d. routinarie, cioè quelle inerenti alle ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento,
anche se non ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento.
E' evidente come le spese affrontate dalla opposta, siano state tutte adottate nell'interesse dei figli minori e ciò vale sia per l'intervento chirurgico che ha riguardato la IG , sia per le cure Per_1
odontoiatriche del figlio . Necessità delle quali il era a perfettamente a conoscenza, Pt_2 Parte_1
come si evince dai messaggi e dalle Mail prodotte agli atti e non specificatamente contestati.
Anche le spese relative alla gita e quelle per lo svolgimento del Karate rientrano tra le spese straordinarie la cui evidente utilità per i minori ed il costo contenuto, rispettivamente € 250,00 ed €
195,00, non rende necessario il preventivo assenso dell'altro genitore.
In conclusione, gli importi anticipati dalla opposta rispondono al criterio di adeguatezza alle esigenze dei figli minori e risultano proporzionate alle condizioni economiche dell'opposto, che nulla in contrario ha dedotto e provato.
Altresì, la documentazione offerta in produzione dall' opponente (bollettini postali) non è idonea a dimostrare l'estinzione, neppure parziale del credito de quo posto che i pagamenti effettuati si riferiscono a periodi differenti rispetto a quelli oggetto di richiesta monitoria.
In ogni caso, nessuna compensazione può essere dichiarata poichè le somme superiori rispetto a quelle previste dall'assegno di mantenimento e di cui ai bonifici prodotti dall' opposto, costituiscono espressamente atti di liberalità nei confronti dei figli e come tali irripetibili.
A prescindere, alcuna compensazione avrebbe potuto essere operata stante la natura alimentare del credito di che trattasi in quanto, per costante giurisprudenza, le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli non possono essere compensate con alcuna altra spesa sostenuta dal genitore obbligato, anche se in favore del figlio (spesa straordinaria) o dell'altro coniuge.
La domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 507 bis c.p.c. non può essere accolta in primo luogo perché si ritiene che questa non sia la sede idonea per l'accertamento del detto reato ed in secondo poiché nessuna prova della esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla condotta del è stata fornita dalla opposta. Parte_1
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il
danno non patrimoniale, costituendo anch'esso un danno-conseguenza, deve essere specificamente
allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re
ipsa” (Cass. n. 1126/18).
Nel caso in esame, tale onere assertivo e probatorio non piò ritenersi compiutamente assolto, avendo l'odierno opposta omesso di allegare e dimostrare l'ubi consistam del pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito per effetto della condotta del . Parte_1
In presenza di siffatte lacune istruttorie, non può farsi ricorso al criterio equitativo, il quale soccorre ai soli fini della liquidazione del quantum debeatur allorché non sia possibile provarne il suo preciso ammontare: “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da
accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno,
così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i
comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via
equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che
l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri
plausibili di quantificazione”(Cass. n. 3794/08).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, la suddetta domanda risarcitoria deve essere integralmente respinta.
In relazione alla dedotta violazione del Codice Deontologico Forense da parte dell'opponente, si rileva come la presente decisione non tenga in alcun conto la documentazione riservata scambiata tra i procuratori delle parti avverse in violazione dell'art. 48, comma 1 del predetto Codice. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Infine, sebbene la reciproca soccombenza implicherebbe l'integrale compensazione delle spese, le espressioni censurabili utilizzate in sede di interrogatorio formale da giustificano Parte_1
la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del giudizio in favore della opposta, che sono liquidate, ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in €. 3.809,00, per onorari oltre spese generali,
oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo;
2) condanna a corrispondere a quanto dovuto a titolo di Parte_1 Controparte_1
rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento calcolato a decorrere dal 09.07.2016, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT;
3) condanna al pagamento della somma di € 4.763,50, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo.
4)) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
in € 3.809,000 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura
[...]
legalmente dovuta.
Caltanissetta, lì 17 Novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA VÌ