Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2021, n. 39441
CASS
Ordinanza 13 dicembre 2021

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In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo del credito vantato, il creditore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il danno subìto dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni medesimi ovvero nella difficoltà di accesso al credito; invero, la previsione della speciale responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. - quale responsabilità del soccombete che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio - non esclude l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una condotta prudente e diligente, nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti contrattuali o negoziali, e dunque anche del diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in termini consentanei con la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2021, n. 39441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39441
Data del deposito : 13 dicembre 2021

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