Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93000447/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 93000447/2012 assegnata in decisione all'udienza del
10.07.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Rizzo, Elena Avancini e
[...] C.F._2
Michele Di Maio, elettivamente domiciliato in Apricena (FG) – Via Cavour,82/B - presso il difensore avv. Michele Di Maio
ATTORE nonché
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Guido de Rossi, elettivamente domiciliati in San C.F._4
Severo (FG) – Via Teresa Masselli, 8 - presso il difensore avv. Guido de Rossi
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberta Perna e CP_3 C.F._5
Marzia Domenica Florio, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) – Via Giotto, 38 - presso il difensore avv. Marzia Domenica Florio
CONVENUTO nonché
pagina 1 di 14
Barile, elettivamente domiciliata in – Via Gramsci, 107/A - presso il difensore avv. Franco CP_4
Massimo
CONVENUTA nonché
P.IVA. ), con il patrocinio degli avv.ti Elisa Controparte_5 P.IVA_1
Visentin, Andrea Pellegrini, Luca Vincenzo Castello, elettivamente domiciliata in San Severo (FG) –
Via Teresa Masselli, 8 - presso il difensore avv. Luca Vincenzo Castello
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e in Persona_1 CP_1 Parte_1 proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su all'epoca Controparte_2 minore, hanno convenuto in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_4
tempore, ed il dott. , per far accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per la CP_3
morte della congiunta e sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_6
patrimoniali da loro subiti, nonché al pagamento delle spese ed onorari di lite.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno esposto che:
- in data 3.10.2017, a seguito di una caduta accidentale occorsa nella propria abitazione,
[...] ha riportato una frattura pertrocanterica del femore destro e, ricoverata presso l'Unità CP_6 ortopedica dell' , è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di artroprotesi Controparte_7
d'anca, eseguito dal dott. , in difetto di un valido consenso informato;
CP_3
- in data 13.10.2007 è stata dimessa con indicazione di terapia anti TVP associata a calza elastica, medicazione ogni 3 giorni e necessità di assistenza domiciliare;
- dopo circa 10 giorni dalla dimissione, sono insorti i sintomi di una complicanza settica conseguente l'intervento, che hanno reso necessario, in data 30.10.2007, l'intervento a domicilio del dott. , il quale ha prescritto una cura antibiotica;
CP_3
pagina 2 di 14 - l'aggravarsi delle condizioni cliniche ha reso necessario l'accompagnamento presso l'ospedale di San Severo, dove le è stato diagnosticato “tumefazione coscia dx in recente intervento di protesi anca dx”, con prescrizione di terapia antibiotica, associata ad antipiretico e analgesico;
- in data 15.01.2008, a causa della grave complicanza settica in atto, la sig.ra è stata CP_6 sottoposta ad un intervento di “incisione istillazione drenaggio”, eseguito dal dott. , in CP_3
mancanza, anche in questo caso, del consenso informato della paziente;
- a causa di complicanze internistiche, è stata trasferita presso la locale U.O. di CP_6
Medicina Interna, dal quale è stata dimessa in data 25.01.2008, con la diagnosi di “Epatopatia cronica
HCV correlata. Verosimile 5 infezione periprotesica in pz operata di sostituzione protesica e coxofemorale dx”;
- per l'insorgenza di gravi complicanze internistiche, in data 15.04.2008 si è reso necessario il ricovero della paziente presso l'U.O. di Medicina Generale dell'Ospedale CSS di San Giovanni
Rotondo, dal quale è stata poi dimessa in data 26.04.2008 con la seguente diagnosi “infezione di protesi di anca destra. Insufficienza renale acuta. Epatopatia cronica HCV correlata, Vasculite arti superiori
e inferiori. Anemia verosimilmente secondaria”;
- in data 27.04.2008 è stata ricoverata presso l'Unità Ortopedica dell'Ospedale CP_6
“F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), dove è stata sottoposta ad un intervento di “espianto di protesi d'anca settica e posizionamento di distanziatore in cemento antibiotato”, nonché ad un secondo intervento chirurgico di “revisione e sostituzione dell'anca. Innesto osseo di femore”;
- in data 9.07.2008, alle ore 5.30, è deceduta per arresto cardiaco;
CP_6
- dalla relazione medica redatta dai dott.ri e incaricati dagli attori, risulterebbe Per_2 Per_3 accertato un nesso causale tra la complicanza settica successiva all'intervento di protesi d'anca eseguito in data 3.1.2007 dal dott. e il decesso della sig.ra con consente responsabilità CP_3 CP_6 risarcitoria dello stesso e dell' ; CP_4
- a causa del decesso della congiunta, gli istanti hanno subito un danno patrimoniale quantificato in € 3.000,00 per spese di albergo, € 1.250,00 per spese funebri e € 2.400,00 per l'espletata perizia medico-legale, oltre che un danno non patrimoniale;
- alcun esito aveva sortito la procedura di mediazione spiegata presso l'Organismo di
Mediazione Trust Med.
Gli attori hanno, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità dei convenuti per il decesso di e la relativa condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_6
patrimoniali dagli stessi subiti.
pagina 3 di 14 Con successiva comparsa di costituzione, e quest'ultima in CP_1 Controparte_2
sostituzione dei propri genitori al tempo esercenti la responsabilità genitoriali, avendo conseguito la maggiore età nelle more del giudizio, hanno aderito alle conclusioni di e Persona_1 Parte_1
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , chiedendo, preliminarmente, il CP_3
differimento della prima udienza di comparizione al fine di poter chiamare in causa
[...]
presso la quale era assicurato, per poter essere dalla stessa garantito e manlevato ed Controparte_8
eccependo, altresì, il difetto di capacità processuale di quale soggetto esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul minore giacché l'azione giudiziale è stata Controparte_2 esperita in assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare prescritta dall'art. 320 c.c.; nonché, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata.
Specificatamente, ha dedotto che: CP_3
- alcuna responsabilità per il decesso della poteva a lui addebitarsi, giacché le prestazioni CP_6
sanitarie da lui rese hanno rispettato le regole cautelari prescritte dalla scienza medica;
- è stato da lui correttamente adempiuto l'obbligo di chiedere alla paziente un valido consenso informato, considerata la sottoscrizione di un modulo prestampato per l'intervento eseguito in data
3.10.2017 e data la presenza lavorativa all'interno della stessa struttura ospedaliera di Parte_1
collega dello stesso convenuto, perciò, facendo presumere un consenso dato sulla base di un
[...]
rapporto di fiducia instaurato tra le parti;
- alcuna prova è stata data del nesso di causalità intercorrente tra le prestazioni sanitarie da lui eseguite e il decesso di . CP_6
Con propria compara di costituzione e risposta, si è costituita l' , in persona del suo CP_4
legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda, perché non provata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In particolare, la ha dedotto che alcuna condotta CP_4
Cont inadempiente poteva ascriversi al dott. e alla stessa giacché erano stati rispettati gli CP_3
obblighi di cura, diligenza e perizia previsti per la prestazione sanitaria, nonché per l'assenza del nesso di causalità tra la prestazione sanitaria resa presso l'ospedale di San Severo dal dott. e il CP_3
decesso della de cuius.
Disposta la chiamata in causa della compagnia questa si è costituita in Controparte_5
giudizio con propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea perché non provata. In particolare, in relazione al rapporto assicurativo, Controparte_5
ha eccepito:
[...]
pagina 4 di 14 - l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., avendo il dott. tenuto un comportamento CP_3
reticente con dolo o colpa grave, nonché rispetto alla responsabilità per omesso consenso informato, considerate le condizioni del contratto di assicurazione stipulato;
- il diritto del dott. di essere indennizzato dalla compagnia assicuratrice dell' CP_3 [...]
, con conseguente operatività della polizza Assicurazione Milanese “in secondo rischio oltre CP_4 il massimale assicurato”.
Il processo interrotto a seguito del decesso di occorso nelle more del giudizio in data Persona_1
12.11.2022, è stato riassunto da il quale si è costituito anche quale unico erede Parte_1
del padre con note di trattazione scritta del 15.02.2023. Persona_1
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'espletamento di una TU medico-legale ad opera della dott.ssa
, il Giudice, all'udienza del 10 luglio 2024, in cui le parti hanno precisato le Persona_4
conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
*****
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della TU espletata nel corso del giudizio ad opera della dott.ssa in base a quanto segue. Persona_4
Parte attrice ha eccepito la nullità della stessa per non aver il nominato TU comunicato l'inizio delle operazioni peritali, nonché per aver trasmesso alle parti direttamente la relazione finale e non anche la relativa bozza preparatoria, con ciò violando il principio del contraddittorio.
Sul punto, appare opportuno chiarire che la formazione della prova deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio, consentendo alle parti di partecipare attivamente al procedimento istruttorio e di presentare le proprie deduzioni difensive, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost.
Tanto vale anche per la consulenza tecnica d'ufficio, che, sebbene non costituisca un mezzo probatorio, deve essere espletata nel contraddittorio tra le parti, alle quali è riconosciuto il diritto di partecipare alle operazioni peritali, anche mediante propri consulenti tecnici di parte, nonché di presentare osservazioni critiche all'elaborato peritale (cfr. Cass., 25446/2023; Cass., 27773/2022).
Ciò posto, nel caso in esame, risulta rispettato il principio del contraddittorio, sicché l'eccezione sollevata da parte attrice va respinta. Invero, nel caso in esame, risulta che gli accertamenti di consulenza hanno avuto inizio in data 13.12.2014 alla presenza delle parti, come emerge dalla relazione depositata (cfr. relazione TU del 30.05.2015). Inoltre, in relazione alle osservazioni critiche presentate dalle parti di causa, il nominato TU ha adeguatamente risposto, fornendo una motivazione congrua ed esaustiva, con la relazione del 11.08.2015, confermando i risultati delle operazioni peritali svolte (cfr. relazione TU del 11.08.2015). In aggiunta, in relazione alla richiesta di chiarimenti pagina 5 di 14 formulata dal Giudice con ordinanza del 6.06.2023, il predetto TU ha fornito adeguata risposta al suddetto quesito in data 28.09.2023, nonché alle nuove osservazioni critiche sollevate dalle parti con la relazione del 9.04.2024 (cfr. relazioni TU del 28.09.2023 e del 9.04.2024).
In base a quanto suesposto, va respinta l'eccezione di nullità dell'espletata TU sollevata da parte attrice.
In rito, va, inoltre, disattesa la richiesta istruttoria articolata dagli istanti e volta alla rinnovazione di una consulenza medico-legale.
Sul punto, occorre chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, sebbene operi nell'ambito della fase istruttoria, non costituisce un mezzo di prova, bensì rappresenta uno strumento a disposizione del
Giudice per l'accertamento e la valutazione di fatti in base a conoscenze tecnico-specialistiche, che non consentono al Giudice di procedere autonomamente. Si tratta, quindi, di uno di un organo di istruzione che integra l'attività decisoria.
Nel caso in esame, la consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio ad opera della dott.ssa
è confluita in una relazione finale coerente, attendibile e completa, sicché la sua Persona_4
rinnovazione sarebbe totalmente superflua.
Dunque, l'esaustività e la coerenza interna del lavoro compiuto dal predetto consulente ostano all'accoglimento della richiesta istruttoria formulata dagli attori, in considerazione anche del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
3. In via preliminare, va respinta anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta, giacché avrebbe proposto la domanda risarcitoria anche Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su minore all'epoca Controparte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, in difetto dell'autorizzazione del giudice tutelare prescritta dall'art. 320 c.c.
Orbene, l'art. 320 c.c. dispone che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono compiere atti di straordinaria amministrazione solo per necessità o utilità evidente per il minore, previa autorizzazione del giudice tutelare. La citata autorizzazione risulta, quindi, necessaria anche per promuovere giudizi relativi ad atti che risultino pregiudizievoli per il patrimonio del minore, non anche per atti diretti alla conservazione o al miglioramento della relativa sfera patrimoniale (cfr. Cass.,
743/2012; Cass., 8484/1999). La predetta autorizzazione non è, pertanto, necessaria ove il genitore intenda proporre domanda risarcitoria, in quanto diretta alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'evento dannoso (cfr. Cass., 59/1989).
Ad ogni modo, la predetta eccezione risulta superata, giacché , raggiunta la Controparte_9
maggiore età nelle more del giudizio, si è autonomamente costituita con comparsa del 5.01.2018.
pagina 6 di 14 In base a quanto testé enunciato, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione va respinta.
4. Nel merito, la domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Orbene, in materia di responsabilità sanitaria, sono intervenuti plurimi interventi normativi e, da ultimo, la legge Gelli-Bianco (legge n. 24 del 2017), che ha fornito una disciplina organica relativa alla responsabilità dei soggetti esercenti la professione sanitaria.
In particolare, il predetto intervento normativo ha distinto la responsabilità della struttura sanitaria, inquadrata nell'alveo della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., e la responsabilità del professionista, ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Dunque,
l'obbligo risarcitorio in capo al medico si configura solo ove ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, con conseguente onere della prova in capo al danneggiato, salvo la prova di un contratto stipulato in concreto dalle parti. Il contratto di spedalità, invece, concluso anche in forma tacita tra il paziente e la struttura sanitaria giustifica il sorgere della responsabilità ex art. 1218 c.c. in capo alla stessa, che risulta responsabile per colpa di organizzazione, nonché per l'operato dei propri dipendenti ex art. 1228 c.c. Si tratta, invero, di un contratto atipico, in virtù del quale la struttura sanitaria è obbligata ad una prestazione complessa, che non si riduce soltanto alle prestazioni di vitto e alloggio, bensì include obblighi specifici di cura e custodia.
Ne consegue che, sul piano dell'onus probandi, il danneggiato è onerato ad allegare l'inadempimento e il danno, residuando in capo al debitore inadempiente l'onere della prova liberatoria di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Pertanto, ai fini della responsabilità sanitaria, occorre la prova del danno subito (l'aggravamento delle condizioni patologiche ovvero l'insorgenza di nuove patologie per effetto delle prestazioni sanitarie non correttamente eseguite), nonché del nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento dannoso, residuando in capo alla controparte la prova liberatoria che la prestazione sanitaria sia stata correttamente eseguita ovvero che l'evento dannoso sia stato conseguenza di un fattore sopravvenuto
(cfr. Cass., 18392/2017; Cass., 975/2009; Cass., 17143/2012; Cass., 21177/2015). Non basta, dunque, allegare l'inadempimento del sanitario, ma occorre anche la prova che esso abbia causato il danno lamentato, in quanto condizione necessaria del peggioramento delle condizioni cliniche del paziente.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
pagina 7 di 14 prestazione” (cfr. Cass., 28991/2019). Occorre, dunque, che il paziente provi il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento dannoso subito, ossia la causalità della condotta, incombendo in capo al convenuto la prova liberatoria dell'assenza di colpevolezza, ossia il corretto adempimento ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa a sé non imputabile (cfr. Cass., 5922/2024). Con maggior impegno esplicativo, risulta necessaria la prova che la condotta colposa del sanitario sia stata conditio sine qua non nella produzione del danno, secondo la teoria condizionalistica, prevista dagli artt. 40 e 41 c.p., valevoli anche nell'ambito della responsabilità civile. Ebbene, tale accertamento non richiede una probabilità statistica medio-alta, essendo, invece, necessario ricorrere al criterio della probabilità logica, escludendo l'intervento di fattori causali alternativi (cfr. Cass. SS.UU., 30328/2008).
Inoltre, ove viene in rilievo la responsabilità del sanitario, la Suprema Corte ha chiarito come sia sufficiente accertare il nesso di causalità mediante un criterio probabilistico, per cui il danno lamentato risulti conseguenza verosimile e probabile dell'inadempimento colposo (cfr. Cass., 867/2008; Cass.,
14759/2007). È stato, invero, chiarito che “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (cfr. Cass., 5922/2024).
Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, sul danneggiato incombe l'onere di provare, anche mediante presunzioni, la riconducibilità causale dell'infezione contratta all'ambiente ospedaliero, essendo la struttura sanitaria onerata di provare l'impossibilità della corretta esecuzione della prestazione sanitaria per causa imprevedibile ed inevitabile, ossia la predisposizione di idonei presidi sanitari, nonché dell'impossibilità in concreto di impedire la contrazione di tali infezioni in capo al singolo paziente (cfr. Cass., 6386/2023; Cass., 16900/2023; Cass., 5490/2023).
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, gli istanti hanno allegato l'inadempimento colposo del dott. e dell' , convenute in giudizio, giacché in seguito agli interventi chirurgici CP_3 CP_4
eseguiti sulla deceduta , in data 3.10.2007 e 15.01.2008, la stessa avrebbe subito un CP_6
pagina 8 di 14 peggioramento delle proprie condizioni cliniche. In particolare, la complicanza settica, asseritamente dovuta alla violazione delle leges artis ad opera dei sanitari convenuti, avrebbe causato il decesso di
. CP_6
Nel merito, risulta che gli attori hanno correttamente assolto all'onere di provare il rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera convenuta in giudizio, come emerge dalla documentazione clinica dagli stessi prodotta (cfr. cartella clinica allegata al fascicolo di parte attrice). Gli stessi hanno, inoltre, allegato il danno subito, nonché la sua riconducibilità causale alla negligente condotta dei sanitari convenuti, consistita nella tardiva e non corretta diagnosi ad opera del dott. , il quale CP_3
avrebbe prescritto una cura non adeguata alle condizioni cliniche di , così causando o CP_6
quanto meno agevolando il decesso della stessa.
Ciò nondimeno, non risulta provato il citato nesso causale tra l'allegato inadempimento imputabile ai sanitari convenuti e il decesso di . CP_6
Sul punto, rileva la TU medico-legale espletata nel corso del giudizio ad opera della dott.ssa Per_4
. Appare opportuno precisare che la TU non costituisce un mezzo probatorio a disposizione
[...]
delle parti, sulla cui ammissibilità e rilevanza il giudice è tenuto a pronunciarsi, bensì rappresenta un ausilio di natura tecnico-specialistica, che il giudice può disporre allorquando se ne rappresenti la necessità. Il consulente tecnico, in considerazione delle sue particolari conoscenze tecniche, è un ausiliare del giudice, che lo assiste con le medesime garanzie di imparzialità. Ciò non esime il giudice dal dovere di motivare adeguatamente le conclusioni cui è pervenuto e le ragioni per cui ha ritenuto di dar seguito alle risultanze della relazione peritale, in particolare quando ad essa siano state mosse dettagliate critiche ad opera dei consulenti di parte (cfr. Cass., 23637/2016; Cass., 10688/2008; Cass.,
4797/2007).
Ebbene l'attività svolta dalla dott.ssa è confluita in una relazione finale scevra da vizi Persona_4
logico scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della controversia. Sul punto, il nominato TU ha testualmente rilevato che “la sig.ra a seguito dell'intervento di CP_6 impianto di protesi d'anca destra, eseguito il 03 ottobre 2007 presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia del P.O. di San Severo, sviluppò nell'immediato post operatorio una infezione periprotesica e che la causa di tale condizione è da ricondurre, verosimilmente, in assenza di altri elementi atti ad escluderlo a contaminazioni ambientali (dell'area e a partenza dell'operatore) o a contaminazioni a partenza dal paziente dal mancato rispetto dei protocolli universalmente riconosciuti per la prevenzione dell'infezione del sito chirurgico (profilassi antibiotica preoperatoria)” e che
“l'infezione periprotesica sviluppatasi a seguito dell'intervento di impianto di protesi d'anca destra del
3.10.2007 e l'inadeguatezza dei successivi trattamenti medici e chirurgici … determinarono una
pagina 9 di 14 evoluzione peggiorativa del normale decorso postoperatorio di un intervento di impianto di protesi
d'anca, con dilatazione dei normali tempi di recupero, alterazioni disfunzionali a carico dell'articolazione interessata e danni ad organi e apparati da coinvolgimento sistemico”, nonché che
“l'intervento di “incisione installazione drenaggio”, eseguito il 15.08.2008 presso il reparto di
Ortopedia e Traumatologia del P.O. di San Severo … fu del tutto inadeguato alla condizione clinica in atto” (cfr. relazione TU del 30.05.2015). Inoltre, in risposta alle osservazioni critiche presentate dalle parti, il nominato TU ha accertato che “Pertanto, tenuto conto che l'incisione cutanea in un intervento di impianto di protesi d'anca è del tutto prossima al perineo ed all'inguine e che in questi casi il sito chirurgico può essere contaminato dalla flora fecale (es: batteri anaerobi e aerobi gram negativi), anche un batterio anaerobio avrebbe potuto determinare una infezione periprotesica di tipo nosocomiale” (cfr. relazione TU del 11.08.2015). Dunque, nell'elaborato peritale, il nominato TU ha accertato la negligente esecuzione delle prestazioni rese dai sanitari convenuti, nonché l'insorgenza in capo alla GN di un'infezione periprotesica, non escludendo che la stessa CP_6 infezione sia stata causata dagli interventi chirurgici eseguiti presso l'ospedale di San Severo”.
Ciò nondimeno, il predetto TU ha concluso che “la causa della morte della IG.ra , CP_6
…, fu conseguenza di un grave shock emorragico da lesione dell'arteria femorale superficiale e profonda e relative ramificazioni, quale complicanza intraoperatoria dell'intervento di “revisione di sostituzione d'anca. Innesto osseo del femore”, effettuato in data 8.7.2008 presso l'Ospedale Generale
Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti” (cfr. relazione TU del 30.05.2015). Pertanto, è stato escluso il legame eziologico tra l'eventuale inadempimento colposo imputabile ai sanitari convenuti e il decesso della GN . Con maggior impegno esplicativo, il nominato TU ha escluso CP_6
che il decesso di sia conseguenza immediata e diretta della negligente esecuzione delle CP_6 prestazioni sanitarie rese dal dott. e dall' , accertando, invece, che lo shock CP_3 CP_4
emorragico, causa immediata del decesso, è stato determinato dal diverso intervento chirurgico eseguito in data 8.07.2008 presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.
In aggiunta, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice con ordinanza del 6.06.2023, la dott.ssa ha dichiarato che “risulta del tutto impossibile stimare il valore percentuale Persona_4
con cui le condizioni cliniche della paziente sussistenti al momento del ricovero presso CP_6 il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti abbiano inciso sul decorso causale che ha determinato il decesso, né tantomeno quantificare la percentuale di sopravvivenza in pazienti non affetti dalle patologie da cui era gravata la paziente e dipendenti dagli errori medici commessi dai sanitari che la ebbero precedentemente in cura, così come già specificati in ctu”, con ciò
pagina 10 di 14 non potendosi accertare l'effettiva incidenza causale della negligenza imputabile ai sanitari convenuti e il decesso di (cfr. relazione TU del 9.04.2024). CP_6
Le conclusioni del nominato TU risultano condivisibili, non presentando errori logici o intrinseche contraddizioni, giacché la dott.ssa ha compiuto tale accertamento sulla base della Per_4
documentazione regolarmente depositata dalle parti, sicché i risultati delle operazioni peritali possono essere posti a fondamento della decisione.
Pertanto, non risultando provato il nesso causale tra la condotta antigiuridica tenuta dai sanitari convenuti e il danno subito dagli istanti, non sussistono i presupposti della responsabilità risarcitoria degli odierni convenuti nel caso in esame.
Neppure risulta fondata la domanda volta al risarcimento del danno per perdita di chance.
Sul punto occorre chiarire che, aderendo alla teoria ontologica, la chance costituisce un bene autonomo del patrimonio giuridico del soggetto, sicché la sua lesione, intesa come perdita di possibilità di conseguire un risultato positivo (danno emergente), comporta l'obbligo risarcitorio del danneggiante ove si provi, secondo un criterio probabilistico, che il corretto adempimento avrebbe aumentato la possibilità di conseguire il bene della vita sperato. Pertanto, la domanda volta al risarcimento del relativo danno richiede una specifica istanza formulata dall'attore con l'atto di citazione, essendo preclusa la sua formulazione anche con le memorie difensive ex art. 183 c.p.c., giacché si tratta di una domanda diversa da quella volta al risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato (cfr. Cass., 4400/2004).
Pertanto, nel caso in esame, tale danno non può essere risarcito, giacché la relativa domanda risarcitoria non è stata formulata in maniera esplicita dagli attori nell'atto di citazione, nonché per la mancata allegazione e prova del danno subito, non essendo emerso dall'istruttoria espletata che un diverso comportamento dei sanitari convenuti avrebbe determinato una maggiore chance di sopravvivenza.
5. Per quanto concerne la responsabilità degli odierni convenuti per l'omesso adempimento dell'obbligo di richiedere al paziente un valido consenso informato si rileva quanto segue.
Condizione legittimante della prestazione sanitaria, salvo i casi di trattamento sanitario obbligatorio o dello stato di necessità, è che il paziente presti il suo consenso alla prestazione medica e che tale consenso sia preceduto da un'informativa dettagliata a cura del sanitario circa le caratteristiche della prestazione, dei possibili esiti, nonché dell'esistenza di trattamenti alternativi. Tale obbligo costituisce diretta conseguenza del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e della libertà di autodeterminazione ex art. 13
Cost. (cfr. Cass., 21748/2007; Cass., 5444/2006).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come la sottoscrizione di un modulo dal contenuto generico, che non consenta di accertare che il paziente sia stato informato in modo esaustivo, implica pagina 11 di 14 l'inadempimento del sanitario dell'obbligo di richiedere un valido consenso informato (cfr. Cass.,
31026/2023; Cass., 23328/2019; Cass., 24791/2008). Pertanto, tale inadempimento causa due diverse voci di danno: il danno iatrogeno, ossia il danno alla salute per aver il trattamento determinato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, nonché il danno all'autodeterminazione, ove si accerti che l'omissione informativa abbia causato un diverso pregiudizio di tipo patrimoniale o non patrimoniale (cfr. Cass., 16633/2023).
Ciò nondimeno, ove il paziente presenti un problema attuale di salute che necessita di un trattamento sanitario, il consenso può risultare anche in via presuntiva, data la necessità attutale della prestazione medica. Con maggior impegno esplicativo, risulta che il consenso esplicito è necessario ove gli svantaggi del trattamento sanitario siano più rilevanti dei vantaggi ovvero nell'ipotesi in cui il paziente alleghi e provi che, ove correttamente informato, avrebbe comunque rifiutato di ricevere la prestazione sanitaria. Pertanto, fuori dai casi da ultimo citati, ove emerga dalle circostanze fattuali il consenso presunto del paziente, perché emerga che il paziente, ove fosse stato correttamente informato, avrebbe comunque prestato il suo consenso, il diritto al risarcimento sorge solo ove sia provato un danno alla salute per un peggioramento delle proprie condizioni cliniche ovvero un danno all'autodeterminazione
(cfr. Cass., 4682/2025; Cass., 16394/2010). Pertanto, ove risulta il consenso presunto del paziente, ma non l'inadempimento colposo del medico e il danno iatrogeno, l'obbligo risarcitorio si configura solo allorquando il paziente alleghi e provi che dall'omessa informazione sia derivato un pregiudizio di natura non patrimoniale, consistito in uno stato di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di autodeterminazione (cfr. Cass., 4682/2025; Cass., 16633/2023).
Ciò posto, nel caso in esame, è emerso che i trattamenti chirurgici eseguiti dal dott. presso CP_3
l'ospedale di San Severo non siano stati preceduti da un consenso esplicito ad opera della paziente
Risulta, invero, sottoscritto dalla stessa un modulo prestampato soltanto per CP_6
l'operazione eseguita in data 3.10.2007, il cui contenuto generico impedisce di accertare che la stessa sia stata informata in maniera esaustiva del relativo trattamento (cfr. cartella clinica allegata al fascicolo di parte attrice). Ciò nondimeno, lo stato di salute della GN che riportava una CP_6
frattura pertrocanterica del femore destro a seguito di una caduta accidentale occorsa nella propria abitazione, hanno palesato i presupposti del consenso presunto, data l'esigenza dell'intervento medico in esame. Inoltre, anche con riferimento all'intervento eseguito in data 15.01.2008 ad opera del dott.
, emerge il consenso presunto della GN , giacché la grave complicanza CP_3 CP_6
settica in atto giustificava in termini elettivi l'intervento medico citato.
Pertanto, nel caso in esame, non si profila una responsabilità risarcitoria dei sanitari convenuti per l'omesso adempimento dell'obbligo di chiedere al paziente un valido consenso informato, considerato pagina 12 di 14 che non è stato provato un danno alla salute o, attraverso il superamento della contraria presunzione, un danno all'autodeterminazione. Non è emerso, invero, che, ove la GN fosse stata CP_6
correttamente informata, avrebbe rifiutato le prestazioni sanitarie o che dalle stesse sia derivato un particolare stato di sofferenza soggettiva lesiva del suo diritto all'autodeterminazione.
Alla luce di quanto di testé enunciato, la domanda risarcitoria, in ognuna delle sue declinazioni, non risulta provata e va, pertanto, rigettata.
6. Per quanto concerne le domande ed eccezioni sollevate da terza Controparte_5
chiamata in causa, occorre richiamare il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. SS.UU., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti
(cfr. Cass. SS.UU., 9936/2014).
Pertanto, in aderenza al suddetto principio, tali contestazioni risultano assorbite.
7. Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio e alle spese di TU, si precisa quanto segue.
I risultati degli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio, pur non accertando il nesso causale tra il decesso della GN e le prestazioni rese dai sanitari convenuti nel presente CP_6
giudizio, non hanno, tuttavia, escluso una negligenza imputabile agli stessi. In aggiunta, le difficoltà di accertamento emerse nel caso in esame, come risulta dalla richiesta di chiarimenti formulata al nominato TU dal Giudice con ordinanza del 6.06.2023, nonché dalle numerose osservazioni critiche sollevate dalle parti, non rendevano possibile prevedere sin dall'esordio del giudizio un eventuale rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori.
Per le esposte considerazioni si ritiene che la compensazione delle spese di lite rappresenti la soluzione più ragionevole in punto di allocazione degli oneri processuali necessari all'accertamento delle cause pagina 13 di 14 del decesso della congiunta degli attori. Le spese di TU, come in atti liquidate, meritano infine di essere poste a carico di tutte le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dagli attori per le ragioni esposte in parte motiva;
2) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite;
3) pone le spese di TU, come in atti liquidate, a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Foggia, il 02.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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