Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00568/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2022, proposto da
IT ON Vito Nicola, in persona del titolare pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Moramarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1) della determinazione dirigenziale n. 8 del 21 febbraio 2022 del Comune di Laterza, ad oggetto: «Licenza n. 05 del 30.06.2015 per autonoleggio da rimessa con conducente per autovetture fino a 9 posti compreso il conducente - Decadenza»;
2) della nota comunale prot. n. 20539 del 13 ottobre 2021, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca/decadenza;
3) della nota, non conosciuta, prot. n. 1587 - 1588 con cui «il segnalante … ha sollecitato la conclusione del procedimento»;
4) ove occorra, della deliberazione consiliare n. 16 del 9 maggio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laterza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to G. Moramarco e avv.to F. Caricato;
Considerato che, ad una somma sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel primo motivo di ricorso incentrate sulla violazione degli artt. 3, 7 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che, da un lato, la IT odierna ricorrente ha giustificato in sede procedimentale la sospensione del servizio di n.c.c. nel territorio comunale rilevata dalla P.M. dal 30/06/2021 al 20/07/2021, documentando l’avvenuta rottura e sostituzione del motore della autovettura Peugeout 308 targata DZ794GJ nel periodo in questione, senza ricevere repliche sul punto dell’Amministrazione Comunale resistente e, dall’altro lato, il provvedimento di revoca impugnato si fonda (anche) sulle « verifiche effettuate dal competente Comando di Polizia Locale … dal 9.11.2021 al 13.12.2021, come da rapporto acquisito al prot. n. 25476 del 16.12.2021 », in data successiva alla comunicazione di avvio del procedimento n. 20539 del 13 ottobre 2021, in ordine alle quali la IT ricorrente non ha, quindi, potuto esercitare le spettanti prerogative partecipative/difensive in sede procedimentale.
Ritenuto, pertanto, di accogliere in tal senso l’istanza cautelare proposta, ai fini della eventuale ripetizione da parte dell’A.C. del procedimento per la revoca della autorizzazione di n.c.c. per cui è causa, previa rinnovazione della comunicazione di avvio del relativo procedimento, con contestazione completa degli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati (la determinazione dirigenziale n. 8 del 21 febbraio 2022 e la nota prot. n. 20539 del 13 ottobre 2021 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento) ai fini della eventuale ripetizione da parte dell’A.C. del procedimento per la revoca della autorizzazione di n.c.c. di che trattasi, previa rinnovazione rituale della comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’01/03/2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO