Articolo 2817 del Codice civile
Articolo 2862Articolo 2778
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 2817.

((Persone a cui compete.)) ((Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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