Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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Art. 2817.
((Persone a cui compete.)) ((Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale))
((Persone a cui compete.)) ((Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale))
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- 1. Risoluzione del 22/12/2023 n. 77 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 22 dicembre 2023 · 294.23825
[…] In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli \è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell\'articolo 2817 del codice civile. […]
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- 1. Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 273Provvedimento: […] ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo”; […] più in generale, le parti, rilasciano ampia e liberatoria quietanza in relazione ai reciproci obblighi conseguenti al trasferimento immobiliare in esame, rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c.”.Leggi di più...
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