Articolo 18 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 17Articolo 19
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21 aprile 1979
Art. 18. Abrogazione delle norme incompatibili

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12 , la legge 25 maggio 1970, n. 357 , e l'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 .
Sono altresi' abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1979